TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/08/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2954/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EI CARABINIERI 57126 C.F._2
LIVORNO; elettiva presso il difensore avv. RICCI NICOLETTA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. ABRAMI SARA ( ) P.zza Pamela Ognissanti 19 C.F._4
57125 Livorno;
elettivame il difensore avv.
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni stabilite nel decreto collegiale del Tribunale in data 8.3.21 ( VG n.893 del 2020), in cui la ricorrente ha chiesto in ricorso quanto segue: “Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno , previa comparizione
pagina 1 di 7 delle parti, Voglia disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore accogliendo le seguenti COCLUSIONI: “1) Affido condiviso di con Persona_1 Per_1
o la madre in Livorno, P.zza della Vittori 37; 2) Il padre pren
Per_1 all'uscita da scuola alle ore 13:30 tre giorni a settimana, il LUNEDI' il MERCOLEDI' ed il VENERDI' e la terrà con sè fino a dopo cena per poi riportarla a dormire a casa della madre. Il padre trascorrerà con il e la in modo alternato
Per_1 Per_2 Pt_2 dalla mattina alle 9:00 alla ser ce ipali suddivise in modi alternato di anno in anno. Durante le vacanze estive potrà trascorrere anche quindici
Per_1 giorni consecutivi con ciascun genitore. 3) Il padre co derà alla sig.ra per il Pt_1 mantenimento di la somma di 400 Euro mensili , rivalutabili annualm do gli
Per_1 indici ISTAT, d pondersi entro i giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
4) Il padre corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie ( scolastiche , mediche CP_1
e sportive) entro il giorno 10 cessivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta; La sig.ra chiede l'intervento dei Servizi Sociali affinchè attuino una attività di Parte_1 suppor lità rivolto al sig. La sig.ra si dichiara sin da ora CP_1 Pt_1 remissiva a che tale intervento venga attuato anche nei sui confronti, il tutto nell'interesse esclusivo della figlia Con vittoria di spese e competenze”. Per_1
La ricorrente, all'esito della costituzione del nuovo difensore modificava le sue conclusioni: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per le considerazioni svolte in atti:
1.Disporre l'affido esclusivo della minore alla Persona_1 madre signora con collocazione prevalente presso la stes nata Parte_1 disporre l'affid minore ai genitori e con collocazione Per_1 Pt_1 CP_1 prevalente presso la madre;
In entrambi i casi prevedere un regime di frequentazione del padre che garantisca una frequentazione continuativa e, quindi, in ragione di quanto risulta in atti, venga previsto un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola sino all'ora di cena ed un fine settimana alternato.
2. Stabilire un assegno di mantenimento della minore a carico del padre ed a favore della madre pari ad euro 200 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come previste nel Protocollo CNF e con diritto della madre signora a percepire integralmente l'Assegno Parte_1
Unico Universale. Con vittoria di compete favore dello Stato.”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova. In via riconvenzionale A modifica del decreto emesso dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. n. 893/2020, piaccia al Tribunale di Livorno ridurre il contributo di mantenimento mensile per la figlia da €. 350,00 ad €. 250,00, con contestuale Per_1 disponibilità del a rilascia madre della bambina la propria quota del 50% CP_1 dell' Assegno Unico, pari a €. 64,00. Il si oppone alla richiesta di intervento dei CP_1
pagina 2 di 7 Servizi Sociali in quanto del tutto superflua nel caso di specie, e chiede, fermo l' affidamento di in forma condivisa ai genitori e la sua collocazione prevalente presso l' abitazione della Per_1
a modifica di quanto stabilito nel decreto emesso nel procedimento r.g. n. 894/2020, propone l' accoglimento delle seguenti condizioni di visita della figlia: Durante le settimane in cui non è prevista la frequentazione di nel week end, il starà con la bambina: Per_1 CP_1
Lunedì mattina alle 8,00 per portar ola e dalle ore 1 e 21,30; Martedì dalle ore 16,00 alle ore 19; Venerdi dalle ore 13,00 sino alle ore 12,00 del Sabato;
Durante le settimane in cui è prevista la frequentazione di nel week end, il starà con la Per_1 CP_1 bambina: Lunedì mattina alle 8 per portarla ola e dalle ore ore 21,30; Martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00; Venerdì dalle ore 13,00 sino alle ore 19,00; Sabato dalle ore 19,00 sino alle ore 19,00 della Domenica;
ferme le restanti condizioni di incontro durante le festività natalizie, pasquali e quelle restanti.”. Anche il nel corso del giudizio si costituiva con nuovo difensore e CP_1 rassegnav i conclusioni:
“Chiede che il Tribunale adito Voglia Rimodulare il regime di frequentazione della minore come di seguito - nel periodo non scolastico escludere, temporaneamente, il pernotto domenicale a settimane alterne, prevedendo la frequentazione il martedì e il giovedì a cena dalle 19.00 alle 23.00; - nel periodo scolastico il martedì dalle 13.00 con ritiro a scuola, cena, pernotto e accompagnamento a scuola il mercoledì alle ore 8.00, il giovedì a cena dalle 19.00 alle 23.00 e la domenica alternativamente dalle 18.00 con pernotto, cena e accompagnamento a scuola il lunedì alle ore 8.00; Confermare l'importo del contributo mensile nella misura di € 200,00, già stabilito in via provvisoria;
Disporre che le spese straordinarie siano rimborsabili al 50% solo se documentate e concertate;
Prevedere che la somma ricevute dalla madre a titolo di assegno unico siano detratte dal contributo di mantenimento del padre, nella fattispecie dato l'importo dell'assegno unico per l'anno in corso, pari ad euro 96,00, il sig. corrisponderà alla CP_1 sig.ra euro 104,00 a titolo di contributo al manteniment i altra statuizione Pt_1 ritenu di giustizia.”.
In prima udienza le parti concordavano quanto segue: la bambina, durante la settimana, starà con il padre nei tre giorni in cui la madre frequenta il corso OSS, andandola a prendere a scuola anche con l'ausilio di terze persone e tenendola con sé fino a prima di cena, quando la ricondurrà dalla madre;
la bambina starà con il padre anche la domenica sera con pernotto a settimane alternate;
il padre garantirà nei giorni di sua competenza gli impegni sportivi della bambina, anche avvalendosi di terze persone. Alla udienza successiva le parti rassegnavano poi conclusioni concordi in punto di provvedimenti provvisori, conclusioni che venivano recepite: “Dispone in via provvisoria come segue:
1. la bambina, durante la settimana, starà con il padre nei tre giorni in cui la madre frequenta il corso OSS, andandola a prendere a scuola o a casa della madre prima di pranzo, anche con
pagina 3 di 7 l'ausilio di terze persone e tenendola con sé fino a prima di cena, quando la ricondurrà dalla madre;
la bambina starà con il padre anche la domenica sera con pernotto a settimane alternate;
il padre garantirà nei giorni di sua competenza gli impegni sportivi della bambina, anche avvalendosi di terze persone;
2. il contributo al mantenimento della bambina viene ridotto da luglio ad € 200 al mese, da corrispondere entro il 25 di ogni mese;
oltre 50% delle spese straordinarie;
3. il resistente verserà da luglio 2024 ogni mese anche la somma di € 50,00 fino ad estinzione del debito per spese dentistiche pari ad 625,00 euro;
con rinuncia da parte della ricorrente, una volta ultimato il pagamento, a far valere la relativa pretesa creditoria;
4. l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente, a tal fine il si impegna a rimettere CP_1 alla ricorrente la quota parte di tale assegno che sta percependo di ogni mese;
”
Tuttavia, in ragione delle tensioni che si venivano a creare tra le parti al momento della attuazione del regime concordato, le stesse concludevano come da note di costituzione di nuovo difensore sopra riportate.
2. Ciò posto, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, è emerso che la bambina vive con la madre in modo prevalente, come da provvedimento del TO del 2021, e che, per un lungo periodo, il padre è stato assente dalla vita della figlia, per poi riprendere nel 2022
pagina 4 di 7 una frequentazione graduale con la stessa;
la bambina, comunque, anche ad oggi ha un rapporto privilegiato con la figura materna che si occupa in modo quasi esclusivo dei suoi bisogni e esigenze;
il padre vede e tiene con sé la figlia, infatti, in modo non del tutto regolare e, anche a causa delle crescenti criticità economiche dallo stesso affrontate negli ultimi due anni, ha difficoltà a dedicarsi alla minore sia durante il giorno, in cui il resistente deve trattenersi nell'esercizio commerciale dallo stesso gestito da solo, sia per il pernotto, non avendo più la disponibilità della casa dove viveva, venduta a terzi per fare fronte ad alcuni debiti contratti per lavoro. Durante l'attuazione dei provvedimenti provvisori concordati, è emersa chiaramente anche la difficoltà del resistente di contemperare quelle che sono le sue attuali esigenze di lavoro con quelle della figlia ad una relazione di qualità con il padre e con quelle della ricorrente a coltivare la sua formazione professionale di OSS: più volte, invero, le parti hanno manifestato l'incapacità di trovare un accordo in ordine alla gestione della bambina, sia con riguardo agli orari in cui la madre aveva bisogno di assentarsi per il corso di formazione, sia con riguardo al luogo in cui padre doveva tenere la figlia, spesso condotta presso il bar gestito dal resistente, occupato nel lavoro. Alla luce di tali elementi, però, deve escludersi che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della bambina alla madre, atteso che appare pacifico che la minore vuole comunque bene al padre, tanto che la stessa madre ha sempre auspicato una maggiore presenza della figura paterna nella vita della figlia. Tanto premesso, può essere mantenuto l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre. Va, quindi, poi previsto che la bambina stia con il padre, fino a quando lo stesso eserciterà l'attuale attività commerciale di bar, tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, nonché a settimane alternate o tutto il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 10,00 alle ore 21,00; ove il padre reperisca altra abitazione la bambina dormirà dallo stesso almeno una volta alla settimana;
ove il padre cessi la sua attività lavorativa, come prospettato dal nuovo difensore, lo stesso terrà la figlia negli stessi giorni ma dalla mattina o dalla uscita di scuola, nonché il sabato o la domenica, con almeno due pernotti appena reperita nuova abitazione. Le festività saranno regolate secondo il principio della alternanza.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla pagina 5 di 7 opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, il resistente secondo il titolo preesistente era tenuto al versamento della somma di € 350,00 per il mantenimento della figlia, poi ridotto in via provvisoria ad € 200,00, oltre assegno unico in favore della sola madre. Tale riduzione va confermata in ragione delle seguenti sopravvenienze di fatto. Ed infatti, da un lato, la ricorrente da ultimo ha conseguito diploma di OSS e ha acquisito una capacità lavorativa specifica facilmente spendibile nel mondo del lavoro, dall'altro il resistente, pur tenendo di meno la figlia rispetto a quanto previsto in passato, ad oggi ha ridotto la propria capacità reddituale e patrimoniale, potendo contare su un reddito lordo annuo di circa € 10.000,00 circa, e avendo venduto alcuni beni immobili, per fare fronte alla morosità maturata negli anni a titolo di canone di locazione del fondo commerciale ove esercita la sua attività commerciale. L'assegno unico, però, deve essere percepito dalla sola madre che si occupa in modo prevalente della figlia. Le spese straordinarie saranno sopportate al 50% ciascuno.
Le spese di lite vanno compensate per intero, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto collegiale del Tribunale in data 8.3.21 (VG n.893 del 2020), fermo il resto,
DISPONE CHE
• la minore veda il padre come indicato in parte motiva;
Per_3
• riduce con decorrenza dalla adozione dei provvedimenti provvisori, il pagina 6 di 7 contributo al mantenimento in favore della bambina ad € 200 al mese, da corrispondere entro il 25 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
• l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
compensa le spese di lite;
Livorno,10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2954/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EI CARABINIERI 57126 C.F._2
LIVORNO; elettiva presso il difensore avv. RICCI NICOLETTA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. ABRAMI SARA ( ) P.zza Pamela Ognissanti 19 C.F._4
57125 Livorno;
elettivame il difensore avv.
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni stabilite nel decreto collegiale del Tribunale in data 8.3.21 ( VG n.893 del 2020), in cui la ricorrente ha chiesto in ricorso quanto segue: “Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno , previa comparizione
pagina 1 di 7 delle parti, Voglia disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore accogliendo le seguenti COCLUSIONI: “1) Affido condiviso di con Persona_1 Per_1
o la madre in Livorno, P.zza della Vittori 37; 2) Il padre pren
Per_1 all'uscita da scuola alle ore 13:30 tre giorni a settimana, il LUNEDI' il MERCOLEDI' ed il VENERDI' e la terrà con sè fino a dopo cena per poi riportarla a dormire a casa della madre. Il padre trascorrerà con il e la in modo alternato
Per_1 Per_2 Pt_2 dalla mattina alle 9:00 alla ser ce ipali suddivise in modi alternato di anno in anno. Durante le vacanze estive potrà trascorrere anche quindici
Per_1 giorni consecutivi con ciascun genitore. 3) Il padre co derà alla sig.ra per il Pt_1 mantenimento di la somma di 400 Euro mensili , rivalutabili annualm do gli
Per_1 indici ISTAT, d pondersi entro i giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
4) Il padre corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie ( scolastiche , mediche CP_1
e sportive) entro il giorno 10 cessivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta; La sig.ra chiede l'intervento dei Servizi Sociali affinchè attuino una attività di Parte_1 suppor lità rivolto al sig. La sig.ra si dichiara sin da ora CP_1 Pt_1 remissiva a che tale intervento venga attuato anche nei sui confronti, il tutto nell'interesse esclusivo della figlia Con vittoria di spese e competenze”. Per_1
La ricorrente, all'esito della costituzione del nuovo difensore modificava le sue conclusioni: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per le considerazioni svolte in atti:
1.Disporre l'affido esclusivo della minore alla Persona_1 madre signora con collocazione prevalente presso la stes nata Parte_1 disporre l'affid minore ai genitori e con collocazione Per_1 Pt_1 CP_1 prevalente presso la madre;
In entrambi i casi prevedere un regime di frequentazione del padre che garantisca una frequentazione continuativa e, quindi, in ragione di quanto risulta in atti, venga previsto un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola sino all'ora di cena ed un fine settimana alternato.
2. Stabilire un assegno di mantenimento della minore a carico del padre ed a favore della madre pari ad euro 200 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come previste nel Protocollo CNF e con diritto della madre signora a percepire integralmente l'Assegno Parte_1
Unico Universale. Con vittoria di compete favore dello Stato.”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova. In via riconvenzionale A modifica del decreto emesso dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. n. 893/2020, piaccia al Tribunale di Livorno ridurre il contributo di mantenimento mensile per la figlia da €. 350,00 ad €. 250,00, con contestuale Per_1 disponibilità del a rilascia madre della bambina la propria quota del 50% CP_1 dell' Assegno Unico, pari a €. 64,00. Il si oppone alla richiesta di intervento dei CP_1
pagina 2 di 7 Servizi Sociali in quanto del tutto superflua nel caso di specie, e chiede, fermo l' affidamento di in forma condivisa ai genitori e la sua collocazione prevalente presso l' abitazione della Per_1
a modifica di quanto stabilito nel decreto emesso nel procedimento r.g. n. 894/2020, propone l' accoglimento delle seguenti condizioni di visita della figlia: Durante le settimane in cui non è prevista la frequentazione di nel week end, il starà con la bambina: Per_1 CP_1
Lunedì mattina alle 8,00 per portar ola e dalle ore 1 e 21,30; Martedì dalle ore 16,00 alle ore 19; Venerdi dalle ore 13,00 sino alle ore 12,00 del Sabato;
Durante le settimane in cui è prevista la frequentazione di nel week end, il starà con la Per_1 CP_1 bambina: Lunedì mattina alle 8 per portarla ola e dalle ore ore 21,30; Martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00; Venerdì dalle ore 13,00 sino alle ore 19,00; Sabato dalle ore 19,00 sino alle ore 19,00 della Domenica;
ferme le restanti condizioni di incontro durante le festività natalizie, pasquali e quelle restanti.”. Anche il nel corso del giudizio si costituiva con nuovo difensore e CP_1 rassegnav i conclusioni:
“Chiede che il Tribunale adito Voglia Rimodulare il regime di frequentazione della minore come di seguito - nel periodo non scolastico escludere, temporaneamente, il pernotto domenicale a settimane alterne, prevedendo la frequentazione il martedì e il giovedì a cena dalle 19.00 alle 23.00; - nel periodo scolastico il martedì dalle 13.00 con ritiro a scuola, cena, pernotto e accompagnamento a scuola il mercoledì alle ore 8.00, il giovedì a cena dalle 19.00 alle 23.00 e la domenica alternativamente dalle 18.00 con pernotto, cena e accompagnamento a scuola il lunedì alle ore 8.00; Confermare l'importo del contributo mensile nella misura di € 200,00, già stabilito in via provvisoria;
Disporre che le spese straordinarie siano rimborsabili al 50% solo se documentate e concertate;
Prevedere che la somma ricevute dalla madre a titolo di assegno unico siano detratte dal contributo di mantenimento del padre, nella fattispecie dato l'importo dell'assegno unico per l'anno in corso, pari ad euro 96,00, il sig. corrisponderà alla CP_1 sig.ra euro 104,00 a titolo di contributo al manteniment i altra statuizione Pt_1 ritenu di giustizia.”.
In prima udienza le parti concordavano quanto segue: la bambina, durante la settimana, starà con il padre nei tre giorni in cui la madre frequenta il corso OSS, andandola a prendere a scuola anche con l'ausilio di terze persone e tenendola con sé fino a prima di cena, quando la ricondurrà dalla madre;
la bambina starà con il padre anche la domenica sera con pernotto a settimane alternate;
il padre garantirà nei giorni di sua competenza gli impegni sportivi della bambina, anche avvalendosi di terze persone. Alla udienza successiva le parti rassegnavano poi conclusioni concordi in punto di provvedimenti provvisori, conclusioni che venivano recepite: “Dispone in via provvisoria come segue:
1. la bambina, durante la settimana, starà con il padre nei tre giorni in cui la madre frequenta il corso OSS, andandola a prendere a scuola o a casa della madre prima di pranzo, anche con
pagina 3 di 7 l'ausilio di terze persone e tenendola con sé fino a prima di cena, quando la ricondurrà dalla madre;
la bambina starà con il padre anche la domenica sera con pernotto a settimane alternate;
il padre garantirà nei giorni di sua competenza gli impegni sportivi della bambina, anche avvalendosi di terze persone;
2. il contributo al mantenimento della bambina viene ridotto da luglio ad € 200 al mese, da corrispondere entro il 25 di ogni mese;
oltre 50% delle spese straordinarie;
3. il resistente verserà da luglio 2024 ogni mese anche la somma di € 50,00 fino ad estinzione del debito per spese dentistiche pari ad 625,00 euro;
con rinuncia da parte della ricorrente, una volta ultimato il pagamento, a far valere la relativa pretesa creditoria;
4. l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente, a tal fine il si impegna a rimettere CP_1 alla ricorrente la quota parte di tale assegno che sta percependo di ogni mese;
”
Tuttavia, in ragione delle tensioni che si venivano a creare tra le parti al momento della attuazione del regime concordato, le stesse concludevano come da note di costituzione di nuovo difensore sopra riportate.
2. Ciò posto, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, è emerso che la bambina vive con la madre in modo prevalente, come da provvedimento del TO del 2021, e che, per un lungo periodo, il padre è stato assente dalla vita della figlia, per poi riprendere nel 2022
pagina 4 di 7 una frequentazione graduale con la stessa;
la bambina, comunque, anche ad oggi ha un rapporto privilegiato con la figura materna che si occupa in modo quasi esclusivo dei suoi bisogni e esigenze;
il padre vede e tiene con sé la figlia, infatti, in modo non del tutto regolare e, anche a causa delle crescenti criticità economiche dallo stesso affrontate negli ultimi due anni, ha difficoltà a dedicarsi alla minore sia durante il giorno, in cui il resistente deve trattenersi nell'esercizio commerciale dallo stesso gestito da solo, sia per il pernotto, non avendo più la disponibilità della casa dove viveva, venduta a terzi per fare fronte ad alcuni debiti contratti per lavoro. Durante l'attuazione dei provvedimenti provvisori concordati, è emersa chiaramente anche la difficoltà del resistente di contemperare quelle che sono le sue attuali esigenze di lavoro con quelle della figlia ad una relazione di qualità con il padre e con quelle della ricorrente a coltivare la sua formazione professionale di OSS: più volte, invero, le parti hanno manifestato l'incapacità di trovare un accordo in ordine alla gestione della bambina, sia con riguardo agli orari in cui la madre aveva bisogno di assentarsi per il corso di formazione, sia con riguardo al luogo in cui padre doveva tenere la figlia, spesso condotta presso il bar gestito dal resistente, occupato nel lavoro. Alla luce di tali elementi, però, deve escludersi che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della bambina alla madre, atteso che appare pacifico che la minore vuole comunque bene al padre, tanto che la stessa madre ha sempre auspicato una maggiore presenza della figura paterna nella vita della figlia. Tanto premesso, può essere mantenuto l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre. Va, quindi, poi previsto che la bambina stia con il padre, fino a quando lo stesso eserciterà l'attuale attività commerciale di bar, tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, nonché a settimane alternate o tutto il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 10,00 alle ore 21,00; ove il padre reperisca altra abitazione la bambina dormirà dallo stesso almeno una volta alla settimana;
ove il padre cessi la sua attività lavorativa, come prospettato dal nuovo difensore, lo stesso terrà la figlia negli stessi giorni ma dalla mattina o dalla uscita di scuola, nonché il sabato o la domenica, con almeno due pernotti appena reperita nuova abitazione. Le festività saranno regolate secondo il principio della alternanza.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla pagina 5 di 7 opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, il resistente secondo il titolo preesistente era tenuto al versamento della somma di € 350,00 per il mantenimento della figlia, poi ridotto in via provvisoria ad € 200,00, oltre assegno unico in favore della sola madre. Tale riduzione va confermata in ragione delle seguenti sopravvenienze di fatto. Ed infatti, da un lato, la ricorrente da ultimo ha conseguito diploma di OSS e ha acquisito una capacità lavorativa specifica facilmente spendibile nel mondo del lavoro, dall'altro il resistente, pur tenendo di meno la figlia rispetto a quanto previsto in passato, ad oggi ha ridotto la propria capacità reddituale e patrimoniale, potendo contare su un reddito lordo annuo di circa € 10.000,00 circa, e avendo venduto alcuni beni immobili, per fare fronte alla morosità maturata negli anni a titolo di canone di locazione del fondo commerciale ove esercita la sua attività commerciale. L'assegno unico, però, deve essere percepito dalla sola madre che si occupa in modo prevalente della figlia. Le spese straordinarie saranno sopportate al 50% ciascuno.
Le spese di lite vanno compensate per intero, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto collegiale del Tribunale in data 8.3.21 (VG n.893 del 2020), fermo il resto,
DISPONE CHE
• la minore veda il padre come indicato in parte motiva;
Per_3
• riduce con decorrenza dalla adozione dei provvedimenti provvisori, il pagina 6 di 7 contributo al mantenimento in favore della bambina ad € 200 al mese, da corrispondere entro il 25 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
• l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
compensa le spese di lite;
Livorno,10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7