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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 5364/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
C.F. P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Verde, c.f. e Giuseppe Menale, c.f. C.F._1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa C.F._2
(CE) alla via Alfonso I d'Aragona n. 20
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, CP1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.10.2022, l'istante ha dedotto che a seguito di Avviso di CP pagamento del 13.10.2022 emesso dall' – Sede di Nola, a seguito di richiesta di verifica di regolarità contributiva presentata al fine di poter ottenere il rilascio del DURC, necessario per la partecipazione a gare di appalto ex art. 80, comma 4, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, apprendeva dell'esistenza della pretesa creditoria vantata nei CP suoi confronti dall' – Sede di Nola per gli avvisi di pagamento n. 12060 dell'importo di € 135.294,85 e n. 55714 dell'importo di € 6.518,16 mai notificati. Eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito ha così concluso: «accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito n.12060 e n. 55714 poiché giammai notificati;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito
n.12060 e n. 55714 per inesistenza, nullità, annullabilità, invalidità, irregolarità ed inefficacia di tutti gli atti ad essi prodromici nonché di tutti gli atti ai detti provvedimenti collegati o dagli stessi discendenti, con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi di cui sopra e, per l'effetto:
3. dichiarare inesistenti, nulli, annullabili, invalidi ed inefficaci gli avvisi di addebito in questa sede impugnati con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi di cui sopra;
4. in ogni caso, condannare parte convenuta, per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze professionali oltre
1 accessori di legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori antistatari». CP Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda.
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione, volta a fare accertare l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti, in ragione dell'(asserita) omessa notifica, e di cui la parte sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito di CP invito alla regolarizzazione comunicato dall' .
Invero, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).». CP Altresì, va dichiarata la legittimazione passiva dell' , venendo in rilievo in tale sede esclusivamente due avvisi di addebito e un invito alla regolarizzazione, la cui notifica è di competenza dell' stesso. CP2 CP Ciò premesso, l ha fornito la prova, mediante deposito della busta telematica, della notifica di entrambi gli avvisi, presso lo stesso indirizzo pec cui era consegnata anche la notifica dell'invito alla regolarizzazione;
indirizzo, del resto, corrispondente a quello indicato nella visura camerale. CP Successivamente alla costituzione dell' , la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica degli avvisi perché effettuata mediante un indirizzo pec non iscritto nei Pubblici Registri.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
2 comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass.,
Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro
(Cass. n. 18684 del 2023).
Non v'è dubbio che nel caso in esame alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente sia riscontrabile, perché non specificamente eccepito dalla parte, la quale ha avuto modo di far valere diffusamente le proprie ragioni nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio.
Né i contributi richiesti appaiono prescritti, afferendo al periodo 2019-2022.
Il ricorso va pertanto rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, liquidate in € 4.201,00, oltre accessori come per legge.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 5364/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
C.F. P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Verde, c.f. e Giuseppe Menale, c.f. C.F._1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa C.F._2
(CE) alla via Alfonso I d'Aragona n. 20
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, CP1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.10.2022, l'istante ha dedotto che a seguito di Avviso di CP pagamento del 13.10.2022 emesso dall' – Sede di Nola, a seguito di richiesta di verifica di regolarità contributiva presentata al fine di poter ottenere il rilascio del DURC, necessario per la partecipazione a gare di appalto ex art. 80, comma 4, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, apprendeva dell'esistenza della pretesa creditoria vantata nei CP suoi confronti dall' – Sede di Nola per gli avvisi di pagamento n. 12060 dell'importo di € 135.294,85 e n. 55714 dell'importo di € 6.518,16 mai notificati. Eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito ha così concluso: «accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito n.12060 e n. 55714 poiché giammai notificati;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito
n.12060 e n. 55714 per inesistenza, nullità, annullabilità, invalidità, irregolarità ed inefficacia di tutti gli atti ad essi prodromici nonché di tutti gli atti ai detti provvedimenti collegati o dagli stessi discendenti, con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi di cui sopra e, per l'effetto:
3. dichiarare inesistenti, nulli, annullabili, invalidi ed inefficaci gli avvisi di addebito in questa sede impugnati con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi di cui sopra;
4. in ogni caso, condannare parte convenuta, per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze professionali oltre
1 accessori di legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori antistatari». CP Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda.
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione, volta a fare accertare l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti, in ragione dell'(asserita) omessa notifica, e di cui la parte sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito di CP invito alla regolarizzazione comunicato dall' .
Invero, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).». CP Altresì, va dichiarata la legittimazione passiva dell' , venendo in rilievo in tale sede esclusivamente due avvisi di addebito e un invito alla regolarizzazione, la cui notifica è di competenza dell' stesso. CP2 CP Ciò premesso, l ha fornito la prova, mediante deposito della busta telematica, della notifica di entrambi gli avvisi, presso lo stesso indirizzo pec cui era consegnata anche la notifica dell'invito alla regolarizzazione;
indirizzo, del resto, corrispondente a quello indicato nella visura camerale. CP Successivamente alla costituzione dell' , la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica degli avvisi perché effettuata mediante un indirizzo pec non iscritto nei Pubblici Registri.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
2 comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass.,
Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro
(Cass. n. 18684 del 2023).
Non v'è dubbio che nel caso in esame alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente sia riscontrabile, perché non specificamente eccepito dalla parte, la quale ha avuto modo di far valere diffusamente le proprie ragioni nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio.
Né i contributi richiesti appaiono prescritti, afferendo al periodo 2019-2022.
Il ricorso va pertanto rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, liquidate in € 4.201,00, oltre accessori come per legge.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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