Articolo 13 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 12
Versione
21 febbraio 1986
Art. 13. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986