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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025
e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello
[...] P.IVA_1
Stato.
ATTRICI IN REVOCAZIONE
E
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
ON OR.
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
Le attrici hanno così concluso:
“piaccia all'ecc.ma Corte di Appello: a. revocare in parte qua, ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., la sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 4083/2019 e, per l'effetto, rigettare la domanda del dott.
[...] in quanto preclusa da preesistente giudicato esterno;
CP_2
b. con vittoria delle spese di lite;
”.
2 Il convenuto ha chiesto:
- preliminarmente:
≈ in via principale, accerti, per le questioni esposte in narrativa, l'inammissibilità della domanda proposta dalla e dalla Repubblica Italiana;
≈ in subordine, la Parte_1 nullità della domanda e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda;
- nel merito: per i motivi esposti in narrativa, respingere la domanda avanzata dagli attori perché nulla, inammissibile e, comunque, del tutto infondata in fatto e in diritto;
si insiste perché venga rigettata la domanda di revocazione della sentenza Corte di Appello di Roma, Sez. I Civ., n.
4083/2019, emessa nel procedimento n.r.g. 5492/2013, con conseguente conferma della stessa.
- sulla domanda subordinata di dichiarazione di litispendenza, accerti, per le questioni esposte in narrativa, la inammissibilità e l'infondatezza, con conseguente rigetto;
- condannare, per quanto detto sopra, le attrici ex art. 96 c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione al sottoscritto difensore per fattane anticipazione.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava, dinanzi al Tribunale di Roma, le odierne attrici in CP_1 CP_2
revocazione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per non avere percepito alcuna remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione medica, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991
aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10290/2013, in accoglimento della domanda,
condannava la al risarcimento del danno quantificato in € 11.183,02 per Parte_2
ciascun anno di frequenza.
3 A seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4083/2019 del
19.6.2019, oggetto del presente giudizio di revocazione, riformava parzialmente la sentenza riducendo l'importo risarcitorio a € 6.713,94 per ciascun anno di frequenza.
2. Le odierne attrici hanno chiesto la revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n.
5, c.p.c., deducendo che sulla medesima domanda causa si era già formato giudicato di rigetto a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma
n. 44/2019, pubblicata il 8.1.2019,
3. La domanda di revocazione è infondata.
Dalla documentazione depositata da in data 28.4.2023 si evince che lo stesso CP_2
ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 44/2019 in data 14.2.2020 e la stessa ordinanza della Corte di Cassazione depositata dalle odierne attrici in data 17.11.2025 n.
24434/2023, in cui è parte anche e che di per sé non è inammissibile in quanto CP_2
trattasi di documento sopravvenuto nel corso del giudizio, dimostra che la sentenza n.
44/2019 è passata in giudicato solo nel 2023.
Il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 5 , c.p.c., è esperibile quando la sentenza d'appello non abbia tenuto conto del giudicato formale intervenuto prima del deposito della sentenza stessa, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della sentenza di secondo grado, che è il momento in cui il giudice d'appello si spoglia della controversia. Sino a quel momento è possibile far valere il giudicato esterno in sede di appello, producendo in giudizio la sentenza munita di attestato di definitività da parte della cancelleria, anche attraverso un'apposita istanza al giudice che consenta una rimessione della causa sul ruolo. Ove invece il giudicato si sia formato successivamente al deposito della sentenza di appello, il rimedio esperibile sarà quello del ricorso per cassazione (Cass.
n. 13897/2019, n. 24804/2025).
4 4. Le spese di lite seguono la controversia e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del DM m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Non sono invece emersi i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., essendo la decisione della causa fondata su questioni d'interpretazione delle norme in materia di revocazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di revocazione;
2) Condanna le parti attrici al pagamento in favore del convenuto, con distrazione in favore dell'avv. ON OR, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.000,00
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PA IL OM
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