Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 443/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
AVV. (C.F. – P.IVA ), in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
c.p.c., con studio a Gorizia in Via Diaz n. 1, ove elegge domicilio ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, C.F. , P.IVA_3 presso cui è per legge domiciliato in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3 resistente
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per il ricorrente:
“In via principale: “Voglia il Tribunale di Gorizia riformare il decreto di liquidazione impugnato dd. 16/05/2024 del
Tribunale di Gorizia nell'ambito del procedimento penale n. 712/12 R.G.N.R. – n. 221/18 R.G. dib., per i motivi in narrativa e, conseguentemente, liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o, comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte”.
In via istruttoria: “Ove occorra - nell'ambito dell'attivazione dei poteri istruttori officiosi del Giudicante ai sensi dell'art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 – si chiede fin d'ora l'acquisizione al presente procedimento di copia integrale del fascicolo del dibattimento nr. 221/2018 R.G. dib..”
In ogni caso: “Con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.”.
Per il resistente:
pagina 1 di 5
- nel merito, rigettare il ricorso avverso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto;
- in subordine, rideterminare il quantum secondo giustizia, compensando le spese;
- in via istruttoria, ci si rimette in ogni caso a codesto on.le Giudice sull'opportunità di esercizio del potere istruttorio conferitoGli dalla normativa, espressamente previsto all'art 15, comma quinto, del decreto legislativo 150/2011 (cui rinvia
l'art 170 del D.P.R. 115/2002), di “chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione”.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2024 l'Avv. proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. Parte_1
n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato d.d. 16.5.2024, reso nell'ambito del procedimento penale n.
712/12 R.G.N.R. – n. 221/18 R.G. dib. del Tribunale di Gorizia per i seguenti motivi: il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare l'art. 82 co. 1 d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui impone che i compensi non possano essere liquidati in misura superiore ai medi tariffari in quanto tale limite massimo deve essere applicato al compenso finale, già applicata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002, e non già al compenso di partenza;
il Tribunale avrebbe altresì errato nell'escludere la liquidazione della fase introduttiva in quanto il difensore aveva invece svolto attività difensiva riconducibile a tale fase.
Chiedeva quindi che il decreto di liquidazione venisse riformato in accoglimento dei motivi esposti e il compenso liquidato in conformità all'istanza di liquidazione formulata dal difensore.
Si costituiva il contestando la fondatezza delle doglianze del ricorrente e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto di liquidazione impugnato.
Istruita documentalmente la causa, venivano precisate le conclusioni e si procedeva a discussione orale, all'esito della quale il giudice si riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Il tribunale ha correttamente applicato la disposizione dell'art. 82 co. 1 d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia) che così recita “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”.
Non è condivisibile l'argomentazione del ricorrente secondo cui il limite massimo dei valori medi delle tariffe faccia riferimento al compenso finale già applicata la riduzione per il patrocinio a spese dello Stato.
pagina 2 di 5 Infatti, l'art. 82 t.u. spese giustizia stabilisce che “in ogni caso” il compenso liquidato non può essere superiore ai valori medi delle tariffe, nemmeno tenendo conto, pertanto, di tutti i parametri generali che il giudice deve valorizzare per calibrare il compenso in considerazione dell'attività difensiva espletata.
Che tale limite debba riguardare già il compenso di partenza (sul quale, poi, applicare la riduzione di 1/3 per il patrocinio a spese dello Stato) è affermazione che si deduce dalla collocazione di tale norma all'interno di una disposizione antecedente e autonoma rispetto alla norma che impone l'applicazione di una diminuzione netta di 1/3 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Questa interpretazione è stata fatta propria dalla giurisprudenza secondo la quale “Come già affermato da questa Corte (cfr. n. 22257 del 2022), <<la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio patrocinio a spese dello stato non deve superare il valore medio tariffa n tale>valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011)>>.” (Cass Sez. 2,
Ordinanza n. 4048 del 2024, grassetto della scrivente).
Il Tribunale ha pertanto correttamente applicato l'art. 82 co. 1 d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla giurisprudenza, liquidando, come compenso di partenza, un compenso pari (e così non superiore) al valore medio dei parametri ministeriali.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Non è significativa la pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5807 del 2024) in quanto il virgolettato riportato in atti è, in realtà, il riassunto che la Suprema Corte fa del motivo di impugnazione svolto dal ricorrente in Cassazione e non è, invece, parte integrante della motivazione adottata dal Supremo Collegio. In parte motiva la Corte di Cassazione, in questa pronuncia, si limita ad affermare che in effetti l'avvocato aveva svolto attività difensiva riconducibile alla fase introduttiva, senza tuttavia esplicitare in cosa questa sia consistita.
Nel caso di specie, l'attività difensiva svolta dal difensore e da questi ricondotta alla “fase introduttiva” sarebbe consistita nella costituzione del fascicolo per il dibattimento, nel suo studio approfondito (esame delle informative della Squadra Mobile di Gorizia e della procedibilità dei reati contestati all'imputato, valutando l'esistenza o meno di una denuncia/querela) e nell'esame dettagliato della lista testimoniale.
Queste azioni, tuttavia, non possono essere ritenute proprie della fase introduttiva alla luce degli arresti giurisprudenziali rinvenuti sul punto.
Con l'ordinanza n. 8414 del 23.3.2023 la Corte di Cassazione, con riferimento all'art. 12 co. 3 lett. b) DM
55/2014, ha ricordato che “l'elencazione non è limitata agli atti scritti […] ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale.”. Si fa così riferimento ad attività che – ancorché non veicolate mediante la forma scritta – consistono in richieste, istanze, osservazioni e opposizioni, ossia contegni che convogliano o una richiesta oppure delle considerazioni e pagina 3 di 5 che pertanto rappresentano qualcosa di più e ulteriore rispetto al mero vaglio e studio degli atti e documenti e che si pongono, temporalmente, in una fase subito antecedente all'apertura del dibattimento.
La “costituzione del fascicolo” non è certo attività che si sostanzi in atti del difensore rivolti alle altre parti del procedimento penale o al tribunale così come lo studio del fascicolo e l'esame della lista testimoniale sono evidentemente adempimenti che rimangono entro l'ambito della fase di studio della posizione dell'assistito.
Acquisito il verbale dell'udienza del 15 marzo 2018, si rileva che il difensore, pur presente, non ha invero formulato alcuna richiesta e/o osservazione prima dell'apertura del dibattimento.
Anche precedentemente la Corte di Cassazione, sempre nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva penale, esaminando l'art. 12 DM 55/2014, ha affermato che “la fase introduttiva invece ha correlazione con l'atto della parte che dà avvio al procedimento, siccome anche chiarito nell'analogo testo afferente il procedimento civile sub art 4 citato Dm e dal tenore letterale della norma indicata siccome violata, attagliata specificatamente al processo penale. Difatti risultano elencati atti con i quali la parte privata dà impulso al procedimento sia sub specie indagini preliminari - esposti, denunce, querele, - sia avanti il Giudice - opposizioni, ricorsi, impugnazioni, intervento responsabile civile, citazione dello stesso - nonché atti - istanze, richieste, dichiarazioni – che appaiono correlate a specifici istituti propri del processo penale. [...] La conclusione dianzi precisata non implica che nel procedimento penale non si possa verificare l'avvio del procedimento ad iniziativa dell'imputato, sicché la previsione di tariffa per detta parte privata sarebbe inutiliter data. Difatti vi sono procedimenti speciali di cognizione nei quali è possibile anche all'imputato formulare richiesta o istanza di definizione del procedimento, siccome v'è il procedimento di esecuzione ovvero di prevenzione promosso ad istanza della parte privata, sicché in tali ipotesi concorre l'atto di avvio del procedimento suscettibile di configurare siccome dovuto il compenso anche per la fase "introduttiva del giudizio" ad iniziativa dell'imputato- condannato.” (Cass Sez. 2, Ordinanza n. 17299 del 2020).
In conclusione, il decreto di liquidazione adottato dal tribunale deve essere confermato in quanto ha correttamente applicato il limite massimo stabilito dall'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e ha giustamente escluso la fase introduttiva in quanto attività non svolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, ai valori minimi dello scaglione di causa, vista la limitatezza delle questioni affrontate, esclusa la fase di istruttoria/trattazione in quanto attività non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di liquidazione del compenso del difensore
Avv. d.d. 16.5.2024, reso nell'ambito del procedimento penale n. 712/12 R.G.N.R. – n. Parte_1
221/18 R.G. dib. del Tribunale di Gorizia;
pagina 4 di 5 2. condanna l'avv. a rifondere al le spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate in 852 € per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Gorizia, li 8 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 5 di 5