Articolo 59 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 gennaio 1992
>
Versione
25 marzo 1993
Art. 59. 1. Gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi degli ((articoli 34, 36 e 44)) saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta. (( 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati. )) 2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovra' essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente