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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1095 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2024, vertente
TRA avv. Luigia Ombretta Florio (cod. fisc.: ), n.q. di curatore CodiceFiscale_1
speciale della minore (cod. fisc.: nata il Persona_1 CodiceFiscale_2
27.04.2007 a Reggio Calabria), rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Ombretta Florio, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Biagio Camagna n.11 ha eletto domicilio.
-attrice-
E
(cod. fisc.: nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
l'01.11.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Andrianò del foro di Locri, giusta procura in atti, presso il cui studio in Siderno (RC) alla via Nazionale n.119 ha eletto domicilio
-convenuta-
pagina 1 di 5 NONCHE'
(cod. fisc.: , nata a [...] - Controparte_2 CodiceFiscale_4
RC- il 19.07.1971), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Scopelliti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, frazione Catona alla via Beato Umberto n.50 ha eletto domicilio
-convenuta-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 17 settembre 2024 i procuratori delle parti costituite insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED DIRITTO
Con atto di citazione del 12.03.2023 l'avv. , nella qualità di Parte_1
curatore speciale di nata a [...] il [...], conveniva in Persona_1
giudizio davanti a questo Tribunale e perché venisse Controparte_2 CP_1
accertato e dichiarato che non fosse suo padre, e, conseguentemente, CP_1
fosse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle relative annotazioni di legge sull'atto di nascita della stessa, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Esponeva, in particolare, l'istante che e avevano CP_1 Controparte_2
contratto matrimonio dal quale, durante la convivenza, era nata in data [...] una bambina di nome che era stata denunciata all'Ufficiale dello Stato Civile quale Per_1
figlia legittima di entrambi;
assumeva che con decreto depositato il 25.02.2010 era stata omologata la separazione personale consensuale tra i coniugi odierni convenuti;
osservava che costituiva fatto notorio la circostanza che la , in costanza di CP_2
matrimonio e cioè dall'anno 2000 all'anno 2019, aveva intrattenuto una relazione pagina 2 di 5 extraconiugale con tale , resa pubblica da entrambi;
aggiungeva che la Persona_2
minore il padre naturale e la madre si erano già sottoposti al test del DNA dal quale era emerso che era figlia del . Per_1 Per_2
Ciò premesso, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva il quale, avendo appreso dal contenuto dell'atto di citazione CP_1
che il , la minore e l'ex moglie si fossero già sottoposti agli esami ematologici, Per_2
aderiva alla domanda.
Si costituiva, altresì, la quale ammetteva che dal 2004 aveva Controparte_2
allacciato una relazion sentimentale con il , in costanza di matrimonio e che il Per_2
marito era perfettamente a conoscenza che il padre della minore era il Per_1 Per_2
anzidetto; non si opponeva, pertanto, alla domanda di disconoscimento di paternità.
Il processo veniva istruito con l'audizione della minore quindi veniva Persona_1
disposta CTU allo scopo di accertare, attraverso le opportune indagini ematologiche e gli ulteriori accertamenti del caso, se fosse il padre naturale di CP_1 Per_1
il ricorso veniva comunicato all'Ufficio del P.M. in data 28.06.2024.
[...]
Infine, all'udienza cartolare del 17.09.2024, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita senz'altro accoglimento per le causali qui di seguito precisate.
Ed invero, i risultati delle prove ematologiche eseguite con modalità tecniche adeguate e con appropriate competenze, hanno escluso senza margini di incertezza la paternità di nei confronti della minore . CP_1 Persona_1
Gli esiti delle analisi risultano altresì riscontrati dalle dichiarazioni rese dalla minore che in sede di audizione ha riferito di essere perfettamente consapevole Persona_1
di non essere la figlia biologica di (“sono perfettamente consapevole CP_1
delle ragioni di questa causa perché mi è stato spiegato tutto da mia madre;
ho saputo da mia madre che mio padre non era ma che mia madre aveva avuto CP_1
una relazione sentimentale e mi aveva procreato con tale;
non sono Persona_2
pagina 3 di 5 rimasta molto sorpresa perché sino a poco tempo fa il aveva una relazione Per_2
sentimentale con mia madre e lo vedevo spesso a casa e l'ho sempre considerato come una persona di famiglia, anche se lui non mi ha mai accennato che potesse essere mio padre. Con l'uomo che pensavo essere mio padre i rapporti sono buoni, non ci vediamo spesso ma ogniqualvolta vado a Siderno a trovare mia cugina lo incontro;
mi è stato riferito da mia madre che aveva dei sospetti che non potessi essere sua figlia CP_1
anche se ufficialmente ne ha avuto certezza da quando è iniziata questa vicenda legale, con l'invio della lettera dell'avvocato. Ribadisco di essere assolutamente favorevole a che venga intentata e definita questa vicenda relativa al disconoscimento di figlio naturale”).
Ebbene, alla luce delle convergenti ed inequivoche risultanze istruttorie e della piena adesione alla domanda formulata anche dagli odierni convenuti, si impone l'accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità, con ogni conseguente obbligo da parte del competente ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni di legge sull'atto di nascita di Persona_3
La natura del giudizio, che postula necessariamente l'intervento giudiziale vertendosi in materia di status personale nonché l'espressa adesione alla domanda dei convenuti, legittima la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Luigia Ombretta Florio, nella qualità di curatore speciale della minore Per_1
nei confronti di e , con atto di citazione del
[...] CP_1 Controparte_2
12.03.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] CP_1
l'01.11.1972 non è il padre di nata a [...] il [...]; Persona_1
pagina 4 di 5 -ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza sui relativi registri dello stato civile;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1095 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2024, vertente
TRA avv. Luigia Ombretta Florio (cod. fisc.: ), n.q. di curatore CodiceFiscale_1
speciale della minore (cod. fisc.: nata il Persona_1 CodiceFiscale_2
27.04.2007 a Reggio Calabria), rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Ombretta Florio, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Biagio Camagna n.11 ha eletto domicilio.
-attrice-
E
(cod. fisc.: nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
l'01.11.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Andrianò del foro di Locri, giusta procura in atti, presso il cui studio in Siderno (RC) alla via Nazionale n.119 ha eletto domicilio
-convenuta-
pagina 1 di 5 NONCHE'
(cod. fisc.: , nata a [...] - Controparte_2 CodiceFiscale_4
RC- il 19.07.1971), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Scopelliti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, frazione Catona alla via Beato Umberto n.50 ha eletto domicilio
-convenuta-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 17 settembre 2024 i procuratori delle parti costituite insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED DIRITTO
Con atto di citazione del 12.03.2023 l'avv. , nella qualità di Parte_1
curatore speciale di nata a [...] il [...], conveniva in Persona_1
giudizio davanti a questo Tribunale e perché venisse Controparte_2 CP_1
accertato e dichiarato che non fosse suo padre, e, conseguentemente, CP_1
fosse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle relative annotazioni di legge sull'atto di nascita della stessa, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Esponeva, in particolare, l'istante che e avevano CP_1 Controparte_2
contratto matrimonio dal quale, durante la convivenza, era nata in data [...] una bambina di nome che era stata denunciata all'Ufficiale dello Stato Civile quale Per_1
figlia legittima di entrambi;
assumeva che con decreto depositato il 25.02.2010 era stata omologata la separazione personale consensuale tra i coniugi odierni convenuti;
osservava che costituiva fatto notorio la circostanza che la , in costanza di CP_2
matrimonio e cioè dall'anno 2000 all'anno 2019, aveva intrattenuto una relazione pagina 2 di 5 extraconiugale con tale , resa pubblica da entrambi;
aggiungeva che la Persona_2
minore il padre naturale e la madre si erano già sottoposti al test del DNA dal quale era emerso che era figlia del . Per_1 Per_2
Ciò premesso, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva il quale, avendo appreso dal contenuto dell'atto di citazione CP_1
che il , la minore e l'ex moglie si fossero già sottoposti agli esami ematologici, Per_2
aderiva alla domanda.
Si costituiva, altresì, la quale ammetteva che dal 2004 aveva Controparte_2
allacciato una relazion sentimentale con il , in costanza di matrimonio e che il Per_2
marito era perfettamente a conoscenza che il padre della minore era il Per_1 Per_2
anzidetto; non si opponeva, pertanto, alla domanda di disconoscimento di paternità.
Il processo veniva istruito con l'audizione della minore quindi veniva Persona_1
disposta CTU allo scopo di accertare, attraverso le opportune indagini ematologiche e gli ulteriori accertamenti del caso, se fosse il padre naturale di CP_1 Per_1
il ricorso veniva comunicato all'Ufficio del P.M. in data 28.06.2024.
[...]
Infine, all'udienza cartolare del 17.09.2024, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita senz'altro accoglimento per le causali qui di seguito precisate.
Ed invero, i risultati delle prove ematologiche eseguite con modalità tecniche adeguate e con appropriate competenze, hanno escluso senza margini di incertezza la paternità di nei confronti della minore . CP_1 Persona_1
Gli esiti delle analisi risultano altresì riscontrati dalle dichiarazioni rese dalla minore che in sede di audizione ha riferito di essere perfettamente consapevole Persona_1
di non essere la figlia biologica di (“sono perfettamente consapevole CP_1
delle ragioni di questa causa perché mi è stato spiegato tutto da mia madre;
ho saputo da mia madre che mio padre non era ma che mia madre aveva avuto CP_1
una relazione sentimentale e mi aveva procreato con tale;
non sono Persona_2
pagina 3 di 5 rimasta molto sorpresa perché sino a poco tempo fa il aveva una relazione Per_2
sentimentale con mia madre e lo vedevo spesso a casa e l'ho sempre considerato come una persona di famiglia, anche se lui non mi ha mai accennato che potesse essere mio padre. Con l'uomo che pensavo essere mio padre i rapporti sono buoni, non ci vediamo spesso ma ogniqualvolta vado a Siderno a trovare mia cugina lo incontro;
mi è stato riferito da mia madre che aveva dei sospetti che non potessi essere sua figlia CP_1
anche se ufficialmente ne ha avuto certezza da quando è iniziata questa vicenda legale, con l'invio della lettera dell'avvocato. Ribadisco di essere assolutamente favorevole a che venga intentata e definita questa vicenda relativa al disconoscimento di figlio naturale”).
Ebbene, alla luce delle convergenti ed inequivoche risultanze istruttorie e della piena adesione alla domanda formulata anche dagli odierni convenuti, si impone l'accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità, con ogni conseguente obbligo da parte del competente ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni di legge sull'atto di nascita di Persona_3
La natura del giudizio, che postula necessariamente l'intervento giudiziale vertendosi in materia di status personale nonché l'espressa adesione alla domanda dei convenuti, legittima la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Luigia Ombretta Florio, nella qualità di curatore speciale della minore Per_1
nei confronti di e , con atto di citazione del
[...] CP_1 Controparte_2
12.03.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] CP_1
l'01.11.1972 non è il padre di nata a [...] il [...]; Persona_1
pagina 4 di 5 -ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza sui relativi registri dello stato civile;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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