Articolo 1682 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1681Articolo 1683
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9 ottobre 2010
Art. 1682. Promozioni 1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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