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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3263/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3263/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudia Zeni
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Alessio Bonetti ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 dicembre 2017, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 167, Anno 2017, e che il nucleo familiare comprende i figli minori della ricorrente nati da precedenti relazioni ed
1 adottati dal sig. ( nato il 15 gennaio Pt_1 Persona_1
2008, e , nata il [...]). Persona_2
Le parti hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 824/2023 di data 5 ottobre 2023, pubblicata il 6 ottobre 2023, con udienza innanzi al Presidente in data 6 settembre 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno esposto che il sig. versa in gravi condizioni economiche, Pt_1
personali e di salute;
attualmente egli presta attività lavorativa presso SAIT in Trento quale operaio-socio-part-time della Movitrento Società Cooperativa, percependo uno stipendio mensile di circa € 740,00 su cui gravano trattenute e pignoramenti, e ha un'invalidità al 75% che non gli consente più di svolgere attività lavorativa a tempo pieno. Pertanto, alla luce di tali situazioni economico-finanziarie, i ricorrenti hanno dato atto che il sig. non è in grado di adempiere all'obbligo di Pt_1
mantenimento dei figli minori. Le parti hanno esposto, altresì, che la ricorrente non dispone di attività lavorativa stabile, svolgendo attività di estetista in regime di libera professione e talvolta occupandosi con altre mansioni. I ricorrenti, inoltre, hanno allegato che la sig.ra percepisce in via esclusiva ogni beneficio CP_1
pubblico erogato a favore del nucleo familiare, e che il sig. non usufruisce Pt_1 più del reddito di inclusione, dell'assegno unico provinciale e dell'assegno unico universale, come da accordi assunti in sede di separazione.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi in Trento il
28 dicembre 2017 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trento al numero 167, parte 1, serie/anno 2017, ufficio 1;
- ordinare agli Uffici dello Stato Civile del Comune di Trento di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre ex art. 337 quater cc dei figli minori, con residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
2 - disporre che il padre possa vedere e sentire i figli compatibilmente agli impegni degli stessi ed alle sue condizioni di salute, previo accordo con la madre;
- disporre che i figli siano mantenuti esclusivamente dalla madre, sia dal punto di vista ordinario che straordinario, a decorrere dal mese di giugno 2024, salvo modifica delle attuali condizioni sanitarie, personali ed economiche del padre;
- le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi annualmente i redditi;
ciò entro il 30.06 di ogni anno e quindi per la prima volta entro il 30.06.2025, comunicando il reddito per l'anno 2024;
- il signor e la signora si dichiarano Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e per quanto possa occorrere, rinunciano all'assegno divorzile;
- spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno dato atto delle rispettive sistemazioni abitative attuali nonché delle condizioni economiche personali, confermando la volontà di divorziare. La causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 6 settembre 2023), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
824/2023 di data 5 ottobre 2023, pubblicata il 6 ottobre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei minori e Persona_1 Persona_2
corrispondenti al loro interesse morale e materiale, tenuto conto della delicata situazione, personale ed economica, in cui versa il padre sig. , il quale Parte_1
soffre di problemi psichiatrici e di problemi cardiaci (in ragione dei quali ha ridotto a quattro ore al giorno l'orario di lavoro). In particolare, va osservato che all'udienza del 19 dicembre 2024, la madre ha dichiarato di essersi sempre occupata in via esclusiva dei figli, anche sotto il profilo economico: “io fino ad oggi mi sono occupata di tutti i bisogni dei figli e li ho mantenuti esclusivamente io;
percepisco
3 tutti gli assegni pubblici per i figli;
io non voglio chiede niente al papà per il mantenimento dei figli vista la sua condizione di salute ed economica. Vista la condizione di salute del padre e visti i suoi problemi psichiatrici ad oggi mi sono sempre occupata solo io dei figli” (cfr. verbale di udienza).
La regolamentazione concordata dai genitori va, dunque, ritenute non pregiudizievole per i figli, corrispondendo a quanto, di fatto, già in essere tra le parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiutamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
e (c.f. C.F._1 Controparte_1
) a Trento in data 28 dicembre 2017, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 167, Anno 2017, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3263/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudia Zeni
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Alessio Bonetti ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 dicembre 2017, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 167, Anno 2017, e che il nucleo familiare comprende i figli minori della ricorrente nati da precedenti relazioni ed
1 adottati dal sig. ( nato il 15 gennaio Pt_1 Persona_1
2008, e , nata il [...]). Persona_2
Le parti hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 824/2023 di data 5 ottobre 2023, pubblicata il 6 ottobre 2023, con udienza innanzi al Presidente in data 6 settembre 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno esposto che il sig. versa in gravi condizioni economiche, Pt_1
personali e di salute;
attualmente egli presta attività lavorativa presso SAIT in Trento quale operaio-socio-part-time della Movitrento Società Cooperativa, percependo uno stipendio mensile di circa € 740,00 su cui gravano trattenute e pignoramenti, e ha un'invalidità al 75% che non gli consente più di svolgere attività lavorativa a tempo pieno. Pertanto, alla luce di tali situazioni economico-finanziarie, i ricorrenti hanno dato atto che il sig. non è in grado di adempiere all'obbligo di Pt_1
mantenimento dei figli minori. Le parti hanno esposto, altresì, che la ricorrente non dispone di attività lavorativa stabile, svolgendo attività di estetista in regime di libera professione e talvolta occupandosi con altre mansioni. I ricorrenti, inoltre, hanno allegato che la sig.ra percepisce in via esclusiva ogni beneficio CP_1
pubblico erogato a favore del nucleo familiare, e che il sig. non usufruisce Pt_1 più del reddito di inclusione, dell'assegno unico provinciale e dell'assegno unico universale, come da accordi assunti in sede di separazione.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi in Trento il
28 dicembre 2017 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trento al numero 167, parte 1, serie/anno 2017, ufficio 1;
- ordinare agli Uffici dello Stato Civile del Comune di Trento di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre ex art. 337 quater cc dei figli minori, con residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
2 - disporre che il padre possa vedere e sentire i figli compatibilmente agli impegni degli stessi ed alle sue condizioni di salute, previo accordo con la madre;
- disporre che i figli siano mantenuti esclusivamente dalla madre, sia dal punto di vista ordinario che straordinario, a decorrere dal mese di giugno 2024, salvo modifica delle attuali condizioni sanitarie, personali ed economiche del padre;
- le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi annualmente i redditi;
ciò entro il 30.06 di ogni anno e quindi per la prima volta entro il 30.06.2025, comunicando il reddito per l'anno 2024;
- il signor e la signora si dichiarano Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e per quanto possa occorrere, rinunciano all'assegno divorzile;
- spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno dato atto delle rispettive sistemazioni abitative attuali nonché delle condizioni economiche personali, confermando la volontà di divorziare. La causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 6 settembre 2023), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
824/2023 di data 5 ottobre 2023, pubblicata il 6 ottobre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei minori e Persona_1 Persona_2
corrispondenti al loro interesse morale e materiale, tenuto conto della delicata situazione, personale ed economica, in cui versa il padre sig. , il quale Parte_1
soffre di problemi psichiatrici e di problemi cardiaci (in ragione dei quali ha ridotto a quattro ore al giorno l'orario di lavoro). In particolare, va osservato che all'udienza del 19 dicembre 2024, la madre ha dichiarato di essersi sempre occupata in via esclusiva dei figli, anche sotto il profilo economico: “io fino ad oggi mi sono occupata di tutti i bisogni dei figli e li ho mantenuti esclusivamente io;
percepisco
3 tutti gli assegni pubblici per i figli;
io non voglio chiede niente al papà per il mantenimento dei figli vista la sua condizione di salute ed economica. Vista la condizione di salute del padre e visti i suoi problemi psichiatrici ad oggi mi sono sempre occupata solo io dei figli” (cfr. verbale di udienza).
La regolamentazione concordata dai genitori va, dunque, ritenute non pregiudizievole per i figli, corrispondendo a quanto, di fatto, già in essere tra le parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiutamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
e (c.f. C.F._1 Controparte_1
) a Trento in data 28 dicembre 2017, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 167, Anno 2017, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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