Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da
-OMISSIS- (-OMISSIS-), rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale la Questura di Pavia non consegnava al ricorrente il permesso di soggiorno richiesto e nel contempo ritirava allo stesso la ricevuta/assicurata n. 055967648914.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione comunicato, nella propria relazione depositata in giudizio in data 29.5.25, di aver provveduto al riesame dell’atto impugnato, ed all’emanazione del provvedimento di archiviazione n. 16932 del 31.3.25, notificato al ricorrente in pari data, senza che quest’ultimo abbia proposto motivi aggiunti, o abbia a tal fine richiesto un termine.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.