TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via alla Porta degli Archi n. 10/21, presso lo studio degli Avv.ti Christian Moretti e Roberta
Elisa Guidorzi, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via XX Settembre n. 33/8, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Rosso, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 15/07/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso proposto in data 03/04/2025 il Sig. ha chiesto lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Busalla (GE) in data 23/03/2013 con la Sig.ra la quale, nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data CP_1
13/06/2025, ha espressamente aderito alla domanda in punto stato civile;
Rilevato che alla prima udienza di trattazione innanzi al giudice designato le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva in punto status, precisando le conclusioni in punto status come in atti.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi si sono sposati con matrimonio civile in Busalla (GE) in data 23/03/2013;
b) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Busalla (GE),
Anno 2013 Parte I Serie N. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale alle condizioni di cui al verbale di separazione del 18/04/2019 omologato dal Tribunale di Genova in data
13/06/2019;
Ritenuto che sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 per pronunciare sentenza non definitiva di divorzio ai sensi dell'art. 4 co. 12 della medesima legge, posto che i coniugi risultano essersi separati come da verbale di separazione del
18/04/2019 omologato dal Tribunale di Genova in data 13/06/2019 e tra gli stessi non risulta intervenuta riconciliazione – circostanza che è stata adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni rese in sede di prima udienza –, non ravvisandosi pertanto alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
Rilevato che la causa dovrà proseguire dinanzi al giudice designato per le questioni ancora controverse e che le spese saranno liquidate con la pronuncia definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Busalla (GE) in data 23/03/2013
e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2013 Parte I Serie N. 1) dai conchiudenti e Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Busalla (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/7190 come novellata.
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via alla Porta degli Archi n. 10/21, presso lo studio degli Avv.ti Christian Moretti e Roberta
Elisa Guidorzi, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via XX Settembre n. 33/8, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Rosso, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 15/07/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso proposto in data 03/04/2025 il Sig. ha chiesto lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Busalla (GE) in data 23/03/2013 con la Sig.ra la quale, nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data CP_1
13/06/2025, ha espressamente aderito alla domanda in punto stato civile;
Rilevato che alla prima udienza di trattazione innanzi al giudice designato le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva in punto status, precisando le conclusioni in punto status come in atti.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi si sono sposati con matrimonio civile in Busalla (GE) in data 23/03/2013;
b) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Busalla (GE),
Anno 2013 Parte I Serie N. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale alle condizioni di cui al verbale di separazione del 18/04/2019 omologato dal Tribunale di Genova in data
13/06/2019;
Ritenuto che sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 per pronunciare sentenza non definitiva di divorzio ai sensi dell'art. 4 co. 12 della medesima legge, posto che i coniugi risultano essersi separati come da verbale di separazione del
18/04/2019 omologato dal Tribunale di Genova in data 13/06/2019 e tra gli stessi non risulta intervenuta riconciliazione – circostanza che è stata adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni rese in sede di prima udienza –, non ravvisandosi pertanto alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
Rilevato che la causa dovrà proseguire dinanzi al giudice designato per le questioni ancora controverse e che le spese saranno liquidate con la pronuncia definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Busalla (GE) in data 23/03/2013
e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2013 Parte I Serie N. 1) dai conchiudenti e Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Busalla (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/7190 come novellata.
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini