Sentenza 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2025, proposto da
CE De RI e AM PA, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela RI Macrì ed Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di IA n. 487/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di IA;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di decreto di occupazione in via temporanea e urgente del 28 ottobre 1988, volendo procedere alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare denominato “Trappeto Sud”, il Comune di IA s’immetteva, in data 17 gennaio 1989, nel possesso dei terreni di proprietà dei sig.ri CE De RI e RI PA siti in IA, frazione S. Giovanni Galermo, senza completare la procedura espropriativa.
In accoglimento dell’azione proposta a titolo risarcitorio per i danni da occupazione illegittima, con sentenza n. 1572 del 31 dicembre 2002, il Tribunale di IA condannava il Comune di IA al pagamento in favore dei sig.ri De RI e PA delle seguenti somme:
- € 919.185,85, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà sugli immobili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sino alla data della decisione e agli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata anno per anno con decorrenza dal 25 ottobre 1995;
- € 480.140,68, a titolo di indennità di occupazione legittima per il periodo dal 25 ottobre 1988 al 25 ottobre 1995, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei ratei annuali e le spese del giudizio.
In accoglimento del gravame proposto avverso la predetta pronuncia, con sentenza n. 487 del 14 aprile 2009, la Corte d’Appello di IA condannava il Comune di IA al pagamento in favore dei sig.ri De RI e PA “ a titolo di risarcimento danni da occupazione appropriativa della somma di € 1.268.444,82, oltre rivalutazione ed interessi come da sentenza di primo grado e dell’importo pari agli interessi legali su tale somma calcolati anno per anno a titolo di occupazione legittima con le decorrenze e gli interessi come da sentenza di primo grado ”.
Con l’odierno ricorso, notificato il 15 gennaio 2025 e depositato il 17 gennaio 2025, i sig.ri CE De RI e RI PA chiedono l’esecuzione della sentenza n. 487/2009 della Corte d’Appello di IA, deducendo di aver ricevuto dal Comune di IA soltanto dei pagamenti parziali.
Resiste al ricorso il Comune di IA, eccependone l’inammissibilità in considerazione dello suo stato di dissesto economico e dell’inoperatività dell’art. 6, comma 5, lett. h) del D.P.R. n. 378/1993 (recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati) invocato dai ricorrenti.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Innanzitutto, destituita di fondamento è l’eccezione d’inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. h) del D.P.R. n. 378/1993, sono esclusi dalla massa passiva “ i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari ”.
In conseguenza, ritiene il Collegio che il credito risarcitorio di parte ricorrente sfugga alla massa passiva del dissesto, di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, e pertanto al blocco delle azioni esecutive imposto dalla regola generale di cui all’art. 248, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000.
E ciò in forza della specifica disposizione di cui all’art. 6, comma 5, lett. h), del D.P.R. n. 378/1993 che, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione resistente, risulta attualmente in vigore.
Tanto premesso, ai fini dell’operatività dell’art. 6, comma 5, lett. h), del D.P.R. n. 378/1993, parte ricorrente deve dimostrare:
- che l’area espropriata sia stata destinata proprio all’edificazione di alloggi popolari;
- che l’Ente locale sia “ in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 7 luglio 2020, n. 558).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza di entrambe le condizioni.
Quanto alla destinazione delle aree espropriate dal Comune, nella causa civilistica, il ctu ha osservato che:
- “ All’atto del sopralluogo il tratto di terreno in questione era stato quasi completamente trasformato, in seguito alla realizzazione degli alloggi delle Cooperative edilizie assegnatarie dell’area e delle opere di urbanizzazione ”;
- “ il tratto di terreno di proprietà degli attori ricade nell’area di occupazione dei lotti nn. 23, 25 е 28 del Piano di zona “TRAPPETO SUD” e delle relative opere di urbanizzazione, ancora incomplete ma aventi quasi tutte la loro configurazione finale ”;
- “ si presentano già ultimati gli edifici delle Cooperative “Pubblicasa” e “La valle”, mentre sono ancora in fase di realizzazione gli edifici delle Cooperative “Fortuna” e “La Valeria”; la viabilità interna secondaria è già allo stato finale, mentre sono ancora da realizzare la viabilità principale, e altre opere di urbanizzazione ricadenti in zona, sul cui sito, comunque, sono stati già realizzati sbancamenti e stradelle provvisorie per la viabilità di cantiere ”.
Quanto, poi, alle possibilità recuperatorie del Comune, in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 64/2025 del C.G.A.R.S. in relazione altre particelle interessate dalla procedura espropriativa per la realizzazione del P.E.E.P. denominato “Trappeto Sud”, con nota prot. n. 159457 del 3 aprile 2025, il Comune di IA ha chiarito che:
- “ Tutte le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971 per la cessione delle aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà hanno fatto riferimento a un prezzo di cessione da definirsi solo dopo la determinazione del costo di acquisizione di tutte le aree ricadenti all’interno del piano di zona, compreso il costo di acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione, con pagamenti in acconto, salvo conguaglio ”;
- “ a) Gli assegnatari delle suddette aree, ai fini della concessione del diritto di superficie, hanno versato al Comune di IA un corrispettivo, salvo conguaglio, determinato ai sensi dell’art. 35della Legge 865/1971, in misura pari al 60% del costo di acquisizione delle aree, oltre al costo delle relative opere di urbanizzazione ”;
- “ Sono attualmente in corso le procedure per il recupero delle somme relative alla cessione delle aree nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare in diritto di superficie, nonché alla trasformazione delle suddette aree da diritto di superficie a diritto di proprietà, applicando i prezzi definiti nell’ultimo atto deliberativo approvato ”;
- “ c) Nel piano di zona «Trappeto Sud», all’interno del quale ricadono le aree di proprietà dei Sigg.ri OP NT e Di Mauro CE, sono stati assegnati n. 80 lotti di terreno alle cooperative assegnatarie, per complessivi 2.500 alloggi circa. Attualmente, risulta che oltre il 50% degli assegnatari di aree nel piano di zona «Trappeto Sud» abbiano già provveduto, mediante rogito notarile, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, previo pagamento di un corrispettivo determinato con deliberazione della Giunta Comunale. Tale corrispettivo comprende un importo a saldo dell’acconto versato, salvo conguaglio al momento della stipula della convenzione per la cessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 ”.
Il ricorso è, quindi meritevole di accoglimento, non avendo il Comune di IA dato prova, come era suo onere, dell’esecuzione al provvedimento giurisdizionale azionato, passato in giudicato.
In conseguenza, ritiene il Collegio:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme in esso indicate, detratto quanto già corrisposto, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di IA di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme in esso indicate, detratto quanto già corrisposto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi, nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO