Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026REG.PROV.COLL.
N. 09531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9531 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7138/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 ottobre 2025 il Consigliere AN FA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del provvedimento del 9 maggio 2007, con cui l’Amministrazione aveva illegittimamente negato il suo trasferimento dalla Questura di Roma alla Questura di Rieti.
La ricorrente riferiva di essere Assistente della Polizia di Stato dal 21.9.1999 e di aver prestato servizio presso diverse sedi, tra cui, dal maggio 2007 presso il Commissariato ‘Palazzo di Giustizia’ in Roma, in servizio all’ufficio distaccato della Corte Suprema di Cassazione, sino al gennaio 2013, e di essere coniugata dal 4 agosto 2001 con il sig. -OMISSIS- con il quale risiedeva nel Comune di Rieti dal luglio del 2001.
Nello stesso anno (2001), aveva formulato la prima richiesta di trasferimento presso la sede di Rieti, rinnovata con successiva istanza del 2006, per usufruire dei benefici di cui all'art. 1, comma 5, della L. n. 100/1987, in quanto il proprio coniuge, era stato trasferito "d'Autorità" presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Città Ducale (Rieti).
Nel 2007, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente domandava il riesame dell’istanza alla luce della L. n. 100/1987, al fine di ottenere il trasferimento presso qualsiasi Ufficio della Questura di Rieti. Il Ministero dell'Interno respingeva l'istanza di trasferimento, affermando la non sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa invocata.
L’Assistente di Polizia precisava che, in data 22 maggio 2008, era nata la figlia -OMISSIS-, la quale, all’epoca dei fatti, era affetta da ‘disturbo d’ansia da separazione’, con disturbi del sonno e ‘crisi comiziali’, correlato alla circostanza che, a pochi mesi dalla nascita della minore, era stata costretta ad allontanarsi per svolgere il proprio servizio a Roma.
2. -OMISSIS- aveva proposto ricorso avverso tale diniego, censurando la sussistenza di vizi formali e sostanziali. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 9028 del 2012, aveva accolto il ricorso. La pronuncia veniva confermata da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 4634 del 2014.
La ricorrente proponeva, pertanto, il presente giudizio, ravvisando la responsabilità dell’Amministrazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del provvedimento di diniego del trasferimento, successivamente annullato dal giudice amministrativo.
In particolare, assumeva che il fatto di essere stata costretta a lavorare a Roma, nonostante avesse diritto di essere trasferita, almeno dal settembre 2006, presso la Questura di Rieti, aveva creato gravi disturbi psico – fisici alla figlia minore, come risultava da numerose certificazioni mediche dell’ASL allegate agli atti e dalla relazione della Psicologa dell’età evolutiva dott.ssa -OMISSIS-.
Inoltre, deduceva di avere sopportato notevoli costi in termini di viaggio per raggiungere il posto di lavoro e per tornare nella propria abitazione di cui domandava il ristoro economico, ritenendo la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, ravvisabili nell’annullamento del provvedimento lesivo, nella prova del danno subito e nella sussistenza dell'elemento soggettivo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. n. 100/1987, e secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il coniuge convivente di personale militare trasferito d’autorità aveva diritto al ricongiungimento, mediante ricollocamento presso amministrazioni statali ubicate nella sede medesima a quella del coniuge o in quella più prossima, purché anch’egli fosse impiegato di ruolo in un’amministrazione statale e sussistesse convivenza al momento del trasferimento.
Pertanto, la ricorrente reputava illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione, con conseguente titolarità dell’azione risarcitoria, ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, per lesione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
In ragione dei suddetti rilievi, domandava, ai sensi dell’art. 2043 c.c., il ristoro del pregiudizio asseritamente subito, che quantificava in complessivi euro 196.521,11, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 7138 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio, sulla base del principio della natura aquiliana della responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi (Cons. St., Ad. Plen., 23.04.2021, n. 7), escludeva la ricorrenza dei presupposti per configurare la fattispecie di cui all’art. 30 c.p.a., non potendosi imputare all’Amministrazione un fatto doloso o colposo causativo di un danno ingiusto. In particolare, il T.A.R. rilevava che il ricorso avverso il provvedimento di diniego era stato accolto in relazione a un difetto di motivazione, e cioè in relazione alla circostanza che ‘ la convivenza coniugale non può dirsi interrotta o insussistente per il fatto che i due coniugi siano costretti a svolgere la rispettiva attività lavorativa in città diverse, atteso che detta ultima circostanza non fa venire meno, certamente, l’elemento dell’unità dei coniugi e della famiglia da costoro costituita ”. Anche la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4634 del 2014 si fondava sulla carenza di motivazione del diniego opposto dall’Amministrazione.
Il Tribunale adito riteneva, altresì, che “ il diniego opposto dall’amministrazione era fondato su una interpretazione restrittiva dell’istituto del trasferimento per avvicinamento al coniuge di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1987. Tale interpretazione, che escludeva l’applicazione della norma in caso di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei coniugi in sede diverse, è stata considerata dai giudici competenti ‘formalistica’ e non corroborata dai necessari presupposti, ma non si può affermare che la posizione assunta dall’amministrazione fosse in grave assoluta e frontale contrapposizione con il testo della legge”. La norma in esame costituiva una deroga al principio generale di discrezionalità del datore di lavoro nel determinare il luogo di servizio del dipendente, oltre al fatto che le specifiche esigenze operative della Polizia di Stato giustificavano l’errore commesso dall’Amministrazione.
Il T.A.R. riteneva non condivisibile, ai fini risarcitori, la qualifica della responsabilità dell’Amministrazione quale responsabilità contrattuale. In tal senso, si allineava all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 23.04.2021, n. 7), la quale aveva qualificato la responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi come responsabilità aquiliana derivante da fatto illecito.
4. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando. Violazione dell’art. 2043 c.c. Diritto al risarcimento del danno per illegittimità del provvedimento di diniego al trasferimento della sede di lavoro. Travisamento dei fatti. Illogicità nella motivazione”.
5. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza straordinaria del 22 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con un unico articolato motivo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata, rilevando vari vizi della motivazione e ravvisando palese contraddittorietà ed illogicità.
In particolare, lamenta che il Giudice di prime cure, escludendo la sussistenza di un diritto al risarcimento, avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza riconosce nell’illegittimo diniego del trasferimento per ricongiungimento familiare il presupposto del risarcimento del danno patrimoniale.
Nel caso di specie, il diniego di trasferimento, dichiarato illegittimo con sentenze passate in giudicato, risulterebbe affetto da ‘colpa’ (presunta) del Ministero, la cui sussistenza non sarebbe stata smentita dall’Amministrazione, la quale non avrebbe neppure provato l’errore scusabile. Secondo l’appellante, la sentenza n. 7/2021 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato non sarebbe stata correttamente richiamata, atteso che, la pronuncia, nel riconoscere alla responsabilità amministrativa natura aquiliana, ribadisce la necessità di accertare l’avvenuta lesione di un bene della vita, nella vicenda in esame identificabile con la lesione della sfera degli affetti e della piena realizzazione della persona nell’ambito familiare.
L’esponente contesta la sentenza impugnata anche nella parte in cui il T.A.R. ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria, sulla base del rilievo che il provvedimento di diniego del trasferimento sarebbe stato dichiarato in relazione a un “difetto di motivazione”, laddove, con la sentenza n. 9028/2012, il T.A.R. ha accolto il ricorso richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2008, che ha affermato la necessità di tutelare il diritto all’unità familiare attraverso l’istituto del ricongiungimento del coniuge, purchè nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal Legislatore ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266 del 1999. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, sarebbe evidente la responsabilità colposa dell’Amministrazione, che giustifica la richiesta di risarcimento del danno per il diniego del trasferimento finalizzato al ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266 del 1999.
Nello sviluppo illustrativo del mezzo, -OMISSIS- censura il capo 23.3 della pronuncia, nella parte in cui rileva che il diniego opposto si fonda su una interpretazione restrittiva del trasferimento per avvicinamento al coniuge di cui all’art. 1 della L. n. 100/1987, la quale non troverebbe supporto in alcun precedente giurisprudenziale. Secondo l’appellante, in assenza di precedenti contrastanti o di incertezze normative, l’Amministrazione non avrebbe potuto invocare un errore scusabile, non avendo comunque fornito alcuna prova a sostegno dello stesso.
Né risulterebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 1974/2007 del Consiglio di Stato, relativa a un caso in cui si è discusso dell’esistenza delle condizioni del trasferimento, atteso che le pronunce del T.A.R. per il Lazio n. 9028/2012 e del Consiglio di Stato n. 4634/2014 hanno confermato la piena sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per il trasferimento ex art. 1, co. 5, L. 100/1987.
Inoltre, sarebbe errato l’assunto sostenuto dal Giudice di prime cure, secondo cui l’art. 1, comma 5, della L. n. 100/1987 è una norma “eccezionale” rispetto al principio di discrezionalità del datore di lavoro nel determinare il luogo di servizio del dipendente, trattandosi, al contrario, di una previsione generale di ricongiungimento familiare. Ad avviso dell’esponente, sussisterebbe la colpa dell’Amministrazione, la quale, conosciuta la particolare situazione familiare della ricorrente, avrebbe comunque potuto applicare l’art. 17 della legge n. 266 del 1999 (quantomeno in pendenza del primo grado del giudizio istaurato per l’annullamento del provvedimento di diniego del trasferimento). Né sarebbe ravvisabile, nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., il concorso colposo dell’appellante ex art. 1227 c.c., tenuto conto che l’interesse dalla stessa vantato è di natura pretensiva e, come tale, non sarebbe meritevole di apprezzamento in sede cautelare.
Inoltre, con riferimento al capo 25 della sentenza impugnata, la ricorrente censura l’esclusione del principio di non contestazione e il richiamo al principio iura novit curia , ritenendo che il Collegio avrebbe dovuto attenersi ai fatti documentati e non contestati dall’Amministrazione, lamentandone l’errore anche sotto un altro profilo, con riferimento al capo 27, laddove è stata esclusa la colpa dell’Amministrazione, richiamando circostanze esimenti inconferenti (sopravvenuta sentenza costituzionale, giurisprudenza non univoca, contemperamento di interessi, distanza ridotta tra le sedi, mancata istanza cautelare). In definitiva, sussisterebbe la ‘colpa’ dell’Amministrazione, atteso che i provvedimenti di diniego sono stati dichiarati illegittimi sia dal T.A.R. per il Lazio (sent. n. 9028/2012) che dal Consiglio di Stato (sent. n. 4634/2014), la normativa di riferimento è chiara, la situazione fattuale pacifica e l’Amministrazione ha omesso di attivare le garanzie procedimentali, con violazione delle regole di imparzialità e buona fede.
9. L’appello è fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.
9.1. Vanno preliminarmente richiamate, in linea di diritto, le principali coordinate dettate dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
In proposito, va rammentato il principio a mente del quale l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente agli altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all’elemento psicologico, la colpa dell’amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione (Cons. Stato, n. 1500 del 2019).
Il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico; nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto o comportamento amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificatamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (Cons. Stato, n. 6819 del 2018).
Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (colpa, condotta, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della P.A. (Cons. Stato, n. 732 del 2020).
9.2. Risulta dai fatti di causa che, se da un lato l’annullamento dell’originario diniego è avvenuto per difetto di motivazione, dall’altro si evince, in conseguenza del relativo annullamento, la probabilità vicina alla certezza in ordine alla spettanza del richiesto trasferimento.
L’art. 17 della legge n. 266 del 1999 stabilisce che: “ Il coniuge convivente del personale in servizio delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”.
La Corte costituzionale, a proposito della norma suddetta, ha precisato che ‘ l’istituto del ricongiungimento è diretto a rendere effettivo altro diritto di rango costituzionale’ ovvero ‘ il diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana’ (Corte costituzionale, sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995).
Nell’esaminare la norma emerge che il primo requisito ai fini della sua applicabilità è certamente la convivenza, ovvero il medesimo luogo di residenza al momento del trasferimento dell’altro coniuge. Il venire meno di questo requisito, all’atto del trasferimento, ne potrebbe vanificare l’applicabilità.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, l’illegittimità del diniego, come decretata dal giudice amministrativo, non è scaturita semplicemente sulla base di un vizio solo formale dell’atto impugnato, nella specie il difetto di motivazione, ma per l’errata applicazione e interpretazione della disposizione invocata.
Il Ministero ha precisato in memoria che ha ritenuto di emettere il provvedimento di diniego, sulla base del rilievo che l’art. 17 della legge n. 266 del 1999, che ha recepito ed esteso l’art. 1, comma 5, della l. n. 100/1987, riconosce il diritto ad essere impiegato nella stessa sede del coniuge esclusivamente a colui che, all’atto del trasferimento, risulti avere lo status di ‘coniuge convivente’. Situazione che l’Amministrazione ha ritenuto, erroneamente, non ravvisabile in capo alla ricorrente, in ragione del fatto che la stessa fino al 2 maggio 2007 ha prestato servizio a Genova e, poi, successivamente a Roma.
Orbene, il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 9028 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del diniego, per assunto difetto di motivazione, precisando tuttavia che: “ la convivenza coniugale non può dirsi interrotta o insussistente per il fatto che i due coniugi siano costretti a svolgere la rispettiva attività lavorativa in città diverse, atteso che detta ultima circostanza non fa venire meno, certamente, l’elemento dell’unità dei coniugi e della famiglia da costoro costituita ”.
Ne consegue che il Giudice ha ritenuto sussistente, diversamente da quanto argomentato dal Ministero nel presente giudizio e affermato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, il requisito della convivenza coniugale quale presupposto per l’atto di trasferimento ai sensi dell’art. 17 della più volte citata legge n. 266 del 1999, anche se -OMISSIS- e il coniuge vivevano in città differenti.
Da quanto sopra, emerge la ‘colpa’ dell’Amministrazione nel negare illegittimamente il trasferimento all’Assistente della Polizia di Stato -OMISSIS-, ravvisandosi un errore interpretativo nell’applicazione della norma ‘non scusabile’, tenuto conto dell’interesse giuridicamente protetto dell’istante, chiaramente declinato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dai principi dell’ordinamento giuridico, ossia quello della “tutela dell’unità familiare” (art. 29 cost.).
Nella valutazione dell’elemento psicologico, riferita non già al singolo funzionario agente ma all’apparato amministrativo, si deve tenere conto che il Ministero non ha allegato specifiche esigenze operative della Polizia di Stato idonee a giustificare l’errore interpretativo commesso dall’Amministrazione.
Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., ai fini del trasferimento per il ricongiungimento familiare, la giurisprudenza prevalente ha, in più occasioni, precisato che il requisito della convivenza non è vincolante, infatti i due coniugi possono vivere in sedi diverse se questa lontananza, come nella fattispecie, è giustificata dalle condizioni di lavoro che rendono di fatto impossibile ogni sorta di convivenza (Cons. Stato, n. 4634 del 2014).
Il difetto di motivazione del diniego emerge chiaramente dal contenuto del provvedimento, laddove, invece, l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione sulle istanze di trasferimento è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale.
L’Amministrazione ha pertanto omesso di svolgere una corretta valutazione delle circostanze di fatto allegate dalla ricorrente, tenuto conto che l’eventuale diniego non può che scaturire da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, al fine di verificare se sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’Ufficio di provenienza intende soddisfare. Di tale bilanciamento tra contrapposti interessi va dato conto nella motivazione del provvedimento. Nella specie, con riferimento a tale profilo nessun rilievo in chiave esimente è stato dedotto dall’Amministrazione convenuta.
9.3. Ne consegue che, in relazione alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria, l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, della spettanza del bene della vita (Corte di Cassazione, SS.UU. n. 32620 del 2018; Cons. Stato, n. 12 del 2018), rende fondato il ricorso proposto da -OMISSIS-.
Al profilo di ordine soggettivo si aggiunge la ‘colpa’ dell’Amministrazione, la quale, tenuto conto della chiarezza della disciplina, dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di settore (nonché dei principi enunciati dalla Corte costituzionale), e della particolare situazione familiare dell’Assistente -OMISSIS-, ha omesso di concedere il richiesto trasferimento, come poc’anzi esposto.
Il profilo del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio assunto dalla ricorrente resta acclarato dai fatti di causa, come riportati nella parte in fatto della presente pronuncia.
9.4. Riconosciuto l’ an del risarcimento, con riferimento al quantum va precisato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il risarcimento del danno per l’importo complessivo di euro 196.521,11, di cui euro 145.481,70 quale risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli oneri economici in termini di costi di viaggio dal settembre 2006 (data di presentazione dell’istanza) al 30 gennaio 2013 (data dell’avvenuto trasferimento), nonché di ulteriori 1.040,11 euro per le spese mediche sostenute per la figlia minore. Infine, ha chiesto il risarcimento di euro 50.000,00 per il danno non patrimoniale correlato ai disagi per la vita familiare dalla stessa subiti e per la grave situazione psicologica patita dalla figlia.
Il Collegio rileva che la domanda risarcitoria debba essere accolta in via equitativa, atteso che, quanto al danno patrimoniale per costi di viaggio, la ricorrente non ha allegato precisamente il numero di giorni di effettivo servizio prestati presso la Questura di Roma, o precedentemente presso la sede di Genova (2006). Ciò in quanto, dal momento in cui è stata trasferita a Roma, nel 2007, la ricorrente avrà usufruito delle ferie, di qualche giorno di malattia, e del congedo per gravidanza, oltre che del congedo parentale per la cura della figlia minore. Invero, a fronte della certificazione sanitaria relativa alle condizioni di salute della figlia, è presumibile anche che la signora -OMISSIS- si sia assentata dal lavoro per occuparsi della bambina, affetta da ‘disturbo d’ansia da separazione’ e ‘crisi comiziali’.
Ne consegue che, in difetto di prova certa sui giorni lavorativi quale parametro per conteggiare le spese e i costi di viaggio da Rieti a Roma e viceversa, tenuto conto dell’obiettiva difficoltà di prova della voce di danno in esame, ai sensi degli artt. 1226 e 2056, comma 1, c.c., il ristoro economico va determinato equitativamente.
Ciò precisato, appare congruo liquidare equitativamente il danno patrimoniale per i costi economici di viaggio dal settembre 2006 (data di presentazione dell’istanza) al 30 gennaio 2013 (data del trasferimento a Rieti) nella misura di euro 24.000,00, così ridotto in ragione dei periodi di assenza dal lavoro presuntivamente computabili, a cui vanno aggiunte le spese mediche sostenute per la figlia minore, nella misura di euro 1.040,11.
Quanto al danno non patrimoniale, va riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno morale ed esistenziale (art. 2059 c.c.), inteso come cambiamento in peius dello stile di vita (danno alla vita di relazione) in ragione del negato trasferimento e correlato al pregiudizio arrecato alla stessa e al nucleo familiare, e soprattutto al rapporto tra madre e la figlia, con conseguente lesione del diritto costituzionale alla famiglia (art. 31 Cost.). Invero, risulta provato dai certificati medici e dalla relazione della dott.ssa -OMISSIS- allegata atti, che il disagio della minore (affetta da ‘disturbo d’ansia da separazione’) è stato causato dall’allontanamento della madre.
In particolare, si legge nella certificazione a firma della Responsabile SPDC Dott.ssa Gabriella Nobili ASL Rieti che: “ la bambina è affetta da una patologia che si presenta con sintomi somatici e comportamentali in un’epoca delicatissima dello sviluppo psicofisico, che merita una particolare attenzione. Si consiglia adottare strategie comportamentali e psicoeducazionali, finalizzate al superamento graduale e progressivo dell’angoscia di separazione della bambina dalla madre. Per quanto sopra esposto si ritiene necessario ed indispensabile la vicinanza fisica della madre, sig. -OMISSIS- Roberta, punto di riferimento importante, significativo e fondamentale per la bambina e soprattutto per il disagio e la sofferenza psicofisica che presenta”.
La predetta voce di danno (art. 2059 c.c.), complessivamente considerata, va determinata equitativamente, ai sensi dell’art. 2056 c.c., atteso che per la parte interessata è risultato obiettivamente impossibile, o difficile, provare il pregiudizio non patrimoniale nel suo esatto ammontare; pertanto, tenuto conto dei riflessi sulla vita emotiva della ricorrente in relazione alla situazione venutasi a creare a causa dell’illegittimo diniego di trasferimento, si ritiene congruo liquidare equitativamente e complessivamente la somma di euro 30.000,00.
9.5. Da siffatti rilievi, consegue che il Ministero dell’Interno è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore dell’Assistente di Polizia di Stato -OMISSIS-, della somma totale di euro 55,040,11, così determinata equitativamente.
Sulla somma liquidata sono dovuti sia la rivalutazione ai valori attuali, sia gli interessi compensativi, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito (Corte di Cassazione, n. 11899 del 2016; id. 10376 del 2024).
10. In definitiva, l’appello va accolto nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto da -OMISSIS-, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno a suo favore nella misura sopra indicata.
11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla ricorrente, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento a favore di -OMISSIS- della somma di euro 55.044,11, oltre interessi e rivalutazione.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante, che liquida in complessivi euro 9.000,00 (novemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
BI RA, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN FA, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FA | BI RA |
IL SEGRETARIO