TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 2306/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(CF: e P. IVA: ) con sede in Carbonara Parte_1 P.IVA_1
Scrivia (AL), Via Zerbi n.47 – 15050, in persona del suo rappresentante legale pro tempore Sig.ra nata ad [...] il [...], Parte_2
difesa e rappresentata dall'Avv.to Stefano Rossi, come da procura alle liti in calce all'opposizione, ed ai fini del presente procedimento, eleggendo domicilio presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Ragusa sita in Via
Natalelli, 25, Ragusa, ed altresì presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tarascio, sito in Via Milano, Avola (SR)
OPPONENTE
CONTRO 3
(P.iva ), con sede a Modica in Controparte_1 P.IVA_2
c.da Cava Ciancia n. 129, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata a Modica in Via Sacro Cuore n.114/A, nello studio degli Avv.ti
Avv. Vincenzo Iozzia e Stefania Tuè, che la rappresentano e difendono per mandato su documento informatico separato
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 865/2018 del 19/04/2018 (R.G.N. 1070/2018), notificato in data 19/04/2018, con il quale il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla medesima di provvedere al pagamento, in favore della dell'importo capitale di euro 11.064,53, Controparte_1 oltre ad interessi legali, esborsi e competenze della procedura monitoria. Chiedeva l'opponente “In via Preliminare: dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque revocare il decreto ingiuntivo ING. N. 865/2018 del 19/04/2018 (R.G.N. 1070/2018 – Tribunale di Ragusa) perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
2. NEL MERITO: accertare e dichiarare che tra la ricorrente opposta e la società non è mai intercorso Parte_1 alcun rapporto di agenzia né di deposito e che comunque nulla è dovuto dalla nei confronti della società S.a.s. di 3. Parte_1 Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che ha Controparte_1 trattenuto indebitamente e arbitrariamente la merce di cui all'allegato n.10 e di proprietà della opponente e per l'effetto condannare la convenuta 4
opposta al pagamento della somma di euro 18.033,25, equivalente al valore della merce, oltre agli eventuali maggiori costi e/o danni che risulteranno in corso di causa, oltre ai danni commerciali derivanti dalla mancata consegna della merce de quo;
4. IN OGNI CASO: condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave e mala fede, condannandola anche alla rifusione delle spese di trasferta e domiciliazione eventualmente maturate per il presente giudizio, anche alla luce del fatto che nessuna proposta conciliativa è stata mai formulata dalla ricorrente, né tantomeno è stato dato il tempo alla Pt_1 di intervenire fattivamente in tal senso, considerando la concomitanza della prima messa in mora con l'scrizione a ruolo del ricorso per ingiunzione.
5. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva la la quale chiedeva “Rigettare Controparte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 865/2018 del Tribunale di Ragusa proposta dalla convalidandolo;
- In subordine, accertare Parte_1
l'arricchimento indebito conseguito dalla opponente e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto dovuto e nello stesso ammontare ingiunto portato dalla fattura n. 1 del 2017; - Col favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalle risultanze acquisite in atti si evince la fondatezza delle argomentazioni espresse dalla parte opposta, configurandosi un rapporto di procacciamento di affari, non essendosi limitata la società opposta a tenere in deposito e a consegnare la merce per conto dell'opponente, occupandosi altresì di procacciare alla stessa i clienti, utilizzando il “pacchetto clienti” già in essere con altra società, e quindi provvedendo alle relative vendite nei loro confronti, proponendo essa stessa i prodotti della società dello , CP_1 oltre ad occuparsi dello stoccaggio della merce nei suoi magazzini e alla successiva consegna, mentre non appare condivisibile la tesi di parte opponente secondo cui la s.a.s. di avrebbe soltanto svolto Controparte_1 un'attività di deposito della merce della nei propri magazzini, per CP_2 poi distribuirla nel territorio della Sicilia, dove l'opponente avrebbe avuto già un agente di zona, il sig. . Testimone_1 5
La ricostruzione dei fatti fornita da parte opponente, secondo cui la società opposta avrebbe svolto un'attività esclusiva di trasporto e consegna della merce della ai clienti per la Sicilia appare peraltro confutata dalla CP_2 fattura n. 2/2016, nella cui causale si legge “compenso per assistenza tecnica fornita ai vostri clienti segnalati nella zona di nostra operatività per l'anno 2016”.
Nella fattura oggetto del ricorso monitorio (la n. 1/2017), poi, si legge:
“Saldo provvigioni maturate per vostro conto per affari procacciati fino al
06.04.2017”.
Il teste di parte opponente ha riferito, in merito ai rapporti Testimone_2 esistenti tra le parti:” So che le due società collaboravano, non so precisare il tipo di rapporto. So che la società di vendeva dei prodotti della ditta CP_1
”. CP_2
ha confermato quanto richiestogli in merito all'attività di Testimone_1 procacciatore di affari svolta da ovvero che la società Controparte_1 dallo stesso amministrata si occupava sia di procacciare clienti per conto dell'opponente che del deposito e stoccaggio in magazzino delle merci spedite e destinate alla vendita dell'opponente, della consegna delle merci ai clienti acquirenti e dell'assistenza post-vendita alle aziende acquirenti sempre per conto dell'opponente, “anche perché i clienti erano di CP_1 da molto tempo, ai quali sono stati proposti i prodotti della ”. Ha CP_2 anche confermato che il , marito dell'amministratrice dell'opponente, Tes_3 aveva consegnato un listino di prodotti con indicati i prezzi di vendita e la percentuale di provvigione spettante allo in presenza di Controparte_1
(“Lo so perché ho email relative ad ogni passaggio tra le Persona_1 parti”). A detta del medesimo, inoltre, la fattura in contestazione relativa all'attività di stoccaggio dei prodotti ed alle provvigioni era stata redatta come da email esplicativa inviata da alla Persona_1 Parte_1
(“mail che l'amministratrice della mi ha mandato in visione”; CP_2
“Preciso che i compensi era stati concordati quanto alla provvigione, mentre i problemi sono sorti per la parte concernente magazzino e trasporto”. Su domanda a chiarimento dell'Avv. Rocca: “All'epoca io lavoravo per la
, alla quale ho indicato la s.a.s. di quale agente per la CP_2 CP_1
Sicilia”). 6
Il teste ha riferito: “Ho acquistato la merce dalla , Testimone_4 CP_2 ma era il rappresentante. I prodotti della mi sono stati CP_1 CP_2 presentati dallo . Prima del 2015 l'attività era di mio padre, poi l'ho CP_1 rilevata io e, alla fine del 2015, ho iniziato ad acquistare degli animali e lo mi ha proposto i prodotti della . I prodotti mi venivano CP_1 CP_2 consegnati dallo;
in caso di problemi, mi rivolgevo sia allo , CP_1 CP_1 che a un alimentarista libero professionista, . Adr. avv. Controparte_3
Rocca: preciso che, conoscendo da tempo , mi sono rivolto Controparte_1
a lui per un consiglio in merito ai prodotti da acquistare e lui mi disse che gestiva un'azienda o comunque che era rappresentante di questa azienda, che, dunque, mi ha fatto conoscere. Non so riferire in merito al rapporto contrattuale tra e , non mi riguardava. Ribadisco che quello CP_1 CP_2 che mi ha fatto conoscere la è stato ”. CP_2 CP_1
Dalla visura camerale in atti, inoltre, è rilevabile la qualifica di agente e di rappresentante di commercio rivestita dallo . CP_1
E' stata prodotta altresì l'iscrizione dello al ruolo degli agenti e CP_1 rappresentanti di commercio.
La ricostruzione fornita dall'opponente relativa all'incarico di mediazione conferito al sig. appare confutata con evidenza dallo stesso Persona_2 atto di conferimento di incarico al medesimo, nell'ambito del cui oggetto non è prevista l'attività di procacciamento di clienti per conto della committente.
Deve pertanto ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di mediazione e procacciamento d'affari, avendo la s.a.s. dello Spadola procacciato clienti in favore dell'opponente, cui era stato trasferito il pacchetto clienti già in essere con una precedente società, ricevendo gli ordini degli stessi ed occupandosi del deposito e dello stoccaggio della merce presso i propri magazzini, nonché della successiva vendita e consegna ai clienti della zona della Sicilia.
Nessuna valenza di contro è attribuibile a quanto riferito dal teste , Tes_3 legato da un rapporto di parentela con i titolari della società opponente, in evidente contrasto con le altre risultanze acquisite in atti, in particolare essendo stati gli altri testi escussi concordi nel riferire l'attività di vendita per conto dell'opponente posta in essere dalla società dello . CP_1 7
Sotto il profilo del quantum dovuto, il contenuto della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio (n. 1/2017) deve intendersi integrato dalla missiva del 15.04.2017, inviata da alla , dove Testimone_2 Pt_1
è indicato il quantitativo di prodotto stoccato (dall'01.01.2017 al 06.04.2017) e quello fermo, e il prospetto provvigioni per gli anni 2016 e 2017, fornito dall'opponente medesima, con conseguente calcolo e determinazione specifica dell'importo dovuto, corrispondente a quello di cui alla fattura in questione, mentre nessuna contestazione è stata sollevata dalla controparte avverso tale documento.
L'allegato 4 di parte opposta, poi, contiene il prospetto dei prodotti e delle relative provvigioni redatto dall'opponente medesima, e dalla stessa non disconosciuto, dal quale è rilevabile la natura dei prodotti, il formato, il prezzo e la percentuale di provvigione prevista e concordata, pari al 10%.
Inaccoglibile, infine, deve intendersi la domanda riconvenzionale di parte opponente relativa al preteso risarcimento dei danni per il presunto rifiuto di restituzione della merce, ancora giacente presso i magazzini di controparte.
Ed invero, nessuna prova scritta in atti l'opponente ha fornito in merito a previe richieste di restituzione della merce stoccata presso i magazzini dell'opposta.
Al contrario è stata prodotta la diffida e messa in mora del 09.03.2018, trasmessa dalla società opposta all'altra parte, in cui la si diffidava appunto al ritiro della merce, rimasta in giacenza presso i suoi magazzini, essendo cessato, per decisione unilaterale dell'opponente, il rapporto tra le parti.
Irrilevante appare la risposta fornita dall'opponente alla suddetta lettera di diffida, in quanto successiva all'iniziativa documentata di controparte, e comunque priva di riscontri certi in atti.
Con riferimento alle risultanze delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio de quo, quelle rese dal teste non appaiono Tes_2 decisive nel senso di supportare la tesi di parte opponente, avendo lo stesso, in un primo tempo, dichiarato:” Posso dire che ho chiamato lo per ritirare dei sacchi della e lo stesso si è rifiutato di CP_1 CP_2 consegnarmi la merce, rappresentando che aveva dei problemi con la 8
, che andavano risolti prima della consegna”, salvo poi precisare CP_2
“preciso che ho avuto soltanto un contatto telefonico con . Preciso CP_1 che lavoro per la società , la quale era Parte_3 interessata all'acquisto di quella merce. Io acquistavo dalla , mi ero CP_2 rivolta a quest'ultima, la quale mi aveva detto di rivolgermi direttamente a
. Non ero incaricato da al ritiro della merce, ma la CP_1 CP_2 CP_2 mi aveva autorizzato a ritirare la merce che intendevo acquistare direttamente dallo ”. CP_1
Il teste , responsabile di zona per conto della , ha Testimone_1 Pt_1 negato che la società opposta abbia mai opposto un rifiuto alla richiesta di ritiro della merce depositata presso i suoi locali di deposito, precisando in seguito che “c'erano delle intimazioni, ma al contempo la CP_1 CP_1 provvedeva alla gestione di magazzino e all'evasione degli
[...] ordinativi dei clienti. Ero io che emettevo gli ordini. Su domanda a chiarimento avv. Rocca: Per quello che so, ipotizzo che la restituzione della merce alla sia stata parziale e successiva. Io non conosco le fatture CP_2 emesse tra le parti”.
Ha anche confermato la circostanza che la merce stoccata in magazzino era stata messa a disposizione della immediatamente dopo Pt_1
l'interruzione dei rapporti tra le parti, dando disposizioni perché essa fosse consegnata a chiunque si presentasse, con specifico mandato conferito dalla medesima (“ 2) vero, posso dirlo perché gli ordini sono stati Pt_1 evasi”).
Ha infine affermato che la merce in magazzino risultante dall'ultimo inventario sottoscritto da è stata consegnata solo dopo la Testimone_1 formale diffida e messa in mora del 09.03.2018, esattamente il 04.06.2018 - come da documento di trasporto mostrato al teste medesimo -, e ricevuta senza opporre alcuna contestazione sulla qualità di essa (“3) vero, la merce l'ha ritirata una cooperativa locale e non è tornata in sede”).
Dal DDT del 04.06.2018, infatti, non è evincibile nessuna contestazione, o alcun tipo di osservazione, essendosi anzi constatata l'integrità della merce ricevuta. 9
Non decisive appaiono le dichiarazioni rese dal teste , figlio Testimone_5 dei titolari della società opponente, e quindi certamente meno affidabile degli altri testi escussi.
E' appena il caso di precisare che il Giudice può dare rilevanza, e quindi porre a fondamento della decisione, qualunque mezzo di prova, dando eventualmente maggiore rilevanza all'uno piuttosto che all'altro.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va rigettata, e il decreto opposto andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata dalla avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 865/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il
18.04.2018, depositato il 19.04.2018, nell'ambito del procedimento n.
1070/2018 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 2.400,00 a Controparte_1 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 25 settembre 2025. Il Giudice
10
D
o tt
.s a
R
o s
a n
n a
S
c ol lo