Art. 109. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".
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21 aprile 1968
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27 agosto 1971
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1 febbraio 1979
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3 luglio 1980
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 26/02/2008, n. 149Provvedimento: […] I ricorsi in materia di pensioni di guerra, sottratti dalla sent. n. 97 del 1980 della Corte Costituzionale al termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 114 della legge n. 648/1950, dall'art. 109 della legge n. 313/1968 e dall'art. 116 del D.P.R. n. 915/1978, rimangono tuttavia sottoposti all'ordinario termine di prescrizione del diritto a ricorrere previsto in cinque anni dal citato art. 116 del D.P.R. n. 915/1978, a seguito della riforma operata con l'art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, […]Leggi di più...
- pensioni di guerra·
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