Articolo 34 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 33Articolo 35
Versione
5 dicembre 1975
Art. 34.
Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 . La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.
Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della societa' esistente o il capitale della societa' da costituire e' superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalita' di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o societa' apportante deve presentare alla segreteria del Comitato Una relazione sulle modalita' dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o societa' interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o societa' stessa per il periodo di imposta in cui e' avvenuto il conferimento.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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