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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2373/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CASCONE LUANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in
Fondi – via Arnale Rosso 187 A –, condotta in locazione, viene assegnata alla IG.ra
[...]
;
3. Il IG. di con la sottoscrizione del presente atto dà atto di aver lasciato Parte_1 Pt_2
la casa coniugale e di aver portato con sé tutti i suoi effetti personali, pertanto da oggi la IG.ra è autorizzata al cambio delle serrature delle porte di ingresso all'appartamento; Pt_1
4. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 collocata presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono assunte di comune accordo, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5. Il IG. di , in Parte_2
considerazione del suo stato di disoccupazione e dell'attuale situazione economica, si obbliga a versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la Per_1 figlia come regolate protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante. Il contributo al mantenimento è soggetto ex lege a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
6. L'assegno Unico familiare concordemente viene attribuito interamente dalla IG.ra . 7. “Il IG. di potrà vedere e stare con la Parte_1 Pt_2 figlia tre volte a settimana martedì, giovedì fino alle 17.30 e venerdì il pomeriggio Per_1
dall'uscita a scuola con pernottamento la notte del venerdì oltre fine settimana alterni, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Durante le festività natalizie e Pasquali la minore trascorrerà le feste con ciascuno dei genitori, alternando ogni anno la vigilia e il giorno di Natale, come pure il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda il Capodanno la minore trascorrerà con il padre o con la madre, ogni anno alternativamente, la notte del 31/12 o il primo giorno dell'anno. Ogni altro giorno di festa (compleanni o altre feste nazionali) verranno trascorsi dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento avendo piena capacità lavorativa ed in tal senso entrambi rinunciano reciprocamente al mantenimento.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FONDI (LT) il 23/10/2010, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 117,
Parte II, Serie A, dell'anno 2010);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 23/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CASCONE LUANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in
Fondi – via Arnale Rosso 187 A –, condotta in locazione, viene assegnata alla IG.ra
[...]
;
3. Il IG. di con la sottoscrizione del presente atto dà atto di aver lasciato Parte_1 Pt_2
la casa coniugale e di aver portato con sé tutti i suoi effetti personali, pertanto da oggi la IG.ra è autorizzata al cambio delle serrature delle porte di ingresso all'appartamento; Pt_1
4. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 collocata presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono assunte di comune accordo, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5. Il IG. di , in Parte_2
considerazione del suo stato di disoccupazione e dell'attuale situazione economica, si obbliga a versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la Per_1 figlia come regolate protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante. Il contributo al mantenimento è soggetto ex lege a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
6. L'assegno Unico familiare concordemente viene attribuito interamente dalla IG.ra . 7. “Il IG. di potrà vedere e stare con la Parte_1 Pt_2 figlia tre volte a settimana martedì, giovedì fino alle 17.30 e venerdì il pomeriggio Per_1
dall'uscita a scuola con pernottamento la notte del venerdì oltre fine settimana alterni, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Durante le festività natalizie e Pasquali la minore trascorrerà le feste con ciascuno dei genitori, alternando ogni anno la vigilia e il giorno di Natale, come pure il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda il Capodanno la minore trascorrerà con il padre o con la madre, ogni anno alternativamente, la notte del 31/12 o il primo giorno dell'anno. Ogni altro giorno di festa (compleanni o altre feste nazionali) verranno trascorsi dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento avendo piena capacità lavorativa ed in tal senso entrambi rinunciano reciprocamente al mantenimento.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FONDI (LT) il 23/10/2010, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 117,
Parte II, Serie A, dell'anno 2010);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 23/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino