Art. 1.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510 .
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510 .