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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA ZAMBIANCHI, 8 24121 BERGAMO, presso e nello studio dell'avv. MERLO DAVIDE
MASSIMILIANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUTA MICOL e CP_1 C.F._1 dell'avv. DE MICHELE STEFANIA ( ) VIA GESU' 17 20121 MILANO;
, con C.F._2
elezione di domicilio in VIA DEGLI ALPINI, 21 37059 ZEVIO presso e nello studio dell'avv. RUTA
MICOL
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti atipici pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:- Parte_1
In via preliminare: riunire il presente procedimento a quelli aventi ad oggetto l'impugnazione delle sentenze n. 534/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4699/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il
24 maggio 2024 e n. 533/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4675/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024. – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 535/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione
Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4700/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024 revocare il decreto ingiuntivo n. 1647/2019 rg
3342/2019 emesso dal Tribunale di Como ed accertare e dichiarare che nulla Parte_1
deve a in ragione delle obbligazioni nascenti dal contratto titolato scrittura privata CP_1
del 10.11.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico la ctu volta ad accertare alla luce dei documenti in atti il valore dell'attività espletata dall'opposta in esecuzione del contratto del 10.06.2016 sub doc. 3 e la congruità dell'attività concretamente prestata con quanto versato dall'opponente”
Per “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: CP_1
- IN VIA CAUTELARE, previa revoca del decreto emesso inaudita altera parte, respingere l'avverso ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.09. 2024 per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, stante la inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, per le ragioni esposte in narrativa, previa fissazione dell'udienza ex art. 350 bis
c.p.c., confermare la sentenza n. 535/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti;
, respingere l'appello e le domande ivi formulate da , perché inammissibili, CP_2 Pt_1 improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pagina 2 di 10 535/2024 (RG n. 4700/2019) emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti.
-IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare le avverse istanze istruttorie, poiché irrilevanti, del tutto generiche e meramente esplorative.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Cont Con atto di citazione notificato ad (di qui in poi solo ) in data 08.10.2019, CP_1
(di qui in poi solo ”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
1647/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €43.000,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 2018 – 52 “nota d'onorario” a titolo di corrispettivo dovuto per
Contr i servizi resi a suo favore da come pattuiti nel contratto sottoscritto il 10.11.2016.
sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una idonea prova scritta Pt_1 dell'esistenza del credito, come richiesto dall'art. 634 II comma cpc, avendo l'opposta prodotto la sola copia semplice della fattura;
eccepiva, altresì, l'inesistenza del credito medesimo in quanto la fattura oggetto del giudizio era già stata saldata;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva a titolo risarcitorio la Cont condanna di al pagamento dell'importo di €74.000,00 relativo al canone di locazione pagato per un immobile sito in Legnano, Via Saronnese 12, che, stante l'inadempimento della opposta alle proprie obbligazioni, si sarebbe reso inutilizzabile.
Cont Si costituiva regolarmente in giudizio la che chiedeva il rigetto di ogni domanda e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto di quanto sostento dalla opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di testimoni e, all'esito, il Tribunale di
Como con la sentenza n. 535/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
1647/2019.
Cont Il primo giudice riteneva che avesse dato idonea prova della sussistenza del credito, avendo dimostrato di aver correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto sulla base:” della copiosa documentazione prodotta dall'opposta (docc. 1 a 9, da 10 a 44, 46 opposta) e dall'assunzione delle prove testimoniali. In particolare, i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Cont
hanno confermato che l'opposta veniva incaricata da tramite Better Place
[...] Pt_1
Investments srl sempre amministrata da Zhou di Aeteria per ricerca dei locali per lo sviluppo dei
pagina 3 di 10 progetti Sailng, Cocoa, Lobster BBQ, Fish, Bakery e Holding…”. Viceversa, non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento e, parimenti, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale di Pt_1
poiché il contratto di locazione per il quale erano stati chiesti i danni, era stato stipulato tra l e la società Cee Company S.r.l., soggetti del tutto estranei al Parte_2
rapporto in causa.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, e contestuale istanza ex artt. 283 c.p.c., impugnava la predetta Pt_1
sentenza sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo: - in via preliminare la riunione del presente giudizio con quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 534/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte con il n.r.g. 1913/20204) e della sentenza n. 533/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte al n.r.g. 1915/2024) sempre pronunciate dal Tribunale di
Como tra le stesse parti, -la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, l'integrale riforma.
Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. reiterava l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata dal
Collegio per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 15.07.2024. Con ulteriore ricorso ex art. 351 c.p.c.
l'appellante riproponeva la richiesta di sospensiva che veniva accolta, inaudita altera parte in via provvisoria, con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2024 che veniva poi revocato con la successiva ordinanza collegiale del 24.10.2024. Cont A sua volta nel costituirsi (sia in relazione alla seconda inibitoria che nel merito) chiedeva l'integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 28.11.2024, le parti insistevano nelle domande, eccezioni ed istanze tutte;
il consigliere istruttore, non disponeva la riunione delle cause poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli proposti avverso tre pronunce che avevano definito tre opposizioni a D.I. relative a tre diversi contratti e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisavano come da rispettivi atti, ed il Consigliere rinviava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
27.02.2025, poi, rinviata d'ufficio al 6.03.2025. A tale udienza, i difensori discutevano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva perché Pt_1
Cont il contratto con la era stato sottoscritto dalla società Better Place Investiment S.r.l e non era intervenuta alcuna cessione dello stesso a suo favore. Il D.I. era stato chiesto nei suoi confronti solo pagina 4 di 10 perché il precedente difensore della Better Place, nel rispondere ai solleciti di pagamento aveva testualmente affermato:” …rispondo a nome e per conto della mia assistita Better Place Investiment srl alla vostra comunicazione del 25/02/2019 per evidenziare che la società è subentrata Parte_1
Cont fin dal 2017 nel contratto di appalto sottoscritto con ..”.
Al contrario, la cessione non era mai avvenuta come dimostrato: -.dal fatto che sino alla ricezione della Cont predetta comunicazione dell'avv.to del 7/03/2019, ignorava che la propria controparte CP_3
contrattuale fosse mutata a seguito di cessione;
-dal fatto che la cessione era sì stata pattuita nel contratto alla clausola 3.1. con la sottoscrizione della presente scrittura privata CP_1 dichiara di accettare ora per allora l'eventuale cessione della stessa ad una delle società terza che avverrà a seguito di una formale scrittura di cessione”, tuttavia, non era intervenuto alcun accordo scritto, né alcuna notifica ai sensi dell'art. 1407 c.c., pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante.
Con il secondo motivo di appello si lamenta del fatto che il Tribunale abbia completamente Pt_1
ignorato l'eccezione che aveva sollevato, sulla assenza di idonea prova scritta per la emissione del
Decreto Ingiuntivo, requisito questo necessario ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. Sottolinea, infatti che: “E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui una fattura commerciale rappresenta idonea prova scritta all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica ovvero se ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cft Cass.civ. 8549/2008). A tal fine non è quindi sufficiente la mera produzione di una copia semplice della fattura, essendo, viceversa, necessario che la stessa sia estratta in forma autentica dalle scritture contabili di cui il notaio attesta
Cont la regolare tenuta ai sensi dell'art 634 II comma c.p.c” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). La si era limitata a produrre la fattura non accompagnata dall'estratto autentico notarile, il decreto ingiuntivo in sede di opposizione andava, quindi, necessariamente revocato non ricorrendo i presupposti di legge per la sua emissione.
Con il terzo motivo di appello sostiene che vi sia stata da parte del Tribunale una disattenta lettura della documentazione versata in atti, e una errata e incompleta valutazione delle prove orali raccolte che, se correttamente vagliate, avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta. Gli elementi probatori acquisiti non sono in grado di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni
Cont pattuite da parte di o, comunque, non sono in grado di giustificare la richiesta del versamento totale del corrispettivo. Infatti, per quanto concerne i documenti prodotti, “trattasi di files contenti tabelle excel, immagini di locali e planimetrie, vengono prodotti senza alcuna lettera accompagnatoria
o attestazione di consegna che ne dimostri perlomeno la loro conoscenza in capo ad ” (cfr. atto Pt_1
di citazione in appello, p. 12); ne deriva come non sia condivisibile la statuizione del giudice di primo pagina 5 di 10 grado secondo cui dalla copiosa documentazione acquisita si avrebbe la prova della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Allo stesso modo, i testi escussi non hanno fornito alcun apporto
Contr rilevante circa l'adempimento delle obbligazioni assunte da parte di a titolo esemplificativo, del tutto ininfluente è stata la deposizione della teste come del tutto irrilevante è la Testimone_4 deposizione della teste In ragione di tutto ciò, “L'esito dell'istruttoria ha offerto un Testimone_2
quadro quantomeno vago e contraddittorio sulle prestazioni rese dall'opposta in esecuzione del contratto per cui è causa, con la conseguenza che il giudice di prima istanza avrebbe dovuto dichiarare non assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante da ciò facendone derivare il rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti dell'opponente” (cfr. atto di citazione in appello, Cont pp. 17-18). Non solo, manca completamente la prova che abbia svolto l'ulteriore attività pattuita ed in particolare -l'analisi delle normative amministrative, tecniche e sanitarie;
l'attività di geomarketing;
l'individuazione concreta dei locali per lo sviluppo dei progetti;
il supporto effettivo al lancio dei progetti;
attività, queste tutte contemplate, nell'oggetto del contratto e mai eseguite.
Infine, con la memoria difensiva finale, la difesa di ha, poi, tardivamente proposto un quarto Pt_1
motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe, parimenti, erroneamente valutato le risultanze probatorie con riferimento ai pagamenti che aveva già effettuato nel corso del rapporto con
Cont e la loro imputazione. A tal proposito evidenzia che ha versato complessivamente per i tre Pt_1
contratti da cui sono scaturite le tre cause di opposizioni a D.I. per le quali aveva chiesto la riunione, Cont la somma di €118.000,00 di cui solo €81.500,00 sono stati riconosciuti da ma devono essere aggiunti €36.500,00 come da bonifici del 31.03.2017 di €11.500,00 (cft doc. 4 fascicolo di primo grado
RG 4699/2019 - RG 1915/2024 di II grado) e del 27.03.2017 di €25.000,00 (doc. 5 fascicolo di primo grado RG n. 4699/2019- fascicolo di II grado RG n. 1915/2024). Pertanto, a fronte di un debito complessivo di €167.500,00 derivante dai tre contratti in essere (€ 63.000,00 per il primo contratto di cui al presente giudizio, €68.00,00 per il secondo contratto di al giudizio rg 1913/2024 e €36.000 per il terzo, di cui al giudizio rg 1915/2024), il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere alla corretta imputazione delle somme versate e determinare conseguentemente il reale ammontare del credito
Cont residuo di
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Non può, infatti, essere accolto il primo motivo.
Cont E' documentale il fatto che sia stato stipulato tra Better Place Investiments e un contratto “di consulenza”, a cui si possono applicare le norme in tema di appalto ex art. 1655 ss. c.c. (negozio datato pagina 6 di 10 10.11.2016 e ceduto successivamente a , società riconducibile alla medesima compagine sociale Pt_1
e management di Better Place) con il quale veniva pattuito un corrispettivo complessivi pari a
€63.000,00 (di cui €54.000,00 a titolo di compenso +€9.000,00 a titolo di spese) per servizi di consulenza nell'ambito del settore food ,ed in particolare, per l'attività di supporto allo sviluppo e al lancio della rete di punti vendita di Better Place con propri marchi.
E', altrettanto, pacifico che in primo grado con l'atto di citazione in opposizione allegava e Pt_1
deduceva che:”… Aeterea, tramite una società Better Place Investimets srl., dalla stessa controllata, volendo sviluppare marchi nell'ambito del “food” si rivolgeva alla società dichiaratasi esperta CP_1
nel settore per l' attività di consulenza commerciale informatica ed amministrativa aziendale e marketing in favore di aziende nel settore retail;
Di conseguenza le parti, dopo che la aveva CP_4
Cont presentato alla odierna opposta il proprio progetto imprenditoriale, chiedeva alla viste le vantate competenze di quest'ultima, la consulenza per la realizzazione di quanto progettato e quindi in data
Cont 10/11/16 sottoscrivevano la Scrittura Privata in atti… Contrariamente agli accordi intercorsi, la nei mesi successivi non espletava alcuna attività ma solo organizzava incontri fra le parti “per meglio studiare” il progetto….di contro invece la versava alla odierna opposta la complessiva somma CP_4 di € 43.000, tramite i seguenti versamenti: € 20.000,00 in data / 6//9/17; € 10.000,00 in data 12/12/17 ed € 13.000 in data 8/2/18… nel rispetto della scrittura privata del 10/11/16 pagava quanto CP_4 stabilito a dimostrazione che nessun credito vanta l'odierna opposta nei confronti della ”. CP_5
Cont Quindi, l'appellante riconosceva a tutti gli effetti di avere trattato con e riconosceva di essere subentrata al posto di Better Place nel rapporto contrattuale di cui si discute, tant'è che precisava poi di aver effettuato dei pagamenti in ragione di €20.000,00 e lamentava l'inadempimento della appellata.
Premesso che la contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso, non solleva una questione di legittimazione ad causam, ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e che nel caso di specie sostiene di non essere passivamente legittimata, Pt_1
perché, non è subentrata nel contratto non essendovi stata una valida cessione, occorre dare atto che la
Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n.2951/2016 ha affermato il principio della rilevabilità
d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio.
Tuttavia, è anche vero che nella stessa pronuncia la Corte ha precisato che tale principio deve ritenersi mitigato dal contrario principio secondo cui la relativa eccezione è destinata a soccombere ogni qualvolta il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità medesima e/o comunque il difetto di titolarità non emerga dagli atti del processo (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016). La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda,
pagina 7 di 10 che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. (vedi sempre Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Pertanto, il motivo è inammissibile in quanto violativo del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; d'altra parte la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare come “il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9211/2022).
Inoltre, la stessa , nel corso del giudizio di primo grado, impostava la propria strategia difensiva Pt_1 affermando di aver già proceduto al saldo della fattura: “Di contro invece la versava alla CP_4 odierna opposta la complessiva somma di € 43.000, tramite i seguenti versamenti: € 20.000,00 in data
/ 6//9/17; € 10.000,00 in data 12/12/17 ed € 13.000 in data 8/2/18 (Doc. 4- 6)” (cfr. atto di citazione, appellante, p. 4), confermando, quindi, di essere stata parte del rapporto obbligatorio.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Cont Contrariamente a quanto sostenuto, la in sede di ricorso monitorio ha rispettato i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633-634 c.p.c. Oltre alla fattura ha, infatti, prodotto il contratto di consulenza (cioè la fonte negoziale del credito doc. n. 1, appellata, fascicolo monitorio) redatto per iscritto che individua, accanto alle prestazioni dovute, anche l'ammontare del corrispettivo pattuito dalle parti, pertanto, è stata data idonea prova scritta sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Il terzo motivo deve essere parimenti rigettato, ritenendo la Corte del tutto condivisibile la lettura effettuata dal Tribunale degli elementi probatori offerti dalle parti.
Sul punto va richiamato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da
pagina 8 di 10 inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (Cass. Civ., S.U., N. 13533/2001). Ebbene, a fronte dell'eccezione di Cont inadempimento sollevata dalla appellante, come giustamente ritenuto dal Tribunale, ha sufficientemente provato di aver adempiuto, così assolvendo all'onere probatorio posto in capo al
Cont creditore. Nello specifico i documenti prodotti danno atto che si è occupata della ricerca dei locali per lo sviluppo dei progetti definiti “Lobster BBQ”, “Fish”, “Bakery”, “Sailing” “Cocoa” e “Holding del food” oltre, che di fornire supporto al lancio degli stessi (cfr. docc. Da 1 e 9). Gli ulteriori documenti dimostrano che la appellata ha effettuato la ricerca per l'individuazione delle predette nuove location e che si è occupata tanto della fattibilità tecnico-amministrative quanto delle verifiche tecnico edilizie e dell'indagine di mercato in quella specifica area (i.e. geomarketing) oltre che di tutta l'assistenza nella trattazione commerciale per la locazione e di tutta l'attività successiva alla stessa Cont connessa. Il tutto ampiamente documentato dalla corrispondenza tra e Better Place, oltre che dai vari contatti intrattenuti dall'odierna convenuta opposta con gli operatori del settore (doc. da 10 a 44).
Solo a titolo esemplificativo, nel doc. n. 14 (appellata, fascicolo di primo grado) si evince chiaramente
Cont come stesse lavorando al “progetto ” riguardante tre immobili (“Locale Legnano”, Per_1
“Locale Montano Lucino”, “Milano Certosa”); o, ancora, si veda, sempre a titolo di esempio, il doc. n.
16 (appellata, fascicolo di primo grado) in cui l'appellata si stava occupando, per l'appellante, di una planimetria relativa all'acquisto di un ristorante.
I testimoni sentiti e hanno, poi, tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
confermato sia il conferimento dell'incarico di consulenza sia lo svolgimento delle prestazioni pattuite, ed il fatto che i progetti vennero abbandonati per scelta dell'appellante.
Cont D'altra parte, non ha mai sollevato contestazioni sulla attività che veniva svolta dalla Pt_1
durante tutto il tempo del rapporto contrattuale, come dimostrato dalle numerose email intercorse tra le
Cont parti e, contrariamente a quanto affermato, è solo dopo aver ricevuto la e-mail di dell'11 gennaio del 2019 (vedi doc. 4 fascicolo appellante) con la quale la informava che le già fissate Parte_3
prove di degustazione sarebbero state sospese fino a quanto non veniva saldato l'arretrato, e la successiva email del 17.01.2019 (vedi doc 6 fascicolo appellata) con la quale si risollecitava il pagamento dell'importo di cui si discute, che in pari data rispondeva lamentando per la prima Pt_1
volta dei generici ritardi affermando, altresì, di ritenere chiusa la collaborazione e di essere disponibile ad un incontro (vedi doc. 4 fascicolo primo grado appellante).
Infine, non può essere esaminato il quarto motivo – da considerarsi inammissibile- perché è stato introdotto tardivamente, solo con la nota conclusionale di cui all'art. 350 bis terzo comma c.p.c. dovendosi richiamare il principio statuito dalla Cassazione secondo cui la comparsa conclusionale di pagina 9 di 10 cui all'art. 190 cod. proc. civ. (e, quindi, nel caso di specie la predetta memoria) ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Cass., 5 agosto
2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175).
In ragione di tutto quanto suesposto l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 26.001,00 e € 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avvero la sentenza n.535/2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Como, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_1
del grado che si liquidano in € 6.946,00 oltre IVA (se dovuta), spese forfettarie al 15 % e CPA;
3. Dà atto della sussistenza, a carico di dei presupposti per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 6.03.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA ZAMBIANCHI, 8 24121 BERGAMO, presso e nello studio dell'avv. MERLO DAVIDE
MASSIMILIANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUTA MICOL e CP_1 C.F._1 dell'avv. DE MICHELE STEFANIA ( ) VIA GESU' 17 20121 MILANO;
, con C.F._2
elezione di domicilio in VIA DEGLI ALPINI, 21 37059 ZEVIO presso e nello studio dell'avv. RUTA
MICOL
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti atipici pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:- Parte_1
In via preliminare: riunire il presente procedimento a quelli aventi ad oggetto l'impugnazione delle sentenze n. 534/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4699/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il
24 maggio 2024 e n. 533/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4675/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024. – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 535/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione
Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4700/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024 revocare il decreto ingiuntivo n. 1647/2019 rg
3342/2019 emesso dal Tribunale di Como ed accertare e dichiarare che nulla Parte_1
deve a in ragione delle obbligazioni nascenti dal contratto titolato scrittura privata CP_1
del 10.11.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico la ctu volta ad accertare alla luce dei documenti in atti il valore dell'attività espletata dall'opposta in esecuzione del contratto del 10.06.2016 sub doc. 3 e la congruità dell'attività concretamente prestata con quanto versato dall'opponente”
Per “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: CP_1
- IN VIA CAUTELARE, previa revoca del decreto emesso inaudita altera parte, respingere l'avverso ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.09. 2024 per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, stante la inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, per le ragioni esposte in narrativa, previa fissazione dell'udienza ex art. 350 bis
c.p.c., confermare la sentenza n. 535/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti;
, respingere l'appello e le domande ivi formulate da , perché inammissibili, CP_2 Pt_1 improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pagina 2 di 10 535/2024 (RG n. 4700/2019) emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti.
-IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare le avverse istanze istruttorie, poiché irrilevanti, del tutto generiche e meramente esplorative.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Cont Con atto di citazione notificato ad (di qui in poi solo ) in data 08.10.2019, CP_1
(di qui in poi solo ”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
1647/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €43.000,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 2018 – 52 “nota d'onorario” a titolo di corrispettivo dovuto per
Contr i servizi resi a suo favore da come pattuiti nel contratto sottoscritto il 10.11.2016.
sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una idonea prova scritta Pt_1 dell'esistenza del credito, come richiesto dall'art. 634 II comma cpc, avendo l'opposta prodotto la sola copia semplice della fattura;
eccepiva, altresì, l'inesistenza del credito medesimo in quanto la fattura oggetto del giudizio era già stata saldata;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva a titolo risarcitorio la Cont condanna di al pagamento dell'importo di €74.000,00 relativo al canone di locazione pagato per un immobile sito in Legnano, Via Saronnese 12, che, stante l'inadempimento della opposta alle proprie obbligazioni, si sarebbe reso inutilizzabile.
Cont Si costituiva regolarmente in giudizio la che chiedeva il rigetto di ogni domanda e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto di quanto sostento dalla opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di testimoni e, all'esito, il Tribunale di
Como con la sentenza n. 535/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
1647/2019.
Cont Il primo giudice riteneva che avesse dato idonea prova della sussistenza del credito, avendo dimostrato di aver correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto sulla base:” della copiosa documentazione prodotta dall'opposta (docc. 1 a 9, da 10 a 44, 46 opposta) e dall'assunzione delle prove testimoniali. In particolare, i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Cont
hanno confermato che l'opposta veniva incaricata da tramite Better Place
[...] Pt_1
Investments srl sempre amministrata da Zhou di Aeteria per ricerca dei locali per lo sviluppo dei
pagina 3 di 10 progetti Sailng, Cocoa, Lobster BBQ, Fish, Bakery e Holding…”. Viceversa, non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento e, parimenti, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale di Pt_1
poiché il contratto di locazione per il quale erano stati chiesti i danni, era stato stipulato tra l e la società Cee Company S.r.l., soggetti del tutto estranei al Parte_2
rapporto in causa.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, e contestuale istanza ex artt. 283 c.p.c., impugnava la predetta Pt_1
sentenza sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo: - in via preliminare la riunione del presente giudizio con quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 534/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte con il n.r.g. 1913/20204) e della sentenza n. 533/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte al n.r.g. 1915/2024) sempre pronunciate dal Tribunale di
Como tra le stesse parti, -la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, l'integrale riforma.
Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. reiterava l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata dal
Collegio per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 15.07.2024. Con ulteriore ricorso ex art. 351 c.p.c.
l'appellante riproponeva la richiesta di sospensiva che veniva accolta, inaudita altera parte in via provvisoria, con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2024 che veniva poi revocato con la successiva ordinanza collegiale del 24.10.2024. Cont A sua volta nel costituirsi (sia in relazione alla seconda inibitoria che nel merito) chiedeva l'integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 28.11.2024, le parti insistevano nelle domande, eccezioni ed istanze tutte;
il consigliere istruttore, non disponeva la riunione delle cause poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli proposti avverso tre pronunce che avevano definito tre opposizioni a D.I. relative a tre diversi contratti e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisavano come da rispettivi atti, ed il Consigliere rinviava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
27.02.2025, poi, rinviata d'ufficio al 6.03.2025. A tale udienza, i difensori discutevano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva perché Pt_1
Cont il contratto con la era stato sottoscritto dalla società Better Place Investiment S.r.l e non era intervenuta alcuna cessione dello stesso a suo favore. Il D.I. era stato chiesto nei suoi confronti solo pagina 4 di 10 perché il precedente difensore della Better Place, nel rispondere ai solleciti di pagamento aveva testualmente affermato:” …rispondo a nome e per conto della mia assistita Better Place Investiment srl alla vostra comunicazione del 25/02/2019 per evidenziare che la società è subentrata Parte_1
Cont fin dal 2017 nel contratto di appalto sottoscritto con ..”.
Al contrario, la cessione non era mai avvenuta come dimostrato: -.dal fatto che sino alla ricezione della Cont predetta comunicazione dell'avv.to del 7/03/2019, ignorava che la propria controparte CP_3
contrattuale fosse mutata a seguito di cessione;
-dal fatto che la cessione era sì stata pattuita nel contratto alla clausola 3.1. con la sottoscrizione della presente scrittura privata CP_1 dichiara di accettare ora per allora l'eventuale cessione della stessa ad una delle società terza che avverrà a seguito di una formale scrittura di cessione”, tuttavia, non era intervenuto alcun accordo scritto, né alcuna notifica ai sensi dell'art. 1407 c.c., pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante.
Con il secondo motivo di appello si lamenta del fatto che il Tribunale abbia completamente Pt_1
ignorato l'eccezione che aveva sollevato, sulla assenza di idonea prova scritta per la emissione del
Decreto Ingiuntivo, requisito questo necessario ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. Sottolinea, infatti che: “E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui una fattura commerciale rappresenta idonea prova scritta all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica ovvero se ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cft Cass.civ. 8549/2008). A tal fine non è quindi sufficiente la mera produzione di una copia semplice della fattura, essendo, viceversa, necessario che la stessa sia estratta in forma autentica dalle scritture contabili di cui il notaio attesta
Cont la regolare tenuta ai sensi dell'art 634 II comma c.p.c” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). La si era limitata a produrre la fattura non accompagnata dall'estratto autentico notarile, il decreto ingiuntivo in sede di opposizione andava, quindi, necessariamente revocato non ricorrendo i presupposti di legge per la sua emissione.
Con il terzo motivo di appello sostiene che vi sia stata da parte del Tribunale una disattenta lettura della documentazione versata in atti, e una errata e incompleta valutazione delle prove orali raccolte che, se correttamente vagliate, avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta. Gli elementi probatori acquisiti non sono in grado di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni
Cont pattuite da parte di o, comunque, non sono in grado di giustificare la richiesta del versamento totale del corrispettivo. Infatti, per quanto concerne i documenti prodotti, “trattasi di files contenti tabelle excel, immagini di locali e planimetrie, vengono prodotti senza alcuna lettera accompagnatoria
o attestazione di consegna che ne dimostri perlomeno la loro conoscenza in capo ad ” (cfr. atto Pt_1
di citazione in appello, p. 12); ne deriva come non sia condivisibile la statuizione del giudice di primo pagina 5 di 10 grado secondo cui dalla copiosa documentazione acquisita si avrebbe la prova della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Allo stesso modo, i testi escussi non hanno fornito alcun apporto
Contr rilevante circa l'adempimento delle obbligazioni assunte da parte di a titolo esemplificativo, del tutto ininfluente è stata la deposizione della teste come del tutto irrilevante è la Testimone_4 deposizione della teste In ragione di tutto ciò, “L'esito dell'istruttoria ha offerto un Testimone_2
quadro quantomeno vago e contraddittorio sulle prestazioni rese dall'opposta in esecuzione del contratto per cui è causa, con la conseguenza che il giudice di prima istanza avrebbe dovuto dichiarare non assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante da ciò facendone derivare il rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti dell'opponente” (cfr. atto di citazione in appello, Cont pp. 17-18). Non solo, manca completamente la prova che abbia svolto l'ulteriore attività pattuita ed in particolare -l'analisi delle normative amministrative, tecniche e sanitarie;
l'attività di geomarketing;
l'individuazione concreta dei locali per lo sviluppo dei progetti;
il supporto effettivo al lancio dei progetti;
attività, queste tutte contemplate, nell'oggetto del contratto e mai eseguite.
Infine, con la memoria difensiva finale, la difesa di ha, poi, tardivamente proposto un quarto Pt_1
motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe, parimenti, erroneamente valutato le risultanze probatorie con riferimento ai pagamenti che aveva già effettuato nel corso del rapporto con
Cont e la loro imputazione. A tal proposito evidenzia che ha versato complessivamente per i tre Pt_1
contratti da cui sono scaturite le tre cause di opposizioni a D.I. per le quali aveva chiesto la riunione, Cont la somma di €118.000,00 di cui solo €81.500,00 sono stati riconosciuti da ma devono essere aggiunti €36.500,00 come da bonifici del 31.03.2017 di €11.500,00 (cft doc. 4 fascicolo di primo grado
RG 4699/2019 - RG 1915/2024 di II grado) e del 27.03.2017 di €25.000,00 (doc. 5 fascicolo di primo grado RG n. 4699/2019- fascicolo di II grado RG n. 1915/2024). Pertanto, a fronte di un debito complessivo di €167.500,00 derivante dai tre contratti in essere (€ 63.000,00 per il primo contratto di cui al presente giudizio, €68.00,00 per il secondo contratto di al giudizio rg 1913/2024 e €36.000 per il terzo, di cui al giudizio rg 1915/2024), il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere alla corretta imputazione delle somme versate e determinare conseguentemente il reale ammontare del credito
Cont residuo di
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Non può, infatti, essere accolto il primo motivo.
Cont E' documentale il fatto che sia stato stipulato tra Better Place Investiments e un contratto “di consulenza”, a cui si possono applicare le norme in tema di appalto ex art. 1655 ss. c.c. (negozio datato pagina 6 di 10 10.11.2016 e ceduto successivamente a , società riconducibile alla medesima compagine sociale Pt_1
e management di Better Place) con il quale veniva pattuito un corrispettivo complessivi pari a
€63.000,00 (di cui €54.000,00 a titolo di compenso +€9.000,00 a titolo di spese) per servizi di consulenza nell'ambito del settore food ,ed in particolare, per l'attività di supporto allo sviluppo e al lancio della rete di punti vendita di Better Place con propri marchi.
E', altrettanto, pacifico che in primo grado con l'atto di citazione in opposizione allegava e Pt_1
deduceva che:”… Aeterea, tramite una società Better Place Investimets srl., dalla stessa controllata, volendo sviluppare marchi nell'ambito del “food” si rivolgeva alla società dichiaratasi esperta CP_1
nel settore per l' attività di consulenza commerciale informatica ed amministrativa aziendale e marketing in favore di aziende nel settore retail;
Di conseguenza le parti, dopo che la aveva CP_4
Cont presentato alla odierna opposta il proprio progetto imprenditoriale, chiedeva alla viste le vantate competenze di quest'ultima, la consulenza per la realizzazione di quanto progettato e quindi in data
Cont 10/11/16 sottoscrivevano la Scrittura Privata in atti… Contrariamente agli accordi intercorsi, la nei mesi successivi non espletava alcuna attività ma solo organizzava incontri fra le parti “per meglio studiare” il progetto….di contro invece la versava alla odierna opposta la complessiva somma CP_4 di € 43.000, tramite i seguenti versamenti: € 20.000,00 in data / 6//9/17; € 10.000,00 in data 12/12/17 ed € 13.000 in data 8/2/18… nel rispetto della scrittura privata del 10/11/16 pagava quanto CP_4 stabilito a dimostrazione che nessun credito vanta l'odierna opposta nei confronti della ”. CP_5
Cont Quindi, l'appellante riconosceva a tutti gli effetti di avere trattato con e riconosceva di essere subentrata al posto di Better Place nel rapporto contrattuale di cui si discute, tant'è che precisava poi di aver effettuato dei pagamenti in ragione di €20.000,00 e lamentava l'inadempimento della appellata.
Premesso che la contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso, non solleva una questione di legittimazione ad causam, ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e che nel caso di specie sostiene di non essere passivamente legittimata, Pt_1
perché, non è subentrata nel contratto non essendovi stata una valida cessione, occorre dare atto che la
Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n.2951/2016 ha affermato il principio della rilevabilità
d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio.
Tuttavia, è anche vero che nella stessa pronuncia la Corte ha precisato che tale principio deve ritenersi mitigato dal contrario principio secondo cui la relativa eccezione è destinata a soccombere ogni qualvolta il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità medesima e/o comunque il difetto di titolarità non emerga dagli atti del processo (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016). La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda,
pagina 7 di 10 che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. (vedi sempre Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Pertanto, il motivo è inammissibile in quanto violativo del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; d'altra parte la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare come “il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9211/2022).
Inoltre, la stessa , nel corso del giudizio di primo grado, impostava la propria strategia difensiva Pt_1 affermando di aver già proceduto al saldo della fattura: “Di contro invece la versava alla CP_4 odierna opposta la complessiva somma di € 43.000, tramite i seguenti versamenti: € 20.000,00 in data
/ 6//9/17; € 10.000,00 in data 12/12/17 ed € 13.000 in data 8/2/18 (Doc. 4- 6)” (cfr. atto di citazione, appellante, p. 4), confermando, quindi, di essere stata parte del rapporto obbligatorio.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Cont Contrariamente a quanto sostenuto, la in sede di ricorso monitorio ha rispettato i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633-634 c.p.c. Oltre alla fattura ha, infatti, prodotto il contratto di consulenza (cioè la fonte negoziale del credito doc. n. 1, appellata, fascicolo monitorio) redatto per iscritto che individua, accanto alle prestazioni dovute, anche l'ammontare del corrispettivo pattuito dalle parti, pertanto, è stata data idonea prova scritta sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Il terzo motivo deve essere parimenti rigettato, ritenendo la Corte del tutto condivisibile la lettura effettuata dal Tribunale degli elementi probatori offerti dalle parti.
Sul punto va richiamato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da
pagina 8 di 10 inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (Cass. Civ., S.U., N. 13533/2001). Ebbene, a fronte dell'eccezione di Cont inadempimento sollevata dalla appellante, come giustamente ritenuto dal Tribunale, ha sufficientemente provato di aver adempiuto, così assolvendo all'onere probatorio posto in capo al
Cont creditore. Nello specifico i documenti prodotti danno atto che si è occupata della ricerca dei locali per lo sviluppo dei progetti definiti “Lobster BBQ”, “Fish”, “Bakery”, “Sailing” “Cocoa” e “Holding del food” oltre, che di fornire supporto al lancio degli stessi (cfr. docc. Da 1 e 9). Gli ulteriori documenti dimostrano che la appellata ha effettuato la ricerca per l'individuazione delle predette nuove location e che si è occupata tanto della fattibilità tecnico-amministrative quanto delle verifiche tecnico edilizie e dell'indagine di mercato in quella specifica area (i.e. geomarketing) oltre che di tutta l'assistenza nella trattazione commerciale per la locazione e di tutta l'attività successiva alla stessa Cont connessa. Il tutto ampiamente documentato dalla corrispondenza tra e Better Place, oltre che dai vari contatti intrattenuti dall'odierna convenuta opposta con gli operatori del settore (doc. da 10 a 44).
Solo a titolo esemplificativo, nel doc. n. 14 (appellata, fascicolo di primo grado) si evince chiaramente
Cont come stesse lavorando al “progetto ” riguardante tre immobili (“Locale Legnano”, Per_1
“Locale Montano Lucino”, “Milano Certosa”); o, ancora, si veda, sempre a titolo di esempio, il doc. n.
16 (appellata, fascicolo di primo grado) in cui l'appellata si stava occupando, per l'appellante, di una planimetria relativa all'acquisto di un ristorante.
I testimoni sentiti e hanno, poi, tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
confermato sia il conferimento dell'incarico di consulenza sia lo svolgimento delle prestazioni pattuite, ed il fatto che i progetti vennero abbandonati per scelta dell'appellante.
Cont D'altra parte, non ha mai sollevato contestazioni sulla attività che veniva svolta dalla Pt_1
durante tutto il tempo del rapporto contrattuale, come dimostrato dalle numerose email intercorse tra le
Cont parti e, contrariamente a quanto affermato, è solo dopo aver ricevuto la e-mail di dell'11 gennaio del 2019 (vedi doc. 4 fascicolo appellante) con la quale la informava che le già fissate Parte_3
prove di degustazione sarebbero state sospese fino a quanto non veniva saldato l'arretrato, e la successiva email del 17.01.2019 (vedi doc 6 fascicolo appellata) con la quale si risollecitava il pagamento dell'importo di cui si discute, che in pari data rispondeva lamentando per la prima Pt_1
volta dei generici ritardi affermando, altresì, di ritenere chiusa la collaborazione e di essere disponibile ad un incontro (vedi doc. 4 fascicolo primo grado appellante).
Infine, non può essere esaminato il quarto motivo – da considerarsi inammissibile- perché è stato introdotto tardivamente, solo con la nota conclusionale di cui all'art. 350 bis terzo comma c.p.c. dovendosi richiamare il principio statuito dalla Cassazione secondo cui la comparsa conclusionale di pagina 9 di 10 cui all'art. 190 cod. proc. civ. (e, quindi, nel caso di specie la predetta memoria) ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Cass., 5 agosto
2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175).
In ragione di tutto quanto suesposto l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 26.001,00 e € 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avvero la sentenza n.535/2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Como, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_1
del grado che si liquidano in € 6.946,00 oltre IVA (se dovuta), spese forfettarie al 15 % e CPA;
3. Dà atto della sussistenza, a carico di dei presupposti per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 6.03.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
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