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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 45/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
n. il 15.12.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Raffaella Parte_1
Lanzara come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via A.
Barbarulo n.62
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2033 a rogito Notaio ed elettivamente domiciliato, ai Per_1 fini del presente giudizio, in Salerno, Corso Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede di Salerno;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1513/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 12.10.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13.3.2019 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore in Parte_1 funzione di giudice del lavoro e della previdenza, per sentir accertare e dichiarare nei confronti CP_ dell' l'illegittimità della sospensione posta in essere dall' con riferimento alla CP_1 prestazione di invalidità civile goduta dalla ricorrente nonché della richiesta di restituzione della somma di € 1.177,74 con riferimento al periodo cronologico dal dicembre 2018 al febbraio 2019, con conseguente annullamento degli atti posti in essere da parte resistente e correlata declaratoria del diritto dell'istante alla predetta prestazione di per il periodo di cui sopra, con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda la deduceva che: in data 20.2.2019 l' , sede di Pt_1 CP_1
Nocera Inferiore, aveva intimato alla ricorrente il pagamento della somma di €.1.177,74 a titolo di restituzione degli importi relativi al periodo dal dicembre 2018 al febbraio 2019 della prestazione assistenziale già riconosciuta in favore della stessa, giustificando tale richiesta sul presupposto della non spettanza dei relativi ratei a causa dell'asserita mancata presentazione della deducente alla visita di revisione fissata per il giorno 27.11.2018; con provvedimento del 3.2.2017 del Tribunale di
Nocera Inferiore avente ad oggetto l'omologazione di un accertamento tecnico preventivo che aveva riguardato l'istante, quest'ultima era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 75%; come si evinceva dalla perizia del c.t.u. Dr.
, la decorrenza del predetto beneficio era stata determinata a partire dal 1.1.2016, Persona_2
e in quella sede era stata prevista una visita di revisione nel gennaio 2019; tenuto conto di ciò, i provvedimenti adottati dall' dovevano ritenersi illegittimi in quanto giustificati sulla base CP_1 della mancata presentazione dell'assistita ad una visita di revisione arbitrariamente fissata per il
27.11.2018 e, dunque, per una data anteriore a quella del gennaio 2019 indicata nella relazione tecnica del c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico preventivo omologato dal Tribunale.
Sulla base delle deduzioni di cui sopra la concludeva nei termini sopra richiamati. Pt_1
CP_ Instaurato poi il contraddittorio con la notifica all' del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c., l' restava contumace. CP_1
Sulla documentazione in atti, con la sentenza n. 1513/2022 pubblicata il 12.10.2022 e qui impugnata il Tribunale rigettava il ricorso in quanto nell'ottica della sua ricostruzione, la circostanza che il consulente avesse indicato una data per la revisione non faceva venir meno il potere dell'ente di fissare una data più ravvicinata, “atteso che il controllo sul permanere della situazione sanitaria legittimante l'erogazione resta dell . CP_1
Con ricorso in appello depositato il 23.1.2023 censurava la sentenza di primo Parte_1 grado sostenendone l'illegittimità laddove affermava, in particolare, che rientrasse nei poteri CP_ dell' “fissare una data di revisione più ravvicinata e ciò nonostante il decreto di omologa emesso dal Giudice del Lavoro a definizione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il riconoscimento della prestazione previdenziale a favore della ricorrente, a prescindere dalla data di revisione fissata dal CTU nel proprio elaborato peritale, omologato dal Tribunale adito”, e tanto sebbene “per giurisprudenza ormai pacifica, il decreto di omologa, ottenuto a definizione di un giudizio per accertamento tecnico preventivo innanzi al competente Tribunale, sostituisce completamente il verbale della commissione medica I.N.P.S. almeno limitatamente all'accertamento dei requisiti sanitari posseduti dalla ricorrente e stabiliti dal CTU all'esito delle operazioni peritali”.
Sulla base di tale considerazione e rammentato che all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo il giudice del lavoro in data 3.2.2017 aveva omologato le risultanze dell'elaborato peritale, mediante il quale “il CTU nominato, dott. , riconosceva la Persona_2 ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore del
74% (e cioè del 75%) a decorrere dal 01.01.2016 fino a gennaio 2019 per la visita di revisione”,
l'appellante stigmatizzava la decisione resa dal Tribunale nell'ambito della sentenza qui impugnata CP_ ed in base alla quale aveva rigettato il ricorso della ricorrente nonostante l' avesse provveduto a
“fissare la visita di revisione in data 27.11.2018 e cioè ben tre mesi prima da quella fissata dal
CTU, con conseguente richiesta di restituzione della somma elargita nelle more per mancata presentazione a visita”, rimarcando altresì che nelle more del giudizio l' aveva operato CP_1 trattenute mensili sui ratei di pensione di invalidità riscossi dalla ricorrente per un importo pari ad €
1.177,74, ovvero all'importo richiesto nel provvedimento impugnato in questa sede.
Sulla base di tali deduzioni la concludeva chiedendo alla Corte di accogliere il gravame e Pt_1
CP_ dichiarare l'illegittimità dei richiamati atti e richieste posti in essere dall' come anche il diritto dell'istante alla “prestazione di invalidità civile per il periodo dal 01.12.2018 al 01.02.2019” nonché di condannare l'Istituto alla restituzione della somma di €.1.177, 74 indebitamente trattenuta dallo stesso, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di impugnazione resistendo sulla base di articolazioni all'appello della Lanzara e chiedendo alla Corte di rigettare lo stesso, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e della relativa camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello va disatteso per quanto si dirà.
Risulta incontroverso tra le parti che, all'esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo e del susseguente provvedimento di omologa da parte del giudice in data 3.2.2017, il
C.T.U. nominato in quella sede abbia riconosciuto “la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore del 74% (e cioè del 75%) a decorrere dal
01.01.2016 fino a gennaio 2019 per la visita di revisione”. Tanto emerge dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo come anche dell'atto di appello, nell'ambito dei quali la provvidenza originariamente riconosciuta all'istante è univocamente ricondotta nell'alveo delle prestazioni correlate all'invalidità civile.
Va anche rilevato che nei propri atti difensivi la non prospetta alcuna ipotesi di mancata Pt_1
CP_ comunicazione alla stessa della data di visita di revisione fissata dall' per il 27.11.2018 né contesta in alcun modo la circostanza della sua assenza alla predetta visita, incentrando le proprie CP_ doglianze esclusivamente sulla fissazione da parte dell' del predetto accertamento medico di controllo in sede amministrativa ad una data anteriore a quella indicata dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Tanto precisato in fatto, va in diritto osservato quanto segue.
Il tema del riparto dell'onere probatorio nelle controversie riguardanti l'indebito previdenziale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento è nel senso di ritenere che grava esclusivamente sul beneficiario della prestazione l'onere di dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del proprio diritto al conseguimento della prestazione e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito (cfr. Cass. sez. un. 18046/10).
Come chiarito poi da Cass. civ. Sez. lavoro, 17/11/2003, n. 17404, in caso di erroneo pagamento di prestazione temporanea non pensionistica trova comunque applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato CP_1 prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 c.c., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'erronea corresponsione della prestazione previdenziale.
In termini analoghi si è espressa, con riferimento ad altra ipotesi di prestazione temporanea indebitamente percepita, anche Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373, secondo cui in tal caso non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 – in base al quale non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, atteso che tale ultima disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non qualunque prestazione previdenziale, e dunque, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica. Come chiarito in motivazione dalla richiamata pronuncia, i trattamenti previdenziali ma non pensionistici, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (cfr. anche Cass.
n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati), non rientrano nell'alveo di applicabilità della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico, tanto senza trascurare che alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di applicazione a qualunque prestazione previdenziale (cfr. fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011). Secondo tale condivisibile impostazione, “[…]Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018)”.
Per completezza va anche riferito che recentemente Corte Costituzionale, 27/01/2023, n.8, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 Cost., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita, ribadendo dunque il principio per cui, al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, atteso che, in considerazione del quadro di rimedi specificamente offerti dall'ordinamento nazionale, “[…] la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”.
Tanto chiarito e tenuto conto dello specifico thema decidendum del presente giudizio, è indubbio che l' abbia il pieno potere di sottoporre a visita chi fruisca di benefici assistenziali già CP_1 riconosciuti in sede amministrativa che giudiziaria, tanto sulla base della stessa disciplina di cui al
D.L. n. 112 /2008 art. 80 comma 3° in tema di procedimenti di verifica finalizzati “ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi”, senza che la predetta norma operi alcuna distinzione tra le ipotesi, vuoi in sede amministrativa come anche in sede giudiziale, in cui non sia stata prevista e programmata espressamente una visita di revisione e le altre in cui ciò sia CP_ avvenuto, non potendosi in ogni caso escludere che l' nell'esercizio del proprio potere di controllo della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, possa senz'altro procedere anche ad accertamenti e controlli a carattere se non straordinario comunque non vincolato in termini cronologici, non emergendo dalla disposizione sopra richiamata alcun elemento a sostegno di tale interpretazione, atteso che, come correttamente rilevato dall' , “la norma prevede unicamente il potere di porre in revisione le CP_1 prestazioni assistenziali erogate sulla base di già accertata e precedente sussistenza di requisiti sanitari ( al fine di verificarne la persistenza nel tempo)”.
Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, “la circostanza che il consulente abbia indicato una data per la revisione non fa venir meno il potere dell'ente di fissare data più ravvicinata”, ciò in quanto “il controllo sul permanere della situazione sanitaria legittimante
l'erogazione resta dell' , tanto senza trascurare comunque l'ulteriore circostanza in base alla CP_1 quale, come precisato dal Tribunale, “l'omologa giudiziale, come quella intervenuta in questo caso sulle risultanze della consulenza, individua la sussistenza o no del requisito sanitario fino alla data dell'omologa stessa, ben potendo la situazione migliorare o peggiorare in qualsiasi data successiva”.
Tanto assodato, va in ogni caso osservato che nell'ambito del presente giudizio, ai fini dell'accertamento del diritto dell'istante alla provvidenza in questione dal dicembre 2018 al febbraio 2019 ed al di là della stessa prova circa la persistenza dei requisiti sanitari, non risulta comunque fornita prova da parte dell'istante della sussistenza dei requisiti socio-economici previsti per la provvidenza in oggetto in relazione al periodo cronologico rivendicato in questa sede
(“periodo dal 01.12.2018 al 01.02.2019”).
Come noto, l'art. 13, comma 1, l. n. 118/1971 prevede che "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12."
La concessione dell'assegno mensile è legata al possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 1) riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% (requisito sanitario); 2) stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente;
3) incollocazione al lavoro;
4) età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi.
Ciò posto, secondo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione "In tema di assegno di invalidità civile, l'onere della prova del requisito reddituale e di quello dell'incollocazione al lavoro - che integrano, al pari del requisito sanitario, elementi della fattispecie costitutiva del diritto - grava sulla parte, che agisce per ottenerne il riconoscimento, in base ai principi generali - sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) - la cui inottemperanza comporta, tuttavia, la soccombenza della parte - che ne sia gravata - soltanto se il possesso di detto requisito, nonostante la contestazione specifica della controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, atteso che i principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l'art. 245, comma 2, c.p.c.) e pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art. 111 cost)." (Cass.
14/01/2010, n. 488; Cass. 26/05/2009 n. 12131).
In particolare, con riguardo al requisito reddituale si è specificato che "Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, il possesso del requisito reddituale non può essere provato da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale, la quale può al più concorrere ad integrare il quadro probatorio unitamente ad altre risultanze istruttorie, come la certificazione amministrativa (dell'agenzia delle entrate o di altra amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, da sola sarebbe inidonea a comprovarlo." (Cass. 06/05/2009 n.
12131).
Con riguardo poi al requisito dell'incollocazione si è precisato che "in relazione al diritto all'assegno previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 il requisito dell'incollocazione al lavoro rappresenta al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata Legge - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. n. 13279 del 2003), la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 4910 del 2001).
Questa stessa Corte ha precisato che al fine di attestare l'anzidetto requisito dell'incollocazione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie, mentre non è sufficiente l'iscrizione al collocamento ordinario
(Sentenza n. 23762 del 10/11/2009; Cass. n. 13622 del 13 giugno 2006; Cass. n. n. 1096 del 24 gennaio 2003)." (cfr. Cass. 18/05/2017, n. 12554).
Tanto precisato, deve rilevarsi che l'istante, comunque gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito idonea e persuasiva dimostrazione della presenza del predetto requisito, ed invero: non può attribuirsi, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, idonea valenza probatoria alla
“autocertificazione della situazione reddituale con allegato documento di riconoscimento” di cui al documento 2 del foliario del presente atto di appello, attesa da un lato la tardività ed inammissibilità della relativa produzione e tenuto comunque conto che, come rilevato in precedenza, “il possesso del requisito reddituale non può essere provato da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale”; non risulta in alcun modo documentato nei termini sopra precisati il requisito della incollocabilità; non può in alcun modo farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che, al di là della stessa CP_ contumacia dell' nel precedente grado di giudizio, l'assenza di specifiche e circostanziate deduzioni nell'ambito del ricorso introduttivo e del presente appello renderebbe comunque inconfigurabile alcun onere di specifica contestazione a carico di parte resistente.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado qui impugnata.
Ritiene la Corte la sussistenza dei presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della non agevole ricostruzione della presente fattispecie come anche del complessivo comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti ed altresì della inerenza della prestazione in oggetto alla tutela costituzionale prevista dall'art. 38 della Carta fondamentale.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 23.1.2023 da (parte Parte_1 appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1513/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 45/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
n. il 15.12.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Raffaella Parte_1
Lanzara come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via A.
Barbarulo n.62
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2033 a rogito Notaio ed elettivamente domiciliato, ai Per_1 fini del presente giudizio, in Salerno, Corso Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede di Salerno;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1513/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 12.10.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13.3.2019 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore in Parte_1 funzione di giudice del lavoro e della previdenza, per sentir accertare e dichiarare nei confronti CP_ dell' l'illegittimità della sospensione posta in essere dall' con riferimento alla CP_1 prestazione di invalidità civile goduta dalla ricorrente nonché della richiesta di restituzione della somma di € 1.177,74 con riferimento al periodo cronologico dal dicembre 2018 al febbraio 2019, con conseguente annullamento degli atti posti in essere da parte resistente e correlata declaratoria del diritto dell'istante alla predetta prestazione di per il periodo di cui sopra, con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda la deduceva che: in data 20.2.2019 l' , sede di Pt_1 CP_1
Nocera Inferiore, aveva intimato alla ricorrente il pagamento della somma di €.1.177,74 a titolo di restituzione degli importi relativi al periodo dal dicembre 2018 al febbraio 2019 della prestazione assistenziale già riconosciuta in favore della stessa, giustificando tale richiesta sul presupposto della non spettanza dei relativi ratei a causa dell'asserita mancata presentazione della deducente alla visita di revisione fissata per il giorno 27.11.2018; con provvedimento del 3.2.2017 del Tribunale di
Nocera Inferiore avente ad oggetto l'omologazione di un accertamento tecnico preventivo che aveva riguardato l'istante, quest'ultima era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 75%; come si evinceva dalla perizia del c.t.u. Dr.
, la decorrenza del predetto beneficio era stata determinata a partire dal 1.1.2016, Persona_2
e in quella sede era stata prevista una visita di revisione nel gennaio 2019; tenuto conto di ciò, i provvedimenti adottati dall' dovevano ritenersi illegittimi in quanto giustificati sulla base CP_1 della mancata presentazione dell'assistita ad una visita di revisione arbitrariamente fissata per il
27.11.2018 e, dunque, per una data anteriore a quella del gennaio 2019 indicata nella relazione tecnica del c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico preventivo omologato dal Tribunale.
Sulla base delle deduzioni di cui sopra la concludeva nei termini sopra richiamati. Pt_1
CP_ Instaurato poi il contraddittorio con la notifica all' del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c., l' restava contumace. CP_1
Sulla documentazione in atti, con la sentenza n. 1513/2022 pubblicata il 12.10.2022 e qui impugnata il Tribunale rigettava il ricorso in quanto nell'ottica della sua ricostruzione, la circostanza che il consulente avesse indicato una data per la revisione non faceva venir meno il potere dell'ente di fissare una data più ravvicinata, “atteso che il controllo sul permanere della situazione sanitaria legittimante l'erogazione resta dell . CP_1
Con ricorso in appello depositato il 23.1.2023 censurava la sentenza di primo Parte_1 grado sostenendone l'illegittimità laddove affermava, in particolare, che rientrasse nei poteri CP_ dell' “fissare una data di revisione più ravvicinata e ciò nonostante il decreto di omologa emesso dal Giudice del Lavoro a definizione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il riconoscimento della prestazione previdenziale a favore della ricorrente, a prescindere dalla data di revisione fissata dal CTU nel proprio elaborato peritale, omologato dal Tribunale adito”, e tanto sebbene “per giurisprudenza ormai pacifica, il decreto di omologa, ottenuto a definizione di un giudizio per accertamento tecnico preventivo innanzi al competente Tribunale, sostituisce completamente il verbale della commissione medica I.N.P.S. almeno limitatamente all'accertamento dei requisiti sanitari posseduti dalla ricorrente e stabiliti dal CTU all'esito delle operazioni peritali”.
Sulla base di tale considerazione e rammentato che all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo il giudice del lavoro in data 3.2.2017 aveva omologato le risultanze dell'elaborato peritale, mediante il quale “il CTU nominato, dott. , riconosceva la Persona_2 ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore del
74% (e cioè del 75%) a decorrere dal 01.01.2016 fino a gennaio 2019 per la visita di revisione”,
l'appellante stigmatizzava la decisione resa dal Tribunale nell'ambito della sentenza qui impugnata CP_ ed in base alla quale aveva rigettato il ricorso della ricorrente nonostante l' avesse provveduto a
“fissare la visita di revisione in data 27.11.2018 e cioè ben tre mesi prima da quella fissata dal
CTU, con conseguente richiesta di restituzione della somma elargita nelle more per mancata presentazione a visita”, rimarcando altresì che nelle more del giudizio l' aveva operato CP_1 trattenute mensili sui ratei di pensione di invalidità riscossi dalla ricorrente per un importo pari ad €
1.177,74, ovvero all'importo richiesto nel provvedimento impugnato in questa sede.
Sulla base di tali deduzioni la concludeva chiedendo alla Corte di accogliere il gravame e Pt_1
CP_ dichiarare l'illegittimità dei richiamati atti e richieste posti in essere dall' come anche il diritto dell'istante alla “prestazione di invalidità civile per il periodo dal 01.12.2018 al 01.02.2019” nonché di condannare l'Istituto alla restituzione della somma di €.1.177, 74 indebitamente trattenuta dallo stesso, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di impugnazione resistendo sulla base di articolazioni all'appello della Lanzara e chiedendo alla Corte di rigettare lo stesso, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e della relativa camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello va disatteso per quanto si dirà.
Risulta incontroverso tra le parti che, all'esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo e del susseguente provvedimento di omologa da parte del giudice in data 3.2.2017, il
C.T.U. nominato in quella sede abbia riconosciuto “la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore del 74% (e cioè del 75%) a decorrere dal
01.01.2016 fino a gennaio 2019 per la visita di revisione”. Tanto emerge dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo come anche dell'atto di appello, nell'ambito dei quali la provvidenza originariamente riconosciuta all'istante è univocamente ricondotta nell'alveo delle prestazioni correlate all'invalidità civile.
Va anche rilevato che nei propri atti difensivi la non prospetta alcuna ipotesi di mancata Pt_1
CP_ comunicazione alla stessa della data di visita di revisione fissata dall' per il 27.11.2018 né contesta in alcun modo la circostanza della sua assenza alla predetta visita, incentrando le proprie CP_ doglianze esclusivamente sulla fissazione da parte dell' del predetto accertamento medico di controllo in sede amministrativa ad una data anteriore a quella indicata dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Tanto precisato in fatto, va in diritto osservato quanto segue.
Il tema del riparto dell'onere probatorio nelle controversie riguardanti l'indebito previdenziale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento è nel senso di ritenere che grava esclusivamente sul beneficiario della prestazione l'onere di dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del proprio diritto al conseguimento della prestazione e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito (cfr. Cass. sez. un. 18046/10).
Come chiarito poi da Cass. civ. Sez. lavoro, 17/11/2003, n. 17404, in caso di erroneo pagamento di prestazione temporanea non pensionistica trova comunque applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato CP_1 prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 c.c., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'erronea corresponsione della prestazione previdenziale.
In termini analoghi si è espressa, con riferimento ad altra ipotesi di prestazione temporanea indebitamente percepita, anche Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373, secondo cui in tal caso non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 – in base al quale non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, atteso che tale ultima disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non qualunque prestazione previdenziale, e dunque, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica. Come chiarito in motivazione dalla richiamata pronuncia, i trattamenti previdenziali ma non pensionistici, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (cfr. anche Cass.
n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati), non rientrano nell'alveo di applicabilità della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico, tanto senza trascurare che alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di applicazione a qualunque prestazione previdenziale (cfr. fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011). Secondo tale condivisibile impostazione, “[…]Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018)”.
Per completezza va anche riferito che recentemente Corte Costituzionale, 27/01/2023, n.8, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 Cost., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita, ribadendo dunque il principio per cui, al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, atteso che, in considerazione del quadro di rimedi specificamente offerti dall'ordinamento nazionale, “[…] la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”.
Tanto chiarito e tenuto conto dello specifico thema decidendum del presente giudizio, è indubbio che l' abbia il pieno potere di sottoporre a visita chi fruisca di benefici assistenziali già CP_1 riconosciuti in sede amministrativa che giudiziaria, tanto sulla base della stessa disciplina di cui al
D.L. n. 112 /2008 art. 80 comma 3° in tema di procedimenti di verifica finalizzati “ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi”, senza che la predetta norma operi alcuna distinzione tra le ipotesi, vuoi in sede amministrativa come anche in sede giudiziale, in cui non sia stata prevista e programmata espressamente una visita di revisione e le altre in cui ciò sia CP_ avvenuto, non potendosi in ogni caso escludere che l' nell'esercizio del proprio potere di controllo della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, possa senz'altro procedere anche ad accertamenti e controlli a carattere se non straordinario comunque non vincolato in termini cronologici, non emergendo dalla disposizione sopra richiamata alcun elemento a sostegno di tale interpretazione, atteso che, come correttamente rilevato dall' , “la norma prevede unicamente il potere di porre in revisione le CP_1 prestazioni assistenziali erogate sulla base di già accertata e precedente sussistenza di requisiti sanitari ( al fine di verificarne la persistenza nel tempo)”.
Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, “la circostanza che il consulente abbia indicato una data per la revisione non fa venir meno il potere dell'ente di fissare data più ravvicinata”, ciò in quanto “il controllo sul permanere della situazione sanitaria legittimante
l'erogazione resta dell' , tanto senza trascurare comunque l'ulteriore circostanza in base alla CP_1 quale, come precisato dal Tribunale, “l'omologa giudiziale, come quella intervenuta in questo caso sulle risultanze della consulenza, individua la sussistenza o no del requisito sanitario fino alla data dell'omologa stessa, ben potendo la situazione migliorare o peggiorare in qualsiasi data successiva”.
Tanto assodato, va in ogni caso osservato che nell'ambito del presente giudizio, ai fini dell'accertamento del diritto dell'istante alla provvidenza in questione dal dicembre 2018 al febbraio 2019 ed al di là della stessa prova circa la persistenza dei requisiti sanitari, non risulta comunque fornita prova da parte dell'istante della sussistenza dei requisiti socio-economici previsti per la provvidenza in oggetto in relazione al periodo cronologico rivendicato in questa sede
(“periodo dal 01.12.2018 al 01.02.2019”).
Come noto, l'art. 13, comma 1, l. n. 118/1971 prevede che "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12."
La concessione dell'assegno mensile è legata al possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 1) riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% (requisito sanitario); 2) stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente;
3) incollocazione al lavoro;
4) età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi.
Ciò posto, secondo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione "In tema di assegno di invalidità civile, l'onere della prova del requisito reddituale e di quello dell'incollocazione al lavoro - che integrano, al pari del requisito sanitario, elementi della fattispecie costitutiva del diritto - grava sulla parte, che agisce per ottenerne il riconoscimento, in base ai principi generali - sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) - la cui inottemperanza comporta, tuttavia, la soccombenza della parte - che ne sia gravata - soltanto se il possesso di detto requisito, nonostante la contestazione specifica della controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, atteso che i principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l'art. 245, comma 2, c.p.c.) e pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art. 111 cost)." (Cass.
14/01/2010, n. 488; Cass. 26/05/2009 n. 12131).
In particolare, con riguardo al requisito reddituale si è specificato che "Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, il possesso del requisito reddituale non può essere provato da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale, la quale può al più concorrere ad integrare il quadro probatorio unitamente ad altre risultanze istruttorie, come la certificazione amministrativa (dell'agenzia delle entrate o di altra amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, da sola sarebbe inidonea a comprovarlo." (Cass. 06/05/2009 n.
12131).
Con riguardo poi al requisito dell'incollocazione si è precisato che "in relazione al diritto all'assegno previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 il requisito dell'incollocazione al lavoro rappresenta al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata Legge - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. n. 13279 del 2003), la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 4910 del 2001).
Questa stessa Corte ha precisato che al fine di attestare l'anzidetto requisito dell'incollocazione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie, mentre non è sufficiente l'iscrizione al collocamento ordinario
(Sentenza n. 23762 del 10/11/2009; Cass. n. 13622 del 13 giugno 2006; Cass. n. n. 1096 del 24 gennaio 2003)." (cfr. Cass. 18/05/2017, n. 12554).
Tanto precisato, deve rilevarsi che l'istante, comunque gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito idonea e persuasiva dimostrazione della presenza del predetto requisito, ed invero: non può attribuirsi, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, idonea valenza probatoria alla
“autocertificazione della situazione reddituale con allegato documento di riconoscimento” di cui al documento 2 del foliario del presente atto di appello, attesa da un lato la tardività ed inammissibilità della relativa produzione e tenuto comunque conto che, come rilevato in precedenza, “il possesso del requisito reddituale non può essere provato da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale”; non risulta in alcun modo documentato nei termini sopra precisati il requisito della incollocabilità; non può in alcun modo farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che, al di là della stessa CP_ contumacia dell' nel precedente grado di giudizio, l'assenza di specifiche e circostanziate deduzioni nell'ambito del ricorso introduttivo e del presente appello renderebbe comunque inconfigurabile alcun onere di specifica contestazione a carico di parte resistente.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado qui impugnata.
Ritiene la Corte la sussistenza dei presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della non agevole ricostruzione della presente fattispecie come anche del complessivo comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti ed altresì della inerenza della prestazione in oggetto alla tutela costituzionale prevista dall'art. 38 della Carta fondamentale.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 23.1.2023 da (parte Parte_1 appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1513/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)