Articolo 109 della Legge 18 marzo 1968, n. 313
Articolo 108Articolo 110
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21 aprile 1968
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27 agosto 1971
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3 luglio 1980
Art. 109. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".
Entrata in vigore il 3 luglio 1980
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