Articolo 1599 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1636Articolo 1625
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Art. 1599. (( (Sanzioni disciplinari). )) ((1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
c) la cessazione dal servizio))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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