Art. 13. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.