Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00058/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2022, proposto da
EP NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Nato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 28/5/2021 di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, notificato il 19/11/2021 al difensore dell’interessato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 57 del 24 febbraio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2022 e depositato il successivo 11 febbraio, il sig. NG EP ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria rigettava la domanda presentata il 3 luglio 2020, in qualità di datore di lavoro denunciante, dal sig. PR TO per la regolarizzazione del rapporto di lavoro denunciato ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “sanatoria migranti Bellanova”)..
1.1. A fondamento del diniego è richiamato il parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in conseguenza della mancata esibizione, da parte del dichiarante, della documentazione fiscale necessaria a comprovare la sussistenza del prescritto requisito reddituale.
2. Premesso in fatto di avere appreso della definizione sfavorevole della pratica e delle sottese ragioni, inerenti in via esclusiva al datore di lavoro, soltanto a seguito dell’istanza presentata dal proprio difensore il 12/11/2021, riscontrata dall’Ufficio il successivo 19/11/2021 con la trasmissione del provvedimento reiettivo della pratica, peraltro non tradotto in lingua al medesimo comprensibile, il ricorrente ne denuncia l’illegittimità con cinque doglianze, articolate sotto diversi profili in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con le prime due doglianze si duole della mancata valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’eventuale rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in conformità a quanto previsto dalla circolare ministeriale dell’11/5/2021, stante la certa instaurazione del rapporto lavorativo oggetto della pratica di emersione e la sua mancata definizione per cause imputabili in via esclusiva al datore di lavoro. L’Amministrazione, dunque, pure a fronte dell’omessa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione richiesta, avrebbe dovuto convocare le parti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro limitatamente al periodo di effettivo svolgimento dello stesso, rilasciando in ogni caso in suo favore un permesso di soggiorno per attesa di occupazione ai sensi dell’art. 22, co. 10, d.lgs. n. 286/98, essendo egli del tutto estraneo alle cause che determinavano la mancata favorevole definizione del procedimento.
Ulteriori criticità vengono, poi, denunciate, con la terza doglianza, sul versante motivazionale del provvedimento, anche in considerazione della sua omessa traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, nonché per la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90 (IV motivo), non essendogli stati ritualmente comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
L’eccesso di potere emergerebbe, infine, dall’omessa considerazione dell’assenza a suo carico di pregiudizi penali, essendosi egli sempre distinto durante la sua permanenza in Italia per una condotta specchiata e sempre tesa al rispetto delle leggi (V motivo).
3. Con memoria del 19 febbraio 2022, con allegata documentazione, l’Amministrazione dell’Interno si è costituita in resistenza, controdeducendo alle doglianze avversarie e chiedendo la reiezione del gravame.
4. Con ordinanza n. 57 del 24 febbraio 2022, non appellata, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare.
5. Nel corso dell’udienza pubblica del 23 novembre 2022, previo avviso alle parti in ordine ad un possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardività della relativa notificazione, in relazione al quale il difensore di parte ricorrente ha invocato la rimessione in termini in ragione della mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile all’interessato, la causa è stata posta in decisione.
6. Va preliminarmente rilevato che nella documentazione versata al fascicolo dalla difesa erariale si ha evidenza che il provvedimento di cui si controverte veniva ritualmente notificato al ricorrente in data 4 giugno 2021.
Il ricorso, notificato soltanto il 15 gennaio 2022, sarebbe perciò da ritenersi irricevibile.
Come sopra rilevato, la questione è stata posta d’ufficio alle parti nel corso della discussione e il difensore di parte ricorrente ha formulato richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in ragione dell’omessa traduzione del provvedimento in lingua comprensibile all’interessato.
6.1. Il Collegio reputa che la richiesta difensiva sia meritevole di accoglimento, risultando applicabile in materia, per identità di ratio , la norma generale di cui all’art. 2, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, la quale stabilisce che “ ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario ”. L’ampia clausola generale contenuta nella disposizione, infatti, consente di ricomprendervi anche i procedimenti di emersione disciplinati dal d.l. n. 34/2020, giacché finalizzati alla regolarizzazione del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato. Ne consegue, allora, che la mancata traduzione del provvedimento reiettivo in lingua comprensibile al ricorrente, se non assurge a elemento inficiante la validità dell’atto, giustifica la rimessione in termini per la notifica del ricorso, anche tenuto conto dell’incertezza in merito al sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana da parte del medesimo (da ultimo, Cons. St., sez. III, 9 settembre 2022, n. 7856).
7. Tanto chiarito, nel merito il ricorso è infondato.
7.1. L’Amministrazione resistente ha allegato, e comprovato con pertinente documentazione, che il sig. WS PR TO, in occasione della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, presentava due domande di emersione in favore di altrettanti cittadini stranieri, dichiarando di aver instaurato con i medesimi un contratto di lavoro indeterminato.
Lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria, in data 3/9/2020, chiedeva al datore di lavoro di integrare la documentazione con l’invio del documento di riconoscimento in corso di validità, atteso che nelle istanze presentate risultavano due differenti date di nascita. La richiesta non veniva riscontrata e, pertanto, in data 16/9/2020, la documentazione veniva acquisita direttamente dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Reggio Calabria.
Successivamente, in data 3/2/2021 l’Ufficio chiedeva al richiedente, in relazione ad entrambe le istanze, di fornire le seguenti informazioni integrative: “ Esibire il Modello Unico 2020 relativo al periodo di imposta 2019, corredata da ricevuta di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate ”, preannunciando in caso di omesso riscontro, o di assenza degli elementi richiesti, il rigetto dell’istanza. Anche tale ulteriore richiesta rimaneva, tuttavia, senza esito, non trasmettendo il dichiarante la documentazione in questione né fornendo chiarimenti di sorta.
Per questi motivi in data 28/5/2021 la Prefettura disponeva il rigetto di entrambe le istanze.
7.2. Tali rilievi non sono stati in alcun modo contestati, limitandosi il difensore del ricorrente in sede di discussione a insistere nelle difese e nelle domande spiegate con l’atto introduttivo.
8. Ciò posto, figura evidente che nella vicenda di specie il datore di lavoro ha omesso di comprovare la sussistenza di uno dei presupposti inderogabilmente richiesti per l’ammissibilità dell’istanza, cioè quello reddituale di cui all’art. 9 del D.M 27/5/2020.
Per giurisprudenza ormai consolidata “ la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale ” (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022 n. 8052; Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422).
Ne consegue, dunque, l’insussistenza delle condizioni enucleate nelle circolari ministeriali del 24/7/2020, del 21/4/2021 e dell’11/5/2021, per l’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno in attesa di occupazione, non ricollegandosi le ragioni della mancata definizione della procedura di emersione all’interruzione del rapporto di lavoro e all’impossibilità di subentro di un nuovo datore. A tale fine è infatti necessaria non soltanto l’incolpevole cessazione del rapporto di lavoro nelle more della definizione del procedimento – e non già a causa del suo esito negativo – ma altresì la sussistenza dei requisiti prescritti per la sua positiva definizione, nel caso di specie da ritenersi, appunto, insussistenti.
9. Anche le rimanenti doglianze non sono suscettibili di condivisione.
9.1. Ciò vale, in primis , per la mancata traduzione del diniego impugnato nella lingua madre dell’istante, non assurgendo tale vizio a causa di invalidità (v. Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 491). Difettando in concreto le condizioni per l’emersione richieste indefettibilmente dall’art. 103, il diniego opposto alla istanza costituiva un atto dovuto, cosicché vizi e irregolarità formali (ciò vale per l’appunto per la mancanza di traduzione dell’atto nella lingua madre del ricorrente) non potrebbero in ogni caso giustificare l’annullamento di un provvedimento che, in sede di eventuale rinnovazione, dovrebbe essere riadottato con il medesimo contenuto (cfr. articolo 21 octies della L. n. 241/90).
9.2. Parimenti da disattendere sono le censure incentrate sulla mancata convocazione del ricorrente e del suo datore di lavoro presso l’Ufficio e sulla violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90, in adesione a quel filone giurisprudenziale per cui il preavviso sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ove le condizioni ostative non ineriscano direttamente alla persona del lavoratore, va dato al solo datore di lavoro (tra le più recenti, TAR Sicilia, sez. III, 8 aprile 2022, n. 1215, a cui si rimanda).
9.3. Nulla è a dirsi, infine, sulla dedotta omessa considerazione, rilevante anche sotto il profilo motivazionale, della condotta tenuta dal ricorrente sin dal suo ingresso in Italia, risultando tale elemento ‘in positivo’ del tutto ininfluente ai fini dell’ammissibilità dell’istanza e rilevando, invece, soltanto ove emergano ‘in negativo’ i fattori, oggetto di espressa tipizzazione normativa, sintomatici della pericolosità sociale del lavoratore straniero interessato alla procedura.
10. Per questi motivi, dunque, il ricorso va conclusivamente rigettato.
11. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO