TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al nr.15295 2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia Dott. Vincenzo Pavone, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Rocco PEC:
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter dell'8.4.2025, ha pronunciato – mediante deposito nel fascicolo telematico - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 , premesso Parte_2
che aveva opposto l'atto di pignoramento presso terzi da essa Controparte_2
promosso, contestandone la legittimità atteso che un avviso di addebito era stata annullato a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro di questo Tribunale mentre, in relazione all'ulteriore avviso, era pendente altro procedimento davanti
CP_ al Giudice del Lavoro, conveniva in giudizio e al fine di Controparte_2
sentire: “rigettare l'opposizione proposta da avverso l'atto di Controparte_2
pignoramento presso terzi ex art. 72-bis recante n. 29684202400002972001 perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e non provato.
Per l'effetto statuire la piena validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto in riferimento agli AVA recanti nn. 59620160002030643000,
59620170003541872000, 59620180001914557000, 59620180006906132000,
59620190002264102000 e 59620190006533509000 in parte qua”.
Si costituiva in giudizio che contestava quanto ex adverso Controparte_2
dedotto facendo presente che l'avviso di addebito n. 59620220003701200000 era stato annullato con sentenza n. 2296/2023 di questo Tribunale e che con sentenza n. 5044/2024 lo stesso Tribunale aveva accertato e dichiarato che “non sussistono
i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione Commercianti sin
CP_ dall'01.10.2014 (data di iscrizione)”, di talchè l' aveva comunicato - a mezzo
PEC dell'Avv. Delia Cernigliaro del 14.01.2025 - lo sgravio degli avvisi di addebito.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere e la condanna del ricorrente Concessionario alle spese di lite essendosi l'opposizione all'esecuzione resa necessaria alla luce dell'annullamento di un primo avviso di addebito e della successiva sentenza dichiarativa dell'insussistenza dell'iscrizione alla contribuzione commercianti.
CP_ Si costituiva anche l' che concludeva chiedendo: “dire e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva promossa da in relazione alla CP_3 contribuzione dovuta fino alla data di cancellazione della posizione assicurativa
(15/11/2018); Rigettare la opposizione alla esecuzione”.
In corso di causa preso atto dell'annullamento, in data successiva CP_3
all'instaurazione del presente giudizio, degli avvisi di addebito da parte dell'Ente impositore, si associava di cessazione della materia del contendere avanzata da
[...]
chiedendo la compensazione delle spese di lite o in subordine la CP_2
CP_ condanna dell' in relazione a queste ultime.
Disposta la trattazione scritta, sia che depositavano note. CP_3 Controparte_2
CP_ L' non depositava note.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, ritenuto che non è stata CP_3
parte nel giudizio concluso con sentenza n. 5044/2024 del 5.12.2024, con la quale questo Tribunale ha dichiarato l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti e che ha determinato lo sgravio degli avvisi di addebito
CP_ da parte dell' preso atto della concorde richiesta delle parti e ritenuto che l'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito che avevano dato luogo al pignoramento presso terzi ha fatto venire meno l'interesse ad agire da parte di CP_3
ritenuto pertanto che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
che le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti stante che l'annullamento degli avvisi di addebito, che avevano dato luogo al pignoramento presso terzi, è successivo all'iscrizione a ruolo della presente causa e che nel giudizio definito con sentenza n. 5044/2024 non era parte;
CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 08.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami