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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 722/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, SeZIne Civile, in composiZIne monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari ContenZIsi in epigrafe, tra
(C.F. ), rappresentata e difesa AR C.F._1 dall'Avv. Annamaria GACCIONE (C.F. ) C.F._2
- attrice -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luciano Vincenzo VOMMARO (C.F. ) C.F._3
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
convenuto il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento di € 38.356,64 o della somma ritenuta di giustiIA, quale risarcimento dei danni derivatile dall'incidente occorso il 12.8.2018 a . Controparte_1
Ha dedotto che: nella predetta data, alle ore 00:30 circa, mentre scendeva dal marciapiede in Via Delle Viole, finiva con il piede nella profonda buca – non visibile, perché coperta da erba e non segnalata – nella sede stradale, in prossimità del marciapiede e cadeva a terra;
in ragione del forti dolori al braccio e alla spalla destra, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola, ove riceveva diagnosi di
“frattura scomposta pluriframmentata testa omero dx”; nel complesso, riportava postumi pari 12% di invalidità, oltre IT per 60 gg. al 100% e per 70 gg. al 50%, come da allegata CTP.
1.2. – Si è costituito il , chiedendo di rigettare Controparte_1 la domanda attorea perché infondata nell'an e nel quantum.
In particolare, ha contestato le fotografie prodotte dall'attrice perché non rappresentative dello stato dei luoghi alla data del lamentato sinistro e, inoltre, perché prive di data certa;
ha rilevato che l'attrice non ha denunciato tempestivamente il lamentato sinistro, avendo tramesso al la prima pec dopo due mesi ed una CP_1
richiesta risarcitoria solo dopo quattro mesi;
infine, ha dedotto che la caduta è da ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente dell'attrice, in quanto la buca era ben visibile da chiunque (soprattutto da chi conosceva i luoghi) e, comunque, non si trovava in prossimità del marciapiede, bensì nella carreggiata riservata alle autovetture, in un punto in cui non erano consentiti attraversamenti pedonali.
1.3. – Nel corso dell'istruttoria è stata sottoposta ad interrogatorio formale sono stati sentiti i testi AR Testimone_1 Tes_2
e ed è stata espletata CTU medico legale a
[...] Tes_3 Testimone_4 cura del Dott. (cfr. relaZIne depositata l'8.3.2024). Persona_1
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostraZIne dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
2 Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza SeZIne della
Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputaZIne della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduZIne di omissioni, violaZIni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduZIne non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegaZIne e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condiZIni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condiZIni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interaZIne con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicaZIne, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutaZIne che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situaZIne di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adoZIne da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eZIlogico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
3 criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produZIne del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenIAle, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza SeZIne (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interaZIne fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata ecceZInale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una
“condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3,
Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, ecceZInale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.2. – Nel caso di specie, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. del
è dimostrata, avendo parte attrice assolto al Controparte_1
4 proprio onere di provare il nesso eZIlogico tra la buca presente sulla strada – di cui è titolare e, quindi, custode l'ente locale convenuto – e l'evento dannoso, mentre l'ente locale non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
È, infatti, acclarato – sulla base delle testimonianze di chi ha assistito all'incidente e delle fotografie prodotte – che l'attrice, scendendo dal marciapiede, è caduta per avere inciampato a causa di una buca presente tra il marciapiedi, che stava percorrendo, e la strada.
In particolare, i testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Tes_2
26.10.2023, hanno entrambi reso dichiaraZIni attendibili e convergenti.
Il primo ha dichiarato: “in quel periodo ci trovavano in villeggiatura a . CP_1
Abbiamo preso un gelato. Subito dopo la mezzanotte stavano tornando verso le nostre abitaZIni, quando mia IA , al termine del marciapiede di via delle Viole AR
si è trovata di fronte una macchina parcheggiata. È, quindi, scesa dal marciapiede per girare attorno all'auto parcheggiata ed è caduta. Ci siamo avvicinati ed abbiamo visto che sulla strada c'era una buca. // mia IA lamentava dolori alla testa, ad un gamba e ad una spalla. Ho subito preso la macchina e l'ho portata al Pronto Soccorso di Paola.
// c'era solo un lampioncino antico, ma non era funZInante. Pertanto, la strada non era illuminata. // la buca non era segnalata. // riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie che mi vengono mostrate (allegate all'atto di citaZIne). Riconosco e cerchio la buca nella foto stampata che mi viene mostrata. Appongo una sigla. // Mia IA è caduta mentre scendeva dal marciapiede. Preciso anzi che un piede era già sulla strada
e che l'altro piede è finito nella buca. // mentre cadeva mia IA ha sbattuto contro la macchina con la testa e con la spalla destra. Ho sentito l'urto. Io mi trovavo subito dietro a mia IA, quasi in fila indiana. // insieme a me e mia IA, c'erano mia madre
e mio ZI . Tes_2 Persona_2
Anche la teste ha riferito che: “ho assistito all'incidente subito da mia Tes_2
cognata il 12.8.2018. Stavamo camminando sul marciapiede in Via delle Viole a
. Davanti c'era mia cognata, subito dopo suo marito, poi io e, Controparte_1 infine, dopo di me, mio figlio, Alla fine del marciapiede c'era un Testimone_1
macchina parcheggiata. Mia cognata è scesa dal marciapiede per girare attorno alla macchina ed è caduta in una buca. // è scesa dal marciapiede dal lato di sinistra.
Aspetti però che devo fare mente locale. // Non ricordo da quale lato è scesa mia
5 cognata perché mi trovavo dietro, ma non subito dopo di lei. // La strada non era illuminata. // Quando mi sono avvicinata ho visto la buca, che si trovava vicino a mia cognata. // Durante la caduta mia cognata ha sbattuto la testa e la spalla destra contro il paraurti dell'auto parcheggiata. // Subito dopo mia figlio l'ha portata, con la sua auto, presso il Pronto Soccorso di Paola. // Riconosco lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto che mi vengono mostrate (allegate all'atto di citaZIne). Vedo la buca che ha provocato la caduta di mia cognata nella prima foto. // preciso che la strada si trovava sul lato sinistro del marciapiede nel senso che stavano percorrendo a piedi. // Non ricordo se mia cognata sia scesa davanti al marciapiede o di lato. Anzi è scesa di lato”.
Inoltre, la documentaZIne fotografica allegata nel fascicolo di parte attrice – nella quale i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi al momento dell'incidente – conferma le pessime condiZIni della strada, l'effettiva presenza di residui di erbaccia e l'ubicaZIne della buca tra il marciapiede e la strada, in assenza di avvertimenti di alcun tipo.
Sussiste, quindi, la responsabilità da custodia dell'ente convenuto che non ha fornito prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.
Infine, non è stato dimostrato che procedesse in maniera AR
imprudente. Ella è scesa dal marciapiede perché una macchina parcheggiata le impediva di proseguire.
Inoltre, per la presenza della predetta auto e di residui di erbaccia, non può essere affermato che la buca fosse visibile con l'uso della diligenza richiesta dall'art. 2 Cost., né è dimostrato che la quale si trovava in quei luoghi per AR
ragioni di villeggiatura, conoscesse bene quella strada.
Le sole generiche valutaZIni dei testi e circa il Tes_3 Testimone_4 corretto funZInamento dell'illuminaZIne non bastano per affermare, a fronte delle specifiche affermaZIni dei testi e , che quel tratto di strada, AR Tes_2
nel giorno del sinistro, fosse effettivamente adeguatamente illuminato al punto da rendere visibile la buca.
In conclusione, non vi è prova di comportamenti colposi dell'attrice idonei ad escludere
(sul piano del caso fortuito ex art. 2051 c.c.) ovvero a ridurre (sul piano concorsuale ex art. 1227, 1° comma, c.c.) la sua pretesa risarcitoria.
6 2.3. – Quanto alla conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata (cfr. relaZIne depositata l'8.3.2024 a firma del dott. , è immune da Persona_1
incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito della caduta, ha riportato AR
“frattura scomposta e pluriframmentaria testa dell'omero dx., con mezzi di sintesi ancora in sede, con postumi permanenti pari al 11%, oltre invalidità temporanea di 30 gg. al 100%, 30 gg al 75 %, 30 gg al 50% e 35 gg al 25%.
Ne deriva che – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024 (in assenza di elementi che inducono a discostarsi dalle valutaZIni standardizzate in esse contenute) – va liquidato il complessivo importo di € 36.635,75, così calcolato:
- € 21.943,00 a titolo di danno biologico permanente in relaZIne all'11% di invalidità accertato tenuto conto dei 55 anni d'età della danneggiata (nata il
13.11.1962) al momento dell'evento lesivo (12.8.2018), aumentati fino ad €
27.867,00 per la sofferenza soggettiva normalmente correlata alla riscontrata lesione all'integrità psicofisica secondo il sistema di liquidaZIne tabellare adottato;
- € 8.768,75 per danno biologico temporaneo (pari alla sommatoria di € 3.450,00 per
ITT in 30 gg. al 100%, € 2.587,50 per 30 gg di ITP al 75%, € 1.725,00 per 30 gg di
ITP al 50% e € 1.006,25 per 35 gg di ITP al 25%).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento
(12.8.2018) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicaZIne della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicaZIne al soddisfo.
Occorre, ancora, aggiungere il complesso importo di € 981,66 – a titolo di pregiudizi patrimoniali da danno emergente – per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU, da rivalutarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicaZIne della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data in cui sono state sostenute sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicaZIne della presente sentenza e, successivamente, sulla somma così ottenuta
(dopo rivalutaZIne ed interessi legali fino alla pubblicaZIne della presente sentenza) fino al soddisfo.
7 2.4. – In conclusione, il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento, in favore di parte attrice, di € 37.617,41 (pari alla sommatoria di € 36.635,75 per danni non patrimoniali ed € 981,66 per danni patrimoniali), oltre rivalutaZIne (solo delle somme per spese mediche) ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto
[...]
al pagamento delle spese di giudiZI – alla luce dei Controparte_1
parametri di cui al DM 55/2014 in relaZIne ai procedimenti di cogniZIne davanti al
Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore – nella misura di € 7.616,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 1.701,00, € 1.204,00, € 1.806,00 ed € 2.905,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, in favore con distraZIne al suo procuratore. AR
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il al pagamento di € Controparte_1
37.617,41, oltre rivalutaZIne (limitatamente ad € 981,66) ed interessi legali fino al soddisfo (come precisato in motivaZIne), in favore di AR
;
[...]
b) condanna, inoltre, il al pagamento delle Controparte_1 spese di giudiZI, liquidate in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di AR
, con distraZIne al suo procuratore;
[...]
c) pone le spese della CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 27 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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