Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, proposto da Federazione UIL Scuola RUA del Trentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Carta e Stefano Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia Autonoma di RE - Istituto Comprensivo LT di Piné, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Evelina Stefani e Francesca Parotto, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in RE, piazza Dante n. 15;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio-rigetto, formatosi in data 19.03.2025, sull’istanza di accesso a documenti amministrativi, in particolare agli atti da cui risultino i nominativi del personale utilizzato e le relative quote individuali di retribuzione ad essi attribuite in relazione alla ripartizione del Fondo unico delle istituzioni scolastiche (FUIS), inviata a mezzo PEC dalla ricorrente Federazione UIL Scuola Rua del Trentino al convenuto Istituto Comprensivo “ LT Di NÈ ” in data 17.02.2025;
- della conferma del rigetto comunicato dal convenuto Istituto Comprensivo “ LT di NÈ ” alla ricorrente Federazione UIL Scuola Rua del Trentino con nota dd. 11.04.2025;
nonché affinché sia ordinato alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di consentire l’accesso ai documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di RE - Istituto Comprensivo LT di Piné;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli art. 74 e 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Federazione UIL Scuola RUA del Trentino (di seguito, UIL), Organizzazione sindacale ricorrente, riferisce che:
a) ha stipulato in data 13.12.2023 con l’Istituto Comprensivo “ LT di NÈ ” (di seguito, Istituto), in esito all’attività di contrattazione decentrata, l’Accordo sul Fondo Unico dell’Istituzione Scolastica (FUIS) per l’a.s. 2023/2024;
b) ha ricevuto con nota del 30.09.2024 della Dirigenza dell’Istituto l’informativa successiva di cui all’art. 8 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del comparto scuola vigente (di seguito, CCPL), tradottasi in una sintesi dei compensi del FUIS per l’a.s. 2023/2024;
c) a fronte di tale nota contenente solo dati aggregati ha chiesto all’Istituto, con nota di data 17.02.2025, una “ informazione successiva puntuale, coerente con il sopraccitato articolo contrattuale ovvero contenente sia i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti comunque finanziati, […] sia le relative quote individuali di retribuzione” , al fine di verificare la corretta applicazione del contratto FUIS;
d) stante il silenzio dell’Istituto, in data 7.04.2025, la UIL ha inviato una diffida per conseguire la predetta “informativa nominativa successiva ” allo stesso Istituto nonché alla Provincia Autonoma di RE (di seguito, PAT), quest’ultima in quanto detentrice dei dati richiesti in qualità di datore di lavoro;
e) con nota dell’11.04.2025 l’Istituto ha replicato alla diffida, comunicando che “ non ritenendosi fondate le richieste, non si intende procedere ad integrare l’informativa nel senso prospettato ”.
2. La UIL, pertanto, con il ricorso in esame depositato con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. contesta l’agire delle resistenti, lamentando: a) sotto il profilo della violazione di legge (motivi 1, 2, 3 e 4), l’inosservanza dell’art. 4 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 per la mancanza di una motivazione del diniego di accesso, la violazione dell’art. 8 del CCPL comparto scuola - a tenore del quale “ L’informazione successiva viene fornita alle Organizzazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sulle materie di seguito indicate, attraverso l’invio di apposita documentazione: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti comunque finanziati, compresi i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo, e le relative quote individuali di retribuzione ” - costituente una violazione diretta e grave del disposto contrattuale avente forza di legge vincolante per le parti, nonché la violazione delle disposizioni della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 e della l. 7 agosto 1990, n. 241 in materia di accesso agli atti; b) sotto il profilo dell’eccesso di potere (motivi 5, 6 e 7) il difetto di motivazione o la motivazione solo apparente in assenza di un’adeguata istruttoria estesa al bilanciamento effettivo tra i principi di trasparenza, gli obblighi contrattuali e la tutela dei dati personali; l’illogicità e contraddittorietà manifesta insita nel trattamento e gestione dei dati ai fini di erogazione delle risorse pubbliche e nel contempo il diniego di accesso a soggetto istituzionalmente qualificato a ricevere tali dati per fini di interesse pubblico nonché il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, supponendo la ragione del diniego su presupposti normativi e giurisprudenziali non pertinenti alla realtà normativa provinciale. In conclusione, è richiesta la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati e l’ordine di esibizione dei documenti richiesti nel pieno rispetto dell’art. 8 del CCPL provinciale (comprensiva dei nominativi del personale utilizzato e le relative quote individuali di retribuzione).
3. La Provincia Autonoma di RE si è costituita in giudizio il 15.05.2025 e con memoria del 27.06.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che l’istanza della ricorrente non sia da qualificare come “ accesso agli atti ”, bensì come richiesta di informazione successiva, discendendone che non può essersi formato alcun silenzio rigetto e, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Inoltre, l’Istituzione scolastica ha correttamente interpretato la richiesta e fornito l’informazione successiva domandata, con conseguente ulteriore inammissibilità del ricorso. Quand’anche qualificabile come richiesta di accesso documentale, la ricorrente difetterebbe dell’interesse concreto ed attuale richiesto ex l. n. 241 del 1990 e l.p. n. 23 del 1992, ponendo in essere una richiesta di controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, vietato dalla legge. La UIL, inoltre, difetterebbe della legittimazione ad agire, posto che i dati richiesti sono dati personali ex art. 4, par. 1, n. 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), tutelati anche dal d.lgs. n. 196 del 2003, che consente il trattamento da parte di soggetti pubblici solo se previsto da norma di legge e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, con richiamo alle disposizioni dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990. La difesa provinciale sottolinea, in tal senso, l’insufficienza dell’art. 8 CCPL a legittimare la comunicazione di tali dati stante il principio di minimizzazione previsto dall’art. 5 par. 1, lett. c), GDPR che impone che i dati siano comunicati solo se indispensabili per la finalità perseguita e non surrogabili con forme aggregate o anonime, come avvenuto nel caso di specie, poiché l’art. 8 CCPL, quale fonte negoziale, deve essere interpretato in conformità alla normativa sopravvenuta, quale è il Regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell’art. 2-ter del Codice della Privacy, infine, il trattamento di dati personali quali quelli oggetto di disamina, può essere consentito solo ove previsto da norme di legge, regolamenti e atti amministrativi generali, mancando anche un mandato individuale all’Organizzazione sindacale da parte dei titolari dei dati. Nel merito, e per le stesse ragioni, il ricorso è anche infondato, ribadendo che si tratta di richiesta di dati personali il cui trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito solo se previsto da norma di legge e nel rispetto di principi di necessità e proporzionalità, ovvero se trattamento indispensabile per la cura a difesa di un interesse giuridicamente rilevante, indimostrato nel caso di specie. L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con nota del 28.12.2020 ha ribadito la necessità del rispetto dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento di dati dei lavoratori, chiarendo che nel quadro normativo vigente non è consentita la comunicazione nominativa richiesta, in assenza di una norma di legge, potendosi fornire solo informazioni numeriche o aggregate. La specificità del contratto provinciale, rispetto a quello nazionale, non determina una differente conclusione attesa la costante valutazione dell’Autorità garante sul punto (già con la nota del 7 ottobre 2014 riferita al CCNL Scuola 2007). In tal senso il rapporto tra contratto collettivo provinciale e norme privacy è stato di recente chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 19 dicembre 2024 (causa C-65/23), nel senso che il GDPR prevale su qualsiasi disposizione contrattuale collettiva che violi i principi fondamentali della protezione dei dati personali.
4. La parte controinteressata, pur resa notificataria del ricorso, non si è costituita in giudizio.
5. Con memoria dell’1.07.2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che l’art. 88 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di disporre anche mediante i contratti collettivi norme più specifiche circa il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, e che la richiesta in esame risponde alle condizioni di liceità del trattamento previste dall’art. 6 del Regolamento suddetto.
6. Le parti ricorrenti e intimata hanno infine depositato in data 4.07.2025 memorie di replica insistendo per le rispettive conclusioni.
7. Alla odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Con il ricorso in esame la parte ricorrente contesta, per il tramite dell’azione speciale di cui all’art. 116 c.p.a, il silenzio-rigetto asseritamente formatosi sulla richiesta inoltrata il 17.02.2025 all’Istituto Comprensivo di Baselga di NÈ intimato. Avversa anche il diniego comunicato dal medesimo Istituto in data 11.04.2025 sulla reiterazione e diffida del 7.04.2025 inoltrata dalla parte ricorrente entro il termine per esperire il ricorso in esame ai sensi del citato art. 116, comma 1, c.p.a. L’oggetto di tali domande, rimasto disatteso, ha riguardo alle complete informazioni previste dall’art. 8 del CCPL del 2007, e segnatamene quanto alla comunicazione dei nominativi e degli importi economici attribuiti ai singoli docenti a titolo di riparto delle risorse del Fondo unico dell’istituzione scolastica - FUIS - destinato a finanziare sotto forma di compenso orario o forfetario diverse tipologie di attività aggiuntive e di diversa natura (didattiche, organizzative, etc.) del personale docente.
In particolare, l’Istituto comprensivo ha fornito alla parte ricorrente il 30.09.2024 solo i dati aggregati relativamente alle somme erogate a titolo di FUIS ma nessun dato concernente il nominativo dei lavoratori coinvolti così come l’importo percepito dagli stessi, come invece richiesto dal sindacato ricorrente (cd. “ informazione successiva nominativa ”) a norma del predetto art. 8 CCPL. La nota dell’11.04.2025 dell’Istituto ha, infine, espressamente rigettato la diffida in tal senso inoltrata dall’Organizzazione sindacale in quanto ritenuta infondata, salvo prospettare la possibilità di un incontro ai sensi dell’art. 8 CCPL richiamato.
II. In via preliminare non può dubitarsi, all’opposto di quanto sostenuto dalla resistente Amministrazione, della legittimazione e dell’interesse della parte ricorrente all’azione esperita ai sensi dell’art. 116 c.p.a, trattandosi di Organizzazione sindacale che partecipa al procedimento di formazione e verifica dei contratti integrativi decentrati, e che ha preso parte, nel caso di specie, alla stipulazione del contratto del 13.12.2023, con l’Istituto Comprensivo “ LT di NÈ ” convenuto (Accordo sul Fondo Unico dell’Istituzione Scolastica – FUIS - per l’anno scolastico 2023/24) nel quale sono cristallizzati anche taluni criteri di erogazione dei fondi, che la UIL assume di non poter verificare, unitamente a quelli previsti nel CCPL, senza l’accesso ai dati di cui si discute. Da ciò consegue la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente delle richiamate condizioni dell’azione.
III. Sempre in via pregiudiziale, occorre qualificare l’azione in esame come volta ad avversare non tanto il silenzio-rigetto dell’Amministrazione formatosi sull’istanza di accesso ai dati nominativi indicati avente data 17.02.2025, in quanto superato dal susseguente atto con cui l’Istituto ha espressamente respinto, da ultimo, tale istanza ritenendola espressamente infondata (segnatamente l’atto di data 11.04.2025).
IV. Premesso che il giudizio in materia di accesso non ha sostanzialmente natura impugnatoria ma è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante, quale “ giudizio sul rapporto ” ( ex multis , Cons. di Stato, Sez. VI, 20.04.2023, n. 4023) deve concludersi, nel merito, per l’infondatezza del ricorso.
V. La parte ricorrente rivendica il diritto all’informazione successiva prevista dall’art. 8 del contratto provinciale di comparto - CCPL - 15 ottobre 2007, secondo il quale, per quanto qui rileva “... L’informazione successiva viene fornita alle Organizzazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sulle materie di seguito indicate, attraverso l’invio di apposita documentazione: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti comunque finanziati, compresi i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo, e le relative quote individuali di retribuzione. Ricevuta la documentazione, le Organizzazioni sindacali possono richiedere uno specifico incontro al fine di acquisire ulteriori informazioni sulla materia ”, informazione disattesa dalle intimate Amministrazioni quanto alla comunicazione nominativa dei docenti e degli importi a ciascuno erogati. Tale clausola contrattuale prevista nel CCPL vigente nella Provincia Autonoma di RE non ha attualmente riscontro in analoga disposizione valevole per il rimanente territorio nazionale, nel quale vige il disposto del CCNL 2016-2018, art. 22, che ha superato la precedente formulazione, analoga a quella surriferita per il profilo considerato (art. 6, comma 2, lett. n) del CCNL 29 novembre 2007), escludendo ogni riferimento proprio all’informazione sui nominativi e singoli importi. Cosicché oggi, sulla scorta di tale rinnovata clausola regolante siffatto aspetto delle relazioni sindacali, non è consentito alle Organizzazioni sindacali conseguire presso le Istituzioni scolastiche extraprovinciali - ove opera il CCNL - i dati nominativi di dettaglio su cui si incentra l’interesse versato nel ricorso, così come statuito dalla giurisprudenza consolidatasi in tempi recenti, richiamata da entrambe le parti, seppure all’opposto fine (Cons. Stato, Sez. VII, 9.08.2022, n. 7064, sez. VI, 30.08.2021, n. 6098; TAR Calabria, sez. II, 4.08.2023, n. 1115).
VI. In primo luogo, giova sottolineare che l’informazione successiva nominativa prevista dall’art. 8 CCPL e rivendicata dalla parte ricorrente, integra, all’evidenza, una fattispecie di trattamento di dati personali ai sensi delle disposizioni recate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cfr. art. 4 punto 2) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, comma 4, lett. a), segnatamente appunto quale “ comunicazione ” di tali dati dall’Amministrazione all’Organizzazione sindacale. Ne consegue che devono da subito disattendersi le argomentazioni di parte ricorrente incentrate sul fatto che, non trattandosi di divulgazione al pubblico dei dati richiesti, la garanzia della riservatezza sarebbe assicurata a valle dal Sindacato richiedente, poiché deve essere scrutinata, a monte, la sussistenza dei presupposti per l’autonomo atto di trattamento dei dati personali costituito, appunto, dalla comunicazione da parte della Amministrazione all’Organizzazione sindacale dei nominativi del personale docente e degli importi economici a ciascuno di essi specificamente erogato.
VII. Ciò detto, al fine di dirimere la controversia in esame, occorre interrogarsi se la disposizione dell’art. 8 CCPL del 2007 richiamato, e di cui la parte ricorrente rivendica la perdurante applicazione per gli Istituti scolastici della Provincia Autonoma di RE, possa costituire oggi idonea fonte legittimante la comunicazione dei dati in questione.
VIII. Ad avviso del Collegio, alla domanda deve essere data risposta negativa, come condivisibilmente argomentato dalla Provincia resistente.
Invero, si tratta di clausola negoziale che si pone in contrasto con le posteriori disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “ protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ” ( General Data Protection Regulation di seguito GDPR ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016 ed è entrato in vigore il 24 maggio 2016, divenuto direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 24 maggio 2018, e dunque in data posteriore alla disciplina di matrice contrattuale del CCPL oggi in esame (risalente al 2007). Al rispetto puntuale delle disposizioni del Regolamento in parola rinvia il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “ Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” , per effetto della modifica all’uopo introdotta dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito anche Codice).
In breve, il “GDPR ” è il Regolamento dell’Unione Europea introdotto al fine di assicurare l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali. La sua applicazione negli ordinamenti nazionali, e dunque anche in quello italiano, è doverosa anche prevalendo su disposizioni eventualmente confliggenti, secondo il noto principio della primazia del diritto europeo.
Del Regolamento in questione, in particolare, meritano considerazione per il caso di specie l’art. 6, paragrafo 3 lett. b, recepito nell’art. 2 ter del Codice n. 196 del 2003 e s.m. che identifica in via generale la base giuridica del trattamento, in una norma di legge, in un regolamento oppure in atti amministrativi generali, nonché gli articoli 5 - principi del trattamento - 6 e 9 (condizioni di liceità del trattamento) a cui il Codice rinvia. Segnatamente il trattamento è lecito quanto “ sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6 par. 1 lett. e) e par. 2 e 3 Regolamento).
IX. In primis non è controverso per il caso di specie che non sussistono basi giuridiche atte a legittimare la comunicazione dei dati personali richiesti dall’Organizzazione sindacale consistenti, ai sensi dell’art. 2 ter, commi 1 e 3 del Codice, in una norma di legge o di regolamento o in atti amministrativi generali, trattandosi di informazione successiva prevista solo dal CCPL in considerazione.
Vero è che l’art. 88 del GDPR rinvia ad altre fonti la disciplina specifica e di dettaglio della privacy dei lavoratori prevedendo che gli Stati membri della Ue possono disciplinare questa materia anche tramite contratti collettivi, e dunque consente che i contratti collettivi introducano nell’ambito dei rapporti di lavoro una disciplina specifica sul trattamento dei dati, “ per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro” (art. 88, comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 88 inoltre introduce un limite a siffatta discrezionalità nei termini seguenti: “ Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro ..”
X. Tuttavia, la disciplina specifica introdotta nei contratti collettivi in forza dell’art. 88, comma 1, al quale la parte ricorrente riconduce l’art. 8 del CCPL 2007 quale idonea base giuridica, non solo deve osservare i limiti previsti dal comma 2 dell’art. 88, ma non può confliggere con le altre disposizioni del GDPR e segnatamente, per quanto qui rileva, gli articoli sopra indicati che sanciscono i principi cui soggiace il trattamento dei dati, pena l’obbligo di disapplicazione del contratto collettivo confliggente.
A tale conclusione è recentemente pervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nella sentenza del 19 dicembre 2024, resa nella causa C 65/23, nella quale, in sintesi, proprio con riferimento l’applicazione di un contratto integrativo aziendale avente impatto sul trattamento di dati personali dei lavoratori, sono state scrutinate questioni analoghe a quelle sottese al ricorso in esame. La Corte di giustizia ha chiarito che non sussiste un’illimitata discrezionalità dei datori di lavoro (pubblici o privati) e delle associazioni sindacali nella definizione dei contenuti dei contratti collettivi, quanto ai profili afferenti alla tutela dei dati personali. Le parti contrattuali, nel sottoscrivere contratti nazionali o aziendali devono preoccuparsi del fatto che le disposizioni contrattuali rispettino il GDPR e, nel caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, il contratto collettivo deve essere disapplicato, anche in sede giurisdizionale ad opera del Giudice (cfr. sentenza CGUE C65/23: punto 50 “ Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 88, paragrafi 1 e 2, del RGPD deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale avente ad oggetto il trattamento di dati personali ai fini dei rapporti di lavoro e adottata in forza dell’articolo 88, paragrafo 1, di tale regolamento deve avere l’effetto di vincolare i suoi destinatari a rispettare non solo i requisiti derivanti dall’articolo 88, paragrafo 2, di tale regolamento, ma anche quelli che discendono dall’articolo 5, dall’articolo 6, paragrafo 1, nonché dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, dello stesso”; Punto 55 e 56 (con riferimento allo spessore del controllo in tal senso affidato al Giudice del rinvio): “ Pertanto, nonostante il margine di discrezionalità che l’articolo 88 del RGPD lascia alle parti di un contratto collettivo, il controllo giurisdizionale esercitato su un siffatto contratto, al pari di quello relativo a una norma di diritto nazionale adottata ai sensi di tale disposizione, deve poter vertere senza alcuna restrizione sul rispetto di tutte le condizioni e i limiti prescritti dalle disposizioni di tale regolamento per il trattamento di dati personali. Occorre poi precisare che un siffatto controllo giurisdizionale deve, più specificamente, mirare alla verifica del carattere «necessario» del trattamento di tali dati, ai sensi degli articoli 5, 6 e 9 del RGPD. In altri termini, l’articolo 88 di quest’ultimo non può essere interpretato nel senso che le parti di un contratto collettivo dispongono di un margine di discrezionalità che consentirebbe loro di introdurre «norme più specifiche» che portano ad applicare in modo meno restrittivo, o addirittura ad escludere, detto requisito di necessità ”; punto 59 e 60 “ Infine, va sottolineato che, qualora il giudice nazionale adito giungesse alla conclusione, all’esito del suo controllo, che alcune disposizioni del contratto collettivo in questione non rispettano le condizioni e i limiti prescritti dal RGPD, sarebbe tenuto a non applicare tali disposizioni, in conformità alla giurisprudenza citata nel punto 53 della presente sentenza. Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 88, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto collettivo rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, il margine di discrezionalità di cui dispongono le parti di tale contratto per determinare il carattere «necessario» di un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, non impedisce al giudice nazionale di esercitare un controllo giurisdizionale completo al riguardo ”).
XI. Entrando nel merito della questione oggi in esame, ad avviso del Collegio, la disposizione del contratto collettivo provinciale in parola, come detto superata proprio sul punto a livello nazionale dal successivo CCNL 2016-2018, confligge in particolare con i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali di cui è questione.
È dirimente al fine del decidere il contrasto con l’art. 5 lett. c) del GDPR (“ i dati personali sono.. c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati <minimizzazione dei dati> ”) secondo il quale i dati personali devono essere trattati limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali il trattamento è previsto (principio di “ minimizzazione ”). Le finalità per le quali il trattamento è richiesto sottese alla richiesta oggi in esame, sono riferite dal Sindacato richiedente alle necessità connesse alle prerogative sindacali istituzionali, sia con riguardo alla partecipazione alla procedura di formazione dei contratti collettivi, nel caso di specie il contratto integrativo decentrato, sia relativamente alla verifica della relativa corretta applicazione.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, la conoscenza dei dati personali reclamati, ossia concernenti i nominativi dei singoli docenti e gli importi economici a ciascuno erogati, è da ritenersi esorbitante rispetto a tali finalità istituzionali. Al fine di assolvere alle funzioni medesime, si reputa invece sufficiente per l’Organizzazione sindacale disporre di dati aggregati, eventualmente articolati per “fasce ” o per “ qualifiche del personale ”, come ripetutamente affermato anche dall’Autorità Garante della privacy (da ultimo con nota prot. n. 49472 del 28 dicembre 2020 seppure con richiamo al nuovo contratto collettivo nazionale in parola), nonché in termini generali da tempo con riguardo ai trattamenti accessori dei dipendenti.
XII. Non convince in senso diverso, l’argomentazione spesa dalla parte ricorrente circa il fatto che la verifica sui criteri di distribuzione dei fondi, quanto all’applicazione di quello di rotazione, omogeneità e incompatibilità, non possa essere conseguita con dati resi anonimi in modo da preservare la riservatezza dei soggetti coinvolti ossia senza l’indicazione nominativa dei docenti e delle quote individuali erogate.
Invero, la parte ricorrente non ha offerto adeguata dimostrazione concreta di tale assunto, mentre la conclusione sopra esposta trova conforto proprio nella stesura del nuovo contratto collettivo nazionale di comparto 2016-2018, disposizione negoziale che ha sostituito e superato il testo della clausola contrattuale oggi in discussione, concernente l’informativa successiva sui nominativi dei singoli docenti e sugli importi economici a ciascuno erogati, espungendo dal testo proprio tale obbligo. Un simile rinnovato assetto negoziale (come interpretato dalla surrichiamata giurisprudenza che si condivide) - seppure non recepito per le Istituzioni scolastiche della Provincia di RE ma valevole per tutte le Istituzioni scolastiche del rimanente territorio nazionale – nella omogeneità delle prerogative istituzionali delle Organizzazioni Sindacali dimostra, per lo stesso tramite delle parti interessate (parti sindacali e datoriali) che lo hanno sottoscritto, che una simile comunicazione di dati personali dei dipendenti non è indispensabile allo svolgimento delle attività affidate alle Organizzazioni medesime.
XIII. Sotto altro profilo, le suesposte ragioni valgono a disattendere, per il caso in esame, anche la sussistenza dei presupposti dell’accesso difensivo, di per sè potenzialmente idonei in astratto a superare la riservatezza dei terzi ex art. 24, comma 7 l. n. 241 del 1990, in quanto il carattere non necessario del trattamento in relazione alle finalità istituzionali della parte ricorrente (non qualificate ad es. in correlazione a specifiche e circostanziate situazioni di iscritti da tutelare), depone anche per l’assenza del presupposto della “ necessità ” della documentazione reclamata ai fini della “ cura ” degli interessi del Sindacato il cui scrutinio deve essere di particolare rigore attraverso il motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (Cons. Stato., Ad.Pl., 18 marzo 2021, n. 4) particolarmente necessario ove venga in considerazione la riservatezza dei dati personali.
XIV. Merita, per completezza, evidenziare che non si prospetta utile a sostenere le tesi di parte ricorrente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417, così come la sentenza di questo T.R.G.A. n. 249/2009 da ultimo indicata in sede di replica, che hanno concluso nel senso opposto a quello sopraindicato, in quanto trattasi di statuizioni rese su un quadro normativo previgente all’entrata in vigore del GDPR.
XV. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’articolo 8 del CCPL 2007 quanto all’obbligo delle Amministrazioni intimate di accogliere la richiesta di accesso documentale dell’Organizzazione sindacale ricorrente concernente l’informazione successiva estesa ai “ nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti comunque finanziati, compresi i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo, e le relative quote individuali di retribuzione” si pone in contrasto con i principi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196 del 2003 che ad esso rinvia, e per l’effetto deve essere disapplicato da questo Giudice limitatamente a tali aspetti ed al solo fine della decisione della presente controversia. Ne deriva l’infondatezza del ricorso in esame che va rigettato.
XVI. La peculiarità e complessità delle questioni scrutinate, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di RE, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Spese compensate
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO