Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/03/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11177/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11177 del 2021, proposto da IA NI, EL RA, DI OR e AL AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio V, ambito territoriale della Provincia di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CC Federica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito territoriale di Cagliari prot. n. 000469.09-08-2021 recante l’esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non ancora riconosciuto in Italia;
- del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
- del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della circolare del Ministero dell’Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag. 7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’università e della ricerca avente ad oggetto “ corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili ” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell’ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all’esito dell’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali delle supplenze per l’anno scolastico 2021/2011 in attuazione dell’art. 7, comma 4, lettera e) dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020, quali possessori di specializzazione conseguita all’estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio V, ambito territoriale della provincia di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella loro qualità di docenti che hanno conseguito all’estero – segnatamente, in Spagna – la specializzazione quali insegnanti di sostegno, esponevano di aver presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio richiesto per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per il sostegno (“ GPS ”) entro il 21 luglio 2021, nonché di aver presentato domanda di inserimento in detti elenchi.
1.1. I ricorrenti, inoltre, esponevano di essere stati inizialmente inseriti nella prima fascia delle GPS relative all’ambito territoriale di Cagliari e di aver presentato, in data 21 agosto 2021, una espressa e specifica richiesta di attribuzione di incarichi di supplenza su posti di sostegno.
1.2. I ricorrenti rappresentavano, poi, che l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna – Ambito territoriale scolastico di Cagliari aveva disposto la loro esclusione dalle GPS per non aver ritenuto che il possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero e non ancora riconosciuto in Italia, consentisse l’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS.
2. I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità della loro esclusione dalle GPS per le supplenze in relazione all’insegnamento di sostegno, e ne hanno chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato.
2.1. I ricorrenti, con l’unico motivo di ricorso proposto, hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 – Violazione dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e disparità di trattamento rispetto ai candidati inseriti nel precedente anno scolastico 2020/2021 ”.
In estrema sintesi, con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità della esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle anzidette GPS per violazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e) , dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021, nella parte in cui prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, risulterebbe pacifica la possibilità di utilizzare un titolo conseguito all’estero e in corso di riconoscimento ai fini dell’inserimento, seppur con riserva, nella prima fascia delle GPS.
I ricorrenti, inoltre, hanno lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione ministeriale resistente nella misura in cui la loro esclusione dalle anzidette GPS avrebbe dato luogo a una indebita disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che sono stati inseriti in graduatoria ed hanno ottenuto incarichi annuali di insegnamento su posti di sostegno.
2.2. Il Presidente della Sezione Terza Bis di questo Tribunale, con decreto n. 6277 dell’11 novembre 2021, ha rigettato l’istanza proposta dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 56 c.p.a. e ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi degli articoli 27, comma 2, e 49 c.p.a.
2.3. I ricorrenti, in data 24 novembre 2021, hanno prodotto pertinente documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
2.4. Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio V, ambito territoriale della provincia di Cagliari, in data 25 novembre 2021, si sono formalmente costituiti in resistenza nel presente giudizio.
2.5. All’udienza camerale del 3 dicembre 2021 è stata discussa la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.5.1. La Sezione, con ordinanza n. 6903 del 6 dicembre 2021, ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e ha sospeso l’efficacia degli atti e provvedimenti impugnati.
2.6. I ricorrenti, con memoria depositata in data 19 febbraio 2025, hanno precisato le proprie doglianze, instando per l’accoglimento del ricorso.
2.7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 febbraio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
3.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene necessario ricostruire sinteticamente il contesto normativo che regola la fattispecie in esame.
3.1.1. L’ordinanza ministeriale n. 60/2020 (“ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”), all’articolo 7, comma 4, lett. e) , prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”.
Detta ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo richiesto per l’inserimento nelle GPS e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, non assumendo alcun rilievo la circostanza per cui il riconoscimento richiesto non sia ancora intervenuto.
3.1.2. L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
3.1.3. Il decreto ministeriale n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”.
L’articolo 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’ordinanza ministeriale n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
3.1.4. Pertanto, come affermato sia da questo Tribunale (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , sent. n. 5382 del 2 maggio 2022; T.A.R. Lazio, sez. III- bis , sent. n. 12418 del 30 settembre 2022, e giurisprudenza ivi richiamata), sia dal Consiglio di Stato in fase cautelare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 6462 del 3 dicembre 2021), la disciplina generale prevista dalla predetta ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva nelle GPS in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, non potendo ritenersi derogata dal d.m. n. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, limitandosi a rinviare all’ordinanza ministeriale solo per quanto in esso non specificamente previsto.
3.2. Da tale quadro normativo e giurisprudenziale, quindi, emerge come i ricorrenti, avendo ottenuto all’estero il titolo di studio richiesto per l’inserimento nelle GPS, ancorché in attesa di riconoscimento, avrebbero dovuto essere inclusi, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi di cui si tratta.
3.3. Tale conclusione, peraltro, trova conforto anche nella nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 25348 del 17 agosto 2021 avente ad oggetto “ Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili ”, in quanto la stessa non è suscettibile di legittimare l’operato delle Amministrazioni resistenti per ciò che concerne l’esclusione dei ricorrenti dai predetti elenchi.
Detta nota – in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, atteso che i ricorrenti non hanno proposto alcuna doglianza avverso la stessa – presenta un carattere generico ed indifferenziato e neppure considera la specifica posizione dei ricorrenti; di conseguenza, tale nota non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento inoltrata dai ricorrenti e, dunque, non dispiega alcuna efficacia preclusiva rispetto al soddisfacimento dell’interesse legittimo pretensivo dedotto in giudizio con la proposizione del ricorso in esame.
Tale nota, d’altronde, neppure si appalesa idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento (cfr., in senso analogo, T.A.R. Lazio, sez. III- bis , ord. n. 6958 del 6 dicembre 2021), stante il suo carattere eminentemente esplicativo dei titoli rumeni e spagnoli e delle modalità di riconoscimento degli stessi.
3.4. Il Collegio, quindi, ritiene illegittima l’esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS disposta dalle Amministrazioni resistenti con i gravati provvedimenti, che meritano di essere annullati con ripristino della anteriore posizione ricoperta dai ricorrenti all’interno delle stesse, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione alla luce dell’esito del procedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero e richiesto per l’inserimento nelle anzidette graduatorie.
4. Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda contenziosa delibata dal Collegio, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’articolo 39, comma 1, c.p.a.
Il Collegio, infatti, ritiene che i profili di doglianza non espressamente trattati non siano dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a un differente esito giudiziale.
5. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto in ragione della sua fondatezza, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nei limitati di quanto esposto in precedenza.
6. Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali in subiecta materia .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per il sostegno, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Paolo Nasini, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO