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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2052/2024 (cui è riunito il n. 2053 del 2024) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
( ), in proprio, socio unico ed ex legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della impresa SICIGNANO GROUP S.R.L.S. (c.f./p.i. ), con P.IVA_1 sede in via VITTORIO VENETO, n. 196 – 80054 GRAGNANO (Na), nonché
[...]
( ), nella qualità di legale rappresentante pro Parte_2 C.F._2 tempore della impresa GROUP S.R.L.S. (c.f./p.i. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 via VITTORIO VENETO, n. 196 – 80054 GRAGNANO (Na) elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, in Via SAN FELICE, n.5 80054 – GRAGNANO (Na), presso l'avv. Sebastiano Nastro, che li rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, depositato in data 6.4.2024, gli istanti in epigrafe impugnavano l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI 001859343, notificata a mezzo raccomandata in busta chiusa Con
AG 380501065194, in data 12.03.2024, relativa ad atto di accertamento n.
.5101.05/03/2024.0070870, asseritamente notificato in data 24/09/2019, riferito (altrettanto CP_1 presuntivamente) all'anno 2018. Gli istanti deducevano, tra l'altro, la illegittimità dell'ordinanza per violazione dell' art. 14 L.689/1981.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione. Con successivo ricorso, contraddistinto dal n. 2053 del 2024, gli istanti impugnavano l' ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 18 l. 689/81, n. OI – 001859343, notificata a mezzo raccomandata in busta chiusa A/R AG 380501065194, in data 12.03.2024, relativa ad atto di accertamento n. .5101.05/03/2024.0070870, asseritamente (ma invero mai) notificato in CP_1 data 24/09/2019 riferito (altrettanto presuntivamente) all'anno 2018, chiedendone l'annullamento per le ragioni esposte nel precedente giudizio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, l' infondatezza delle eccezioni formulate.
Venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione o meglio di identità di parti e di oggetto del giudizio. All'esito, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429.
**********
1 Preliminarmente, va rilevato che, in data 12.03.2024, veniva notificata ai ricorrenti, in proprio, quanto a , e, quale legale rappresentante della Sicignano Group Srls, Parte_1 quanto a , l'ordinanza ingiunzione OI-001859343, per un importo di Parte_2 CP_1 complessivo di €. 3.091,80, in relazione alla loro responsabilità solidale per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative ai periodi
12/2017, 04-06/2018 e 08-11/2018, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Gli istanti esperivano due distinti identici giudizi, che venivano riuniti.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata ai ricorrenti. A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle perso-ne indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L' art. 14 della legge 689 del 1981 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione. CP_ L' eccepisce la mancata applicazione all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata
Tuttavia, la tesi non convince.
Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Proprio nel senso dell'applicabilità dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, depone la circolare emanata dall' la n.32 CP_1 del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di CP_3 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981. Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale agli anni 2017 e 2018, mentre l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato solo in data in data 09.10.2019, ben oltre dunque il termine di cui all'articolo 14 CP_ succitato (cfr. allegato produzione dell' .
Il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto conto della mancata CP_ deduzione da parte dell' di profili specifici di particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto di un unico giudizio, atteso che la parte ha inutilmente duplicato le azioni.
PQM
2 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.312, oltre iva e c.p.a. come per legge, nonché rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 21.3.2025 IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
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