Decreto cautelare 26 marzo 2022
Sentenza breve 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 26/04/2022, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00666/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2022, proposto da
I.T.S. (Iniziative Turistiche Salento) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e CC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale CC, domiciliataria ex lege in CC, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
a) dell’Ordinanza n. 100 datata 21.03.2022 a firma della Dirigente del Settore 3 – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata – del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ricadenti in area distinta in Catasto al fg 37 p.lla 103”;
b) di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 564 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e CC datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato, nonché della nota prot. n. 0011133 della Polizia Municipale di Gallipoli datata 09.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società I.T.S. gestisce a Gallipoli uno stabilimento balneare denominato ‘ Lido Punta della SU ’, ricadente sull’area pubblica oggetto della concessione demaniale marittima n. 6 del 31 marzo 2008.
- all’interno dell’area demaniale, in particolare, sono ubicati un manufatto destinato a bar, oltre a pedane e passerelle in legno; strutture, queste, per le quali il permesso di costruire n. 21850 dell’11 maggio 2007 disponeva il mantenimento limitatamente al periodo 1° aprile - 31 ottobre di ogni anno.
- dopo articolate vicende processuali relative a precedente e autonoma istanza di mantenimento annuale delle strutture in parola, in data 12 ottobre 2018 la I.T.S. S.r.l. presentava ai competenti Uffici del Comune di Gallipoli una nuova richiesta di mantenimento per l’intero anno solare della struttura balneare; tale domanda veniva presentata in conformità alle intese raggiunte nel Tavolo Interistituzionale del 29.10.2015 e in ossequio alle consequenziali prescrizioni assunte dalla Regione Puglia con Atto dirigenziale n. 145 datato 12.03.2018.
- con nota prot. n. 53964 del 15.10.2018, notificata il 24.10.2018, il Comune di Gallipoli – Settore 4 – sollecitava la ricorrente ad adempiere alle condizioni temporali del titolo edilizio e paesaggistico e provvedere, entro il 31 ottobre 2018, allo smontaggio della struttura balneare e ripristino dello stato dei luoghi.
- veniva dunque proposto il ricorso n. 1237/2018, poi accolto da questa Sezione con sentenza n. 916 del 3 giugno 2019.
- con istanza datata 15 febbraio 2019, quindi, la I.T.S. comunicava, ai sensi dell’art. 1, comma 246, l. n. 145/2018, il mantenimento annuale delle strutture presenti sull’area demaniale in concessione.
- in riscontro a tale comunicazione veniva notificata alla società ricorrente l’ordinanza di sgombero e demolizione n. 63 del 6 marzo 2019, quindi impugnata con ricorso n. 503/2019, poi accolto dal T.A.R. con sentenza n. 239 del 19 febbraio 2020.
- in data 11 luglio 2019, ancora, la I.T.S. presentava un’ulteriore istanza finalizzata al rilascio di un titolo edilizio con validità annuale.
- mediante nota acquisita al prot. n. 0065250 del 14 dicembre 2020, poi, la I.T.S. comunicava che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 246, l. n. 145/2018 e in ragione della proroga dei termini disposta dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020, i manufatti presenti sull’area demaniale in concessione sarebbero stati mantenuti sino al 30 aprile 2021.
- con provvedimento prot. n. 0009295 del 17 febbraio 2021, tuttavia, il Comune di Gallipoli comunicava che “ la nota in oggetto emarginata (quella n. 0065250 del 14 dicembre 2020, ndr) è da ritenersi irricevibile ed improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico ”, con la conseguenza che “ la comunicazione predetta non abilita a nessun titolo la S.V. al mantenimento delle strutture oggetto dei titoli edilizi e paesaggistici attualmente nella Vs titolarità oltre il termine di scadenza negli stessi riportati ”.
- con ordinanza n. 61 del 24 febbraio successivo la medesima Amministrazione Comunale intimava quindi alla I.T.S. di “ sgomberare l’area demaniale marittima occupata sine titulo e di demolire le opere realizzate in assenza di titoli edilizi annuali, ripristinando lo stato dei luoghi entro giorni 15 dalla notificazione del presente atto ”.
- avverso i predetti provvedimenti la I.T.S. S.r.l. presentava ricorso innanzi al T.A.R. CC (RG n. 360/2021) che dapprima sospendeva l’efficacia degli atti impugnati; fissata l’udienza di merito con sentenza n. 1666/2021 pubblicata in data 18/11/2021, la I Sezione del T.A.R. CC accoglieva il ricorso.
- tuttavia, in data 21 marzo 2022 è stata notificata alla I.T.S. S.r.l. ordinanza di sgombero n. 100 di pari data con la quale la Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli, nonostante la statuizione del T.A.R. CC n. 1666/2021, ordinava lo sgombero dell’area demaniale marittima occupata, a suo dire sine titulo , nonché la demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli edilizi annuali, con contestuale intimazione a ripristinare lo stato dei luoghi entro giorni cinque giorni dalla notificazione del predetto atto.
- l’ordinanza di sgombero n. 100 si fonda sulla sopravvenuta circolare della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e CC, prot. n. 197-P del 4 gennaio 2022, ove si argomenta che “ le previsioni che impongono lo smontaggio delle strutture al termine del periodo stagionale consentito non rientrano tra gli atti amministrativi in scadenza ” per i quali si possa applicare la proroga prevista dalla normativa emergenziale; in pratica, ad avviso della Soprintendenza, il decreto Cura Italia - riferendosi ad atti abilitativi in scadenza in un determinato arco temporale - non comprenderebbe anche i titoli permanenti con la sola prescrizione della stagionalità.
- veniva dunque proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Nullità ex art 21 septies legge n. 241/1990 ovvero annullamento del provvedimento impugnato per violazione del giudicato amministrativo. Motivazione errata. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta. 2. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; errata motivazione; sviamento. 3. Eccesso di potere, violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa riferito alla necessità di sospensione dello smontaggio del manufatto balneare in attesa della definizione della domanda di P. di C. annuale. 4. Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001; insussistenza dei presupposti per la emissione dell’ordine di sgombero impugnato; eccesso di potere per evidente irrazionalità e illogicità; motivazione palesemente errata; sviamento. 5. Violazione di legge, in particolare dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità. In subordine, violazione di legge, in particolare dell’art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. 6. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; omessa motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità; violazione del principio di buon andamento.
- in data 29.03.2022 e in data 12.04.2022 si sono costituiti in giudizio rispettivamente la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e CC e il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso.
2.- Ritenuto che:
- risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- in disparte la doglianza con cui la ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza n. 100/2022 per violazione della statuizione recata dalla sentenza del T.A.R. CC n. 1666 del 18/11/2021 - doglianza che sembrerebbe fondata, in ragione dell’elaborazione pretoria di una nozione di giudicato più ampia comprensiva di tutte le pronunce esecutive -, il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente la domanda di annullamento della gravata ordinanza per violazione ed omessa applicazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, giusta graduazione dei motivi articolata dalla ricorrente, come risulta dalla dichiarazione del difensore riportata a verbale.
- l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- tali argomentazioni, fondate sull’irragionevolezza di una diversa interpretazione, consentono di superare le deduzioni difensive svolte dalla difesa erariale, in base alle quali l’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 atterrebbe esclusivamente a procedimenti ed atti e non precluderebbe attività materiali concrete, quali sono appunto quelle di smontaggio delle strutture stagionali, come sarebbe dimostrato dalle varie misure legislative volte ad incentivare le attività di cantiere.
- in ragione di quanto appena esposto, l’ordinanza n. 100 del 21.03.2022 del Comune di Gallipoli è illegittima e deve essere annullata - perché adottata in violazione della predetta proroga automatica ex lege (cfr. T.A.R. Puglia, CC, Sez. I, 18/03/2022, n. 441), che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica -, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, ma estranea al contenuto e alla portata degli atti oggetto di gravame.
- la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO