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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.10411/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- , nato a [...], il [...], residente a [...]
(BR), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Stefano Parlati
Ricorrente
C O N T R O
, impresa individuale, Controparte_2 corrente in Taviano, in persona del legale rappresentante pro tempore
Contumace
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 15/10/2020 il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale Controparte_2
, operante nei servizi a strutture ricettive, senza regolare
[...] contratto dall'1/5/2019 al 30/11/2019, con mansioni di operaio specializzato addetto alle pulizie e al ritiro e consegna di biancheria, specifica nei punti 3 e 4 del ricorso di essersi occupato occasionalmente del riassetto e della pulizia degli immobili adibiti a casa vacanze nel periodo estivo, ma principalmente di essersi occupato, alle dirette dipendenze della ditta convenuta, di portare i prodotti per le pulizie e le attrezzature sui luoghi stabiliti almeno nella giornata precedente, controllando il lavoro svolto dalle addette alle pulizie e intervenendo in caso di assenza delle medesime, con prodotti e attrezzature forniti dalla ditta
[...]
di ritirare e consegnare la biancheria nei giorni di Lunedì, CP_2 Mercoledì e Venerdì presso i clienti della ditta convenuta in Gallipoli e nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato presso i clienti di Torre Suda e Torre San Giovanni, usando il proprio mezzo di trasporto, di essersi occupato nella giornata della
Domenica esclusivamente dei compiti di pulizia e controllo, di aver procacciato nuovi clienti per la , di aver lavorato ogni giorno da Lunedì Controparte_2
a Domenica dalle ore 8,00 alle ore 16,30 senza pausa, di aver percepito tra rimborsi spese e acconti la somma di € 4.377,00, di aver appreso alla conclusione del rapporto lavorativo di essere sprovvisto di copertura previdenziale e assistenziale, lamenta di non aver percepito le retribuzioni residue, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il Trattamento di Fine
Rapporto, le indennità sostitutive di ferie e festività non godute, rappresenta di aver invano chiesto il pagamento di quanto spettante sia con raccomandata del
30/12/2020 a firma del suo Avvocato Lorena Nicolì, sia con messaggi telefonici, deduce di aver espletato attività lavorativa subordinata sotto le direttive del datore di lavoro e di aver maturato un credito pari a € 15.887,54 come da conteggi allegati al ricorso e chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””
- accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente è intercorso tra il CP_3
01/05/2019 al 30/11/19 un rapporto di lavoro di tipo subordinato, come in narrativa specificato, e per l'effetto
- condannare la ditta resistente in persona del titolare al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 15.887,54 per le causali spiegate nel presente ricorso, e o, a quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa nonché al pagamento degli interessi legali dal giorno d'assunzione ossia dal 01/05/2019 sino al soddisfo;
- condannare la ditta resistente, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il maggior danno subito dallo stesso ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito;
il tutto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- condannare, comunque, la ditta resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente;
il tutto sempre ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- condannare la resistente in persona dell'omonimo titolare e o legale CP_3 rappresentante p.t., al pagamento delle spese ed onorari di causa in favore della ricorrente. All'uopo si evidenzia che il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presso il C.O. degli Avvocati di
Lecce (all. 6).
2 “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””
Non si è costituita in giudizio l'impresa Controparte_2
, nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre,
Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013
e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
3 Nel caso in esame si deve rilevare come parte ricorrente non abbia offerto prova ragionevolmente certa delle proprie allegazioni circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa convenuta.
Infatti, i testi ascoltati per parte ricorrente, , Testimone_1 Tes_2
e hanno descritto la attività lavorativa svolta dal
[...] Tes_3 ricorrente come segue.
La teste , ascoltata alla udienza del 7/12/2022, ha Testimone_1 dichiarato: “sono amica di . Sono a conoscenza del fatto che OP [...] ha lavorato alle dipendenze della ditta nel 2019, da inizio CP_1 CP_2 estate, Maggio se ben ricordo, ditta che si occupa di pulizie, e che tra
[...]
e la ditta c'era l'accordo secondo cui doveva trovare CP_1 OP clienti per la ditta e doveva consegnare la biancheria sporca alla lavanderia e ritirare la biancheria pulita. doveva anche trovare il personale che OP facesse le pulizie. Mi è capitato più volte nel corso della settimana di accompagnare il sig. sul posto di lavoro e di vedere che CP_1 OP controllava che il lavoro fosse eseguito bene, che vi fossero i prodotti per fare le pulizie e, in alcuni casi, se il personale mancava, si adoperava anche lui per fare le pulizie. Il sig. ritirava i prodotti e le attrezzature per la pulizia presso la CP_1 sede della ditta dove il si recava la sera prima per organizzare il CP_2 CP_1 lavoro. Ricordo di aver accompagnato il ricorrente il Lunedì, Mercoledì e Venerdì in case vacanze o b&b in Gallipoli, negli altri giorni invece a Torre Suda o a Torre San
Giovanni. Ricordo che il sig. lavorava anche di , ciò posso dire CP_1 Per_1 perché mi è capitato di accompagnarlo al lavoro anche di . Ricordo che Per_1 iniziava a lavorare la mattina presto, verso le 8,00, e lavorava sino OP alle 16.00 – 16,30. Specifico che quando ho accompagnato il sig. al CP_1 lavoro abbiamo usato la autovettura del medesimo”., “il sig. CP_1 CP_1 trovava persone che facessero le pulizie, quando c'era necessità di avere personale in più, ma queste persone poi erano assunte dalla ditta e non CP_2 da . OP
Il teste ascoltato alla udienza del 4/10/2023 ha Testimone_2 dichiarato: “”””””””””””””
“non sono parente di Conosco perché la ditta di cui OP OP sono titolare, ditta individuale che si chiama e gestisce case Testimone_2 vacanze e un Residence nella marina di Mancaversa, ha avuto rapporti lavorativi con la . Ho visto lavorare il sig. per la Controparte_2 OP
nel 2019. Io ho affidato alla il Controparte_2 Controparte_2 servizio di pulizie delle case vacanze e la ci mandava le donne delle CP_2 pulizie con e io mi interfacciavo con per qualunque OP OP
4 esigenza delle pulizie. Ricordo che quando veniva insieme alle OP donne delle pulizie, ritirava la biancheria sporca e riconsegnava la biancheria pulita. In genere e le donne delle pulizie venivano almeno due volte OP
a settimana, principalmente nelle giornate del Giovedì e del Sabato tra fine Maggio
e Settembre, periodo di apertura del Residence. Non ricordo se il sig. ha CP_1 lavorato anche la Domenica, ma sicuramente era disponibile anche di Domenica se ne avevo bisogno. Il sig. e le donne che dovevano fare le pulizie CP_1 arrivavano verso le 9.00 e le 10.00. Non so dire quale fosse la retribuzione del sig.
e non so dire che tipo di contratto ci fosse tra e la ditta RI CP_1 CP_1
AN srl, ma a me sembrava che il sig. fosse una specie di responsabile
CP_1 di zona, perché era lui ad organizzare il lavoro delle addette alle pulizie e io, come ho già detto, dicevo al sig. quali erano le necessità o gli imprevisti quando
CP_1 arrivava sul posto. Non so dire se il sig. abbia mai inviato richieste di
CP_1 pagamento della retribuzione a .”, “vedevo che il sig. Controparte_2 consegnava alle signore delle pulizie i prodotti per lavorare, ma non so
CP_1 da dove provenissero quei prodotti. Le pulizie duravano per circa quattro ore. Il sig. veniva all'inizio della attività di pulizie, programmava il lavoro e poi se ne
CP_1 andava. Non ricordo se il sig. ritornava a prendere le signore, ma ricordo
CP_1 che tornava a chiedere se il lavoro era andato bene. Non ricordo di aver mai visto il sig. lavare personalmente le stanze, ricordo che mi rivolgevo a lui se c'era
CP_1 necessità di pulizie extra e che lui, in tal caso, provvedeva a far venire qualcuno che effettuasse le pulizie aggiuntive o faceva fronte alle cose che non erano andate bene. Ad esempio, se ritenevo che un appartamento non fosse stato pulito a dovere, richiamavo la o richiamavo direttamente il sig. Controparte_2
e il sig. arrivava con un'altra persona o con più persone che CP_1 CP_1 facevano le pulizie”.
L'ultimo teste di parte ricorrente, ascoltato alla udienza Tes_3 dell'8/5/2024 ha dichiarato:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“sono amico di da molti anni, l'ho conosciuto in un bar tramite OP un'amica che lavorava lì. Sono a conoscenza del fatto che ha OP lavorato per la nella estate del 2019. Tanto posso dire perché io e Controparte_2 il sig. ci vedevamo quasi tutti i giorni per prendere insieme un aperitivo CP_1 tra le 17.00 e le 18.00 e quindi ho assistito a telefonate tra e OP nelle quali il sig. dava le direttive a su Controparte_4 CP_2 OP dove andare e chi portare. A volte è capitato che è venuto al bar e Controparte_4 ha trasferito dalla propria macchina alla macchina del sig. scope, Parte_1 detersivi, aspirapolvere che servivano per il giorno dopo. Altre volte io e CP_1
5 siamo passati insieme dalla sede della ditta in zona Fichedde, vicino alle CP_1 scuole materne di Taviano, a prendere il materiale. dava direttive OP alle donne delle pulizie, si occupava del cambio dei corredi, come lenzuola e asciugamani, prendeva quelli sporchi e lasciava quelli puliti. a volte OP mi ha detto di aver trovato dei clienti per il lavorava tutti i CP_2 OP giorni, anche di , non c'erano pause perché era un lavoro stagionale. So Per_1 che iniziava a lavorare verso le 8,00 e terminava di lavorare alle OP
17.00 o alle 18.00, quando ci vedevamo al bar. So che iniziava verso le 8,00 perché a volte ci incontravamo per la colazione e poi lui andava a lavorare. Posso dire che il sig. ha procacciato alcuni clienti per la dotta perché CP_1 CP_2 ho sentito alcune telefonate, ma non ricordo i nomi di questi clienti.”, “ricordo che una sera verso le 20,00 passammo a prendere le cose da una casa vicino al bar e che mi disse che nonostante l'orario serale doveva passare e quando io gli CP_1 chiesi se almeno gli veniva pagato il lavoro straordinario, lui mi rispose che non riceveva nulla per lo straordinario”
Da queste dichiarazioni non si evince che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa subordinata alla dipendenze della ditta nel Controparte_2 periodo dedotto in ricorso, in quanto, sebbene la teste abbia dichiarato Tes_1 che “c'era l'accordo secondo cui doveva trovare clienti per la ditta e OP doveva consegnare la biancheria sporca alla lavanderia e ritirare la biancheria pulita.” e il teste abbia dichiarato che “ho assistito a telefonate tra Tes_3
e nelle quali il sig. dava le direttive a OP Controparte_4 CP_2 su dove andare e chi portare.” , dalle testimonianze non emerge OP che fosse soggetto a puntuali direttive o tanto meno a controlli OP da parte di il quale, secondo quanto riferito dai testi, si Controparte_2 limitava ad indicare i luoghi in cui andavano eseguite le pulizie o andava ritirata o consegnata la biancheria.
Dalle testimonianze emergono invece la autonomia e il ruolo di controllo del ricorrente: la teste ha infatti dichiarato che “Mi è capitato più volte nel Tes_1 corso della settimana di accompagnare il sig. sul posto di lavoro e di
CP_1 vedere che controllava che il lavoro fosse eseguito bene, che vi OP fossero i prodotti per fare le pulizie e, in alcuni casi, se il personale mancava, si adoperava anche lui per fare le pulizie”, il teste ha dichiarato che “Non Tes_2 so dire quale fosse la retribuzione del sig. e non so dire che tipo di
CP_1 contratto ci fosse tra e la ditta RI AN srl, ma a me sembrava che
CP_1 il sig. fosse una specie di responsabile di zona, perché era lui ad
CP_1 organizzare il lavoro delle addette alle pulizie e io, come ho già detto, dicevo al sig. quali erano le necessità o gli imprevisti quando arrivava sul posto. Non
CP_1
6 so dire se il sig. abbia mai inviato richieste di pagamento della CP_1 retribuzione a ”, mentre il teste ha affermato che Controparte_2 Tes_3
“ dava direttive alle donne delle pulizie, si occupava del cambio dei OP corredi, come lenzuola e asciugamani, prendeva quelli sporchi e lasciava quelli puliti. a volte mi ha detto di aver trovato dei clienti per il . OP CP_2
Dalle testimonianze non si evincono indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata e non emerge dunque prova della esistenza di un'attività lavorativa con carattere di subordinazione svolta da alle dipendenze di tanto meno con OP Controparte_2 mansioni di Operaio di 4° livello del CCNL dipendenti imprese esercenti servizi di pulizia, come delineate nei conteggi allegati al ricorso.
Anche dai messaggi whatsapp allegati al ricorso non emergono direttive impartite da al ricorrente, né emerge la corresponsione di una Controparte_2 retribuzione predeterminata a cadenze fisse, in quanto nei messaggi appaiono richieste di “Infatti la parte di 50 euro… erano 100 euro, OP Pt_2 ma la tua parte 50 no? Il 13 segno tutto”, che sembrano riferirsi ad un compenso pagato da più persone, e risposte di ok ti ho Controparte_2 CP_1 promesso che avrai i soldi non ti preoccupare…”, o ancora che OP afferma “a me entro domani mi servono 1000 euro”, a cui Controparte_2 risponde “lo so ”, e ancora il 30 novembre 2019 afferma CP_1 Controparte_2
“ ti ho promessi 'sti soldi entro e non oltre il 7 e così sarà miracoli non ne CP_1 faccio sto nella tua situazione devo pagare la mensa di l'affitto e la luce e Per_2 non ho soldi. fatti dare i soldi da subito poi sta settimana CP_1 Parte_3 pagano pure le piscine dal 20 al 26 ti ho già dato 1298 euro come vedi sto pagando”, “ora mi dispiace che pensi questo ma i soldi ti ho promesso che li avrai…”.
Da questi dialoghi non emerge che ci sia stato tra le parti un rapporto di lavoro dipendente, quanto piuttosto che vi sia stato da parte di un OP servizio o un'opera che deve essere pagata da o da altri soggetti, CP_2 secondo quanto emerge dalle affermazioni di secondo cui: “la OP parte di 50 euro…” , “come al solito chi ti ha ricattato il giorno dopo ha Pt_2 avuto i soldi…” e dalle affermazioni di RI “ fatti dare i soldi da CP_1
subito…”. Parte_3
In considerazione di tanto, ritiene il giudicante che difetti prova del rapporto lavorativo subordinato, sicché il ricorso va respinto.
7 Non si fa luogo a condanna al pagamento delle spese in considerazione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
Lecce, li 23/4/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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