Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/05/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04437/2025REG.PROV.COLL.
N. 02169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2025, proposto da:
AS IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
nei confronti
AS AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Maccauro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 424 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AS AM e del comune di Castel San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, l’avvocato Alfonso Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IL AS ha impugnato la sentenza n. 424 in data 3 marzo 2025 con cui il Tar Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Castel San Giorgio in ordine all’atto di diffida dell’8 novembre 2024, con il quale si chiedeva l’assunzione degli atti sanzionatori consequenziali alla mancata ottemperanza dell’ordinanza demolitoria n. 416/2020.
Si è costituito il controinteressato AM AS depositando memoria con cui ha chiesto la reiezione dell’appello.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Vanno tratteggiati i fatti di causa, estrapolando, dalla serie di giudizi che si sono susseguiti sulla stessa vicenda, soltanto i fatti salienti e rilevanti ai fini della presente decisione.
In primo grado l’appellante ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale in ordine all’atto di diffida dell’8 novembre 2024, con il quale chiedeva l’assunzione degli atti sanzionatori consequenziali alla mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 416 del 2020.
A tale ordinanza aveva fatto seguito, in data 9 novembre 2022, la proposizione, da parte del controinteressato, di istanza di accertamento di conformità con fiscalizzazione: istanza che il comune ha respinto con provvedimento dell’8 novembre 2024.
Detto provvedimento è stato impugnato dinanzi allo stesso Tar, il quale, con sentenza n. 261 del 2025, lo ha accolto in parte disponendo che il comune si ridetermini sull’istanza di sanatoria.
Il Tar Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 424 in data 3 marzo 2025 oggetto di impugnazione, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, lo ha tuttavia respinto affermando che il lamentato silenzio dell’amministrazione comunale non sussiste posto che, a seguito dell’annullamento giudiziale del precedente diniego, il comune è tenuto a rideterminarsi sull’istanza di sanatoria presentata dal controinteressato la quale avrebbe sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione, sicché non sarebbe legittima l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori prima della definizione dell’istanza stessa.
3. L’appellante ritiene che la sentenza del Tar sia errata in quanto, in sintesi, l’ordinanza di demolizione n. 416 del 22 dicembre 2020, notificata in data 23 dicembre 2020 al responsabile AM AS è rimasta ineseguita, sicché il termine di gg. 90 si sarebbe già consumato ben prima della presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 e 34 d.p.r. 380/2001, anche attribuendo alla presentazione dell’istanza di sanatoria, depositata avvenuta solo in data 9 novembre 2022, dunque l’effetto acquisitivo automatico del bene al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, si sarebbe già prodotto.
Il controinteressato ha chiesto la reiezione dell’appello riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto, a suo dire, sia alla data di deposito dell’istanza-diffida (8 novembre 2024), sia alla data di notifica del ricorso (13 dicembre 2024), non era ancora decorso il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 per l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416/2020. Sostiene che l’efficacia dell’ordinanza stessa sarebbe stata sospesa dal momento del deposito dell’istanza di sanatoria (9 novembre 2022) al momento dell’adozione del provvedimento di diniego (8 novembre 2024).
Ha poi aggiunto che, dovendo il comune rideterminarsi sull’istanza di accertamento di conformità non sarebbe configurabile alcuna “nemmeno ipotetica inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416/2020”.
Con la memoria conclusiva l’appellante, preso atto che l’amministrazione ha assunto il preavviso di diniego della istanza di sanatoria del controinteressato, evidenziandone la tardività e dunque la intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale per il trascorrere di gg. 90 dall’assunzione dell’ordine di ripristino, ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo per la riforma della sentenza limitatamente al capo recante la condanna alle spese.
L’appellato, dal canto suo, con la memoria conclusiva ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per la suesposta circostanza nonché l’inammissibilità dello stesso in quanto l’appellante, avendo proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tar in data 13 marzo 2025 onde ottenere la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere su analoga istanza, avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza appellata nel presente giudizio.
Infine ne ha ribadito l’infondatezza ripercorrendo, come già fatto in memoria di costituzione, i numerosi giudizi che si sono susseguiti sulla medesima vicenda.
Ha comunque concluso per la condanna alle spese dell’appellante.
4. Va premesso che nel processo amministrativo la decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito che la pretesa avanzata dalla parte sia stata pienamente soddisfatta ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8439).
Invero i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall'amministrazione, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964).
Nel caso di specie il preavviso di diniego del permesso di costruire comunicato dal comune via pec all’appellato il 25 aprile 2025 non reca una chiara pronuncia di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza n. 416 del 2020 limitandosi il provvedimento ad affermare che è decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni per procedere alla demolizione nonché a richiamare la statuizione contenuta nella sentenza n. 261 del 2025 dello stesso Tar che accerta la inoppugnabilità della suddetta ordinanza.
Del resto il provvedimento in questione ha l’oggetto e il contenuto di un preavviso di diniego del permesso di costruire.
Ne discende che non può farsi luogo alla invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, né per analoghe ragioni alla declaratoria di improcedibilità dell’appello, posto che il provvedimento che, nella prospettazione delle parti (cessazione della materia del contendere per l’appellante e improcedibilità per l’appellato) non incide sulla situazione dedotta in giudizio né in modo da far ritenere pienamente soddisfatta la pretesa né in modo da far venir meno l’interesse della stessa parte alla decisione.
5. Tanto chiarito in premessa va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dall’appellato nella memoria conclusiva, dal momento che, alla proposizione, da parte dell’appellante, di un nuovo ricorso dinanzi al Tar per ottenere la declaratoria dell’obbligo del comune di provvedere su analoga istanza, non può essere attribuita la volontà di prestare acquiescenza alla sentenza appellata nel presente giudizio.
Ciò sia perché una manifestazione in tal senso manca, sia perché non è possibile desumere una simile volontà dal complessivo contegno dell’appellante.
Va, dunque, ribadito il principio generale secondo cui non può essere prospettata alcuna acquiescenza in mancanza di una chiara manifestazione di volontà di segno contrario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1247).
L'acquiescenza alla sentenza di primo grado non può, pertanto, desumersi dalla riproposizione di una domanda di analogo tenore, la quale semmai dimostra, al contrario, la volontà di perseguire fino in fondo l’obiettivo per il quale l’appellante ha già proposto, invano, ripetute diffide che hanno dato luogo, direttamente o indirettamente, a plurimi giudizi.
6. Nel merito l’appello è fondato e va accolto.
6.1. È dirimente sul punto la statuizione contenuta nella sentenza 7 febbraio 2025, n. 261 dello stesso Tar Campania, sezione di Salerno, in cui, nel decidere sulla impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 416 del 2000, impugnata per la prima volta in quel giudizio dal controinteressato AM AS, il primo giudice ha correttamente affermato che « non è controverso tra le parti che detta ordinanza non sia stata impugnata per tempo; talchè la sua eventuale illegittimità, dalla quale scaturirebbe la desunta permanenza degli effetti della richiamata SCIA del 2018 va del tutto esclusa. Il provvedimento demolitorio è difatti divenuto inoppugnabile, cosicchè ogni eventuale argomento volto a contestarne la legittimità trova l’insormontabile ostacolo dell’irricevibilità ».
6.2. A scalfire tale dato ineludibile non può soccorrere la precedente statuizione dello stesso Tar, contenuta nella sentenza 8 novembre 2023, n. 2496, in cui, palesemente errando, si afferma che « in merito alla denunciata inerzia amministrativa nell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 416 del 22 dicembre 2020, … l’avvenuta presentazione dell’istanza del 9 novembre 2022, prot. n. 29744, volta all’accertamento di conformità urbanistico-edilizia ed alla fiscalizzazione dell’abuso ex artt. 34 e 36 del d.p.r. n. 380/2001 e integrata l’11 agosto 2023 mediante produzione documentale richiesta dal Comune di Castel San Giorgio con nota dell’8 marzo 2023, prot. n. 7139 (interlocutoria e preclusiva della formazione del silenzio rifiuto), ha determinato un arresto temporaneo dell’efficacia dell’adottata misura repressivo-ripristinatoria, così elidendo l’inottemperanza a quest’ultima, assunta a fondamento dell’azionato obbligo di provvedere ».
Detta affermazione è errata in diritto per frontale contrasto con una espressa previsione di legge, secondo cui, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, si verifica ex lege l’effetto dell’acquisizione del bene abusivo al patrimonio dell’ente comunale, in capo al quale resta soltanto l’obbligo di “accertare” l’inottemperanza all’ordine di demolizione con un provvedimento espresso, che costituisce il titolo per la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto a titolo originario del bene in questione e dell’area di sedime, che il comune è tenuto altresì ad individuare con lo stesso atto o con un provvedimento successivo.
6.3. I commi 3 e 4 dell’articolo 31 del testo unico dell’edilizia dispongono che:
« 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ».
Quindi se il responsabile non ottempera all’ordine di demolizione entro il termine perentorio di 90 giorni, si verificano le conseguenze previste dai commi 2, 3 e 4 del testo originario dell’art. 31 ed aventi per oggetto le opere abusive, nonché quelle previste dai commi 4 bis , 4 ter e 4 quater , introdotti nell’art. 31 con la legge n. 164 del 2014, relative all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Dunque, per espressa previsione di legge, la mancata esecuzione dell’ordine di ripristino impartito dal dirigente comunale comporta l’acquisizione gratuita del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio del comune.
6.4. Con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 16 l’Adunanza plenaria ha chiarito, per quanto in questa sede rileva, sia quali sono le conseguenze della mancata demolizione del bene immobile abusivo dopo l’ingiunzione di ripristino, sia la natura dichiarativa dell’atto di acquisizione del bene abusivo al patrimonio pubblico salvo che per la parte riguardante l’area di sedime in precedenza non individuata, in relazione alla quale assume natura costitutiva.
I principi rilevanti nel presente giudizio sono i seguenti:
« a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza;
c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);
d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato ».
L’intervento ripristinatorio, rileva l’Adunanza plenaria, è modulato dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in quattro fasi.
La prima fase riguarda le attività possibili nei 90 giorni dall’intimazione e sfocia in un accertamento istruttorio che si conclude, in caso di verifica positiva dell’esistenza dell’illecito, con un’ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all’ordine:
- la mancata individuazione della detta area non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563);
- entro il termine perentorio di 90 giorni, il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, del testo unico n. 380 del 2001 (l’art. 36, comma 1, infatti, consente la presentazione di tale istanza « fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative » e dunque prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero – nel caso in cui ciò non sia possibile – prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001);
- l’art. 36 è entrato in vigore prima dell’introduzione del comma 4 bis dell’art. 31 e ovviamente non poteva far riferimento anche a quest’ultimo. Pertanto la disposizione non può che essere interpretata nel senso che l’accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero – nel caso in cui ciò non sia possibile – prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001;
- non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36 comma 1, possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”: infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene;
- entro il termine di 90 giorni, il destinatario dell’ordinanza di demolizione può anche chiederne una proroga, qualora dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e sussistano ragioni oggettive che rendano impossibile il completamento della restitutio in integrum entro tale termine.
La seconda fase concerne le conseguenze dell’inutile decorso dei 90 giorni e si attiva decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall’amministrazione su istanza di quest’ultimi) con un sopralluogo sull’immobile, che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino e le seguenti alternative e considerazioni:
a) nel caso di accertamento positivo, l’autore dell’abuso mantiene la titolarità del suo diritto, non potendo l’Amministrazione emanare l’atto di acquisizione; l’ordinamento, dunque, incentiva l’autore dell’illecito a rimuoverne le conseguenze materiali, con la prospettiva del mantenimento del suo diritto reale nel caso di tempestiva esecuzione dell’ordinanza di demolizione;
b) nel caso di accertamento negativo, l’amministrazione rileva che vi è stata l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale (salvi i casi previsti dal comma 6) del bene come descritto nell’ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l’indicazione dell’ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita);
c) alla scadenza del termine di 90 giorni, l’amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità;
d) come ha evidenziato la Corte costituzionale, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano « la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla » (sentenze 5 luglio 2018, n. 140; 12 settembre 1995, n. 427; 15 luglio 1991, n. 345);
e) la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene;
f) invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria. In considerazione di tale natura afflittiva, deve essere affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza.
La terza fase, già disciplinata dal testo originario dell’art. 31 e poi disciplinata anche dalla legge n. 164 del 2014, che ha ivi aggiunto i commi 4 bis , 4 ter e 4 quater, si apre con la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato e concerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari; ne discende che:
a) quest’ultimo adempimento, che deve essere compiuto con sollecitudine, rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenuta acquisizione del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti, sicché ai sensi di quanto disposto dal comma 4 bis dell’art. 31 deve ritenersi che rappresenti un elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, al pari della tardiva o mancata adozione della stessa sanzione che con l’atto di accertamento viene irrogata;
b) con tale notifica, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, salva la proroga eventualmente disposta – e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2459);
c) l’accertamento della inottemperanza certifica il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente;
d) ai sensi dell’art. 31 t.u. edilizia (già nel suo testo originario), l’acquisto ipso iure del bene abusivo da parte dell’amministrazione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo ricadente propter rem sull’autore dell’abuso e sui suoi aventi causa;
e) infatti, l’obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’amministrazione dopo la scadenza di tale termine viene meno (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.
La quarta (ed eventuale) fase riguarda il “come” l’amministrazione intenda gestire il bene ormai entrato nel patrimonio comunale: si tratta di un profilo che non rileva in questa sede.
6.5. Alla stregua dei principi fin qui riportati è pacifico che, alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità avvenuta ben due anni dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, non può essere ascritto alcun effetto di sospensione dell’efficacia della stessa, la quale ha ormai esaurito i suoi effetti essendosi già prodotto l’effetto acquisitivo in favore del comune.
Pertanto l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere ordinato all’amministrazione di provvedere sull’istanza dell’appellante, adottando un provvedimento espresso con cui accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416 del 2020 ai fini e per gli effetti stabiliti, come innanzi evidenziato, direttamente dalla legge.
6.6. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo riproposta in appello dal controinteressato, che si fonda sulla inconsistente tesi per cui sia alla data di deposito dell’istanza-diffida (8 novembre 2024), sia alla data di notifica del ricorso (13 dicembre 2024), non era ancora decorso il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 per l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416/2020.
Per le ragioni fin qui ampiamente esposte, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione non è stata affatto sospesa (dalla data del deposito dell’istanza di sanatoria all’adozione, in data 8 novembre 2024 del provvedimento di diniego), come opina l’appellato, ma gli effetti della stessa si erano ormai definitivamente prodotti fin dallo spirare dei 90 giorni dalla sua notifica.
Ne discende che la diffida (l’ennesima) in data 8 novembre 2024 risulta inviata quando oramai erano già decorsi oltre quattro anni dall’inottemperanza, sicché il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità silenzio serbato su tale diffida non sconta alcun profilo di inammissibilità.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche nei confronti del comune, non costituito nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo ordinando all’amministrazione di provvedere sull’istanza dell’appellante mediante adozione di un provvedimento espresso con cui accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416 del 2020 ai fini e per gli effetti stabiliti direttamente dalla legge.
Condanna il comune di Castel San Giorgio e AM AS, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell’appellante, di spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO