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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 2630/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 aprile 2024
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Maurizio Bufalini;
- per parte opposta: l'avv. Silvia Martini in sostituzione dell'avv. Alberto Oronzo e dell'avv. Federica Oronzo;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-.
Il procuratore di parte opposta conclude come in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785/2023 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Bufalini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Panciatichi n. 11, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(p.iva ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
oggi (c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Oronzo e dall'avv. Alberto Oronzo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lucullo n. 3 giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 892/2023 del 10/10/2023; contratti bancari.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.:
pagina 2 di 7 “Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da siccome infondata;
Controparte_1
2) In via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del diritto di di Controparte_1 avvalersi della garanzia fideiussoria per prescrizione decennale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 10/10/2023 n. 892 siccome invalido, illegittimo ed infondato;
3) Nel merito, dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta all'art. 7 comma 2 del contratto di conto corrente inter partes del 21/09/1992 e della successiva Appendice contrattuale del 23/09/1992 per contrasto con
l'art. 1283 c.c.;
4) sempre nel merito, dichiarare non dovuta la commissione di massimo scoperto né trimestralmente né annualmente perché non pattuita ovvero per assoluta indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c., e comunque dichiarare non dovute commissioni di massimo scoperto trimestrali per contrasto con l'art. 1283 c.c.;
5) conseguentemente, dichiarare dovuti interessi passivi semplici senza alcuna capitalizzazione (cd interessi semplici) (cfr. CASS. SS UU n. 24418/2010);
6) in ogni caso, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo 10/10/2023 n.
892 siccome invalido, illegittimo ed infondato e respingere la pretesa di pagamento di perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art.
93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini quale difensore antistatario”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
- In via ulteriormente preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 7 - In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie avanzate poiché inammissibili per i motivi già esposti.
-Nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la nullità della clausola di determinazione degli interessi con capitalizzazione trimestrale, accertare la validità del contratto e rideterminare il credito al netto degli interessi non dovuti;
- Nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta illegittima la richiesta in solido del debito maturato dal de cuius nei confronti degli eredi, rideterminare il rispettivo debito in rapporto alla quota ereditaria di ciascuno degli ingiunti.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nel corso del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società e per essa oggi Controparte_1 CP_2
quale cessionaria, chiedeva a questo Tribunale a carico Controparte_3
dei sig.ri , e , in veste di eredi del de cuius Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(deceduto in data 02/03/2008) costituitosi in data 19/08/1999 fideiussore Persona_1
omnibus a garanzia delle obbligazioni della società nei confronti della Organizzazione_1
ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_7
297.276,25 oltre interessi e spese quale saldo passivo del conto corrente n. 631515 già
500,62; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 4.394,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto i sig.ri e hanno proposto la presente Parte_1 Parte_2
opposizione eccependo in via preliminare la prescrizione ordinaria per decorso del termine decennale del diritto di di avvalersi della garanzia fideiussoria Controparte_1
rilasciata dal de cuius in data 19/08/1999, essendo il credito divenuto Persona_1 esigibile già in data 31/10/2009 (saldo debitore di € 149.572,82) con la scadenza della pagina 4 di 7 concessione temporanea per scoperto di conto e la conseguente chiusura del rapporto di affidamento, e in assenza di successivi validi atti interruttivi sino alla notifica del decreto ingiuntivo (16/10/2023); nel merito, gli opponenti hanno contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla cessionaria, anche per difetto di prova (estratto di conto corrente predisposto in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 50 T.u.b. e mancata produzione degli estratti conto), in ogni caso contestando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (diversa periodicità rispetto a quella degli interessi attivi), la non debenza delle CMS perché non pattuite e comunque nulle perché prive di causa e/o indeterminate, insistendo dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
infine, gli opponenti, precisato che quello in commento è debito ereditario, hanno concluso in via subordinata per l'applicazione del disposto di cui all'art. 754 c.c.-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/12/2023 si è costituita in giudizio la società e per essa oggi Controparte_1 CP_2 [...]
contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per Controparte_3 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c. e previa attivazione nelle more della procedura di mediazione delegata conclusasi con esito negativo, la causa è stata istruita documentalmente.
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida l'opposizione è fondata e merita accoglimento in assenza di prova del credito azionato in via monitoria dalla ricorrente.
Il Tribunale rileva che la società attrice sostanziale nel presente Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in via monitoria. Difatti, se nella fase sommaria la prova del credito si può trarre dall'estratto conto certificato ai sensi e per gli effetti pagina 5 di 7 dell'art. 50 D.lgs. 385/1993, quindi eventualmente anche tramite la produzione parziale degli estratti conto, nella fase di cognizione ordinaria la produzione documentale deve essere completa;
l'estratto conto certificato, pertanto, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla la quale di conseguenza, è tenuta a supportare la propria CP_7
pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente;
solo la documentazione integrale e continuativa delle movimentazioni che hanno determinato il saldo di conto corrente è idonea a provare i fatti costitutivi di quel saldo, quindi del credito oggetto di ingiunzione (Cass. 27589/2020; Corte Appello di Bologna sent. 290/2023).
In sostanza, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito è compiutamente assolto, qualora gli estratti conto siano contestati, solo con la loro completa produzione.
Nel caso di specie, la società ricorrente si è limita a produrre in giudizio il mero estratto ex art. 50 T.u.b. e il contratto di apertura di conto corrente n. 500,62 del 21/09/1992, oltre che il contratto di fideiussione del 19/08/1999, e null'altro, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, anche con riferimento alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – fondata, in quanto prevede una diversa capitalizzazione degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale), in assenza del successivo adeguamento pattizio (cfr. Cass. 23853/2020) - e alla non debenza della CMS – eccezione anch'essa fondata essendo stata indicata nell'appendice contrattuale del
23/09/1992 solo l'aliquota (0,2500%) e non anche la periodicità e le modalità di calcolo
(cfr. Cass. 19825/2022) -.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 892/2023 del 10/10/2023 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
[...]
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque poste a carico della società opposta e in favore degli opponenti e per essi in favore dell'avv. Maurizio Bufalini dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c.-.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato pagina 6 di 7 dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 297.276,25) ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che la deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Stessi criteri per la liquidazione dei compensi per la procedura di mediazione esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 892/2023 del 10/10/2023; condanna la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti e per essi in favore dell'avv. Maurizio Bufalini dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate in €
21.595,50 per compensi, € 907,28 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 02 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 aprile 2024
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Maurizio Bufalini;
- per parte opposta: l'avv. Silvia Martini in sostituzione dell'avv. Alberto Oronzo e dell'avv. Federica Oronzo;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-.
Il procuratore di parte opposta conclude come in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785/2023 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Bufalini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Panciatichi n. 11, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(p.iva ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
oggi (c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Oronzo e dall'avv. Alberto Oronzo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lucullo n. 3 giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 892/2023 del 10/10/2023; contratti bancari.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.:
pagina 2 di 7 “Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da siccome infondata;
Controparte_1
2) In via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del diritto di di Controparte_1 avvalersi della garanzia fideiussoria per prescrizione decennale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 10/10/2023 n. 892 siccome invalido, illegittimo ed infondato;
3) Nel merito, dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta all'art. 7 comma 2 del contratto di conto corrente inter partes del 21/09/1992 e della successiva Appendice contrattuale del 23/09/1992 per contrasto con
l'art. 1283 c.c.;
4) sempre nel merito, dichiarare non dovuta la commissione di massimo scoperto né trimestralmente né annualmente perché non pattuita ovvero per assoluta indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c., e comunque dichiarare non dovute commissioni di massimo scoperto trimestrali per contrasto con l'art. 1283 c.c.;
5) conseguentemente, dichiarare dovuti interessi passivi semplici senza alcuna capitalizzazione (cd interessi semplici) (cfr. CASS. SS UU n. 24418/2010);
6) in ogni caso, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo 10/10/2023 n.
892 siccome invalido, illegittimo ed infondato e respingere la pretesa di pagamento di perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art.
93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini quale difensore antistatario”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
- In via ulteriormente preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 7 - In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie avanzate poiché inammissibili per i motivi già esposti.
-Nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la nullità della clausola di determinazione degli interessi con capitalizzazione trimestrale, accertare la validità del contratto e rideterminare il credito al netto degli interessi non dovuti;
- Nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta illegittima la richiesta in solido del debito maturato dal de cuius nei confronti degli eredi, rideterminare il rispettivo debito in rapporto alla quota ereditaria di ciascuno degli ingiunti.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nel corso del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società e per essa oggi Controparte_1 CP_2
quale cessionaria, chiedeva a questo Tribunale a carico Controparte_3
dei sig.ri , e , in veste di eredi del de cuius Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(deceduto in data 02/03/2008) costituitosi in data 19/08/1999 fideiussore Persona_1
omnibus a garanzia delle obbligazioni della società nei confronti della Organizzazione_1
ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_7
297.276,25 oltre interessi e spese quale saldo passivo del conto corrente n. 631515 già
500,62; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 4.394,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto i sig.ri e hanno proposto la presente Parte_1 Parte_2
opposizione eccependo in via preliminare la prescrizione ordinaria per decorso del termine decennale del diritto di di avvalersi della garanzia fideiussoria Controparte_1
rilasciata dal de cuius in data 19/08/1999, essendo il credito divenuto Persona_1 esigibile già in data 31/10/2009 (saldo debitore di € 149.572,82) con la scadenza della pagina 4 di 7 concessione temporanea per scoperto di conto e la conseguente chiusura del rapporto di affidamento, e in assenza di successivi validi atti interruttivi sino alla notifica del decreto ingiuntivo (16/10/2023); nel merito, gli opponenti hanno contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla cessionaria, anche per difetto di prova (estratto di conto corrente predisposto in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 50 T.u.b. e mancata produzione degli estratti conto), in ogni caso contestando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (diversa periodicità rispetto a quella degli interessi attivi), la non debenza delle CMS perché non pattuite e comunque nulle perché prive di causa e/o indeterminate, insistendo dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
infine, gli opponenti, precisato che quello in commento è debito ereditario, hanno concluso in via subordinata per l'applicazione del disposto di cui all'art. 754 c.c.-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/12/2023 si è costituita in giudizio la società e per essa oggi Controparte_1 CP_2 [...]
contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per Controparte_3 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c. e previa attivazione nelle more della procedura di mediazione delegata conclusasi con esito negativo, la causa è stata istruita documentalmente.
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida l'opposizione è fondata e merita accoglimento in assenza di prova del credito azionato in via monitoria dalla ricorrente.
Il Tribunale rileva che la società attrice sostanziale nel presente Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in via monitoria. Difatti, se nella fase sommaria la prova del credito si può trarre dall'estratto conto certificato ai sensi e per gli effetti pagina 5 di 7 dell'art. 50 D.lgs. 385/1993, quindi eventualmente anche tramite la produzione parziale degli estratti conto, nella fase di cognizione ordinaria la produzione documentale deve essere completa;
l'estratto conto certificato, pertanto, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla la quale di conseguenza, è tenuta a supportare la propria CP_7
pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente;
solo la documentazione integrale e continuativa delle movimentazioni che hanno determinato il saldo di conto corrente è idonea a provare i fatti costitutivi di quel saldo, quindi del credito oggetto di ingiunzione (Cass. 27589/2020; Corte Appello di Bologna sent. 290/2023).
In sostanza, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito è compiutamente assolto, qualora gli estratti conto siano contestati, solo con la loro completa produzione.
Nel caso di specie, la società ricorrente si è limita a produrre in giudizio il mero estratto ex art. 50 T.u.b. e il contratto di apertura di conto corrente n. 500,62 del 21/09/1992, oltre che il contratto di fideiussione del 19/08/1999, e null'altro, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, anche con riferimento alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – fondata, in quanto prevede una diversa capitalizzazione degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale), in assenza del successivo adeguamento pattizio (cfr. Cass. 23853/2020) - e alla non debenza della CMS – eccezione anch'essa fondata essendo stata indicata nell'appendice contrattuale del
23/09/1992 solo l'aliquota (0,2500%) e non anche la periodicità e le modalità di calcolo
(cfr. Cass. 19825/2022) -.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 892/2023 del 10/10/2023 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
[...]
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque poste a carico della società opposta e in favore degli opponenti e per essi in favore dell'avv. Maurizio Bufalini dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c.-.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato pagina 6 di 7 dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 297.276,25) ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che la deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Stessi criteri per la liquidazione dei compensi per la procedura di mediazione esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 892/2023 del 10/10/2023; condanna la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti e per essi in favore dell'avv. Maurizio Bufalini dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate in €
21.595,50 per compensi, € 907,28 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 02 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
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