Articolo 3 della Legge 19 luglio 1941, n. 937
Articolo 2
Versione
28 settembre 1941
Art. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Carema e di Quincinetto saranno stabilite dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Carema e di Quincinetto all'entrata in vigore del R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444.

Il personale attualmente in servizio presso il comune d Carema non potra' essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Grandi


Entrata in vigore il 28 settembre 1941