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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7549 del R.G. dell'anno 2016,
avente ad oggetto: risarcimento danni non patrimoniali vertente
TRA
Prof. avv. , nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Izzo giusta CodiceFiscale_1
procura ed elezione di domicilio in atti,
-attore-
E
, succeduta a titolo universale ad Controparte_1 Controparte_2
prima (p.i. ) in persona del legale
[...] Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa, dall'Avv. Maria Coppola, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
1 -convenuta-
NONCHE'
, in persona del legale CP_1 Controparte_4
rappresentante p.t. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno e in persona del Direttore, CP_1 Controparte_5
legale rappresentante p.t., con sede in alla via Califano,68; CP_5
-terza chiamata in causa-non costituito
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali depositate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette la descrizione della esposizione dello svolgimento del processo, atteso che l'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nel modificare l'art. 132 c.p.c. ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche – contrariamente a quanto previsto antecedentemente alla suddetta riforma dell'art. 132 c.p.c. – la esposizione dello svolgimento del processo.
La suddetta riforma si applica anche ai giudizi in corso, stante l'art. 58 comma 2 della richiamata legge che dispone: “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132,345 e 616 del codice di procedura civile e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
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La domanda come proposta è infondata e va reietta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_6
terze chiamate in causa, le quali,
[...] Controparte_5
seppur regolarmente citate non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
2 Nel merito la presente vertenza attiene alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali a seguito di un procedimento di riscossione esattoriale ritenuto da parte attrice ingiusto ed illegittimo che avrebbe causato alla stessa un danno ingiusto.
Il diritto del contribuente al risarcimento del danno è previsto dall'art. 59 del DPR nr.
602/1973. In linea teorica e generale, in virtù della norma citata, sussiste ogni qual volta il contribuente sia vittima di un procedimento di riscossione esattoriale ingiusto ed illegittimo. La Suprema Corte si è pronunciata in merito ripetute volte riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, al contribuente in virtù di inadempimenti dell'ente addetto alla riscossione agli obblighi di legge, danni da provare rigorosamente nel rispetto dell'onere della prova e quindi anche con la prova della correlazione tra i danni subiti e l'illegittimità dell'attività di riscossione da parte del concessionario (nesso di causalità).
Dagli atti e dalle deduzioni di causa è emerso che: in data 23.09.2014 è stato eseguito, dall , un pignoramento presso terzi ai danni dell'attore originato dalla Controparte_3
cartella di pagamento nr. 100100020140014252260000 notificata in data 19/05/2014. La predetta cartella è stata generata a seguito di una correzione di ufficio operata dall' sulla dichiarazione UNICO 2010 per euro 14934,57 del CP_1 CP_1
18.12.2013. L'attore ha, quindi, proposto il presente giudizio eccependo che, nonostante la presentazione in data 28/7/2014 di un'istanza di mediazione all'ente creditrice, si è proceduto comunque al pignoramento. Ha, inoltre, evidenziato che in conseguenza della predetta istanza è stato emesso il provvedimento di sospensione nr. prot. 2014P20379 del 9.10.2014, quindi il provvedimento di sgravio del 10.12.2014 ed infine che nonostante una diffida alla sospensione inviata in data 3 dicembre 2014 all'ente di riscossione, solo in data 20.5.2015, la stessa ha fatto pervenire all'attore la dichiarazione di rinunzia al pignoramento (il provvedimento di rinunzia emesso dall' CP_3
risulta emesso in data 9.2.2015 e notificato all'attore in data 20.5.2015- non è dato conoscere dagli atti di causa la data in cui lo stesso sia stato notificato al terzo pignorato).
In conclusione ha sollevato l'illegittimità dell'operato dell e quindi ha Controparte_7
richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito. L si è costituita in CP_3
3 giudizio rilevando l'infondatezza dell'atto come proposto con richiesta di chiamata in causa dell'ente creditore.
Fatta questa necessaria premessa occorre rilevare che l'azione esecutiva, come effettuata dall'agente della riscossione e quindi dall'ente creditore, dall'esame degli atti depositati risulta essere pienamente legittima.
Ed invero!
Brevemente si osserva che il pignoramento presso terzi costituisce una delle azioni a disposizione dell' per recuperare un credito. Tale procedura può Controparte_1
essere attivata solo se il contribuente ha un debito fiscale scaduto e non pagato e può essere dichiarata nulla se presenta errori procedurali, vizi di notifica o violazioni di legge.
Si evidenzia che, le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti, sono soggette all'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore poi trasmesso all'Agente della Riscossione. Il ruolo è l'elenco in cui compaiono i nomi dei debitori, le somme dovute ed il tipo di credito. Se il cittadino non paga o non chiede la rateizzazione del debito nei 60 o 180 giorni l' dà avvio alle procedure di Controparte_1
recupero. La cartella di pagamento costituisce, quindi, titolo esecutivo per il pignoramento. Nel caso di specie, la cartella di pagamento, emessa a seguito della comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate del 18.12.2013, come dichiarato dallo stesso attore, è stata notificata in data 19.5.2014. Non risulta essere stata avanzata, entro i 60 giorni successivi, la regolare richiesta di sospensione della stessa. Tale circostanza, quindi, giustifica la legittimità dell'atto di pignoramento come effettuato in quanto, come dichiarato e come risulta in atti, solo in data 28.7.2014, l'attore ha provveduto a depositare presso l'ente creditore, l'istanza di mediazione, ossia quando il ruolo era già divenuto esecutivo. Non risulta, inoltre, dalla documentazione esibita, l'avvenuta comunicazione, all'ente di riscossione, della sospensione della cartella (10.10.2014), nonché del successivo provvedimento di sgravio (10.12.2014). L'unico documento regolarmente inviato all'ente convenuto è la richiesta del contribuente del 2 dicembre
2014, ricevuta in data 3.12.2014, con la quale si diffida lo stesso a provvedere alla immediata sospensione del pignoramento, senza produrre però idonea documentazione 4 a supporto. Si ricorda che l'avvenuta sospensione, lo sgravio o l'eventuale esito positivo del ricorso sono comunicati dal contribuente all'Agente della Riscossione in modo che lo stesso possa bloccare immediatamente l'azione intrapresa senza attendere che sia l'ente creditore ad effettuare questa comunicazione. Invero, la richiesta di sospensione all'agente della riscossione è la possibilità prevista, prima con la direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 e successivamente con la legge di stabilità del 2013 e va presentata entro
60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o del provvedimento esecutivo (quali l'atto di pignoramento, l'avviso di iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo del veicolo) direttamente allo sportello o in via telematica e può essere richiesta per i seguenti motivi:
1. Prescrizione o decadenza del credito prima della formazione del ruolo;
2. Provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
3. Sospensione amministrativa dell'ente creditore o giudiziale;
4. Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in giudizio al quale il concessionario per la riscossione non abbia preso parte;
5. Pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. All'esito, gli agenti addetti alla riscossione, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare ove venga dimostrato, appunto, a mezzo di idonea documentazione che il credito è oggetto di sospensiva o di sgravio.
Orbene, nella fattispecie concreta non risulta presentata dall'attore alcuna valida istanza all'agente della riscossione, né risulta documentata la rispondenza dell'istanza di sospensione rispetto al pignoramento effettuato. Di conseguenza non risulta provato in atti che il contribuente abbia messo in atto gli strumenti che la legge pone a sua difesa e che gli consentivano di non subire azioni invasive della propria sfera patrimoniale, e comunque l'illegittimità della procedura esecutiva come effettuata.
Ogni altra doglianza risulta assorbita.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria e di non rilevanti questioni di diritto, per ritenere compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore 31/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare
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