Ordinanza cautelare 26 gennaio 2011
Sentenza 29 dicembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 26/01/2011, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01054/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2010, proposto da:
EL US, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Mancosu, con domicilio eletto presso Maria Lucia Mancosu in Cagliari, via Castelvì 6;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza prot. 2875/2010 del 19.8.2010 emessa dal Questore di Cagliari, contenente il divieto, a US EL, per la durata di anni 2, a decorrere dalla notifica, di accedere a tutte le partite di calcio che la squadra del Cagliari Calcio dovesse disputare in qualsiasi stadio italiano ed il divieto della sosta, transito e trasporto delle persone nelle 24 ore precedenti e successive a tali incontri;
- l'avviso di avvio del procedimento del 5.8.2010 n. 2710/anticr/2.2/2010;
- nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o coordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cagliari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti Lucia Mancosu per il ricorrente e Giandomenico Tenaglia, avvocato dello Stato, per l’amministrazione.
Considerato che dalla documentazione fotografica appare che non ci sia stato da parte del ricorrente un evidente allontanamento dal luogo dei disordini, ma un progressivo avvicinamento al gruppo dei facinorosi.
Considerato che, in caso di disordini, la responsabilità individuale perché non entri nella logica della “responsabilità di gruppo” richiede un chiaro comportamento di dissenso, primo fra tutti l’allontanamento dal gruppo e non il rafforzamento della possibilità degli eventi delittuosi fino, come nel caso, ad esserne coinvolto (caduta dai gradini a seguito di spinta).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO