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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 1/02/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5946/2022
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.
GUARINO EMANUELE presso il cui studio elettivamente domicilia in via Bologna n 138 80142 Napoli ITALIA
Ricorrente
E CP 1
Contumace convenuto
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3/11/2022, l'istante di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo di essere stato assunto dalla CP 1 a far data dal 28/03/2019, per l'effetto di passaggio diretto ed immediato di cantiere eseguito tra il e la resistente, con mansioni di operatoreCP_2
ecologico ed inquadramento al livello 2A del CCNL Fise
Assoambiente del 06/12/2016 e successivi accordi di rinnovo,
con contratti di lavoro indeterminato a tempo pieno e cantiere di Torre Del Greco. Ha dedotto che il rapporto di lavoro con la convenuta società era cessato in data 30/04/2022 a seguito di fitto di ramo d'azienda, con transito nella società [...] CP 3 ed instaurazione dei rapporti di lavoro a far data dal 01/05/2022. Ha invocato il pagamento del TFR maturato durante il rapporto alle dipendenze dell'azienda convenuta e rimasto nella materiale disponibilità della stessa, le somme a lui dovute a causale “permessi” ed “ex festività”, nonché gli importi connessi a due specifici accordi sindacali siglati il 26
giugno 2020 e il 18 marzo 2021. Quantificate le somme invocate negli atti introduttivi dei giudizi, ha concluso per sentir condannare parte convenuta alla corresponsione delle somme come quantificate in ricorso. Non si è costituita la CP 1 che pertanto è rimasta contumace.
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
Questioni identiche a quella oggetto di causa sono state già
decise nelle sentenze n. 1309/2023 e n. 1415/2023 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata con motivazioni che si condividono e fanno proprie da questo giudicante che pertanto rimanda al contenuto delle stesse a sostegno del parziale accoglimento del ricorso. In particolare nei precedenti si legge: "Secondo il ricorrente, il quale è stato assunto il 28 marzo 2019 alle dipendenze dell'Azienda convenuta a seguito di passaggio di cantiere Organizzazione_1 ed inquadrato nel Livello 2/A C.C.N.L. 65 "
Org_2 con
mansioni di "operatore ecologico" disimpegnate sul cantiere di Torre
del Greco, il suo rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile 2022,
allorquando fu siglato un contratto di fitto di ramo d'azienda fra l'odierna convenuta e Controparte_3 Le particolari clausole del predetto contratto comporterebbero l'impossibilità di ritenere valido il meccanismo di tutele previsto dall'art. 2112 c.c., anche se tutti i lavoratori erano transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della affittuaria. Da ciò sarebbe sorto il diritto dell'istante alla immediata erogazione del T.F.R. maturato nel periodo 28 marzo
2019 30 aprile 2022, nonché quanto maturato - e non riscosso - nel medesimo periodo lavorativo alle dipendenze della CP 1 a titolo
di "permessi" ed “ex festività". Il ricorrente ha pure lamentato l'omessa corresponsione di quanto era stato oggetto di pattuizione negli accordi sindacali siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021.
Il capo di domanda relativo al T.F.R. non merita accoglimento.
L'art. 5 del predetto contratto di fitto di ramo d'azienda stabilisce quanto segue: "Tutti i debiti e crediti sorti anteriormente alla data di sottoscrizione del presente atto sono a carico e a favore della parte
'concedente'; mentre i debiti e crediti sorti durante il periodo di durata del contratto di affitto saranno a carico e a favore del
'concessionario'. Restano a carico della parte 'concedente', inoltre,
tutti i debiti, di qualsivoglia natura, che dovessero essere accertati in futuro, riguardanti il periodo anteriore la stipula del presente atto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo ... debiti traenti titolo da rapporti con lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, istituti bancari, finanziari, assicurativi e fornitori. A tal riguardo, premesso che i dipendenti della società a socio unico CP 1 hanno maturato per i periodi a carico della medesima società a socio unico indennità come permessi non ancora retribuiti, ratei di CP_1
tredicesima e quattordicesima, permessi ex festività, ratei di premio di produzione, qualora l'azienda avesse accantonato somme a titolo di TFR (trattamento fine rapporto) anche tali somme rimangono a carico della CP 1 Premesso, inoltre, che i dipendenti della società a socio unico CP 1 hanno maturato per i periodi a carico della stessa, giorni di ferie non ancora godute, le stesse verranno trasferite nei contatori ferie della Controparte_3 ΑΙ
contempo la società a socio unico Controparte_3
rendiconterà alla società a socio unico CP 1 il quantitativo mensile di ferie godute, emettendo fattura a carico della stessa
´ Controparte 1 A tal fine la società a socio unico CP 1 fornirà
un elenco dettagliato per dipendente dei contatori ferie residue al 30
aprile 2022, in modo da poter distinguere le ferie non godute di competenza della società a socio unico CP 1 rispetto a quelle maturate dal 01 maggio 2022 di competenza della [...]
Controparte_3
Come sottolineato anche nelle sentenze citate, le clausole negoziali in disamina si limitano ad una disciplina diversa della responsabilità
solidale prevista dalla legge fra "concedente" e "concessionario",
senza incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della "subentrante".
Il problema non riguarda la responsabilità solidale che non costituisce elemento della prospettazione del ricorrente, il quale nemmeno ha impugnato i relativi accordi. Proprio da questi ultimi non
è possibile dedurre, con interpretazione abrogante di ben precise clausole negoziali, la cessazione del rapporto con la cedente e la conseguente, seppure mai esplicitata, nascita di un altro e nuovo rapporto con la cessionaria. Per tale ragione, l'erogazione del T.F.R.
parziale, maturato durante il periodo in cui l'istante era dipendente della CP 1 non può essere chiesta in maniera unilaterale dal lavoratore. Infatti, il pagamento del T.F.R. costituirà obbligazione datoriale esigibile alla cessazione del rapporto che è unico, in quanto
è continuato con Controparte_3
A conclusioni diverse deve giungersi riguardo al capo di domanda relativo alla richiesta di pagamento di somme a causale “permessi”
ed "ex festività".
Questi titoli retributivi sono dovuti in corso di rapporto e, pertanto,
sono rivendicabili in ogni momento dello stesso, laddove i relativi importi risultino non corrisposti.
Nelle fattispecie al vaglio, esulando dall'esame del giudice la questione dei rapporti interaziendali ...considerato che le somme dovute per le causali in oggetto sono immediatamente rivendicabili...
Infatti, come indicato anche nelle sentenze citate, la trasposizione del dovuto maturato per le voci “ex festività” e “permessi" nel contatore dei cedolini della subentrante non vale a rendere inattuale una posta a credito del lavoratore che per legge è azionabile in qualsiasi momento" (Trib. Torre Ann. Sez. lavoro n. 242/24).
In assenza di contestazioni ulteriori in ordine all'an e di rilievi datoriali specifici sul quantum, deve ritenersi dovuta al lavoratore la somma invocata per questi titoli in ricorso, in quanto il conteggio appare formulato in base a un corretto criterio normativo-contabile. Pertanto, la convenuta va condannata per le richieste avanzate a titolo “permessi” ed “ex festività” al pagamento in favore di di € 960,32.Parte 1
Riguardo al terzo capo di domanda, ossia la richiesta per il pagamento degli importi conseguenti all'accordo sindacale del
26 giugno 2020, va detto che quest'ultimo prevedeva il
"premio di risultato” o “di produttività”, suddiviso in due distinte sezioni, la prima giornaliera, la seconda bimestrale.
Il ricorrente ha dedotto di avere percepito solo il premio giornaliero di produttività fino a ottobre 2020 e di non avere più nulla ricevuto per detto titolo, mentre il premio
"bimestrale" non sarebbe mai stato corrisposto.
Le previsioni dell'accordo sindacale del 26 giugno 2020
rimandano, per l'erogazione del premio “giornaliero”, alla corretta esecuzione della missione e alla disponibilità di ciascun dipendente a coprire l'intero orario di lavoro, con espressa previsione di pubblicazione, ad opera dell'Azienda, di tabelle della produttività entro 48 ore dal turno di lavoro.
A tal riguardo va rilevata la totale assenza di supporti allegatori e probatori sul punto da parte del lavoratore,
Pertanto, in virtù del principio dell'onere della prova (gravante in capo al ricorrente), nulla può essere riconosciuto a titolo di premio “giornaliero” di cui all'accordo sindacale del 26 giugno
2020. Così pure per quanto concerne il premio “bimestrale" di cui al predetto accordo, nulla è stato allegato e dimostrato sul punto.
Sulla base di questo quadro probatorio, non può che rigettarsi la pretesa dell'attore. in assenza di alcuna prospettazione di responsabilità per risarcimento danni da addebitare al datore di lavoro in virtù della sua eventuale inerzia.
per il mancato Da ultimo, quanto alle rivendicazioni percepimento nella misura dovuta- del premio giornaliero decorrente da marzo 2021 in conseguenza dell'accordo sindacale del 18/03/2021.
Sebbene parte convenuta sia rimasta contumace e pertanto non abbia assolto all'onere di dimostrarne l'avvenuta corresponsione è lo stesso ricorrente che riferisce della durata
"sperimentale” solo semestrale del premio e che, pertanto,
sarebbe stato erogabile da marzo ad agosto 2021.
Non si concorda però con quanto teorizzato da parte ricorrente circa la ultrattività dell'accordo. In realtà, l'istante sostiene l'
ultrattività delle intese pattizie in difetto di disdetta, ma così
non è. Sarebbe stato necessario allegare e documentare un nuovo apposito patto per prolungare o rendere definitiva l'intesa del 18 marzo 2021. Ciò comporta che il datore di lavoro, contumace, è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a tale titolo. E' evidente che il quantum dovuto va calcolato sulla base delle effettive giornate lavorate desumibili dai cedolini paga, applicando il moltiplicatore 8.
Tanto premesso, esaminata le buste paga del ricorrente relative alle predette mensilità, va rilevato che le effettive giornate di lavoro del ricorrente sono state 119.
Di conseguenza, applicato il moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo al Pt 1 è pari a € 952,00.
Sulla base delle considerazioni sinora esposte, la CP 1 in persona del legale rapp. p.t., va condannata al pagamento della complessiva somma di € 1912,32 in favore di Parte 1
[...] oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate per la metà, restando a carico della convenuta (parzialmente soccombente) il residuo
P.Q.M.
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la CP_1 in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 1912,32 in favore di Parte 1 [...] oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
-- compensa la metà delle spese di lite e condanna la CP 1
[...] in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti del residuo 50%: spese che, in tale misura ridotta, sono liquidate in € 1.250,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 1/02/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5946/2022
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.
GUARINO EMANUELE presso il cui studio elettivamente domicilia in via Bologna n 138 80142 Napoli ITALIA
Ricorrente
E CP 1
Contumace convenuto
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3/11/2022, l'istante di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo di essere stato assunto dalla CP 1 a far data dal 28/03/2019, per l'effetto di passaggio diretto ed immediato di cantiere eseguito tra il e la resistente, con mansioni di operatoreCP_2
ecologico ed inquadramento al livello 2A del CCNL Fise
Assoambiente del 06/12/2016 e successivi accordi di rinnovo,
con contratti di lavoro indeterminato a tempo pieno e cantiere di Torre Del Greco. Ha dedotto che il rapporto di lavoro con la convenuta società era cessato in data 30/04/2022 a seguito di fitto di ramo d'azienda, con transito nella società [...] CP 3 ed instaurazione dei rapporti di lavoro a far data dal 01/05/2022. Ha invocato il pagamento del TFR maturato durante il rapporto alle dipendenze dell'azienda convenuta e rimasto nella materiale disponibilità della stessa, le somme a lui dovute a causale “permessi” ed “ex festività”, nonché gli importi connessi a due specifici accordi sindacali siglati il 26
giugno 2020 e il 18 marzo 2021. Quantificate le somme invocate negli atti introduttivi dei giudizi, ha concluso per sentir condannare parte convenuta alla corresponsione delle somme come quantificate in ricorso. Non si è costituita la CP 1 che pertanto è rimasta contumace.
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
Questioni identiche a quella oggetto di causa sono state già
decise nelle sentenze n. 1309/2023 e n. 1415/2023 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata con motivazioni che si condividono e fanno proprie da questo giudicante che pertanto rimanda al contenuto delle stesse a sostegno del parziale accoglimento del ricorso. In particolare nei precedenti si legge: "Secondo il ricorrente, il quale è stato assunto il 28 marzo 2019 alle dipendenze dell'Azienda convenuta a seguito di passaggio di cantiere Organizzazione_1 ed inquadrato nel Livello 2/A C.C.N.L. 65 "
Org_2 con
mansioni di "operatore ecologico" disimpegnate sul cantiere di Torre
del Greco, il suo rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile 2022,
allorquando fu siglato un contratto di fitto di ramo d'azienda fra l'odierna convenuta e Controparte_3 Le particolari clausole del predetto contratto comporterebbero l'impossibilità di ritenere valido il meccanismo di tutele previsto dall'art. 2112 c.c., anche se tutti i lavoratori erano transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della affittuaria. Da ciò sarebbe sorto il diritto dell'istante alla immediata erogazione del T.F.R. maturato nel periodo 28 marzo
2019 30 aprile 2022, nonché quanto maturato - e non riscosso - nel medesimo periodo lavorativo alle dipendenze della CP 1 a titolo
di "permessi" ed “ex festività". Il ricorrente ha pure lamentato l'omessa corresponsione di quanto era stato oggetto di pattuizione negli accordi sindacali siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021.
Il capo di domanda relativo al T.F.R. non merita accoglimento.
L'art. 5 del predetto contratto di fitto di ramo d'azienda stabilisce quanto segue: "Tutti i debiti e crediti sorti anteriormente alla data di sottoscrizione del presente atto sono a carico e a favore della parte
'concedente'; mentre i debiti e crediti sorti durante il periodo di durata del contratto di affitto saranno a carico e a favore del
'concessionario'. Restano a carico della parte 'concedente', inoltre,
tutti i debiti, di qualsivoglia natura, che dovessero essere accertati in futuro, riguardanti il periodo anteriore la stipula del presente atto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo ... debiti traenti titolo da rapporti con lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, istituti bancari, finanziari, assicurativi e fornitori. A tal riguardo, premesso che i dipendenti della società a socio unico CP 1 hanno maturato per i periodi a carico della medesima società a socio unico indennità come permessi non ancora retribuiti, ratei di CP_1
tredicesima e quattordicesima, permessi ex festività, ratei di premio di produzione, qualora l'azienda avesse accantonato somme a titolo di TFR (trattamento fine rapporto) anche tali somme rimangono a carico della CP 1 Premesso, inoltre, che i dipendenti della società a socio unico CP 1 hanno maturato per i periodi a carico della stessa, giorni di ferie non ancora godute, le stesse verranno trasferite nei contatori ferie della Controparte_3 ΑΙ
contempo la società a socio unico Controparte_3
rendiconterà alla società a socio unico CP 1 il quantitativo mensile di ferie godute, emettendo fattura a carico della stessa
´ Controparte 1 A tal fine la società a socio unico CP 1 fornirà
un elenco dettagliato per dipendente dei contatori ferie residue al 30
aprile 2022, in modo da poter distinguere le ferie non godute di competenza della società a socio unico CP 1 rispetto a quelle maturate dal 01 maggio 2022 di competenza della [...]
Controparte_3
Come sottolineato anche nelle sentenze citate, le clausole negoziali in disamina si limitano ad una disciplina diversa della responsabilità
solidale prevista dalla legge fra "concedente" e "concessionario",
senza incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della "subentrante".
Il problema non riguarda la responsabilità solidale che non costituisce elemento della prospettazione del ricorrente, il quale nemmeno ha impugnato i relativi accordi. Proprio da questi ultimi non
è possibile dedurre, con interpretazione abrogante di ben precise clausole negoziali, la cessazione del rapporto con la cedente e la conseguente, seppure mai esplicitata, nascita di un altro e nuovo rapporto con la cessionaria. Per tale ragione, l'erogazione del T.F.R.
parziale, maturato durante il periodo in cui l'istante era dipendente della CP 1 non può essere chiesta in maniera unilaterale dal lavoratore. Infatti, il pagamento del T.F.R. costituirà obbligazione datoriale esigibile alla cessazione del rapporto che è unico, in quanto
è continuato con Controparte_3
A conclusioni diverse deve giungersi riguardo al capo di domanda relativo alla richiesta di pagamento di somme a causale “permessi”
ed "ex festività".
Questi titoli retributivi sono dovuti in corso di rapporto e, pertanto,
sono rivendicabili in ogni momento dello stesso, laddove i relativi importi risultino non corrisposti.
Nelle fattispecie al vaglio, esulando dall'esame del giudice la questione dei rapporti interaziendali ...considerato che le somme dovute per le causali in oggetto sono immediatamente rivendicabili...
Infatti, come indicato anche nelle sentenze citate, la trasposizione del dovuto maturato per le voci “ex festività” e “permessi" nel contatore dei cedolini della subentrante non vale a rendere inattuale una posta a credito del lavoratore che per legge è azionabile in qualsiasi momento" (Trib. Torre Ann. Sez. lavoro n. 242/24).
In assenza di contestazioni ulteriori in ordine all'an e di rilievi datoriali specifici sul quantum, deve ritenersi dovuta al lavoratore la somma invocata per questi titoli in ricorso, in quanto il conteggio appare formulato in base a un corretto criterio normativo-contabile. Pertanto, la convenuta va condannata per le richieste avanzate a titolo “permessi” ed “ex festività” al pagamento in favore di di € 960,32.Parte 1
Riguardo al terzo capo di domanda, ossia la richiesta per il pagamento degli importi conseguenti all'accordo sindacale del
26 giugno 2020, va detto che quest'ultimo prevedeva il
"premio di risultato” o “di produttività”, suddiviso in due distinte sezioni, la prima giornaliera, la seconda bimestrale.
Il ricorrente ha dedotto di avere percepito solo il premio giornaliero di produttività fino a ottobre 2020 e di non avere più nulla ricevuto per detto titolo, mentre il premio
"bimestrale" non sarebbe mai stato corrisposto.
Le previsioni dell'accordo sindacale del 26 giugno 2020
rimandano, per l'erogazione del premio “giornaliero”, alla corretta esecuzione della missione e alla disponibilità di ciascun dipendente a coprire l'intero orario di lavoro, con espressa previsione di pubblicazione, ad opera dell'Azienda, di tabelle della produttività entro 48 ore dal turno di lavoro.
A tal riguardo va rilevata la totale assenza di supporti allegatori e probatori sul punto da parte del lavoratore,
Pertanto, in virtù del principio dell'onere della prova (gravante in capo al ricorrente), nulla può essere riconosciuto a titolo di premio “giornaliero” di cui all'accordo sindacale del 26 giugno
2020. Così pure per quanto concerne il premio “bimestrale" di cui al predetto accordo, nulla è stato allegato e dimostrato sul punto.
Sulla base di questo quadro probatorio, non può che rigettarsi la pretesa dell'attore. in assenza di alcuna prospettazione di responsabilità per risarcimento danni da addebitare al datore di lavoro in virtù della sua eventuale inerzia.
per il mancato Da ultimo, quanto alle rivendicazioni percepimento nella misura dovuta- del premio giornaliero decorrente da marzo 2021 in conseguenza dell'accordo sindacale del 18/03/2021.
Sebbene parte convenuta sia rimasta contumace e pertanto non abbia assolto all'onere di dimostrarne l'avvenuta corresponsione è lo stesso ricorrente che riferisce della durata
"sperimentale” solo semestrale del premio e che, pertanto,
sarebbe stato erogabile da marzo ad agosto 2021.
Non si concorda però con quanto teorizzato da parte ricorrente circa la ultrattività dell'accordo. In realtà, l'istante sostiene l'
ultrattività delle intese pattizie in difetto di disdetta, ma così
non è. Sarebbe stato necessario allegare e documentare un nuovo apposito patto per prolungare o rendere definitiva l'intesa del 18 marzo 2021. Ciò comporta che il datore di lavoro, contumace, è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a tale titolo. E' evidente che il quantum dovuto va calcolato sulla base delle effettive giornate lavorate desumibili dai cedolini paga, applicando il moltiplicatore 8.
Tanto premesso, esaminata le buste paga del ricorrente relative alle predette mensilità, va rilevato che le effettive giornate di lavoro del ricorrente sono state 119.
Di conseguenza, applicato il moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo al Pt 1 è pari a € 952,00.
Sulla base delle considerazioni sinora esposte, la CP 1 in persona del legale rapp. p.t., va condannata al pagamento della complessiva somma di € 1912,32 in favore di Parte 1
[...] oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate per la metà, restando a carico della convenuta (parzialmente soccombente) il residuo
P.Q.M.
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la CP_1 in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 1912,32 in favore di Parte 1 [...] oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
-- compensa la metà delle spese di lite e condanna la CP 1
[...] in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti del residuo 50%: spese che, in tale misura ridotta, sono liquidate in € 1.250,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto