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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5027 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Sebastiano Vicinanza (C.F. ; C.F._1
Appellante
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lucia Grivet Fojaja (C.F.
) ed ON NA (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Appellato
(P. IVA ), in persona del legale TRoparte_1 P.IVA_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gambardella (C.F.
C.F._4
1 Appellata
Oggetto: occupazione sine titulo
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 27.5.2025 e dalla difesa di parte appellata ( ), nonchè dalla difesa di parte appellata TRoparte_1
( in data 19.5.2025. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
[...]
Parte_3
In particolare, deduceva:
-di essere proprietario di un immobile di circa 1200 mq adibito ad autorimessa pubblica sito in alla via Tommaso Sorrentino n. 48, in virtù di atto di Pt_2 compravendita Rep. n. 23 del 26.04.1979, stipulato tra il Comune di e Pt_2
l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato – Direz. Compartimentale di PO, con la quale la predetta Azienda aveva venduto al detto Comune l'area di 1524 mq,
(sul quale lo stesso Ente Comunale aveva realizzato una pubblica piazza, ovvero
Piazza Aldo Moro, e nella parte sottostante a tale Piazza aveva realizzato l'immobile de quo), scorporata con tipo di frazionamento n. 3583/70 dall'area della maggiore consistenza di 21.705 mq, riportata in catasto alla partita n. 513, foglio 11, p.lla
111;
-di esserne proprietario – ininterrottamente - dalla data di stipula dell'atto di compravendita, il quale trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
PO (recante n. Generale 20671 e n. Particolare n. 18099 in data 19.9.1979);
-che, in virtù di deliberazione di Giunta Municipale n. 320 dell'8.5.1989 (con la quale veniva previsto un canone da corrispondere in Lire 2.000,00, in quanto determinato dall' giusta nota prot. 28396/5957/90 del 1990) il proprio CP_2 immobile veniva occupato dalla convenuta società nel mese di maggio 1989;
-di aver intimato sfratto per morosità alla convenuta società innanzi al Pretore di per il mancato pagamento del detto canone stabilito dall'U.T.E., per un Pt_2
2 importo complessivo di Lire 130.000,000, tale da derivarne finanche un apposito giudizio di appello definito con sentenza n. 3871/2017 (come analiticamente rappresentato in atti);
- che la convenuta società aveva occupato senza alcun titolo e per circa trent'anni – per adibirlo ad autorimessa pubblica – un locale di proprietà comunale dell'estensione di circa 1.200 mq, collocato in una zona centrale, senza corrispondere all'attore la corrispondente e dovuta indennità di occupazione (né per l'importo determinato dall' e né tantomeno per l'importo determinato dal CTU CP_2 nel giudizio RG n. 599/2000 tenutosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata), ma erogando, saltuariamente, un solo importo determinato arbitrariamente dalla stessa.
Ebbene, alla luce di quanto predetto, l'attore così concludeva: “1) Accertare e dichiarare il diritto del procedente ad ottenere in pagamento Parte_2 dalla Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ed in
[...] subordine chiunque altro con questa risulti eventualmente tenuto, ai sensi dell'art.
2033 c.c., il corrispettivo di godimento e/o indennità di occupazione non corrisposto al relativo all'occupazione senza titolo del suddetto immobile di Parte_2 proprietà del di circa 1200 mq adibito ad autorimessa pubblica Parte_2 sito in alla Via Tommaso Sorrentino n° 48, per il periodo dal mese di maggio Pt_2 del 1989 alla data di rilascio del 06.03.2017, e conseguenzialmente condannare, per tali effetti e per le causali di cui innanzi, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 al pagamento a favore del della somma complessiva di €. Parte_2
319.460,98 (euro trecentodiciannovemilaquattrocentosessanta/98), S.E.&.O ed in subordine, della diversa somma, minore o maggiore che risulterà dalla istruzione probatoria e dagli atti e/o che sarà determinata dall'On. Giudicante, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) In via subordinata, qualora non si ritenesse applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. si è arricchita senza giusta causa nei confronti del per l'occupazione senza titolo del Parte_2
3 suddetto immobile di proprietà del di circa 1200 mq adibito ad Parte_2 autorimessa pubblica sito in alla via Tommaso Sorrentino n° 48, per il Pt_2 periodo dal mese di maggio del 1989 alla data di rilascio del 06.03.2017 e, conseguenzialmente, per la suddetta causale condannare la
[...]
in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t. al pagamento a favore del Parte_2 dell'indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. determinato nella somma di €. 319.460,98
(euro trecentodiciannovemilaquattrocentosessanta/98), S.E.&.O ed in subordine, della diversa somma, minore o maggiore che risulterà dalla istruzione probatoria e dagli atti
e/o che sarà determinata dall'On. Giudicante, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
La Parte_3
si costituiva in giudizio, richiedendo in via preliminare la chiamata in causa,
[...] ex artt. 102, 106 e 269 c.p.c., della , perché subentrata TRoparte_1 all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare demaniale in concessione e, quindi, anche del suolo con sovrastante immobile oggetto di causa;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Parte_2
data la titolarità dell'immobile sussistente in capo alla convenuta, nonché
[...] la litispendenza tra il giudizio n. 714/2018 e quello instauratosi innanzi alla Corte
d'Appello, atteso il non passaggio in giudicato della sentenza recante n. 3971/2017.
Inoltre, nel merito eccepiva l'insussistenza dell'avanzata domanda di pagamento ex art. 2033 c.c.; la prescrizione del preteso indennizzo ex artt. 2041, 2042 c.c.; nell'ipotesi di denegata eccezione di prescrizione, la manifesta infondatezza dell'avanzato indennizzo, non sussistendone alcun preteso arricchimento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in TRoparte_1 giudizio, contestando la fondatezza della predetta chiamata. Ed invero, attesa la piena validità dell'atto di compravendita, in quanto positivamente conclusosi a favore dell'Ente Comunale, la detta società così concludeva: “- in via preliminare e nel rito dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva della
[...]
e, per l' effetto, disporre la sua estromissione dal presente TRoparte_1 giudizio;
- in via definitiva e nel merito, perché rigetti la domanda perché inammissibile, improcedibile e comunque totalmente infondata;
- in ogni caso, con
4 vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, iva
e cpa come per legge”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2128, pubblicata il 25.10.2021, così provvedeva: “1) condanna la
[...] al pagamento in Parte_3 favore del della somma di € 48.687,00 oltre interessi dalle Parte_2 singole mensilità al saldo;
2) condanna la
[...] al pagamento in favore del Parte_3 Parte_2 del 50% delle spese di lite, aliquota che liquida già ridotta al 50% in €
[...]
280,93 per esborsi ed € 3.627,00 per compensi, oltre accessori previdenziali e tributari, oltre rimborso generale delle spese al 15%, se documentati a mezzo fattura e non detraibili;
3) condanna la Parte_3 al pagamento in favore della
[...] TRoparte_3 del 50% delle spese di lite, aliquota che liquida già ridotta al 50% in €
[...]
1.986,00 per compensi, oltre accessori previdenziali e tributari, oltre rimborso generale delle spese al 15%, se documentati a mezzo fattura e non detraibili;
4) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite”.
In motivazione, il Tribunale affermava che: TR
-atteso quanto documentato dall' e dalla e considerato quanto CP_4 richiamato – in sede di atto di compravendita - dal notaio rogante, andavano disattese le eccezioni concernenti sia la carenza di legittimazione attiva del
[...]
TR e sia la carenza di rappresentazione di (nella persona di Parte_2 CP_5
) sollevate dalla convenuta società. Inoltre, non poteva trovare accoglimento
[...] nemmeno l'avanzata eccezione di litispendenza, stante la diversità della causa petendi tra il giudizio n. 714/2018 e quello instauratosi innanzi alla Corte d'Appello;
- considerata l'allegata circostanza da parte del di aver Parte_2 consentito il godimento dell'immobile in favore della convenuta società dal mese di maggio 1989 alla data di rilascio del 6.3.2017, in virtù di un contratto di locazione nullo (data l'assenza di forma scritta ad substantiam) - andava disattesa la domanda avanzata dall'Ente Comunale in via principale avente ad oggetto il pagamento, ex art. 2033 c.c., del corrispettivo di godimento relativo all'occupazione senza titolo da parte della detta società, stante l'insussistenza del relativo indebito oggettivo;
5 - in base a quanto statuito in materia di indebito oggettivo dalla Suprema Corte, quanto avanzato dall' in via subordinata andava ritenuto fondato ed CP_4 accolto, rilevato l'impoverimento causato a quest'ultimo dall'arricchita società;
-l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta trovava accoglimento. Ed invero, atteso che quanto richiesto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. era avvenuto con atto di citazione notificato in data
31.1.2018, non potevano che ritenersi prescritte le somme relative alle mensilità dal mese di maggio 1989 al mese di gennaio 2008. Inoltre – come da richiamate massime giurisprudenziali - non poteva ritenersi interrotta l'anzidetta prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa nemmeno dalla domanda avanzata – in data 30.12.2014 - dall'attore in sede di giudizio recante RG n. 599/2000 instauratosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, essendo stata formulata una diversa richiesta (ovvero il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile de quo), tale da risultare non pertinente all'azione proposta. Ragion per cui, spettava al Comune di la somma di euro 48.687,00, pari a 108 mensilità e sei giorni, ovvero Pt_2 dal mese di febbraio 2008 alla data di rilascio del 6.3.2017.
B. Giudizio d'appello
La Parte_3
ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
[...]
L'appellante, in via preliminare, rileva che il giudice di prime – in merito alla vendita immobiliare di cui è causa, autorizzata con decreto del Ministero dei Trasporti del
13.7.1970 - abbia omesso di rilevare l'insussistenza di qualsivoglia conferimento di rappresentanza in capo a (e non nella persona di , CP_6 CP_5 come negligentemente individuato in sentenza), quale costituitosi come Capo
Divisione Patrimoniale dell' dell' tale TRoparte_7 TRoparte_8 da non potersi ritenere autorizzato alla detta vendita dall'organo competente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Ragion per cui, stante la sussistenza di gravi e fondati motivi, ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale – in merito alla presunta documentata autorizzazione alla vendita de qua - abbia reso una
6 erronea e contraddittoria motivazione, dal momento che non sussisterebbe alcun documento probatorio attestante quanto statuito, tale da determinarsi la palese violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ed invero, atteso il predetto mancato conferimento di idonea procura speciale, da parte del
PO, in capo a e considerato anche quest'ultimo TRoparte_9 CP_6 quale falsus procurator dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (come da scrittura privata del 26.4.1979, pag. 8), il giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 1392, 1398 e 1399 c.c., tale da pervenire ad un'errata statuizione.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che – in merito al parziale accoglimento della domanda attorea ex artt. 2041, 2042 c.c. - il Tribunale avrebbe determinato illegittimamente l'indennizzo, tale da violare gli artt. 115 e 116 c.p.c..
Così dedotto, parte appellante ha rassegnato le presenti conclusioni:
“1°) preliminarmente, piaccia alla Corte adita, per i motivi sopra esposti, di accogliere la istanza di sospensione della efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendo nella fattispecie la ipotesi normata dall'art. 283 c.p.c., dichiarando la sua disponibilità ad una cauzione, anche con polizza fidejussoria, nella misura e con le modalità statuite dalla Corte;
2°) in accoglimento dei motivi di gravame sopra dedotti, piaccia alla Corte di Appello adita, di rigettare la domanda ex artt. 2041
e 2042 c.c. azionata in danno della concludente cooperativa appellante, con vittoria dii spese del doppio grado di giudizio, con la maggiorazione forfettaria delle spese generali ed attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore, antistatario, oltre CPA ed
IVA come per Legge, se dovuta;
3°) in accoglimento dei motivi di gravame sopra dedotti, piaccia alla Corte di Appello Adita, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda azionata in danno della , con TRoparte_1 vittoria di spese del doppio grado di giudizio con la maggiorazione forfettaria delle spese generali ed attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore, antistatario, oltre
CPA ed IVA come per Legge, se dovuta”.
si è costituita in giudizio, deducendo che: TRoparte_1
-la società appellante abbia omesso di indicare chiaramente le parti del provvedimento che si intendono impugnare, tale da risultarne l'atto di gravame inammissibile ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.;
7 -in base a quanto provato documentalmente, la vendita (autorizzata mediante decreto ministeriale del 13.7.1970) dell'area oggetto di causa conclusasi a favore del risulti pienamente legittima e valida. Inoltre, alcun pregio Parte_2 rivestono le eccezioni di controparte concernenti la carenza di rappresentanza di nell'atto di compravendita, atteso quanto richiamato nella prima CP_5 parte dell'atto da parte del notaio rogante, ovvero del provvedimento di conferimento poteri in capo al . CP_5
Sulla base di tali premesse, ha così concluso: “- in via TRoparte_1 preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c.; - ancora in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. - rigettare l'istanza di sospensione della esecutività ex 283 c.p.c.della sentenza n. 2128/2021 del Tribunale di Torre Annunziata in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora;
- in via definitiva e nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto e comunque non provato, con piena conferma della sentenza appellata;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il si è costituito in giudizio, impugnando tutto quanto ex Parte_2 adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
In particolare, ha dedotto tale parte appellata che:
-non emergendo una chiara e puntuale critica ai punti della sentenza che si ritengono controversi e non sussistendovi alcuna probabilità di essere accolto,
l'appello si ritiene inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
-non essendovi alcun grave e fondato motivo, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza si ritiene inammissibile ed infondata;
-il giudice di prime cure abbia correttamente condannato la società appellante ad indennizzarlo ex artt. 2041 e 2042 c.c., data l'incontestata illegittima occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa di proprietà comunale, dal mese di maggio del 1989 sino alla data di rilascio del 6.3.2017. Per cui, l' ritiene CP_4 fondato quanto avanzato in prime cure;
8 -ritenendosi indubbia la piena proprietà dell'immobile de quo in capo allo stesso TR (come da atti prodotti e come ribadito dalla stessa società chiamata in causa, in riferimento alla piena validità dell'atto di compravendita immobiliare del 26.4.1979), si ritiene del tutto infondato quanto asserito dalla società appellante in ordine alla proprietà del detto immobile ed al presunto difetto di legittimazione attiva dell
[...]
CP_4
Alla luce di quanto rappresentato, il ha così concluso: Parte_2
“A. In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
B. Nel merito rigettare l'appello proposto dalla Parte_4 perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto. C.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi al 23,8%. D. In subordine, si reiterano tutte le richieste istruttorie già formulate in primo grado e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.”.
Con ordinanza depositata il 29.6.2013 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 5/12/2023, poi differita al 13.5.2025.
Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 30.4.2025
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 27.5.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del 6.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in data 9.6.2025), previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello proposto è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Infondato è invero il primo motivo di appello con cui parte appellante lamenta che il
Tribunale – in merito alla presunta documentata autorizzazione alla vendita de qua - abbia reso una erronea e contraddittoria motivazione, dal momento che non
9 sussisterebbe alcun documento probatorio attestante quanto statuito, tale da determinarsi la palese violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Secondo l'appellante il mancato conferimento di idonea procura speciale, da parte del Compartimento di PO, in capo a , quale falsus procurator CP_6 dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (come da scrittura privata del
26.4.1979, pag. 8), avrebbe determinato la violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 1392, 1398 e 1399 c.c..
Deve infatti ritenersi che, anche a voler ricomprendere tale eccezione in quella formulata in primo grado dalla relativa al difetto di Parte_3 rappresentanza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in capo a CP_5
che sottoscriveva la scrittura del 1979 per impedimento di (per
[...] CP_6 non incorrere nella violazione dell'art. 345 c.p.c. e nella conseguente declaratoria di inammissibilità dell'eccezione formulata), non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla circa la carenza di rappresentanza di nella Parte_3 CP_3 persona di nell'atto di compravendita in questione atteso che il CP_6 notaio rogante espressamente ha richiamato, nella prima parte dell'atto, il provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Autonoma Ferrovie delle Stato che ha conferito tale potere al predetto (cfr. doc. 5 nella produzione di parte chiamata in causa ovvero atto di vendita n. 23 rep 26779 del 26 aprile 1979), con la conseguenza che alcuna violazione da parte del giudice di prime cure è avvenuta degli artt. 1392,
1398 e 1399 c.c.., considerato che correttamente il giudice di prime cure, a fronte della contestazione della Cooperativa inerente il difetto di rappresentanza di
[...]
che sottoscriveva l'atto ha ritenuto che tale eccezione poteva essere sollevata CP_5 esclusivamente a favore dello pseudo-rappresentato, ossia da con la CP_3 conseguenza che, avendo R.F.I. tenuto un comportamento processuale dal quale risulta in maniera chiara ed univoca la volontà di fare proprio il contratto in questione, l'eccezione in parola appariva infondata anche sotto tale profilo, con correttezza della motivazione sul punto del giudice di primo grado.
Infondato è anche il secondo motivo di appello inerente il parziale accoglimento della domanda attorea ex artt. 2041, 2042 c.c. da parte del Tribunale che avrebbe determinato illegittimamente l'indennizzo in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
10 Orbene, premesso che la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n. 4266; tra le numerosissime, Cassazione civile sez. lav., 15/01/2025, n.967 Cass. nn. 8835 del
1991, 22115 del 2009, 31546 del 2018, 17607 del 2020, 13515 del 2022;
Cassazione civile sez. III, 25/09/2024, n.25696).
Orbene, facendo applicazione dei sopra menzionati principi al caso di specie, deve ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha liquidato l'indennizzo – che non può essere pari al canone pattiziamente indicato dovendo corrispondere alla minor somma tra l'impoverimento causato al proprietario dalla mancata disponibilità dell'immobile ed il corrispondente arricchimento- con una valutazione di matrice essenzialmente equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della rendita catastale dell'immobile in questione (cfr. doc. 6 nella produzione di parte istante), del canone di mercato quantificato dal CTU nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello n. 3971/17 in € 956,47, delle dimensioni dello stesso
(1200 mq) e della circostanza che l'immobile de quo è stato adibito ad autorimessa pubblica dalla parte convenuta, in € 450,00 mensili, avendo il giudice di prime cure proceduto alla valutazione equitativa del danno già provato nella sua esistenza data proprio la mancata disponibilità dell'immobile ed avendo lo stesso esplicitato i criteri logici e i parametri valutativi seguiti (cfr. Cassazione civile, ordinanza n.
21607/2025).
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
B. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da
[...]
comporta la condanna degli appellanti Parte_1 al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di ogni parte appellata in persona del sindaco p.t. e Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in virtù del principio TRoparte_1 della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
11 In particolare, i compensi professionali spettanti ad ogni parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi e in base a valori medi per la fase istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di PO, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del sindaco p.t. e in
[...] TRoparte_1 persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2128, pubblicata il 25.10.2021 nel giudizio iscritto al n.r.g. 714-2018
, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
[...]
n. 2128, pubblicata il 25.10.2021 nel giudizio iscritto al n.r.g. 714-2018;
2) Dichiara tenuto e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di in
[...] Parte_2
12 persona del sindaco p.t. e in persona del legale TRoparte_1 rapp.te p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati per ogni parte appellata complessivamente in euro 5.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PO, 24.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5027 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Sebastiano Vicinanza (C.F. ; C.F._1
Appellante
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lucia Grivet Fojaja (C.F.
) ed ON NA (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Appellato
(P. IVA ), in persona del legale TRoparte_1 P.IVA_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gambardella (C.F.
C.F._4
1 Appellata
Oggetto: occupazione sine titulo
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 27.5.2025 e dalla difesa di parte appellata ( ), nonchè dalla difesa di parte appellata TRoparte_1
( in data 19.5.2025. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
[...]
Parte_3
In particolare, deduceva:
-di essere proprietario di un immobile di circa 1200 mq adibito ad autorimessa pubblica sito in alla via Tommaso Sorrentino n. 48, in virtù di atto di Pt_2 compravendita Rep. n. 23 del 26.04.1979, stipulato tra il Comune di e Pt_2
l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato – Direz. Compartimentale di PO, con la quale la predetta Azienda aveva venduto al detto Comune l'area di 1524 mq,
(sul quale lo stesso Ente Comunale aveva realizzato una pubblica piazza, ovvero
Piazza Aldo Moro, e nella parte sottostante a tale Piazza aveva realizzato l'immobile de quo), scorporata con tipo di frazionamento n. 3583/70 dall'area della maggiore consistenza di 21.705 mq, riportata in catasto alla partita n. 513, foglio 11, p.lla
111;
-di esserne proprietario – ininterrottamente - dalla data di stipula dell'atto di compravendita, il quale trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
PO (recante n. Generale 20671 e n. Particolare n. 18099 in data 19.9.1979);
-che, in virtù di deliberazione di Giunta Municipale n. 320 dell'8.5.1989 (con la quale veniva previsto un canone da corrispondere in Lire 2.000,00, in quanto determinato dall' giusta nota prot. 28396/5957/90 del 1990) il proprio CP_2 immobile veniva occupato dalla convenuta società nel mese di maggio 1989;
-di aver intimato sfratto per morosità alla convenuta società innanzi al Pretore di per il mancato pagamento del detto canone stabilito dall'U.T.E., per un Pt_2
2 importo complessivo di Lire 130.000,000, tale da derivarne finanche un apposito giudizio di appello definito con sentenza n. 3871/2017 (come analiticamente rappresentato in atti);
- che la convenuta società aveva occupato senza alcun titolo e per circa trent'anni – per adibirlo ad autorimessa pubblica – un locale di proprietà comunale dell'estensione di circa 1.200 mq, collocato in una zona centrale, senza corrispondere all'attore la corrispondente e dovuta indennità di occupazione (né per l'importo determinato dall' e né tantomeno per l'importo determinato dal CTU CP_2 nel giudizio RG n. 599/2000 tenutosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata), ma erogando, saltuariamente, un solo importo determinato arbitrariamente dalla stessa.
Ebbene, alla luce di quanto predetto, l'attore così concludeva: “1) Accertare e dichiarare il diritto del procedente ad ottenere in pagamento Parte_2 dalla Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ed in
[...] subordine chiunque altro con questa risulti eventualmente tenuto, ai sensi dell'art.
2033 c.c., il corrispettivo di godimento e/o indennità di occupazione non corrisposto al relativo all'occupazione senza titolo del suddetto immobile di Parte_2 proprietà del di circa 1200 mq adibito ad autorimessa pubblica Parte_2 sito in alla Via Tommaso Sorrentino n° 48, per il periodo dal mese di maggio Pt_2 del 1989 alla data di rilascio del 06.03.2017, e conseguenzialmente condannare, per tali effetti e per le causali di cui innanzi, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 al pagamento a favore del della somma complessiva di €. Parte_2
319.460,98 (euro trecentodiciannovemilaquattrocentosessanta/98), S.E.&.O ed in subordine, della diversa somma, minore o maggiore che risulterà dalla istruzione probatoria e dagli atti e/o che sarà determinata dall'On. Giudicante, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) In via subordinata, qualora non si ritenesse applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. si è arricchita senza giusta causa nei confronti del per l'occupazione senza titolo del Parte_2
3 suddetto immobile di proprietà del di circa 1200 mq adibito ad Parte_2 autorimessa pubblica sito in alla via Tommaso Sorrentino n° 48, per il Pt_2 periodo dal mese di maggio del 1989 alla data di rilascio del 06.03.2017 e, conseguenzialmente, per la suddetta causale condannare la
[...]
in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t. al pagamento a favore del Parte_2 dell'indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. determinato nella somma di €. 319.460,98
(euro trecentodiciannovemilaquattrocentosessanta/98), S.E.&.O ed in subordine, della diversa somma, minore o maggiore che risulterà dalla istruzione probatoria e dagli atti
e/o che sarà determinata dall'On. Giudicante, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
La Parte_3
si costituiva in giudizio, richiedendo in via preliminare la chiamata in causa,
[...] ex artt. 102, 106 e 269 c.p.c., della , perché subentrata TRoparte_1 all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare demaniale in concessione e, quindi, anche del suolo con sovrastante immobile oggetto di causa;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Parte_2
data la titolarità dell'immobile sussistente in capo alla convenuta, nonché
[...] la litispendenza tra il giudizio n. 714/2018 e quello instauratosi innanzi alla Corte
d'Appello, atteso il non passaggio in giudicato della sentenza recante n. 3971/2017.
Inoltre, nel merito eccepiva l'insussistenza dell'avanzata domanda di pagamento ex art. 2033 c.c.; la prescrizione del preteso indennizzo ex artt. 2041, 2042 c.c.; nell'ipotesi di denegata eccezione di prescrizione, la manifesta infondatezza dell'avanzato indennizzo, non sussistendone alcun preteso arricchimento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in TRoparte_1 giudizio, contestando la fondatezza della predetta chiamata. Ed invero, attesa la piena validità dell'atto di compravendita, in quanto positivamente conclusosi a favore dell'Ente Comunale, la detta società così concludeva: “- in via preliminare e nel rito dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva della
[...]
e, per l' effetto, disporre la sua estromissione dal presente TRoparte_1 giudizio;
- in via definitiva e nel merito, perché rigetti la domanda perché inammissibile, improcedibile e comunque totalmente infondata;
- in ogni caso, con
4 vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, iva
e cpa come per legge”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2128, pubblicata il 25.10.2021, così provvedeva: “1) condanna la
[...] al pagamento in Parte_3 favore del della somma di € 48.687,00 oltre interessi dalle Parte_2 singole mensilità al saldo;
2) condanna la
[...] al pagamento in favore del Parte_3 Parte_2 del 50% delle spese di lite, aliquota che liquida già ridotta al 50% in €
[...]
280,93 per esborsi ed € 3.627,00 per compensi, oltre accessori previdenziali e tributari, oltre rimborso generale delle spese al 15%, se documentati a mezzo fattura e non detraibili;
3) condanna la Parte_3 al pagamento in favore della
[...] TRoparte_3 del 50% delle spese di lite, aliquota che liquida già ridotta al 50% in €
[...]
1.986,00 per compensi, oltre accessori previdenziali e tributari, oltre rimborso generale delle spese al 15%, se documentati a mezzo fattura e non detraibili;
4) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite”.
In motivazione, il Tribunale affermava che: TR
-atteso quanto documentato dall' e dalla e considerato quanto CP_4 richiamato – in sede di atto di compravendita - dal notaio rogante, andavano disattese le eccezioni concernenti sia la carenza di legittimazione attiva del
[...]
TR e sia la carenza di rappresentazione di (nella persona di Parte_2 CP_5
) sollevate dalla convenuta società. Inoltre, non poteva trovare accoglimento
[...] nemmeno l'avanzata eccezione di litispendenza, stante la diversità della causa petendi tra il giudizio n. 714/2018 e quello instauratosi innanzi alla Corte d'Appello;
- considerata l'allegata circostanza da parte del di aver Parte_2 consentito il godimento dell'immobile in favore della convenuta società dal mese di maggio 1989 alla data di rilascio del 6.3.2017, in virtù di un contratto di locazione nullo (data l'assenza di forma scritta ad substantiam) - andava disattesa la domanda avanzata dall'Ente Comunale in via principale avente ad oggetto il pagamento, ex art. 2033 c.c., del corrispettivo di godimento relativo all'occupazione senza titolo da parte della detta società, stante l'insussistenza del relativo indebito oggettivo;
5 - in base a quanto statuito in materia di indebito oggettivo dalla Suprema Corte, quanto avanzato dall' in via subordinata andava ritenuto fondato ed CP_4 accolto, rilevato l'impoverimento causato a quest'ultimo dall'arricchita società;
-l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta trovava accoglimento. Ed invero, atteso che quanto richiesto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. era avvenuto con atto di citazione notificato in data
31.1.2018, non potevano che ritenersi prescritte le somme relative alle mensilità dal mese di maggio 1989 al mese di gennaio 2008. Inoltre – come da richiamate massime giurisprudenziali - non poteva ritenersi interrotta l'anzidetta prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa nemmeno dalla domanda avanzata – in data 30.12.2014 - dall'attore in sede di giudizio recante RG n. 599/2000 instauratosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, essendo stata formulata una diversa richiesta (ovvero il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile de quo), tale da risultare non pertinente all'azione proposta. Ragion per cui, spettava al Comune di la somma di euro 48.687,00, pari a 108 mensilità e sei giorni, ovvero Pt_2 dal mese di febbraio 2008 alla data di rilascio del 6.3.2017.
B. Giudizio d'appello
La Parte_3
ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
[...]
L'appellante, in via preliminare, rileva che il giudice di prime – in merito alla vendita immobiliare di cui è causa, autorizzata con decreto del Ministero dei Trasporti del
13.7.1970 - abbia omesso di rilevare l'insussistenza di qualsivoglia conferimento di rappresentanza in capo a (e non nella persona di , CP_6 CP_5 come negligentemente individuato in sentenza), quale costituitosi come Capo
Divisione Patrimoniale dell' dell' tale TRoparte_7 TRoparte_8 da non potersi ritenere autorizzato alla detta vendita dall'organo competente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Ragion per cui, stante la sussistenza di gravi e fondati motivi, ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale – in merito alla presunta documentata autorizzazione alla vendita de qua - abbia reso una
6 erronea e contraddittoria motivazione, dal momento che non sussisterebbe alcun documento probatorio attestante quanto statuito, tale da determinarsi la palese violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ed invero, atteso il predetto mancato conferimento di idonea procura speciale, da parte del
PO, in capo a e considerato anche quest'ultimo TRoparte_9 CP_6 quale falsus procurator dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (come da scrittura privata del 26.4.1979, pag. 8), il giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 1392, 1398 e 1399 c.c., tale da pervenire ad un'errata statuizione.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che – in merito al parziale accoglimento della domanda attorea ex artt. 2041, 2042 c.c. - il Tribunale avrebbe determinato illegittimamente l'indennizzo, tale da violare gli artt. 115 e 116 c.p.c..
Così dedotto, parte appellante ha rassegnato le presenti conclusioni:
“1°) preliminarmente, piaccia alla Corte adita, per i motivi sopra esposti, di accogliere la istanza di sospensione della efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendo nella fattispecie la ipotesi normata dall'art. 283 c.p.c., dichiarando la sua disponibilità ad una cauzione, anche con polizza fidejussoria, nella misura e con le modalità statuite dalla Corte;
2°) in accoglimento dei motivi di gravame sopra dedotti, piaccia alla Corte di Appello adita, di rigettare la domanda ex artt. 2041
e 2042 c.c. azionata in danno della concludente cooperativa appellante, con vittoria dii spese del doppio grado di giudizio, con la maggiorazione forfettaria delle spese generali ed attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore, antistatario, oltre CPA ed
IVA come per Legge, se dovuta;
3°) in accoglimento dei motivi di gravame sopra dedotti, piaccia alla Corte di Appello Adita, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda azionata in danno della , con TRoparte_1 vittoria di spese del doppio grado di giudizio con la maggiorazione forfettaria delle spese generali ed attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore, antistatario, oltre
CPA ed IVA come per Legge, se dovuta”.
si è costituita in giudizio, deducendo che: TRoparte_1
-la società appellante abbia omesso di indicare chiaramente le parti del provvedimento che si intendono impugnare, tale da risultarne l'atto di gravame inammissibile ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.;
7 -in base a quanto provato documentalmente, la vendita (autorizzata mediante decreto ministeriale del 13.7.1970) dell'area oggetto di causa conclusasi a favore del risulti pienamente legittima e valida. Inoltre, alcun pregio Parte_2 rivestono le eccezioni di controparte concernenti la carenza di rappresentanza di nell'atto di compravendita, atteso quanto richiamato nella prima CP_5 parte dell'atto da parte del notaio rogante, ovvero del provvedimento di conferimento poteri in capo al . CP_5
Sulla base di tali premesse, ha così concluso: “- in via TRoparte_1 preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c.; - ancora in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. - rigettare l'istanza di sospensione della esecutività ex 283 c.p.c.della sentenza n. 2128/2021 del Tribunale di Torre Annunziata in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora;
- in via definitiva e nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto e comunque non provato, con piena conferma della sentenza appellata;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il si è costituito in giudizio, impugnando tutto quanto ex Parte_2 adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
In particolare, ha dedotto tale parte appellata che:
-non emergendo una chiara e puntuale critica ai punti della sentenza che si ritengono controversi e non sussistendovi alcuna probabilità di essere accolto,
l'appello si ritiene inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
-non essendovi alcun grave e fondato motivo, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza si ritiene inammissibile ed infondata;
-il giudice di prime cure abbia correttamente condannato la società appellante ad indennizzarlo ex artt. 2041 e 2042 c.c., data l'incontestata illegittima occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa di proprietà comunale, dal mese di maggio del 1989 sino alla data di rilascio del 6.3.2017. Per cui, l' ritiene CP_4 fondato quanto avanzato in prime cure;
8 -ritenendosi indubbia la piena proprietà dell'immobile de quo in capo allo stesso TR (come da atti prodotti e come ribadito dalla stessa società chiamata in causa, in riferimento alla piena validità dell'atto di compravendita immobiliare del 26.4.1979), si ritiene del tutto infondato quanto asserito dalla società appellante in ordine alla proprietà del detto immobile ed al presunto difetto di legittimazione attiva dell
[...]
CP_4
Alla luce di quanto rappresentato, il ha così concluso: Parte_2
“A. In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
B. Nel merito rigettare l'appello proposto dalla Parte_4 perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto. C.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi al 23,8%. D. In subordine, si reiterano tutte le richieste istruttorie già formulate in primo grado e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.”.
Con ordinanza depositata il 29.6.2013 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 5/12/2023, poi differita al 13.5.2025.
Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 30.4.2025
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 27.5.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del 6.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in data 9.6.2025), previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello proposto è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Infondato è invero il primo motivo di appello con cui parte appellante lamenta che il
Tribunale – in merito alla presunta documentata autorizzazione alla vendita de qua - abbia reso una erronea e contraddittoria motivazione, dal momento che non
9 sussisterebbe alcun documento probatorio attestante quanto statuito, tale da determinarsi la palese violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Secondo l'appellante il mancato conferimento di idonea procura speciale, da parte del Compartimento di PO, in capo a , quale falsus procurator CP_6 dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (come da scrittura privata del
26.4.1979, pag. 8), avrebbe determinato la violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 1392, 1398 e 1399 c.c..
Deve infatti ritenersi che, anche a voler ricomprendere tale eccezione in quella formulata in primo grado dalla relativa al difetto di Parte_3 rappresentanza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in capo a CP_5
che sottoscriveva la scrittura del 1979 per impedimento di (per
[...] CP_6 non incorrere nella violazione dell'art. 345 c.p.c. e nella conseguente declaratoria di inammissibilità dell'eccezione formulata), non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla circa la carenza di rappresentanza di nella Parte_3 CP_3 persona di nell'atto di compravendita in questione atteso che il CP_6 notaio rogante espressamente ha richiamato, nella prima parte dell'atto, il provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Autonoma Ferrovie delle Stato che ha conferito tale potere al predetto (cfr. doc. 5 nella produzione di parte chiamata in causa ovvero atto di vendita n. 23 rep 26779 del 26 aprile 1979), con la conseguenza che alcuna violazione da parte del giudice di prime cure è avvenuta degli artt. 1392,
1398 e 1399 c.c.., considerato che correttamente il giudice di prime cure, a fronte della contestazione della Cooperativa inerente il difetto di rappresentanza di
[...]
che sottoscriveva l'atto ha ritenuto che tale eccezione poteva essere sollevata CP_5 esclusivamente a favore dello pseudo-rappresentato, ossia da con la CP_3 conseguenza che, avendo R.F.I. tenuto un comportamento processuale dal quale risulta in maniera chiara ed univoca la volontà di fare proprio il contratto in questione, l'eccezione in parola appariva infondata anche sotto tale profilo, con correttezza della motivazione sul punto del giudice di primo grado.
Infondato è anche il secondo motivo di appello inerente il parziale accoglimento della domanda attorea ex artt. 2041, 2042 c.c. da parte del Tribunale che avrebbe determinato illegittimamente l'indennizzo in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
10 Orbene, premesso che la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n. 4266; tra le numerosissime, Cassazione civile sez. lav., 15/01/2025, n.967 Cass. nn. 8835 del
1991, 22115 del 2009, 31546 del 2018, 17607 del 2020, 13515 del 2022;
Cassazione civile sez. III, 25/09/2024, n.25696).
Orbene, facendo applicazione dei sopra menzionati principi al caso di specie, deve ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha liquidato l'indennizzo – che non può essere pari al canone pattiziamente indicato dovendo corrispondere alla minor somma tra l'impoverimento causato al proprietario dalla mancata disponibilità dell'immobile ed il corrispondente arricchimento- con una valutazione di matrice essenzialmente equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della rendita catastale dell'immobile in questione (cfr. doc. 6 nella produzione di parte istante), del canone di mercato quantificato dal CTU nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello n. 3971/17 in € 956,47, delle dimensioni dello stesso
(1200 mq) e della circostanza che l'immobile de quo è stato adibito ad autorimessa pubblica dalla parte convenuta, in € 450,00 mensili, avendo il giudice di prime cure proceduto alla valutazione equitativa del danno già provato nella sua esistenza data proprio la mancata disponibilità dell'immobile ed avendo lo stesso esplicitato i criteri logici e i parametri valutativi seguiti (cfr. Cassazione civile, ordinanza n.
21607/2025).
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
B. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da
[...]
comporta la condanna degli appellanti Parte_1 al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di ogni parte appellata in persona del sindaco p.t. e Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in virtù del principio TRoparte_1 della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
11 In particolare, i compensi professionali spettanti ad ogni parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi e in base a valori medi per la fase istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di PO, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del sindaco p.t. e in
[...] TRoparte_1 persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2128, pubblicata il 25.10.2021 nel giudizio iscritto al n.r.g. 714-2018
, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
[...]
n. 2128, pubblicata il 25.10.2021 nel giudizio iscritto al n.r.g. 714-2018;
2) Dichiara tenuto e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di in
[...] Parte_2
12 persona del sindaco p.t. e in persona del legale TRoparte_1 rapp.te p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati per ogni parte appellata complessivamente in euro 5.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PO, 24.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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