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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 336/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
, nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
), residente in [...], C.F. 1
C.F. 2 ed "rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe D'Apolito (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Castelnuovo Cilento
(Sa), alla Via Arbosto, n. 101/A, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
(C.F.:nato a Salerno (Sa), il 23.05.1981 Controparte_1
residente in [...], C.F. 3
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Calicchio, C.F.: Codice Fiscale_4
e elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Marina di
Camerota (Sa), alla via Variante Castello n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto in data 11.07.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori Parte_1 e Controparte_1
,con ricorso congiunto depositato in data 23.06.2025, adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile nel Comune di NT NT
(Sa), il 21.04.2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NT
NT (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 9, dell'anno 2011 in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva il 18.11.2011, a Vallo della Lucania (Sa), iscritta alla classe terza dell'istituto secondario di primo grado;
Parte_2
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51, domanda contestuale di separazione e divorzio alle seguenti trascritte condizioni: “... OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O NDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Nella dimora coniugale ubicata nel Comune di Licusati in Via Cav. Gallo 138, resterà ad abitare momentaneamente la sig.ra con la figlia Pt_2 vista l'intenzioneParte_1 di quest'ultime di volersi trasferirsi in un Comune diverso sia per rendere possibile ed agevolare il nuovo percorso scolastico che la minore ha oggi manifestato, nello specifico di voler proseguire gli studi presso Istituto scolastico Superiore (secondaria di secondo grado), tanto per la sig.ra di trovare lavoro. PIANO Parte_1
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE.
3. La figlia Pt_2 resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia Pt_2 esterà collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato dopo la scuola e fino alle ore 15:00 della domenica, quando il padre poi la riporterà presso la dimora materna, questo fino alla fine dell'anno scolastico;
4/b) durante le festività comandate di Natale 25.12 resterà a pranzo con il padre con visita ai nonni paterni e con rientro presso dimora materna entro le ore 14:00; il giorno
31.12 (fine anno) resterà con la mamma;
il giorno 01.01 resterà con la madre fino a dopo pranzo ore 15.00 per trascorrere poi con il padre e i nonni paterni il pomeriggio dalle ore 15.00 con rientro per le ore 21.00 presso la dimora materna;
la figlia trascorrerà il Carnevale con la mamma;
il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la madre fino alle ore 15.00 e il pomeriggio dopo le ore 15.00 con il padre e nonni paterni con rientro presso dimora materna entro le ore 21.00; durante le vacanze estive e precisamente dopo la fine dell'anno scolastico la figlia si recherà ogni fine settimana dal padre dalle ore 14.00 del sabato con rientro entro le ore 20:00 della domenica presso dimora materna;
infine, la figlia trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto;
5. [...] verserà a tramite accredito in c/c codice iban CP_1 Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00 per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio...". Con decreto del 01.07.2025 veniva fissata la prima udienza per la comparizione fisica delle parti per la data del 20.11.2025 e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice delegato si riservava di riferirne al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che oramai è ritenuta pacifica la ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio a seguito della pronuncia della Corte di legittimità, come richiesto dalle parti.
Il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi della figlia della coppia
Pt_2
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ordinanza emessa in pari data per cui nulla deve statuirsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede
1) dichiara la separazione personale tra i signori Parte_1 e coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di Controparte_1
,
NT NT (Sa), il 21.04.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NT NT (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 9, dell'anno
2011, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT NT
(Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 336/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
, nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
), residente in [...], C.F. 1
C.F._2 , ed
,rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe D'Apolito (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Castelnuovo Cilento
(Sa), alla Via Arbosto, n. 101/A, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, (C.F.:nato a Salerno (Sa), il 23.05.1981 Controparte_1
residente in [...], C.F. 3
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Calicchio, C.F.: Codice Fiscale_4 ),
e elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Marina di
Camerota (Sa), alla via Variante Castello n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto.
INTERVENTORE EX LEGE
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 23.06.2025 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna Frangiosa, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna
Frangiosa;
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 15.10.2026, ore 11.30.
Si comunichi.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 336/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
, nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
), residente in [...], C.F. 1
C.F. 2 ed "rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe D'Apolito (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Castelnuovo Cilento
(Sa), alla Via Arbosto, n. 101/A, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
(C.F.:nato a Salerno (Sa), il 23.05.1981 Controparte_1
residente in [...], C.F. 3
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Calicchio, C.F.: Codice Fiscale_4
e elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Marina di
Camerota (Sa), alla via Variante Castello n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto in data 11.07.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori Parte_1 e Controparte_1
,con ricorso congiunto depositato in data 23.06.2025, adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile nel Comune di NT NT
(Sa), il 21.04.2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NT
NT (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 9, dell'anno 2011 in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva il 18.11.2011, a Vallo della Lucania (Sa), iscritta alla classe terza dell'istituto secondario di primo grado;
Parte_2
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51, domanda contestuale di separazione e divorzio alle seguenti trascritte condizioni: “... OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O NDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Nella dimora coniugale ubicata nel Comune di Licusati in Via Cav. Gallo 138, resterà ad abitare momentaneamente la sig.ra con la figlia Pt_2 vista l'intenzioneParte_1 di quest'ultime di volersi trasferirsi in un Comune diverso sia per rendere possibile ed agevolare il nuovo percorso scolastico che la minore ha oggi manifestato, nello specifico di voler proseguire gli studi presso Istituto scolastico Superiore (secondaria di secondo grado), tanto per la sig.ra di trovare lavoro. PIANO Parte_1
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE.
3. La figlia Pt_2 resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia Pt_2 esterà collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato dopo la scuola e fino alle ore 15:00 della domenica, quando il padre poi la riporterà presso la dimora materna, questo fino alla fine dell'anno scolastico;
4/b) durante le festività comandate di Natale 25.12 resterà a pranzo con il padre con visita ai nonni paterni e con rientro presso dimora materna entro le ore 14:00; il giorno
31.12 (fine anno) resterà con la mamma;
il giorno 01.01 resterà con la madre fino a dopo pranzo ore 15.00 per trascorrere poi con il padre e i nonni paterni il pomeriggio dalle ore 15.00 con rientro per le ore 21.00 presso la dimora materna;
la figlia trascorrerà il Carnevale con la mamma;
il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la madre fino alle ore 15.00 e il pomeriggio dopo le ore 15.00 con il padre e nonni paterni con rientro presso dimora materna entro le ore 21.00; durante le vacanze estive e precisamente dopo la fine dell'anno scolastico la figlia si recherà ogni fine settimana dal padre dalle ore 14.00 del sabato con rientro entro le ore 20:00 della domenica presso dimora materna;
infine, la figlia trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto;
5. [...] verserà a tramite accredito in c/c codice iban CP_1 Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00 per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio...". Con decreto del 01.07.2025 veniva fissata la prima udienza per la comparizione fisica delle parti per la data del 20.11.2025 e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice delegato si riservava di riferirne al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che oramai è ritenuta pacifica la ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio a seguito della pronuncia della Corte di legittimità, come richiesto dalle parti.
Il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi della figlia della coppia
Pt_2
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ordinanza emessa in pari data per cui nulla deve statuirsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede
1) dichiara la separazione personale tra i signori Parte_1 e coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di Controparte_1
,
NT NT (Sa), il 21.04.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NT NT (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 9, dell'anno
2011, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT NT
(Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 336/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
, nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
), residente in [...], C.F. 1
C.F._2 , ed
,rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe D'Apolito (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Castelnuovo Cilento
(Sa), alla Via Arbosto, n. 101/A, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, (C.F.:nato a Salerno (Sa), il 23.05.1981 Controparte_1
residente in [...], C.F. 3
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Calicchio, C.F.: Codice Fiscale_4 ),
e elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Marina di
Camerota (Sa), alla via Variante Castello n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto.
INTERVENTORE EX LEGE
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 23.06.2025 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna Frangiosa, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna
Frangiosa;
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 15.10.2026, ore 11.30.
Si comunichi.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa dr.ssa Elvira Bellantoni