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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 107-1/2025 – procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Carmen Anna Lidia Corvino - Giudice dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 103-1/2025 r.g., promosso da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Majocchi e Matteo Molinari ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Matteo Rignanese, con studio in Foggia (FG), Via A. Salandra n. 1;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 in Cerignola (FG) alla Via Capoterra n. 1, avente ad oggetto “confezione in serie di abbigliamento esterno” (v. visura camerale in atti);
-debitrice- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
;
[...] viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
19.06.2025); esaminati gli atti ed i documenti, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII ed infatti:
- si tratta di società di capitali esercente attività commerciale nel settore della
“confezione in serie di abbigliamento”;
- la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali per essere considerata impresa minore non soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex artt. 2, comma 1, lettera d), e
121 CCII;
1 - dai bilanci depositati dalla società debitrice presso il Registro imprese emerge in ogni caso il superamento dei predetti limiti dimensionali ed infatti, limitando l'analisi al requisito relativo ai ricavi: (1) dal bilancio chiuso al 31-12-2023, la società risulta aver conseguito ricavi per Euro 427.113, superiori dunque al limite di duecentomila;
(2) dal bilancio chiuso al 31-12-2022, la società risulta aver conseguito ricavi per Euro
371.827, superiori dunque al limite di duecentomila;
inoltre l'attivo per l'anno 2022 risulta pari ad Euro 340.418, superiore al limite di euro trecentomila;
ritenuto che
l'istante sia munita di legittimazione attiva vantando un credito di € 45.998,67, per mancato pagamento dei canoni di noleggio di beni mobili strumentali, penale contrattuale e interessi, come si evince dai seguenti documenti:
- contratto di noleggio di beni mobili strumentali del 30/4/2024 sottoscritto dalla società debitrice (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente);
- documento di consegna dei beni del 30/4/2024 sottoscritto dalla società debitrice (doc.
4 fascicolo di parte ricorrente);
- missiva inviata a mezzo pec alla società debitrice in data 26/11/2024 con cui la parte ricorrente ha fatto valere la clausola risolutiva espressa (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente);
- fatture emesse dalla società ricorrente per canoni insoluti (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente);
- missiva inviata a mezzo pec alla società debitrice in data 12/03/2025 con cui la parte ricorrente ha intimato l'adempimento dell'obbligazione (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente); ritenuto che Controparte_1
versi in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere le
[...] obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) l'inadempimento del credito della società odierna ricorrente;
b) l'esistenza di un debito erariale iscritto a ruolo di €.186.451,87 (come da nota di depositata il 06/06/2025), di un debito erariale, non ancora iscritto a ruolo, Per_1 certificato in Anagrafe tributaria alla data del 09.06.2025 di € 128.345,08 (come da nota di AdE del 19.06.2025), di debiti contributivi nei confronti dell'INPS di
€.43.359.07 (coma da nota dell'INPS del 20/06/2025); c) l'oggettivo squilibrio tra l'attivo patrimoniale della società e l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e impagati, per oltre € 404.000,00, a fronte di un attivo patrimoniale risultante dal bilancio 2023 di € 239.763,00, il che evidenzia un deficit patrimoniale oggettivo e insostenibile. Sebbene i bilanci 2022 e 2023 mostrino ricavi in crescita e, nel 2023, un indebitamento contenuto (€ 41.184,00), la situazione attuale, caratterizzata da debiti verso Ade, Inps, dimostra un repentino e grave Per_1 deterioramento della capacità di pagamento, tale da superare ampiamente le risorse disponibili;
a ciò si aggiunge la mancata partecipazione al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e la persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere. Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia di liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, tra l'altro, configurabile anche in assenza di protesti, 2 pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non sono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (sotto la vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 9856/2006; Cass. n.
25961/2011); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerignola (FG) alla Via
Capoterra n. 1; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Enrico Legnini;
nomina curatore la dott. (CF nata il [...] a [...], con Persona_2 CodiceFiscale_1 iscrizione all'Elenco Gestori della crisi d'impresa al n.12519 del 31/05/2024), con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12/2/2026, ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 8/10/2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Enrico Legnini dott.ssa Caterina Lazzara
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Carmen Anna Lidia Corvino - Giudice dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 103-1/2025 r.g., promosso da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Majocchi e Matteo Molinari ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Matteo Rignanese, con studio in Foggia (FG), Via A. Salandra n. 1;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 in Cerignola (FG) alla Via Capoterra n. 1, avente ad oggetto “confezione in serie di abbigliamento esterno” (v. visura camerale in atti);
-debitrice- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
;
[...] viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
19.06.2025); esaminati gli atti ed i documenti, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII ed infatti:
- si tratta di società di capitali esercente attività commerciale nel settore della
“confezione in serie di abbigliamento”;
- la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali per essere considerata impresa minore non soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex artt. 2, comma 1, lettera d), e
121 CCII;
1 - dai bilanci depositati dalla società debitrice presso il Registro imprese emerge in ogni caso il superamento dei predetti limiti dimensionali ed infatti, limitando l'analisi al requisito relativo ai ricavi: (1) dal bilancio chiuso al 31-12-2023, la società risulta aver conseguito ricavi per Euro 427.113, superiori dunque al limite di duecentomila;
(2) dal bilancio chiuso al 31-12-2022, la società risulta aver conseguito ricavi per Euro
371.827, superiori dunque al limite di duecentomila;
inoltre l'attivo per l'anno 2022 risulta pari ad Euro 340.418, superiore al limite di euro trecentomila;
ritenuto che
l'istante sia munita di legittimazione attiva vantando un credito di € 45.998,67, per mancato pagamento dei canoni di noleggio di beni mobili strumentali, penale contrattuale e interessi, come si evince dai seguenti documenti:
- contratto di noleggio di beni mobili strumentali del 30/4/2024 sottoscritto dalla società debitrice (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente);
- documento di consegna dei beni del 30/4/2024 sottoscritto dalla società debitrice (doc.
4 fascicolo di parte ricorrente);
- missiva inviata a mezzo pec alla società debitrice in data 26/11/2024 con cui la parte ricorrente ha fatto valere la clausola risolutiva espressa (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente);
- fatture emesse dalla società ricorrente per canoni insoluti (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente);
- missiva inviata a mezzo pec alla società debitrice in data 12/03/2025 con cui la parte ricorrente ha intimato l'adempimento dell'obbligazione (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente); ritenuto che Controparte_1
versi in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere le
[...] obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) l'inadempimento del credito della società odierna ricorrente;
b) l'esistenza di un debito erariale iscritto a ruolo di €.186.451,87 (come da nota di depositata il 06/06/2025), di un debito erariale, non ancora iscritto a ruolo, Per_1 certificato in Anagrafe tributaria alla data del 09.06.2025 di € 128.345,08 (come da nota di AdE del 19.06.2025), di debiti contributivi nei confronti dell'INPS di
€.43.359.07 (coma da nota dell'INPS del 20/06/2025); c) l'oggettivo squilibrio tra l'attivo patrimoniale della società e l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e impagati, per oltre € 404.000,00, a fronte di un attivo patrimoniale risultante dal bilancio 2023 di € 239.763,00, il che evidenzia un deficit patrimoniale oggettivo e insostenibile. Sebbene i bilanci 2022 e 2023 mostrino ricavi in crescita e, nel 2023, un indebitamento contenuto (€ 41.184,00), la situazione attuale, caratterizzata da debiti verso Ade, Inps, dimostra un repentino e grave Per_1 deterioramento della capacità di pagamento, tale da superare ampiamente le risorse disponibili;
a ciò si aggiunge la mancata partecipazione al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e la persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere. Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia di liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, tra l'altro, configurabile anche in assenza di protesti, 2 pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non sono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (sotto la vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 9856/2006; Cass. n.
25961/2011); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerignola (FG) alla Via
Capoterra n. 1; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Enrico Legnini;
nomina curatore la dott. (CF nata il [...] a [...], con Persona_2 CodiceFiscale_1 iscrizione all'Elenco Gestori della crisi d'impresa al n.12519 del 31/05/2024), con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12/2/2026, ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 8/10/2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Enrico Legnini dott.ssa Caterina Lazzara
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