TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. FLORE GRAZIANO (c.f. ) C.F._2 con studio in VIALE REPUBBLICA, 145 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. ARU GABRIELLA (c.f. , C.F._4 con studio in VIA TORE CARTA N. 6 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 136/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
A)- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
04/11/2007, in Oristano, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
(Reg. Atti di matrimonio del Comune di Oristano n. 1 – Parte_2
P. 1 – anno 2007). B)- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , secondo il modello di cui alla Legge n. 54/2006, ad en- Per_2 trambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere con loro rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare loro edu- cazione ed istruzione, nonché a garantire la conservazione di significa- tivi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
C)- i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la re- sponsabilità genitoriale, si impegnano ad adottare sempre, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per e , Per_1 Per_2 tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure medi- che, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività for- mative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività spor- tive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori eserciteranno la respon- sabilità separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordi- naria amministrazione.
C)- i figli minori e continueranno a vivere Per_2 Per_1 con la madre e, ai fini delle registrazioni anagrafiche, il luogo di resi- denza dei minori coinciderà con quello della madre;
D)- al fine di rendere effettivo il diritto dei figli ad un contatto significativo con entrambi i genitori, in linea con l'invocato modello dell'affido condiviso, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
e , ogni qualvolta lo desiderino, previo avviso alla madre e Per_2 compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
G)- in ogni caso, in caso di mancato accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se e , un fine settimana ogni Per_2 Per_1 quindici giorni e segnatamente: il sabato dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30 della domenica successiva, e tutti i pomeriggi del mercoledì
— 2 — e del venerdì, salvo diversi accordi e compatibilmente con i loro impe- gni lavorativi e con quelli extrascolastici dei minori, dalle 16,00 alle 20,30;
E)- durante le festività di Pasqua (Pasqua e Pasquetta), Natale
(Natale e Vigilia) e Capodanno (San Silvestro e 1 gennaio), i due figli staranno ad anni alterni con il padre, nel senso che i minori trascorre- ranno il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con i padre e il 31 dicembre con il padre ed il 1 gennaio con la madre, la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e così, alternativamente negli anni successivi. Lo stesso regime verrà seguito durante le festività del 25 aprile e del 1maggio. Durante le vacanze estive ciascun figlio trascor- rerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nel mese di luglio o di agosto, nel periodo da individuarsi entro il primo giugno di ogni anno. Il giorno del loro compleanno lo trascorreranno ad anni alterni.
F)- Nessuno dei coniugi dovrà versare un assegno di manteni- mento in favore dell'altro, essendo entrambi percettori di adeguati red- diti propri;
G)- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
: Em_1 Parte_2
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e ; Parte_3 Parte_1
b) quanto al figlio minore , salva diversa volontà del Per_2 ragazzo, confermare il diritto di visita del padre come da decreto del
Tribunale di Oristano R.G. n. 1254/2021 del 16/02/2022; c) confermare l'affido condiviso dei figli e Per_2 Per_1
e la loro residenza anagrafica presso la madre;
d) porre a carico del a titolo di mantenimento Parte_1 dei figli e , la somma di € 700,00 (350,00 per cia- Per_1 Per_2 scun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
e) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
(1° febbraio 1974) e (9 febbraio Parte_1 Parte_2
— 3 — 1981) hanno contratto matrimonio civile il 4 gennaio 2007. Hanno due figli: (7 marzo 2007) e (8 marzo 2013). Per_1 Per_2
Si sono separati consensualmente nel 2020, a condizioni poi mo- dificate nel 2022, che attualmente prevedono:
1) l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
2) una frequentazione ordinaria e calendarizzata tra padre e figli;
3) l'obbligo per il padre di provvedere al mantenimento dei figli versando alla madre 600 € al mese, oltre metà delle spese straordinarie. Il 19 febbraio 2024 il sig. ha presentato ricorso per Parte_1 divorziare alle stesse condizioni. Costituitasi in giudizio, la sig.ra Pt_2 ha in larga parte aderito al ricorso, chiedendo però l'eliminazione di regolamenti al diritto di visita, con riferimento al figlio , e Per_1 un aumento del mantenimento dei figli a 700 € al mese. Comparso all'udienza del 14 febbraio 2025, il sig. ha resistito alla do- Parte_1 manda di aumento, sostenendo che le condizioni tra i coniugi siano ri- maste immutate. La domanda di divorzio è senz'altro fondata, essendo trascorsi cinque anni dalla separazione senza intervenuta riconciliazione.
* * *
Le frequentazioni tra il padre e non devono più essere Per_1 regolamentate. Egli, infatti, compirà diciotto anni il 7 marzo 2025.
, invece, compirà dodici anni l'8 marzo 2025 e, avendo Per_2
i genitori chiesto di mantenere il calendario in essere, non si ravvedono ragioni ostative all'accordo.
* * *
La domanda di aumento del mantenimento dei figli è fondata. Rispetto al tempo in cui erano state stabilite le condizioni di se- parazione, infatti, lo stato di fatto è notevolmente cambiato. Anche solo tralasciando la crescita dei figli, che comporta maggiori e più onerose esigenze ordinarie, si deve rilevare che la sig.ra ha lasciato la Pt_2 casa familiare, il che implica che il sig. , come da sua stessa Parte_1 ammissione, ne concede in locazione una porzione. Queste sono tutte circostanze pacifiche tra le parti, anche se il sig. , sentito Parte_1 all'udienza, ha precisato che la detta porzione non è in locazione tutto l'anno, ma in alcuni mesi dell'anno; in ogni caso, è pacifico che in quei
— 4 — mesi il canone che percepisce è di 1.100 € al mese. Le condizioni della sig.ra sono sostanzialmente analoghe, Pt_2 mentre quelle del sig. sono migliorate, per effetto dei ca- Parte_1 noni che percepisce. È quindi equo che il mantenimento previsto in fa- vore dei figli sia aumentato a 700 € al mese.
* * *
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e (Oristano, atto 1 del 2007, parte 1), incari- Parte_1 Parte_2 cando l'ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di sua competenza.
2. Dispone l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con col- locazione prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà tenere presso di sé quando vorrà, Per_1 compatibilmente con la volontà e gli impegni del minore.
4. Il padre potrà tenere presso di sé alle condizioni sta- Per_2 bilite dal decreto n. 671/2022 di questo Tribunale.
5. Il padre dovrà provvedere al mantenimento dei figli versando alla sig.ra 700 € (350 € per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese, Pt_2 somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre alla metà delle spese straordinarie concordate o comunque necessarie e documentate.
6. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 5 —