TRIB
Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TTrriibbuunnaallee OOrrddiinnaarriioo ddii VVaassttoo __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
– art. 640 c.p.c. –
IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale
LETTI gli atti del procedimento per ingiunzione iscritto al n. 131/2025 R.G.A.C.;
VISTA la richiesta di integrazione documentale avanzata da questo Giudice con provvedimento del 25/02/2025;
RILEVATO che, entro il termine assegnato, il ricorrente ha risposto ai rilievi sollevati, dichiarando di non essere in grado in documentare l'esborso in contanti della somma di € 10.000,00;
RITENUTO che, a prescindere dalla rilevata carenza documentale, sulla base delle allegazioni e della ulteriore documentazione versata in atti, non si evincono sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare l'esigibilità del credito azionato, per il dirimente rilievo che il ricorrente non ha dedotto, né provato che il contratto di appalto, in forza del quale ha effettuato versamenti in acconto (di cui chiede monitoriamente la restituzione) si sia risolto giudizialmente o consensualmente;
RITENUTO, pertanto, che, in assenza di prove circa l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, la domanda monitoria non può essere accolta, non essendo emerse evidenze in ordine al titolo in forza del quale il creditore è legittimato a pretendere la restituzione delle somme versate in acconto;
VISTO l'art. 640 c.p.c.
Per Questi Motivi
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo di cui in epigrafe e autorizza la restituzione al ricorrente del proprio fascicolo.
Si comunichi.
Vasto, 24/03/2025.
IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
– art. 640 c.p.c. –
IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale
LETTI gli atti del procedimento per ingiunzione iscritto al n. 131/2025 R.G.A.C.;
VISTA la richiesta di integrazione documentale avanzata da questo Giudice con provvedimento del 25/02/2025;
RILEVATO che, entro il termine assegnato, il ricorrente ha risposto ai rilievi sollevati, dichiarando di non essere in grado in documentare l'esborso in contanti della somma di € 10.000,00;
RITENUTO che, a prescindere dalla rilevata carenza documentale, sulla base delle allegazioni e della ulteriore documentazione versata in atti, non si evincono sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare l'esigibilità del credito azionato, per il dirimente rilievo che il ricorrente non ha dedotto, né provato che il contratto di appalto, in forza del quale ha effettuato versamenti in acconto (di cui chiede monitoriamente la restituzione) si sia risolto giudizialmente o consensualmente;
RITENUTO, pertanto, che, in assenza di prove circa l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, la domanda monitoria non può essere accolta, non essendo emerse evidenze in ordine al titolo in forza del quale il creditore è legittimato a pretendere la restituzione delle somme versate in acconto;
VISTO l'art. 640 c.p.c.
Per Questi Motivi
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo di cui in epigrafe e autorizza la restituzione al ricorrente del proprio fascicolo.
Si comunichi.
Vasto, 24/03/2025.
IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale