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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 30.1.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2274/2021 promossa da:
in proprio e quale genitore esercitante la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minorenni e e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Avv. Maria Beatrice Berti
contro
:
Controparte_2
Avv.ti Alvaro Marabini e Carlo Casali
Controparte_3
contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2017, in proprio e quale genitore Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_1 Per_2
nonché e convennero dinanzi al Tribunale di Bologna
[...] Persona_5 Persona_4
proprietaria dell'automobile Volkswagen GOLF tg. EX461MT, e l'assicuratore Controparte_3 della r.c.a. (d'ora in poi, anche ) chiedendone la condanna, in Controparte_2 CP_4 solido, al risarcimento dei danni subiti per il decesso di – essendo gli attori Persona_6
rispettivamente padre, fratelli e matrigna della stessa – avvenuto a causa del grave incidente stradale occorso il 27.2.2017, quantificati nella complessiva somma di € 1.005.899,21 e costituiti dalla perdita della congiunta, iure proprio, derivante dal vincolo familiare e dal rapporto affettivo con la vittima, da pagina 1 di 14 accertarsi in re ipsa, e dal danno biologico terminale, iure hereditatis, dal momento che il decesso della vittima era avvenuto a distanza di diverse ore dal sinistro.
Esposero che in data 27.2.2016, alle ore 6.00 circa, si trovava trasportata sulla descritta Persona_6
autovettura che, percorrendo via Ferrarese in Bologna, aveva invaso la corsia di marcia opposta ed era entrata in collisione con un autoarticolato proveniente dal senso opposto di marcia. Lo scontro frontale era stato fatale per il conducente, e per della quale, ricoverata in Controparte_5 Persona_6 condizioni gravissime presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, era stato dichiarato il decesso alle ore
16.15 del 28.2.2016.
La Società si costituì sostenendo l'infondatezza delle domande, di cui chiese il rigetto, dato che la presunzione in tema di danno da perdita parentale non poteva in alcun modo qualificarsi come assoluta, quanto piuttosto come iuris tantum, e che, nel caso in esame, era comunque superata vista i drammatici rapporti tra la vittima, il padre e la matrigna. Rispetto al danno biologico terminale iure heriditatis, sostenne che, probabilmente, la danneggiata non avesse allacciato la cintura di sicurezza trovata “in posizione di riposo e libera di scorrere” in corrispondenza del sedile posteriore lato destro, dovendosi quindi riconoscere un contributo causale della stessa alla produzione dell'evento dannoso, rilevante ex art. 1227 c.c.
La causa veniva istruita attraverso il deposito di documenti, prove testimoniali, una CTU medico legale e l'acquisizione di informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. presso i Servizi Sociali del Comune di Faenza in merito alla situazione familiare di nel periodo compreso tra il marzo 2007 ed il Persona_6
decesso, con riguardo alla natura dei rapporti tra la giovane ed i suoi familiari residenti in Italia.
All'esito, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1425/2021, rigettò la richiesta di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis, in quanto, “i soccorsi sono giunti sul punto dell'impatto alle ore
6.00 della mattina del 27.02.2016 mentre il decesso è stato dichiarato alle ore 16.15 del 28.02.2016
(cfr. consulenza d'ufficio dott. , p. 2 e 6). La molteplicità e l'intensità delle cure ricevute in Per_7
ospedale, quasi certamente accompagnate da uno stato di incoscienza, se non altro giustificato in ragione delle cure e degli interventi salvavita effettuati dai sanitari, anche per mezzo della somministrazione di farmaci che sicuramente hanno contribuito ad alleviarne le sofferenze, oltre che diminuire la lucidità, come solitamente avviene in situazione di politrauma come quella in discorso, escludono che la vittima possa aver avvertito quella lucida agonia ovvero l'imminenza dell'esito fatale che si rendono presupposti dell'accertamento richiesto. Ad ogni buon conto, parti attrici in merito nulla hanno riferito, allegato ovvero provato, con la conseguenza che il quadro probatorio raccolto non consente comunque di ritenere apprezzabile ovvero suscettibile di accertamento il pregiudizio lamentato. E comunque la vittima non è sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile dopo
pagina 2 di 14 l'evento lesivo. Per questa ragione, la richiesta avanzata a titolo di danno biologico terminale iure hereditatis non può trovare accoglimento”.
Quanto al danno da perdita parentale, esaminato il nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno, il giudice concluse che le lesioni riportate dalla vittima erano compatibili con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, come osservato dal CTU e comprovato dalla ricostruzione cinematica eseguita dall'Ing. per conto della Procura della Repubblica di Bologna, e ritenne che a tale Persona_8
omissione dovesse ascriversi la maggiore preponderanza causale nel decesso. Valutata poi la causalità giuridica delle condotte, concluse che la causazione dell'evento fosse ascrivibile in misura paritaria al danneggiante e alla danneggiata, motivando come segue: “si ritiene riferibile la causazione dell'evento in misure paritaria alla danneggiata e il danneggiante. Tale soluzione trova conforto dall'apprezzamento degli altri elementi di causa come dedotti dalle parti nella fattispecie concreta. In particolar modo, si osserva che sebbene il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza abbia cagionato lo sbalzamento della vittima al di fuori dell'abitacolo – ciò che a seguito dello schiacciamento dell'auto sul guard rail si è rivelato come antecedente causale imprescindibile della morte della danneggiata – certamente se il danneggiante non fosse uscito dalla propria corsia di marcia, l'intero sinistro non si sarebbe verificato e la collisione sarebbe stata evitata, ciò che allora avrebbe risparmiato la vita di Pur tuttavia, al mancato utilizzo della cintura di sicurezza deve Persona_6 ascriversi, nel caso di specie, la maggiore preponderanza causale dell'exitus”.
Con riferimento al danno da perdita parentale, il giudice sostenne che “L'istruttoria di causa ha evidenziato che era stata oggetto di violenze domestiche da parte del padre Persona_9 CP_1
e della matrigna odierni attori, al punto da far si che la giovane venisse
[...] Controparte_6
presa in carico dai servizi sociali e venisse aperto un procedimento davanti al Tribunale di minori di
Bologna (cfr. doc. acquisita informativa sei servizi sociali).
I soprusi sopportati dalla vittima sono stati oggetto anche delle dichiarazioni testimoniali di ES
, la quale ha confermato l'allontanamento del padre dalla famiglia, il fatto che la ragazza avrebbe
[...]
poi vissuto insieme ad altre persone ( e ed, infine, il Persona_10 Persona_11 Per_12
fatto che la stessa non intratteneva rapporti con il padre e la matrigna, ma unicamente con la madre naturale residente in [...], che continuava a contattare per telefono. La totale assenza di rapporto affettivo con la figlia, è stata confermata anche per il periodo successivo all'uscita della stessa dalla comunità ed è perdurato finanche il giorno della di lei morte, quando la testimone racconta di aver appreso che il padre, contattato dall'ospedale, non solo non si sarebbe presentato perché la vicenda non costituiva per lui fattore di interesse, bensì augurava alla giovane figlia persino la morte. Le dichiarazioni testimoniali di e corroborano il quadro probatorio così Persona_10 Testimone_2
pagina 3 di 14 delineato aggiungendo particolari di rilevanza alla ricostruzione della vicenda. In particolare,
[...]
rivela che la ragazza avrebbe mostrato i segni delle violenze domestiche (le cicatrici) e che la Per_10
stessa appariva agitata qualora incontrava il padre per caso presso i servizi sociali. La testimone chiarisce altresi che gli unici familiare di cui la ragazza “non parlava male” erano due fratellini minorenni, escludendo invece gli altri, ad eccezione del fratello maggiore ( il fratello Persona_5
maggiore dei quattro, classe 1992) con cui ogni tanto si vedeva e con il quale ogni tanto parlava telefonicamente. Il contenuto della testimonianza è completamente confermato dalle dichiarazioni di
educatrice della comunità Maria Immacolata, presso cui ha vissuto dal Testimone_2 Persona_6 momento dell'allontanamento dalla casa d'origine alla maggiore età.
Nessun rilievo, invece, debbono attribuirsi alle dichiarazioni testimoniali di e Persona_13 [...]
gravemente inficiate in punto di attendibilità; in effetti, l'asserita volontà della vittima – Per_14
dagli stessi riportata – di volersi trasferire presso l'abitazione del padre, risulta sconfessata grandemente da tutte le altre risultanze probatorie, le quali, in virtù di un compiuto principio di omogeneità e coerenza, non posso che ritenersi prevalenti e attendibili”.
Quindi, il Tribunale rigettò la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale proposta dal padre, in proprio, e dalla di lui moglie. Accertò la perdita parentale in danno dei quattro fratelli di liquidò il danno in € 24.000 per ciascuno, già considerato il concorso colposo della danneggiata Per_6
nella misura del 50%, ritenne le loro pretese risarcitorie già pienamente soddisfatte dal versamento eseguito dalla Società del pari importo di € 24.000 per ciascuno dei quattro fratelli, per la complessiva somma di € 96.000, e, dunque, rigettò le loro domande. Infine, compensò integralmente le spese processuali fra le parti.
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_1
e nonché divenuto maggiorenne, ed Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
hanno proposto appello alla sentenza affidandolo a cinque motivi.
[...]
Si è costituita la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 CP_4
bis c.p.c.; ne ha poi contestato il fondamento e chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
1) la sentenza non tiene conto della dinamica dei fatti descritta dal CTP attoreo, dott. secondo Per_15 cui la ragazza sarebbe morta comunque, a causa di fratture e ferite causate prima dell'impatto con il guard-rail, anche se avesse avuto la cintura allacciata. Ancora nella perizia del dott. si legge: Per_15
“si hanno fondate ragioni per credere che la lesività splancnica che ha portato al decesso sia maturata
pagina 4 di 14 del tutto più preliminarmente, ovvero nella fase del completo testa-coda che ha immediatamente preceduto l'impatto col mezzo pesante nella più devastante decelerazione che si è realizzata nell'impatto della Golf contro il mezzo pesante nel cui frangente la ragazza è stata scagliata contro i sedili posti a lei di fronte;
in definitiva la causa della morte è stato un massimo shock emorragico imputabile soprattutto alle lesione carotidee, spleniche ed epatiche;
quindi, al di là che la defunta indossasse o meno la cintura di sicurezza, circostanza CHE NON SI PUO' ESCLUDERE CON
ASSOLUTA CERTEZZA, un impatto così violento tra i due veicoli avrebbe causato simili danni anche se la ragazza avesse tenute le cinture allacciate”. Nella sentenza, invece, si dà per la corresponsabilità della ragazza per non aver presumibilmente allacciato la cintura di sicurezza e non si pensa che, nella denegata ipotesi che ciò sia accaduto, sarebbe stata invece responsabilità del guidatore imporre di indossarla, altrimenti, si sarebbe dovuto rifiutare di guidare, tanto più in modo così rischioso.
Peraltro, l'aver estratto la ragazza dalle lamiere contorte e deformate dall'impatto costituisce un'effettiva impossibilità di accertare se la cintura fosse o meno allacciata e la parte convenuta, cui incombeva l'onere, non ha provato che la ragazza non la indossasse al momento dell'impatto.
In ogni caso, anche “ammettendo una responsabilità della defunta per non aver allacciata la cintura, è evidente che le somme pagate non sono risarcitorie del gravissimo danno subito”.
La sentenza, poi, non tiene conto delle strette relazioni esistenti tra la defunta e i fratelli, tutti minorenni, che hanno subito un “danno psicologico devastante che avrà ripercussioni sulla loro crescita … fermo restando, il naturale rapporto di parentela, che dimostra che il danno è in re ipsa per la perdita di un componente del nucleo familiare”;
2) il giudice erroneamente non riconosce il diritto al risarcimento del danno biologico terminale, posto che “non si ha la prova che la ragazza fosse in stato di completa incoscienza e che, pertanto, non abbia potuto avvertire e patire per la condizione (gravissima) in cui versava”;
3) non si comprende il motivo per cui il giudice non ritiene attendibili le dichiarazioni dei testimoni indicati dagli attori ed mentre ritiene attendibili quelli citati da Parte_1 Persona_14
parte convenuta “pur sussistendo delle inesattezze nelle dichiarazioni che lascerebbero ancora dei dubbi”. Inoltre, sostengono gli appellanti che: “per quanto poi riguarda il padre, da quanto emerso dai testi, egli amava la figlia ed aveva almeno per l'ultimo periodo un buon rapporto con la stessa e lo si evince dal fatto che abbia dato ad essa delle piccole somme ,allorquando, gli era possibile per provvedere alle sue piccole necessità e che abbia provveduto alle sue esequie”. Il giudice, inoltre, non ha tenuto conto della richiesta, formulata in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento in favore di parti attrici in misura non superiore al 20%;
pagina 5 di 14 4) lamentando il mancato risarcimento del danno da perdita parentale, gli appellanti affermano che:
“Sussiste pacificamente la presunzione della sofferenza di un familiare che può essere superata ex adverso solo con allegazione di fatti inconfutabili circa l'inesistenza di un rapporto totale affettivo tra la vittima ed i suoi congiunti. […] Non sembra che tale obiettivo sia stato raggiunto da
[...]
poiché i testi citati hanno riferito fatti non direttamente conosciuti, ma solo CP_2
testimonianze aleatorie, peraltro riguardanti periodi della vita di molto precedenti alla sua Per_16
morte. Anche i servizi sociali, nel rapporto presentato, affermano un miglioramento dei rapporti affettivi tra la ragazza ed il padre, avendo essa una maggiore frequentazione. Questo a testimonianza che persone che, come il padre, durante l'infanzia di avevano tenuto comportamenti sbagliati, Per_16
possono migliorare e cambiare. Peraltro, il fatto che un padre, anche non abbia in vita avuto buoni rapporti con la figlia non significa che lo stesso non abbia sofferto per la morte della stessa.
Nonostante ciò, il Giudice ha ritenuto di potersi basare su affermazioni rese dalla defunta alle persone ascoltate come testi dell' rese in periodi molto antecedenti il sinistro, peraltro, Controparte_2
con affermazioni molto generiche”.
Da ultimo, richiamano la sentenza della Corte di Cassazione n. 33005/2021 in tema di tabelle di liquidazione del danno da perdita parentale;
5) riprendendo le argomentazioni del terzo motivo, gli appellanti affermano: “ulteriore motivo di appello viene riscontrato nell'attendibilità che si è voluto riconoscere ai soli testi citati dalla
[...]
e non a quelli citati dal sig. parte del processo che oggi ci involve. Ci si CP_2 Per_6
riferisce ad esempio alla sig.ra che ha reso testimonianza del tutto generica, e Testimone_3
comunque datata, non avendo, per sua ammissione rapporti con la defunta dal tempo in cui era Per_16
uscita dalla comunità di Massa Lombarda. Scarsa attendibilità della teste che si rivela dai ricoveri in psichiatria subiti dalla stessa in diverse occasioni, dalle affermazioni non dirette ma in cui dice espressamente “qualcuno mi ha detto”, e dall'incoerenza delle risposte e dall'eccessivo nervosismo durante la deposizione. Neanche è attendibile l'altra teste, che spesso afferma “per Persona_10 quanto di sua conoscenza”, dimostrando così di non conoscere a fondo ed in modo completo quello che accadeva della realtà familiare e nella ormai cambiata della defunta”.
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Preliminarmente la Corte ritiene infondata l'eccezione d'inammissibilità, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 6 di 14 Passando all'esame dei motivi, il primo è, in parte, inammissibile, in quanto generico, laddove non indica una specifica censura alla sentenza, ed è infondato per la rimanente parte.
È infondato ove lamenta il fatto che il primo giudice non avrebbe preso debitamente in considerazione le osservazioni svolte dal CTP nominato dagli attori, il dott. – secondo cui il decesso di Per_15 Per_6 sarebbe intervenuto a prescindere dall'utilizzo delle cinture di sicurezza, dato il forte impatto
[...] con l'autoarticolato proveniente dal senso opposto – perché, al contrario, il primo giudice ha esplicitamente tenuto conto di dette osservazioni affermando che “in realtà la contestazione del c.t.p. di parti attrici, […] a ben vedere va a conferma della ricostruzione del dott. e non a Per_7
confutazione della stessa poiché, a maggior ragione, se il corpo della ragazza dai sedili posteriori ha impattato i sedili davanti a sé, certamente ciò è stato possibile a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza che non hanno potuto esercitare quella funzione salvifica cui erano preposte, impedendo alla vittima, dapprima, di urtare con violenza tronco e torace sui detti e, poi, di uscire dall'abitacolo procurandosi così quelle lesioni che sono state fatali”.
In secondo luogo, la censura è inammissibile, perché si risolve nella generica riproposizione delle osservazioni del CTP cui il CTU puntualmente replicò esprimendo valutazioni che la sentenza pienamente condivide. Il dott. infatti, con ampie e coerenti considerazioni, basate su dati Per_17
oggettivi, in merito a tali osservazioni, confutò la tesi sostenuta dal Consulente di Parte Attrice come segue: “Riguardo alle considerazioni svolte dal Consulente Tecnico di Parte Attrice, devo esprimere il mio profondo dissenso, poiché, nonostante il suo sforzo ermeneutico, i dati oggettivamente a nostra disposizione non permettono alle sue supposizioni di assurgere a constatazioni dotate per lo meno di prevalente probabilità.
In primo luogo, è risaputo che le cinture di sicurezza rappresentano un dispositivo di sicurezza passivo ancorato all'interno del veicolo, che in caso di urto, trattiene il corpo degli occupanti legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi effettuati dalla Polizia e del tipo di lesioni subite da è Persona_6 certo che la medesima non indossava le cinture di sicurezza al momento dell'incidente e che le stesse cinture di sicurezza non si sono rotte.
Infatti, la Polizia ha rilevato testualmente che “…entrambe le cinture di sicurezza dei passeggeri posteriori erano in posizione di riposo ma libere di scorrere…”: quindi, le cinture di sicurezza non solo erano regolarmente funzionanti, ma non erano nemmeno rotte.
Inoltre, le lesioni riportate da (“trauma cranio-facciale, trauma addominale, trauma Persona_6 toracico… traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima”) non sono compatibili con l'impiego delle cinture di sicurezza, perché, come detto e ripetuto, si tratta di
pagina 7 di 14 mezzi di contenzione del passeggero che sono stati strutturati proprio per proteggerlo da traumi così gravi, come quelli che invece ha subito. Persona_6
Insomma, non è affatto plausibile che la tensione prodotta dalle cinture di sicurezza possa cagionare le gravissime lesioni interne, vascolari ed organiche (carotidee, spleniche ed patiche), che sono state diagnosticate, le quali invece sono del tutto compatibili con lo schiacciamento del corpo di Per_6 tra l'autovettura e il guard-rail, avvenuto dopo che la stessa era stata proiettata
[...] Persona_6 fuori dall'abitacolo a seguito dell'urto a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
In conclusione, non condivido le considerazioni svolte dal Consulente Tecnico di Parte Attrice e confermo integralmente le conclusioni alle quali sono pervenuto, ossia che, alla luce dei dati attualmente ostensibili, viaggiava quale trasportata sul sedule posteriore di destra Persona_6 dell'autovettura, priva di cinture di sicurezza: a seguito dell'urto, proprio in ragione della mancanza di tali mezzi di contenzione è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è rimasta schiacciata tra l'autovettura ed il guard-rail contro cui ha impattato detto veicolo, per cui le conseguenze mortali sono in nesso causale con tale comportamento omissivo.” (pp. 17-19 CTU).
Orbene, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, anche per relationem, ben potendo il richiamo dell'elaborato implicare la compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(Cass. Civ. 23637/2016 e 18391/2017), ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente alle osservazioni critiche del
Consulente Tecnico di parte attrice, dedicando a tale attività le valutazioni espresse da pagina 15 a pagina 19 dell'elaborato che, peraltro, la Corte, come il Tribunale, condivide pienamente per la loro precisione, completezza, logicità e coerenza ai dati oggettivi riportati dai verbalizzanti.
Quanto alla responsabilità del conducente, che avrebbe dovuto accertarsi che i passeggeri indossassero le cinture, si tratta di una deduzione nuova, non formulata in primo grado. In ogni caso, tale profilo di responsabilità del conducente non elide affatto quella del trasportato che con la prima concorre ex art. 1227 c.c. e la doglianza è generica, posto che il giudice, nel ripartire le responsabilità, ha evidentemente tenuto conto di tutta la condotta del conducente e di tutte le violazioni dal medesimo pagina 8 di 14 commesse, compresa quella in esame. Il giudice, infatti, prende in considerazione la distinzione tra nesso di causalità materiale e giuridica ed accerta, con motivazione sul punto non specificamente contestata dagli appellanti, che nella fattispecie il nesso di causalità materiale in relazione all'exitus è da ritenersi prevalentemente a carico della trasportata per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Ciononostante, il giudice dichiara la corresponsabilità giuridica al 50% del conducente e della trasportata e tale ripartizione paritaria tiene evidentemente conto di tutte le violazioni commesse dal conducente, compreso il mancato accertamento nell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti, e non solo della violazione dell'art. 143 del codice della strada per l'invasione dell'opposta corsia di marcia. La doglianza in esame, pertanto, è generica, perché non tiene conto di tutte le valutazioni, espresse ed implicite, compiute dal primo giudice nell'attribuzione delle quote di responsabilità.
Infondata e generica è anche la censura secondo cui la sentenza non terrebbe conto delle strette relazioni fra la vittima e i fratelli minorenni e del loro “danno psicologico devastante”.
Precisato che di un danno psicologico in senso proprio, distinto dal riconosciuto danno da perdita del congiunto, non è stata fatta in primo grado specifica allegazione in fatto e nemmeno è stata data prova, al contrario di quanto si lamenta, la sentenza prende in debita considerazione le posizioni dei fratelli ed ai medesimi riconosce e liquida, in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2021, il danno non patrimoniale tenendo conto dei parametri “dell'età, dell'assenza di convivenza, del tempo utilizzato per approfondire i rapporti con la sorella e della discontinuità a mantenere i rapporti” e sui criteri adottati dal giudice nella liquidazione equitativa di detto danno – peraltro del tutto corretti – non v'è alcuna censura.
Da ultimo, il motivo è del tutto generico dove si afferma che anche “ammettendo una responsabilità della defunta per non aver allacciata la cintura, è evidente che le somme pagate non sono risarcitorie del gravissimo danno subito”, perché non pone alcuna critica ai criteri di liquidazione adottati dal giudice.
Il secondo motivo d'appello, anch'esso fortemente connotato da profili di genericità, è infondato.
Nell'atto di citazione in primo grado gli attori richiesero la somma complessiva di € 30.000 a titolo di risarcimento del “DANNO BIOLOGICO TERMINALE IURE HEREDITARIO”, facendo espresso riferimento alle tabelle milanesi all'epoca in vigore di cui al documento allegato sub n. 55. In questo grado, gli appellanti non hanno ridepositato il fascicolo di parte di primo grado nell'originale forma cartacea e solo in parte in copia informatica, ma non il documento n. 55 che richiamarono ad illustrare il tipo di danno allegato a pp. 6 e 7 dell'atto di citazione di primo grado.
pagina 9 di 14 In ogni caso, le tabelle in vigore all'epoca dell'introduzione della causa erano quelle del 2014 e le stesse non prevedevano il risarcimento dell'invalidità temporanea totale in € 30.000, ma in € 96 giornalieri aumentabili a € 145. Dunque, nonostante la denominazione del danno utilizzata dagli attori, si deve ritenere che gli stessi abbiano inteso richiedere non il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, bensì, come ritenuto dal Tribunale, del danno morale terminale, o danno da lucida agonia che, ai fini della sua configurazione, richiede necessariamente non solo lo stato di coscienza, ma anche la consapevolezza della vittima dell'imminenza della morte a causa della lesioni patite. Sulla questione, si richiama, per tutte, Cass. Civ. 7923/2024 (“il danno morale terminale […]
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso”.
Nel caso in decisione, non è in alcun modo ravvisabile una simile consapevolezza dell'imminenza della fine vita da parte della vittima ed è ragionevole e condivisibile quanto motivato dal primo giudice in merito allo stato di incoscienza di Infatti, a causa della situazione di politrauma Persona_6
particolarmente critica in cui versò la vittima per tutta la durata delle cure esperite per tenerla in vita, e che sicuramente comportarono interventi salvavita e la somministrazione di farmaci, è più probabile che non che la vittima non fosse cosciente dal momento del sinistro sino a quello del decesso.
In ogni caso, gli attori, sui quali incombeva l'onere di allegazione e prova, ancorché in base a presunzioni, nell'atto di citazione di primo grado nemmeno prospettarono la circostanza che la loro congiunta fosse stata cosciente e giammai che fosse stata consapevole dell'avvicinarsi della morte. La domanda, pertanto, è carente sin a livello assertivo, essendo fondata esclusivamente sulla quantità di tempo intercorso fra l'incidente stradale e il decesso.
La censura, inoltre, non solo non evidenzia alcun elemento di prova della coscienza della vittima, ma erroneamente inverte l'onere della prova e non formula alcuna critica alla motivazione sul punto.
Il terzo, quarto e quinto motivo, in quanto strettamente connessi, consentono l'esame congiunto.
Ancora una volta, le censure sono ampiamente generiche laddove affermano che le dichiarazioni dei testi indotti dalla convenuta contengono inesattezze, ma non indicano quali e, ancora, laddove gli appellanti si limitano ad affermare di non comprendere le ragioni per cui il giudice ha ritenuto attendibili solo detti testi e non criticano specificamente la motivata valutazione espressa dal Tribunale circa l'inattendibilità dei testi da loro indotti.
Per altro verso, i motivi sono infondati.
pagina 10 di 14 In tema di danno da perdita parentale, la giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare la sussistenza di una presunzione iuris tantum in merito al pregiudizio subito dal familiare a seguito della perdita della vittima, configurabile sia per i membri della famiglia originaria, sia per quelli della famiglia nucleare successiva “senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti” (Cass. Civ. 5769/2024). Tale presunzione comporta, per il terzo danneggiante, “l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della vittima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Civ. 22397/2022).
Infatti, “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. Civ. 9010/2022).
Alla luce di tali criteri, nella causa in decisione la presunzione è stata ampiamente superata dalle informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c. dai Servizi Sociali, dagli elementi indiziari – plurimi, concordanti ed univoci – offerti dalla Società e dalle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalla stessa, tutte coerenti fra loro e in relazione alle acquisite informazioni.
Tali prove, infatti, rappresentano un quadro familiare estremamente difficile che comportò notevoli sofferenze alla figlia tanto da inficiare in modo negativo e permanente il suo rapporto con il Per_6
padre, e con la di lui moglie, In primis, le violenze Controparte_1 Persona_4
domestiche perpetrate a danno di dal padre e dalla moglie – come risultanti dalla relazione Per_6
informativa dei Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina, acquisita agli atti ex art. 213 c.p.c. nel precedente grado, ampiamente riportata nella sentenza – portarono all'apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, alla presa in carico della minore dai Servizi Per_6
Sociali, all'allontanamento della stessa dalla casa paterna, ad opera dei Servizi Sociali, ed alla sua ricollocazione, prima presso gli zii, e successivamente presso la comunità protetta Maria Immacolata.
Tale quadro è corroborato dal fatto che deceduta nel sinistro all'età di diciannove anni, anche Per_6
dopo il compimento della maggiore età, non fece più ritorno alla casa paterna, né ebbe con il padre alcun rapporto d'affetto, come risulta dalle dichiarazioni precise e coerenti rese dalle testimoni indicate dalla Società, ampiamente esaminate nella sentenza, le quali riferiscono del netto rifiuto da parte di di incontrare il padre. Per_6
pagina 11 di 14 In particolare, la teste conobbe nel 2011/2012 quando entrò nella comunità di Testimone_1 Per_6
Massa Lombarda dove era già ospite ed afferma: “… mi ha detto che il papà e la matrigna Per_6 Per_6 la picchiavano … non mi ha riferito di visite o telefonate del padre o della matrigna…”; la teste Per_6
ospitò a casa propria dopo l'uscita dalla comunità, precisa che la ragazza visse con Persona_10 Per_6 lei per circa un anno, dal settembre 2014 e l'agosto/settembre 2015 e, dunque, ebbe un rapporto con la ragazza molto lungo e ravvicinato. Alla teste riferì che, a causa dei maltrattamenti subiti in Per_6 famiglia, aveva riportato fratture agli arti, mostrandole le cicatrici. La teste poi afferma: “nel periodo in cui è stata da me non ha mai visto né sentito volontariamente il padre né la convivente, per quanto a mia conoscenza. Forse ha visto il fratello grande. Posso dire che quando incontrava per caso il padre presso i Servizi Sociali, poi era molto nervosa”. La teste esclude che abbia ricevuto benefici Per_6
economici o regali dai parenti e precisa che la stessa frequentava una scuola due volte alla settimana e, dopo l'uscita, tornava a casa da lei. Ancora, sentita a prova contraria, la ribadisce e precisa: Per_10
non voleva vedere il padre e quando lo vedeva tornava a casa nervosa, quando il padre cercava Per_6
di approcciarsi lei scappava, ad esempio quando il padre cercava di salutarla. Una volta mi ha raccontato che il padre le ha fatto il segno di “menarla” e lei è scappata. Ovviamente non c'era motivo di scappare perché c'era gente, ma lei non voleva avere alcun rapporto con lui. C'era dell'astio nei confronti del padre e della compagna … non abbiamo mai parlato del fatto che la ragazza potesse andare a vivere con il padre e la sua famiglia, perché la circostanza era proprio lontana dalle sue idee. Con me non ne ha mai parlato, né la circostanza è mai stata presa in considerazione”.
dunque, sin da giovanissima età visse in comunità o con persone estranee al proprio nucleo Per_6
familiare, ossia con e In particolare, visse presso Persona_10 Persona_11 Per_12 [...]
fino a settembre 2015, e quindi fino a pochi mesi prima del suo decesso, avvenuto nel febbraio Per_10
del 2016. Raggiunta la maggiore età, non fece ritorno alla famiglia.
Come risulta con evidenza dalle dichiarazioni sopra riportate, al contrario di quanto sostengono gli appellanti, le testimoni indotte dalla Società hanno riferito circostanze precise e coerenti, dalle stesse personalmente conosciute o direttamente apprese dalla minore e vertenti sul rapporto di con i Per_6
familiari nel tempo intercorso dalla presa in carico dei Servizi Sociali, nei primi anni di vita, sino ad epoca di poco antecedente il sinistro.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi ed indotti dagli attori – le Parte_1 Persona_14 uniche richiamate nell'appello che, invece, ignora quelle del teste anch'esse ritenute Persona_13
dal Tribunale inattendibili – risultano fortemente inficiate in punto di attendibilità anche solo per il fatto che il primo dichiara di non conoscere il padre di di non avere mai parlato con quest'ultima Per_6
pagina 12 di 14 della sua famiglia e di non sapere né dove la ragazza vivesse né la ragione per la quale non vivesse in famiglia. Il secondo teste dichiara di non sapere né subì violenze dal padre, né che questi subì un Per_6
processo né che fu allontanata dalla famiglia. Per_6
Ciò dimostra che, quantomeno, entrambi i testi non abbiano alcuna effettiva conoscenza della reale natura del rapporto di con il padre e la di lui moglie, tenuto conto delle eclatanti e gravissime Per_6
vicende familiari sopra descritte – attestate, in primis, nella relazione dei Servizi Sociali e riferite dalle testi indotte dalla Società – che, qualora in rapporto di effettiva amicizia e vicinanza con non Per_6
potrebbero non conoscere;
in conseguenza, anche se anche fosse vero, sarebbe del tutto irrilevante il fatto che gli stessi occasionalmente abbiano visto la ragazza a casa del padre o quest'ultimo darle piccole somme di denaro per comprarsi un gelato, gesto del tutto neutro che ex se non dimostrerebbe, in alcun modo, la sofferenza del medesimo a causa della morte della figlia.
Di conseguenza, anche la volontà di di tornare a vivere nella casa del padre, riferita dal teste Per_6
risulta del tutto inverosimile, essendo in aperto ed insanabile contrasto con tutte le Parte_1
altre risultanze probatorie – in primis, con la citata relazione del servizio pubblico – e con il fatto che tale intenzione avrebbe manifestato al teste con il quale non aveva confidenza, e non, invece, alla Per_6
teste con la quale visse a stretto contatto per tempi significativamente prolungati e fino a pochi Per_10
mesi prima del sinistro mortale ed alla quale parlava di questioni molto dolorose relative al rapporto con il padre.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e da e da Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1425/2021; Persona_4
- condanna gli appellanti alla rifusione a favore di delle spese processuali Controparte_2
del presente grado di giudizio che liquida in € 13.078 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 13 di 14 Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 12.11.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 30.1.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2274/2021 promossa da:
in proprio e quale genitore esercitante la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minorenni e e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Avv. Maria Beatrice Berti
contro
:
Controparte_2
Avv.ti Alvaro Marabini e Carlo Casali
Controparte_3
contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2017, in proprio e quale genitore Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_1 Per_2
nonché e convennero dinanzi al Tribunale di Bologna
[...] Persona_5 Persona_4
proprietaria dell'automobile Volkswagen GOLF tg. EX461MT, e l'assicuratore Controparte_3 della r.c.a. (d'ora in poi, anche ) chiedendone la condanna, in Controparte_2 CP_4 solido, al risarcimento dei danni subiti per il decesso di – essendo gli attori Persona_6
rispettivamente padre, fratelli e matrigna della stessa – avvenuto a causa del grave incidente stradale occorso il 27.2.2017, quantificati nella complessiva somma di € 1.005.899,21 e costituiti dalla perdita della congiunta, iure proprio, derivante dal vincolo familiare e dal rapporto affettivo con la vittima, da pagina 1 di 14 accertarsi in re ipsa, e dal danno biologico terminale, iure hereditatis, dal momento che il decesso della vittima era avvenuto a distanza di diverse ore dal sinistro.
Esposero che in data 27.2.2016, alle ore 6.00 circa, si trovava trasportata sulla descritta Persona_6
autovettura che, percorrendo via Ferrarese in Bologna, aveva invaso la corsia di marcia opposta ed era entrata in collisione con un autoarticolato proveniente dal senso opposto di marcia. Lo scontro frontale era stato fatale per il conducente, e per della quale, ricoverata in Controparte_5 Persona_6 condizioni gravissime presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, era stato dichiarato il decesso alle ore
16.15 del 28.2.2016.
La Società si costituì sostenendo l'infondatezza delle domande, di cui chiese il rigetto, dato che la presunzione in tema di danno da perdita parentale non poteva in alcun modo qualificarsi come assoluta, quanto piuttosto come iuris tantum, e che, nel caso in esame, era comunque superata vista i drammatici rapporti tra la vittima, il padre e la matrigna. Rispetto al danno biologico terminale iure heriditatis, sostenne che, probabilmente, la danneggiata non avesse allacciato la cintura di sicurezza trovata “in posizione di riposo e libera di scorrere” in corrispondenza del sedile posteriore lato destro, dovendosi quindi riconoscere un contributo causale della stessa alla produzione dell'evento dannoso, rilevante ex art. 1227 c.c.
La causa veniva istruita attraverso il deposito di documenti, prove testimoniali, una CTU medico legale e l'acquisizione di informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. presso i Servizi Sociali del Comune di Faenza in merito alla situazione familiare di nel periodo compreso tra il marzo 2007 ed il Persona_6
decesso, con riguardo alla natura dei rapporti tra la giovane ed i suoi familiari residenti in Italia.
All'esito, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1425/2021, rigettò la richiesta di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis, in quanto, “i soccorsi sono giunti sul punto dell'impatto alle ore
6.00 della mattina del 27.02.2016 mentre il decesso è stato dichiarato alle ore 16.15 del 28.02.2016
(cfr. consulenza d'ufficio dott. , p. 2 e 6). La molteplicità e l'intensità delle cure ricevute in Per_7
ospedale, quasi certamente accompagnate da uno stato di incoscienza, se non altro giustificato in ragione delle cure e degli interventi salvavita effettuati dai sanitari, anche per mezzo della somministrazione di farmaci che sicuramente hanno contribuito ad alleviarne le sofferenze, oltre che diminuire la lucidità, come solitamente avviene in situazione di politrauma come quella in discorso, escludono che la vittima possa aver avvertito quella lucida agonia ovvero l'imminenza dell'esito fatale che si rendono presupposti dell'accertamento richiesto. Ad ogni buon conto, parti attrici in merito nulla hanno riferito, allegato ovvero provato, con la conseguenza che il quadro probatorio raccolto non consente comunque di ritenere apprezzabile ovvero suscettibile di accertamento il pregiudizio lamentato. E comunque la vittima non è sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile dopo
pagina 2 di 14 l'evento lesivo. Per questa ragione, la richiesta avanzata a titolo di danno biologico terminale iure hereditatis non può trovare accoglimento”.
Quanto al danno da perdita parentale, esaminato il nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno, il giudice concluse che le lesioni riportate dalla vittima erano compatibili con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, come osservato dal CTU e comprovato dalla ricostruzione cinematica eseguita dall'Ing. per conto della Procura della Repubblica di Bologna, e ritenne che a tale Persona_8
omissione dovesse ascriversi la maggiore preponderanza causale nel decesso. Valutata poi la causalità giuridica delle condotte, concluse che la causazione dell'evento fosse ascrivibile in misura paritaria al danneggiante e alla danneggiata, motivando come segue: “si ritiene riferibile la causazione dell'evento in misure paritaria alla danneggiata e il danneggiante. Tale soluzione trova conforto dall'apprezzamento degli altri elementi di causa come dedotti dalle parti nella fattispecie concreta. In particolar modo, si osserva che sebbene il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza abbia cagionato lo sbalzamento della vittima al di fuori dell'abitacolo – ciò che a seguito dello schiacciamento dell'auto sul guard rail si è rivelato come antecedente causale imprescindibile della morte della danneggiata – certamente se il danneggiante non fosse uscito dalla propria corsia di marcia, l'intero sinistro non si sarebbe verificato e la collisione sarebbe stata evitata, ciò che allora avrebbe risparmiato la vita di Pur tuttavia, al mancato utilizzo della cintura di sicurezza deve Persona_6 ascriversi, nel caso di specie, la maggiore preponderanza causale dell'exitus”.
Con riferimento al danno da perdita parentale, il giudice sostenne che “L'istruttoria di causa ha evidenziato che era stata oggetto di violenze domestiche da parte del padre Persona_9 CP_1
e della matrigna odierni attori, al punto da far si che la giovane venisse
[...] Controparte_6
presa in carico dai servizi sociali e venisse aperto un procedimento davanti al Tribunale di minori di
Bologna (cfr. doc. acquisita informativa sei servizi sociali).
I soprusi sopportati dalla vittima sono stati oggetto anche delle dichiarazioni testimoniali di ES
, la quale ha confermato l'allontanamento del padre dalla famiglia, il fatto che la ragazza avrebbe
[...]
poi vissuto insieme ad altre persone ( e ed, infine, il Persona_10 Persona_11 Per_12
fatto che la stessa non intratteneva rapporti con il padre e la matrigna, ma unicamente con la madre naturale residente in [...], che continuava a contattare per telefono. La totale assenza di rapporto affettivo con la figlia, è stata confermata anche per il periodo successivo all'uscita della stessa dalla comunità ed è perdurato finanche il giorno della di lei morte, quando la testimone racconta di aver appreso che il padre, contattato dall'ospedale, non solo non si sarebbe presentato perché la vicenda non costituiva per lui fattore di interesse, bensì augurava alla giovane figlia persino la morte. Le dichiarazioni testimoniali di e corroborano il quadro probatorio così Persona_10 Testimone_2
pagina 3 di 14 delineato aggiungendo particolari di rilevanza alla ricostruzione della vicenda. In particolare,
[...]
rivela che la ragazza avrebbe mostrato i segni delle violenze domestiche (le cicatrici) e che la Per_10
stessa appariva agitata qualora incontrava il padre per caso presso i servizi sociali. La testimone chiarisce altresi che gli unici familiare di cui la ragazza “non parlava male” erano due fratellini minorenni, escludendo invece gli altri, ad eccezione del fratello maggiore ( il fratello Persona_5
maggiore dei quattro, classe 1992) con cui ogni tanto si vedeva e con il quale ogni tanto parlava telefonicamente. Il contenuto della testimonianza è completamente confermato dalle dichiarazioni di
educatrice della comunità Maria Immacolata, presso cui ha vissuto dal Testimone_2 Persona_6 momento dell'allontanamento dalla casa d'origine alla maggiore età.
Nessun rilievo, invece, debbono attribuirsi alle dichiarazioni testimoniali di e Persona_13 [...]
gravemente inficiate in punto di attendibilità; in effetti, l'asserita volontà della vittima – Per_14
dagli stessi riportata – di volersi trasferire presso l'abitazione del padre, risulta sconfessata grandemente da tutte le altre risultanze probatorie, le quali, in virtù di un compiuto principio di omogeneità e coerenza, non posso che ritenersi prevalenti e attendibili”.
Quindi, il Tribunale rigettò la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale proposta dal padre, in proprio, e dalla di lui moglie. Accertò la perdita parentale in danno dei quattro fratelli di liquidò il danno in € 24.000 per ciascuno, già considerato il concorso colposo della danneggiata Per_6
nella misura del 50%, ritenne le loro pretese risarcitorie già pienamente soddisfatte dal versamento eseguito dalla Società del pari importo di € 24.000 per ciascuno dei quattro fratelli, per la complessiva somma di € 96.000, e, dunque, rigettò le loro domande. Infine, compensò integralmente le spese processuali fra le parti.
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_1
e nonché divenuto maggiorenne, ed Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
hanno proposto appello alla sentenza affidandolo a cinque motivi.
[...]
Si è costituita la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 CP_4
bis c.p.c.; ne ha poi contestato il fondamento e chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
1) la sentenza non tiene conto della dinamica dei fatti descritta dal CTP attoreo, dott. secondo Per_15 cui la ragazza sarebbe morta comunque, a causa di fratture e ferite causate prima dell'impatto con il guard-rail, anche se avesse avuto la cintura allacciata. Ancora nella perizia del dott. si legge: Per_15
“si hanno fondate ragioni per credere che la lesività splancnica che ha portato al decesso sia maturata
pagina 4 di 14 del tutto più preliminarmente, ovvero nella fase del completo testa-coda che ha immediatamente preceduto l'impatto col mezzo pesante nella più devastante decelerazione che si è realizzata nell'impatto della Golf contro il mezzo pesante nel cui frangente la ragazza è stata scagliata contro i sedili posti a lei di fronte;
in definitiva la causa della morte è stato un massimo shock emorragico imputabile soprattutto alle lesione carotidee, spleniche ed epatiche;
quindi, al di là che la defunta indossasse o meno la cintura di sicurezza, circostanza CHE NON SI PUO' ESCLUDERE CON
ASSOLUTA CERTEZZA, un impatto così violento tra i due veicoli avrebbe causato simili danni anche se la ragazza avesse tenute le cinture allacciate”. Nella sentenza, invece, si dà per la corresponsabilità della ragazza per non aver presumibilmente allacciato la cintura di sicurezza e non si pensa che, nella denegata ipotesi che ciò sia accaduto, sarebbe stata invece responsabilità del guidatore imporre di indossarla, altrimenti, si sarebbe dovuto rifiutare di guidare, tanto più in modo così rischioso.
Peraltro, l'aver estratto la ragazza dalle lamiere contorte e deformate dall'impatto costituisce un'effettiva impossibilità di accertare se la cintura fosse o meno allacciata e la parte convenuta, cui incombeva l'onere, non ha provato che la ragazza non la indossasse al momento dell'impatto.
In ogni caso, anche “ammettendo una responsabilità della defunta per non aver allacciata la cintura, è evidente che le somme pagate non sono risarcitorie del gravissimo danno subito”.
La sentenza, poi, non tiene conto delle strette relazioni esistenti tra la defunta e i fratelli, tutti minorenni, che hanno subito un “danno psicologico devastante che avrà ripercussioni sulla loro crescita … fermo restando, il naturale rapporto di parentela, che dimostra che il danno è in re ipsa per la perdita di un componente del nucleo familiare”;
2) il giudice erroneamente non riconosce il diritto al risarcimento del danno biologico terminale, posto che “non si ha la prova che la ragazza fosse in stato di completa incoscienza e che, pertanto, non abbia potuto avvertire e patire per la condizione (gravissima) in cui versava”;
3) non si comprende il motivo per cui il giudice non ritiene attendibili le dichiarazioni dei testimoni indicati dagli attori ed mentre ritiene attendibili quelli citati da Parte_1 Persona_14
parte convenuta “pur sussistendo delle inesattezze nelle dichiarazioni che lascerebbero ancora dei dubbi”. Inoltre, sostengono gli appellanti che: “per quanto poi riguarda il padre, da quanto emerso dai testi, egli amava la figlia ed aveva almeno per l'ultimo periodo un buon rapporto con la stessa e lo si evince dal fatto che abbia dato ad essa delle piccole somme ,allorquando, gli era possibile per provvedere alle sue piccole necessità e che abbia provveduto alle sue esequie”. Il giudice, inoltre, non ha tenuto conto della richiesta, formulata in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento in favore di parti attrici in misura non superiore al 20%;
pagina 5 di 14 4) lamentando il mancato risarcimento del danno da perdita parentale, gli appellanti affermano che:
“Sussiste pacificamente la presunzione della sofferenza di un familiare che può essere superata ex adverso solo con allegazione di fatti inconfutabili circa l'inesistenza di un rapporto totale affettivo tra la vittima ed i suoi congiunti. […] Non sembra che tale obiettivo sia stato raggiunto da
[...]
poiché i testi citati hanno riferito fatti non direttamente conosciuti, ma solo CP_2
testimonianze aleatorie, peraltro riguardanti periodi della vita di molto precedenti alla sua Per_16
morte. Anche i servizi sociali, nel rapporto presentato, affermano un miglioramento dei rapporti affettivi tra la ragazza ed il padre, avendo essa una maggiore frequentazione. Questo a testimonianza che persone che, come il padre, durante l'infanzia di avevano tenuto comportamenti sbagliati, Per_16
possono migliorare e cambiare. Peraltro, il fatto che un padre, anche non abbia in vita avuto buoni rapporti con la figlia non significa che lo stesso non abbia sofferto per la morte della stessa.
Nonostante ciò, il Giudice ha ritenuto di potersi basare su affermazioni rese dalla defunta alle persone ascoltate come testi dell' rese in periodi molto antecedenti il sinistro, peraltro, Controparte_2
con affermazioni molto generiche”.
Da ultimo, richiamano la sentenza della Corte di Cassazione n. 33005/2021 in tema di tabelle di liquidazione del danno da perdita parentale;
5) riprendendo le argomentazioni del terzo motivo, gli appellanti affermano: “ulteriore motivo di appello viene riscontrato nell'attendibilità che si è voluto riconoscere ai soli testi citati dalla
[...]
e non a quelli citati dal sig. parte del processo che oggi ci involve. Ci si CP_2 Per_6
riferisce ad esempio alla sig.ra che ha reso testimonianza del tutto generica, e Testimone_3
comunque datata, non avendo, per sua ammissione rapporti con la defunta dal tempo in cui era Per_16
uscita dalla comunità di Massa Lombarda. Scarsa attendibilità della teste che si rivela dai ricoveri in psichiatria subiti dalla stessa in diverse occasioni, dalle affermazioni non dirette ma in cui dice espressamente “qualcuno mi ha detto”, e dall'incoerenza delle risposte e dall'eccessivo nervosismo durante la deposizione. Neanche è attendibile l'altra teste, che spesso afferma “per Persona_10 quanto di sua conoscenza”, dimostrando così di non conoscere a fondo ed in modo completo quello che accadeva della realtà familiare e nella ormai cambiata della defunta”.
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Preliminarmente la Corte ritiene infondata l'eccezione d'inammissibilità, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 6 di 14 Passando all'esame dei motivi, il primo è, in parte, inammissibile, in quanto generico, laddove non indica una specifica censura alla sentenza, ed è infondato per la rimanente parte.
È infondato ove lamenta il fatto che il primo giudice non avrebbe preso debitamente in considerazione le osservazioni svolte dal CTP nominato dagli attori, il dott. – secondo cui il decesso di Per_15 Per_6 sarebbe intervenuto a prescindere dall'utilizzo delle cinture di sicurezza, dato il forte impatto
[...] con l'autoarticolato proveniente dal senso opposto – perché, al contrario, il primo giudice ha esplicitamente tenuto conto di dette osservazioni affermando che “in realtà la contestazione del c.t.p. di parti attrici, […] a ben vedere va a conferma della ricostruzione del dott. e non a Per_7
confutazione della stessa poiché, a maggior ragione, se il corpo della ragazza dai sedili posteriori ha impattato i sedili davanti a sé, certamente ciò è stato possibile a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza che non hanno potuto esercitare quella funzione salvifica cui erano preposte, impedendo alla vittima, dapprima, di urtare con violenza tronco e torace sui detti e, poi, di uscire dall'abitacolo procurandosi così quelle lesioni che sono state fatali”.
In secondo luogo, la censura è inammissibile, perché si risolve nella generica riproposizione delle osservazioni del CTP cui il CTU puntualmente replicò esprimendo valutazioni che la sentenza pienamente condivide. Il dott. infatti, con ampie e coerenti considerazioni, basate su dati Per_17
oggettivi, in merito a tali osservazioni, confutò la tesi sostenuta dal Consulente di Parte Attrice come segue: “Riguardo alle considerazioni svolte dal Consulente Tecnico di Parte Attrice, devo esprimere il mio profondo dissenso, poiché, nonostante il suo sforzo ermeneutico, i dati oggettivamente a nostra disposizione non permettono alle sue supposizioni di assurgere a constatazioni dotate per lo meno di prevalente probabilità.
In primo luogo, è risaputo che le cinture di sicurezza rappresentano un dispositivo di sicurezza passivo ancorato all'interno del veicolo, che in caso di urto, trattiene il corpo degli occupanti legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi effettuati dalla Polizia e del tipo di lesioni subite da è Persona_6 certo che la medesima non indossava le cinture di sicurezza al momento dell'incidente e che le stesse cinture di sicurezza non si sono rotte.
Infatti, la Polizia ha rilevato testualmente che “…entrambe le cinture di sicurezza dei passeggeri posteriori erano in posizione di riposo ma libere di scorrere…”: quindi, le cinture di sicurezza non solo erano regolarmente funzionanti, ma non erano nemmeno rotte.
Inoltre, le lesioni riportate da (“trauma cranio-facciale, trauma addominale, trauma Persona_6 toracico… traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima”) non sono compatibili con l'impiego delle cinture di sicurezza, perché, come detto e ripetuto, si tratta di
pagina 7 di 14 mezzi di contenzione del passeggero che sono stati strutturati proprio per proteggerlo da traumi così gravi, come quelli che invece ha subito. Persona_6
Insomma, non è affatto plausibile che la tensione prodotta dalle cinture di sicurezza possa cagionare le gravissime lesioni interne, vascolari ed organiche (carotidee, spleniche ed patiche), che sono state diagnosticate, le quali invece sono del tutto compatibili con lo schiacciamento del corpo di Per_6 tra l'autovettura e il guard-rail, avvenuto dopo che la stessa era stata proiettata
[...] Persona_6 fuori dall'abitacolo a seguito dell'urto a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
In conclusione, non condivido le considerazioni svolte dal Consulente Tecnico di Parte Attrice e confermo integralmente le conclusioni alle quali sono pervenuto, ossia che, alla luce dei dati attualmente ostensibili, viaggiava quale trasportata sul sedule posteriore di destra Persona_6 dell'autovettura, priva di cinture di sicurezza: a seguito dell'urto, proprio in ragione della mancanza di tali mezzi di contenzione è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è rimasta schiacciata tra l'autovettura ed il guard-rail contro cui ha impattato detto veicolo, per cui le conseguenze mortali sono in nesso causale con tale comportamento omissivo.” (pp. 17-19 CTU).
Orbene, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, anche per relationem, ben potendo il richiamo dell'elaborato implicare la compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(Cass. Civ. 23637/2016 e 18391/2017), ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente alle osservazioni critiche del
Consulente Tecnico di parte attrice, dedicando a tale attività le valutazioni espresse da pagina 15 a pagina 19 dell'elaborato che, peraltro, la Corte, come il Tribunale, condivide pienamente per la loro precisione, completezza, logicità e coerenza ai dati oggettivi riportati dai verbalizzanti.
Quanto alla responsabilità del conducente, che avrebbe dovuto accertarsi che i passeggeri indossassero le cinture, si tratta di una deduzione nuova, non formulata in primo grado. In ogni caso, tale profilo di responsabilità del conducente non elide affatto quella del trasportato che con la prima concorre ex art. 1227 c.c. e la doglianza è generica, posto che il giudice, nel ripartire le responsabilità, ha evidentemente tenuto conto di tutta la condotta del conducente e di tutte le violazioni dal medesimo pagina 8 di 14 commesse, compresa quella in esame. Il giudice, infatti, prende in considerazione la distinzione tra nesso di causalità materiale e giuridica ed accerta, con motivazione sul punto non specificamente contestata dagli appellanti, che nella fattispecie il nesso di causalità materiale in relazione all'exitus è da ritenersi prevalentemente a carico della trasportata per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Ciononostante, il giudice dichiara la corresponsabilità giuridica al 50% del conducente e della trasportata e tale ripartizione paritaria tiene evidentemente conto di tutte le violazioni commesse dal conducente, compreso il mancato accertamento nell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti, e non solo della violazione dell'art. 143 del codice della strada per l'invasione dell'opposta corsia di marcia. La doglianza in esame, pertanto, è generica, perché non tiene conto di tutte le valutazioni, espresse ed implicite, compiute dal primo giudice nell'attribuzione delle quote di responsabilità.
Infondata e generica è anche la censura secondo cui la sentenza non terrebbe conto delle strette relazioni fra la vittima e i fratelli minorenni e del loro “danno psicologico devastante”.
Precisato che di un danno psicologico in senso proprio, distinto dal riconosciuto danno da perdita del congiunto, non è stata fatta in primo grado specifica allegazione in fatto e nemmeno è stata data prova, al contrario di quanto si lamenta, la sentenza prende in debita considerazione le posizioni dei fratelli ed ai medesimi riconosce e liquida, in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2021, il danno non patrimoniale tenendo conto dei parametri “dell'età, dell'assenza di convivenza, del tempo utilizzato per approfondire i rapporti con la sorella e della discontinuità a mantenere i rapporti” e sui criteri adottati dal giudice nella liquidazione equitativa di detto danno – peraltro del tutto corretti – non v'è alcuna censura.
Da ultimo, il motivo è del tutto generico dove si afferma che anche “ammettendo una responsabilità della defunta per non aver allacciata la cintura, è evidente che le somme pagate non sono risarcitorie del gravissimo danno subito”, perché non pone alcuna critica ai criteri di liquidazione adottati dal giudice.
Il secondo motivo d'appello, anch'esso fortemente connotato da profili di genericità, è infondato.
Nell'atto di citazione in primo grado gli attori richiesero la somma complessiva di € 30.000 a titolo di risarcimento del “DANNO BIOLOGICO TERMINALE IURE HEREDITARIO”, facendo espresso riferimento alle tabelle milanesi all'epoca in vigore di cui al documento allegato sub n. 55. In questo grado, gli appellanti non hanno ridepositato il fascicolo di parte di primo grado nell'originale forma cartacea e solo in parte in copia informatica, ma non il documento n. 55 che richiamarono ad illustrare il tipo di danno allegato a pp. 6 e 7 dell'atto di citazione di primo grado.
pagina 9 di 14 In ogni caso, le tabelle in vigore all'epoca dell'introduzione della causa erano quelle del 2014 e le stesse non prevedevano il risarcimento dell'invalidità temporanea totale in € 30.000, ma in € 96 giornalieri aumentabili a € 145. Dunque, nonostante la denominazione del danno utilizzata dagli attori, si deve ritenere che gli stessi abbiano inteso richiedere non il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, bensì, come ritenuto dal Tribunale, del danno morale terminale, o danno da lucida agonia che, ai fini della sua configurazione, richiede necessariamente non solo lo stato di coscienza, ma anche la consapevolezza della vittima dell'imminenza della morte a causa della lesioni patite. Sulla questione, si richiama, per tutte, Cass. Civ. 7923/2024 (“il danno morale terminale […]
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso”.
Nel caso in decisione, non è in alcun modo ravvisabile una simile consapevolezza dell'imminenza della fine vita da parte della vittima ed è ragionevole e condivisibile quanto motivato dal primo giudice in merito allo stato di incoscienza di Infatti, a causa della situazione di politrauma Persona_6
particolarmente critica in cui versò la vittima per tutta la durata delle cure esperite per tenerla in vita, e che sicuramente comportarono interventi salvavita e la somministrazione di farmaci, è più probabile che non che la vittima non fosse cosciente dal momento del sinistro sino a quello del decesso.
In ogni caso, gli attori, sui quali incombeva l'onere di allegazione e prova, ancorché in base a presunzioni, nell'atto di citazione di primo grado nemmeno prospettarono la circostanza che la loro congiunta fosse stata cosciente e giammai che fosse stata consapevole dell'avvicinarsi della morte. La domanda, pertanto, è carente sin a livello assertivo, essendo fondata esclusivamente sulla quantità di tempo intercorso fra l'incidente stradale e il decesso.
La censura, inoltre, non solo non evidenzia alcun elemento di prova della coscienza della vittima, ma erroneamente inverte l'onere della prova e non formula alcuna critica alla motivazione sul punto.
Il terzo, quarto e quinto motivo, in quanto strettamente connessi, consentono l'esame congiunto.
Ancora una volta, le censure sono ampiamente generiche laddove affermano che le dichiarazioni dei testi indotti dalla convenuta contengono inesattezze, ma non indicano quali e, ancora, laddove gli appellanti si limitano ad affermare di non comprendere le ragioni per cui il giudice ha ritenuto attendibili solo detti testi e non criticano specificamente la motivata valutazione espressa dal Tribunale circa l'inattendibilità dei testi da loro indotti.
Per altro verso, i motivi sono infondati.
pagina 10 di 14 In tema di danno da perdita parentale, la giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare la sussistenza di una presunzione iuris tantum in merito al pregiudizio subito dal familiare a seguito della perdita della vittima, configurabile sia per i membri della famiglia originaria, sia per quelli della famiglia nucleare successiva “senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti” (Cass. Civ. 5769/2024). Tale presunzione comporta, per il terzo danneggiante, “l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della vittima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Civ. 22397/2022).
Infatti, “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. Civ. 9010/2022).
Alla luce di tali criteri, nella causa in decisione la presunzione è stata ampiamente superata dalle informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c. dai Servizi Sociali, dagli elementi indiziari – plurimi, concordanti ed univoci – offerti dalla Società e dalle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalla stessa, tutte coerenti fra loro e in relazione alle acquisite informazioni.
Tali prove, infatti, rappresentano un quadro familiare estremamente difficile che comportò notevoli sofferenze alla figlia tanto da inficiare in modo negativo e permanente il suo rapporto con il Per_6
padre, e con la di lui moglie, In primis, le violenze Controparte_1 Persona_4
domestiche perpetrate a danno di dal padre e dalla moglie – come risultanti dalla relazione Per_6
informativa dei Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina, acquisita agli atti ex art. 213 c.p.c. nel precedente grado, ampiamente riportata nella sentenza – portarono all'apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, alla presa in carico della minore dai Servizi Per_6
Sociali, all'allontanamento della stessa dalla casa paterna, ad opera dei Servizi Sociali, ed alla sua ricollocazione, prima presso gli zii, e successivamente presso la comunità protetta Maria Immacolata.
Tale quadro è corroborato dal fatto che deceduta nel sinistro all'età di diciannove anni, anche Per_6
dopo il compimento della maggiore età, non fece più ritorno alla casa paterna, né ebbe con il padre alcun rapporto d'affetto, come risulta dalle dichiarazioni precise e coerenti rese dalle testimoni indicate dalla Società, ampiamente esaminate nella sentenza, le quali riferiscono del netto rifiuto da parte di di incontrare il padre. Per_6
pagina 11 di 14 In particolare, la teste conobbe nel 2011/2012 quando entrò nella comunità di Testimone_1 Per_6
Massa Lombarda dove era già ospite ed afferma: “… mi ha detto che il papà e la matrigna Per_6 Per_6 la picchiavano … non mi ha riferito di visite o telefonate del padre o della matrigna…”; la teste Per_6
ospitò a casa propria dopo l'uscita dalla comunità, precisa che la ragazza visse con Persona_10 Per_6 lei per circa un anno, dal settembre 2014 e l'agosto/settembre 2015 e, dunque, ebbe un rapporto con la ragazza molto lungo e ravvicinato. Alla teste riferì che, a causa dei maltrattamenti subiti in Per_6 famiglia, aveva riportato fratture agli arti, mostrandole le cicatrici. La teste poi afferma: “nel periodo in cui è stata da me non ha mai visto né sentito volontariamente il padre né la convivente, per quanto a mia conoscenza. Forse ha visto il fratello grande. Posso dire che quando incontrava per caso il padre presso i Servizi Sociali, poi era molto nervosa”. La teste esclude che abbia ricevuto benefici Per_6
economici o regali dai parenti e precisa che la stessa frequentava una scuola due volte alla settimana e, dopo l'uscita, tornava a casa da lei. Ancora, sentita a prova contraria, la ribadisce e precisa: Per_10
non voleva vedere il padre e quando lo vedeva tornava a casa nervosa, quando il padre cercava Per_6
di approcciarsi lei scappava, ad esempio quando il padre cercava di salutarla. Una volta mi ha raccontato che il padre le ha fatto il segno di “menarla” e lei è scappata. Ovviamente non c'era motivo di scappare perché c'era gente, ma lei non voleva avere alcun rapporto con lui. C'era dell'astio nei confronti del padre e della compagna … non abbiamo mai parlato del fatto che la ragazza potesse andare a vivere con il padre e la sua famiglia, perché la circostanza era proprio lontana dalle sue idee. Con me non ne ha mai parlato, né la circostanza è mai stata presa in considerazione”.
dunque, sin da giovanissima età visse in comunità o con persone estranee al proprio nucleo Per_6
familiare, ossia con e In particolare, visse presso Persona_10 Persona_11 Per_12 [...]
fino a settembre 2015, e quindi fino a pochi mesi prima del suo decesso, avvenuto nel febbraio Per_10
del 2016. Raggiunta la maggiore età, non fece ritorno alla famiglia.
Come risulta con evidenza dalle dichiarazioni sopra riportate, al contrario di quanto sostengono gli appellanti, le testimoni indotte dalla Società hanno riferito circostanze precise e coerenti, dalle stesse personalmente conosciute o direttamente apprese dalla minore e vertenti sul rapporto di con i Per_6
familiari nel tempo intercorso dalla presa in carico dei Servizi Sociali, nei primi anni di vita, sino ad epoca di poco antecedente il sinistro.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi ed indotti dagli attori – le Parte_1 Persona_14 uniche richiamate nell'appello che, invece, ignora quelle del teste anch'esse ritenute Persona_13
dal Tribunale inattendibili – risultano fortemente inficiate in punto di attendibilità anche solo per il fatto che il primo dichiara di non conoscere il padre di di non avere mai parlato con quest'ultima Per_6
pagina 12 di 14 della sua famiglia e di non sapere né dove la ragazza vivesse né la ragione per la quale non vivesse in famiglia. Il secondo teste dichiara di non sapere né subì violenze dal padre, né che questi subì un Per_6
processo né che fu allontanata dalla famiglia. Per_6
Ciò dimostra che, quantomeno, entrambi i testi non abbiano alcuna effettiva conoscenza della reale natura del rapporto di con il padre e la di lui moglie, tenuto conto delle eclatanti e gravissime Per_6
vicende familiari sopra descritte – attestate, in primis, nella relazione dei Servizi Sociali e riferite dalle testi indotte dalla Società – che, qualora in rapporto di effettiva amicizia e vicinanza con non Per_6
potrebbero non conoscere;
in conseguenza, anche se anche fosse vero, sarebbe del tutto irrilevante il fatto che gli stessi occasionalmente abbiano visto la ragazza a casa del padre o quest'ultimo darle piccole somme di denaro per comprarsi un gelato, gesto del tutto neutro che ex se non dimostrerebbe, in alcun modo, la sofferenza del medesimo a causa della morte della figlia.
Di conseguenza, anche la volontà di di tornare a vivere nella casa del padre, riferita dal teste Per_6
risulta del tutto inverosimile, essendo in aperto ed insanabile contrasto con tutte le Parte_1
altre risultanze probatorie – in primis, con la citata relazione del servizio pubblico – e con il fatto che tale intenzione avrebbe manifestato al teste con il quale non aveva confidenza, e non, invece, alla Per_6
teste con la quale visse a stretto contatto per tempi significativamente prolungati e fino a pochi Per_10
mesi prima del sinistro mortale ed alla quale parlava di questioni molto dolorose relative al rapporto con il padre.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e da e da Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1425/2021; Persona_4
- condanna gli appellanti alla rifusione a favore di delle spese processuali Controparte_2
del presente grado di giudizio che liquida in € 13.078 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 13 di 14 Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 12.11.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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