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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Milano
Sezione lavoro
N.R.G. 9649/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CESCON ELENA ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
MAZZAFERRO DAVIDE resistente OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, il Sig. dipendente Parte_1 di inquadrato al livello IV° del CCNL della Distribuzione Moderna Controparte_1
Organizzata (doc. 4) con mansioni di addetto al banco macelleria ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro al fine di far accertare e dichiarare la nullità /illegittimità del licenziamento a lui intimato in data 28.2.2024.
Il ricorrente ha eccepito la natura ritorsiva del provvedimento a lui irrogato a suo dire determinato dal fatto di essersi rifiutato di eseguire preparati con carne in scadenza o scaduta. In particolare a sostegno delle proprie domande ha allegato quanto segue.
Di essere stato assunto da il 16.11.2020 con la mansione di macellaio, Parte_2 inquadrato al livello IV° del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (doc. 4) prestando la propria attività lavorativa presso il punto vendita di Via Pierlombardo n. 6 a
Milano, senza mai incorrere in alcuna sanzioni disciplinare. A decorrere dal 22.05.2023, il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità alle dipendenze della società alle medesime condizioni Controparte_1 contrattuali (doc. 5).
Fin dai primi giorni dal subentro della nuova società datrice di lavoro, si presentava nel punto vendita la Sig.ra legale rappresentante e Persona_1
Presidente del ConIGlio di Amministrazione della la quale proponeva ai due CP_1 dipendenti addetti al reparto macelleria di occuparsi di una linea di preparati di carne mista a verdure, zucchine ripiene, peperoni ripieni etc..;
Veniva richiesto, però, di utilizzare nel preparato degli scarti di carne che era in scadenza in giornata (la data di scadenza era indicata sulla confezione) che, invece di essere correttamente smaltiti, dovevano essere riutilizzati per la preparazione, appunto, di prodotti misti di carne e verdure di essersi opposto a tale pratica e da quel momento di essere stato oggetto di una serie di contestazione disciplinari del tutto infondate sfociate appunto ne provvedimento espulsivo in questa sede impugnato
Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
A) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o annullare i procedimenti disciplinari citati in narrativa e, conseguentemente, annullare tutte le sanzioni irrogate al ricorrente;
B) in via principale, accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ordinando alla datrice di lavoro la reintegrazione e condannandola, altresì, alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da quantificarsi ed in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs
n. 23/2025;
C) in via subordinata, laddove il Giudice non ritenesse di accogliere la domanda di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento comminato al ricorrente, si accerti e dichiari che non ricorrono gli estremi della giusta causa condannando la datrice ad un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
2 rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;
D)
In via di estremo subordine: laddove dovesse risultare che il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, condannare la datrice di lavoro ad un'indennità di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs n. 23/2015, in misura dimezzata.
E) In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, confermando la legittimità del licenziamento intimato, chiedendo di rigettare le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice ha disposto l'istruttoria sulle circostanze di cui al recesso, all'esito delle quale ha rinviato per discussione all'udienza del 25 marzo 2025.
A tale udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa, il Giudice ha deciso come da dispositivo in calce riportato del quale è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre richiamare i fatti che hanno dato origine alla presente vertenza.
Il 21.08.2023, avviava il primo procedimento disciplinare Controparte_1 contestando al lavoratore quanto segue: “In data 18 agosto alle ore 17:15 presso il punto vendita di Via Pierlombardo a Milano, dove lei lavora, il Sig. responsabile Persona_2
ha notato la presenza di 2 confezioni di “tulipano di vitello” nel banco CP_1 macelleria. Si tratta di una fetta di vitello, leggermente richiusa su sé stessa, con all'interno del macinato. Sulle confezioni che erano presenti nel banco, l'etichetta con gli ingredienti indicava che c'era solo “carne di vitello”. Dato che il colore di tale macinato non ricordava la carne di vitello, il Sig. ha prelevato 2 confezioni dal banco in Per_2 quanto al momento Lei non era presente. Il sabato mattina il Sig. è ripassato Per_2 presso il punto vendita di Pierlombardo e le ha chiesto delucidazioni e per sua stessa ammissione, ha confermato che all'interno delle fette di vitello lei aveva messo delle polpette di carne chianina. Tali ingredienti non erano però indicati in etichetta e ciò non è consentito dalle norme sulla sicurezza alimentare. [omissis]” (doc. 7).
3 Seguiva l'applicazione della sanzione disciplinare della pari ad 1 ora di CP_2 retribuzione (doc. 9).
Il 30.11.2023, avviava il secondo procedimento disciplinare Controparte_1 contestando al lavoratore quanto segue: “In data 29.11.2023, durante il suo turno di lavoro, è stato ritrovato nella postazione da lei ricoperta (reparto macelleria/salumeria)
e precisamente nel cassetto porta sacchetti, una bottiglia di birra “Tennents super” vuota.
Le ricordiamo che l'art. 9 del Regolamento aziendale da lei sottoscritto recita “divieto di fumo e assunzione di bevande alcooliche in azienda” [omissis] (doc. 10).
Il ricorrente replicava alla lettera di contestazione nei seguenti termini:
“Buongiorno rispondo alla lettera di contestazione del 30 novembre 2023 dicendo che io ho bevuto una birra Tennents ma io vi dico che non ho fatto niente di tutto ciò. Io ho svolto il mio lavoro come sempre posso solo dirvi che la sera accadono sempre cose strane perché il trovare birre cibo e rotture di qualsiasi genere è una routine compreso e soprattutto trovare nei reparti persone sconosciute per il fatto che la sera girano personaggi loschi io ho due reparti da gestire e non posso stare dietro a queste persone.
Perciò io come detto non so niente a riguardo non ho bevuto birra e ne nascosta e questa
è la mia verità spero in una vostra attenzione in più soprattutto le sere” (doc. 11) comunicava, in data 13.12.2023, al ricorrente l'applicazione della CP_1 sanzione disciplinare della MULTA pari a n. 4 ore di retribuzione (doc. 12).
In data 22.12.2023, (a meno di dieci giorni dall'applicazione della precedente sanzione) avviava il terzo procedimento disciplinare, contestando al Sig. quanto Pt_1 segue: “In data 21 dicembre 2023 durante il suo turno di lavoro iniziato alle ore 7:30 il banco della carne da lei presidiato, alle ore 11:30 non era stato ancora allestito con i necessari tagli della carne che servivano per la vendita. Inoltre abbiamo verificato che in laboratorio lei ha appoggiato sul lavello dei tagli di carne senza alcuna protezione” (doc.
13).
Il lavoratore eccepiva che nessuna direttiva era mai stata data dall'azienda ai dipendenti in ordine all'orario in cui il banco deve essere allestito, tuttavia in data
24.02.2024 applicava la sanzione della SOSPENSIONE DI 1 GIORNO DAL CP_1
LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (doc. 15).
Il lavoratore eccepiva l'illegittimità della sanzione anche da un punto di vista formale, in quanto l'art. 224 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata applicato prevede che: “…l'adozione del procedimento disciplinare deve essere comunicato al
4 lavoratore entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per dare le proprie giustificazioni”. Il termine per le giustificazioni scadeva il 27.12.2023 e quindi la sanzione avrebbe dovuto essere applicata entro l'11.01.2024.
Ha chiesto pertanto l'annullamento per vizio di forma anche di tale provvedimento.
Successivamente in data 09.01.2024 avviava il quarto procedimento CP_1 disciplinare contestando al lavoratore: “In data 03.01.2024 durante il suo turno di lavoro, nel banco/frigo della carne da lei presidiato, abbiamo riscontrato le seguenti anomalie sui tagli di carne da noi confezionati ed etichettati:
•Il fegato di bovino adulto era etichettato come roastbeef di scottona
•I bocconcini di bovino adulto erano etichettati come bocconcini di vitello
•Le cotolette con osso di vitello erano etichettate senza tracciabilità
•Gli hamburger di scottona erano etichettati senza tracciabilità
•Gli ossobuchi di vitello erano etichettati senza tracciabilità.
Si tratta di fatti molto gravi che nel caso di controlli espongono l'azienda a gravi sanzioni” (doc. 16).
Il ricorrente ha osservato che il procedimento disciplinare è nullo/annullabile perché gli viene addebitata una condotta per una mansione non affidatagli senza considerare che non è dimostrato che l'errore sia riconducibile a lui.
Da ultimo in data 08.02.2024, avviava il quinto procedimento CP_1 disciplinare, che terminava con il licenziamento per giusta causa, contestando al Sig. Pt_1 quanto segue: “in data 02 febbraio 2024 durante il Suo turno di lavoro nel banco/frigo della carne, Lei ha esposto nel banco della carne sfusa dei vassoi di “hamburger di vitello” con il cartellino “ossobuchi”. Inoltre ha depositato in cella frigorifera del carpaccio di bovino senza alcuna etichetta indicante la tracciabilità della carne”.
Il cartellino che era stato scambiato è quello che indica ai clienti il tipo di carne in esposizione, diverso dall'etichettatura che presenta le caratteristiche del prodotto.
***
In ordine a tutti gli episodi contestati sono stati sentiti i testi, che hanno riferito quanto segue. dipendente della convenuta in qualità di project manager Persona_2 da marzo 2023.
Conosco il punto vendita cui è addetto il ricorrente, io ci vado tutti i giorni.
5 Io ho promosso le contestazioni disciplinari nei suoi confronti, in quanto personalmente ho verificato le anomalie.
Io ogni mattina faccio i controlli in entrambi i punti vendita e spesso ripasso anche al pomeriggio.
Cap.22 vero, di vitello non è un articolo che di base vendiamo. Pt_3
Era etichettato in maniera errata.
Su ogni etichetta è riportata l'ora e la data in cui il ricorrente era in turno.
Cap.25 vero, io e la collega abbiamo trovato una bottiglia nelle Parte_4 mensole interne del banco macellaria.
la me lo ha evidenziato circa alle 7,30 del mattino. Pt_4 Pt_4
Non ho sicuri elementi di prova della persona che ha lasciato la bottiglia, ma ho un dubbio che sia stato lui (il ricorrente). Lui ha detto che è stato un cliente, ma non è credibile.
Sul cap. 31 vero. In chiusura ci sono due persone, trovo strano che un cliente vada dietro il banco, perchè l'accesso è solo laterale e scomodo, ma devo dire che il retro del banco macelleria è accessibile non è chiuso.
Cap.33 normalmente il ricorrente faceva il turno pomeridiano, quel giorno era lui la mattina e verso le 11 il banco della carne era mezzo vuoto e nel lavandino c'erano due pezzi di carne di vitello, non ricordo con precisione, ma li ho visti io personalmente, sul vassoio, senza pellicola.
Quel mattino non so a che ora è arrivato il camion della carne, di solito per lo scarico ci vogliono al massimo 15 minuti. Quindi anche se non c'è una prescrizione precisa verso le 9, 9 e 30 il banco è pronto . Quel giorno il banco alle 10,30 o 11 circa non era pronto.
Sul 40 vero.
Art. 43 vero.
Art.45. per ogni etichettatura c'è la stampa del giorno e dell'ora.
Art. 48 vero confermo c'era del macinato con indicazione ossobuco, in quel momento era lui al banco.
Mi sembra di ricordare che quella volta ci fosse solo questo fuori posto. In cella c'era del carpaccio senza nessuna etichettatura, penso che sia stato lui in quanto era lui presente in quel momento.
ADR: il IG. non si è mai lamentato con me della IG.ra Pt_1 Per_1
6 ADR: Spiego come avviene la tracciabilità e la etichettatura delle tracciabilità.
Lo stesso lotto ha un inizio, ma non ha una fine identica, perché magari il roast beef finisce prima, ed ad es. lo scamone lo finisci dopo. Se nel frattempo resti senza roast beef devi usare un altro roast beef che ha un altro lotto, in questo caso devi semplicemente inserire sulla bilancia la tracciabilità di quel nuovo lotto;
perché non è che tutti i lotti iniziano giorno A e finiscono giorno B. la bilancia è fatta apposta perché sul codice ci metti la tua tracciabilità.
Chi è al banco deve aggiornare la tracciabilità, quindi era una mansione anche del ricorrente. Di norma l'inserimento della tracciabilità avviene più spesso la mattina quando arrivano i nuovi lotti.
nata in [...] il [...] sono stata collega del Persona_3 ricorrente, ma da maggio 2024 che non lavoro più per la convenuta. Non ho giudizi pendenti con la convenuta, non mi trovavo bene per i turni.
ADR: Le etichettature erano fatte da era lei che metteva le tracciabilità Pt_4
e nel caso non ci fosse la IG.ra ; il IG non doveva fare le CP_3 Pt_4 Pt_1 etichettatura della tracciabilità, in caso di vendita si mette solo il codice della carne, non la tracciabilità.
La tracciabilità veniva fatta di mattina e l'inserimento del lotto lo faceva la responsabile IG.ra . Pt_4
Io non facevo la tracciabilità e non so . Pt_1
ADR: Di sera noi facevamo le impacchettature della carne, ma dovevamo mettere solo il codice nella bilancia, mentre la tracciabilità era già programmata. Solo in alcuni rari casi dovevamo metterla noi, io e il ricorrente, ma per noi era difficile. Non mi hanno mai fatto formazione sull'inserimento della tracciabilità.
ADR. Il banco macelleria chiudeva alle 8 e alle 21 chiudeva la gastronomia, alle
22 chiudeva il negozio. Dalle 21 alle 22 eravamo solo in due in negozio, uno in cassa e l'altro addetto alla carica degli scaffali o entrambi in cassa . Il banco macelleria è accessibile sul retro. Fino alle 22 entra anche la clientela. E' possibile arrivare dietro al banco macelleria, non è chiuso. cap 8 del ricorso: la mia responsabile mi ha detto di lasciare i CP_3 fondini del che dovevano essere scartati. Ha precisato di lasciarli per la IG.ra Pt_5 che poi li macinavano con la carne per fare i ripieni di verdure. Parte_6
7 Mi ha detto che la IG.ra gli aveva detto di fare queste cose che Pt_1 Per_1 non si fanno, ovvero di vendere la carne già macinata dentro le verdure e lì la tracciabilità non so come hanno fatto a metterla.
Il IG. mi ha detto che la IG.ra gli ha detto che puzzava, di lavarsi. Pt_1 Per_1
Il IG. si è lamentato della IG.ra e mi ha detto che si era stufato e Pt_7 Per_1 che preferiva che lo licenziassero, che lo sgridavano lamentando che non aveva fatto bene il suo lavoro e dicendo che puzzava.
Noi abbiamo lavorato poche volte insieme giusto a Pasqua e Natale.
nato a [...] il [...], sono stato dipendente della Persona_4 convenuta dal 21 Maggio 2023 al 3 ottobre 2024, in qualità di coordinatore del punto vendita, non ho contenzioso in corso con la convenuta.
Conosco il ricorrente è stato mio collega.
L'etichettatura della carne non era una mansione di competenza del ricorrente e non era capace di fare le procedure della tracciabilità, in quanto non aveva avuto apposita istruzione in merito. Era una responsabilità della IG.ra , responsabile Pt_4 del negozio, e lei faceva tale mansione la mattina.
Dalle 21 alle 22 il negozio era aperto ma i banchi macelleria e gastronomia, erano chiusi quindi chiunque poteva accedere dietro il banco macelleria.
So che era stata trovata una bottiglia nel banco macelleria. Una mattia CP_3
mi disse di venire a vedere una cosa, ovvero la bottiglia di birra che era messa nel
[...] porta sacchetti, vuota.
ha detto è stato , io ho chiesto come fai a dire che è stato lui , dalla CP_3 Pt_1 sera prima alla mattina può essere stato chiunque.
mi ha riferito dello stato di ansia in cui viveva. Non andava bene, cioè mi Pt_1 ha detto io ho fatto il macellaio da quarant'anni e mi son trovato in questa situazione;
mi ha detto che viveva questo momento lavorativo non tranquillo.
ADR: Verso l'estate 2023 la IG.ra mi ha detto che il giorno prima erano CP_3 stati fatti dei peperoni ripieni di carne e verdura nei quali avevano messo delle confezioni di tacchino già scadute e si era lamentata che la IG.ra aveva detto di preparare Per_1 queste ripieni in questo modo.
mi ha detto che non era d'accordo con questa pratica. Pt_1
ADR: io non ho mai avuto lamentele da nessuno su , nessun cliente e Pt_1 nessun collega.
8 Mentre mi ha riferito che non era tranquillo nel fare il suo lavoro, viveva Pt_1 male la situazione.
ADR: non c'è mai stato un orario preciso in cui il banco macelleria doveva essere pronto.
Era a discrezione del responsabile .
Una mattina era arrivata la e ha visto il banco che non era finito che poi Per_1 mancava solo qualche piatto, ma non era vuoto, ha ripreso sia me che il IG. sul Pt_1 fatto che il banco alle 11, non era pronto per la vendita.
Quella settimana la responsabile era in ferie, ma non era mai stato chiarito a che ora il banco doveva essere finito. Secondo me non era mai pronto alle 10,30; dipende a volte sì, a volte no dipende da quando arrivava la carne, che arrivava 2 volte a settimana.
Il giorno successivo è stata inviata una e mail dal IGnor dicendo che da Per_2 ora in poi il banco macelleria doveva essere pronto entro le 10:30 e dovevamo fare anche le foto da inviare per far vedere cosa era stato fatto.
Da quel momento in poi lo abbiamo fatto mandando le foto, giustamente a quel punto c'era un input scritto e , la responsabile si è adattata per un pò gli ha Pt_4 fatto le foto. Prima non c'era nessuna indicazione su quando dovesse essere pronto il banco, si dava fiducia al banconiere del negozio .
Io non ho mai avuto problemi in qualità di responsabile del negozio con il IG.
. Pt_1
Lui ribadisco non ha mai fatto la tracciabilità, mai non era in grado, né ha avuto formazione in tal senso. Quando la responsabile era in ferie lo facevo io, perché non Pt_1 era capace e non era nei suoi compiti a volte lo faceva la . CP_3
ADR: io una mattina prima di dicembre ero di turno e la IG.ra mi ha Per_1 detto non è possibile fa.. deve dire, glielo deve dire anche lei, puzza. Persona_5
Io ho risposto se lei gliel'ha già detto perché glielo devo dire io.
Io sono rimasto male.
La IG.ra ha detto.. eh si sono lamentati anche i clienti. Per_1
Io ho risposto … da me che mi ricordo non sono venuti clienti a dirmi che il macellaio puzza.. anche perché voglio dire.. non so …il banco della macelleria e il cliente comunque sono a 2 metri e mezzo di distanza … non so se uno può puzzare talmente a quel livello ...
9 ADR: io sapevo fare la tracciabilità perchè avevo chiesto come doveva essere fatta alla responsabile di di settore. non lo aveva mai fatto e quindi non Parte_8 Pt_1 gli avevamo fatto fare. O meglio avevamo cercato di spiegare come si faceva, ma non era in grado;
così per evitare problemi, non glielo facevamo mai fare. Facevamo in modo che non dovesse usare la merce nuova e quindi usava la bilancia già preimpostata per la tracciatura. nata a [...] il [...] sono consulente della Persona_6 convenuta per la verifica igienico sanitaria dei prodotti all'interno dei punti vendita ho iniziato nel 2023 lo faccio come libera professionista
Ho iniziato nel 2023 le verifica di tutti reparti dei punti vendita.
In particolare per quanto riguarda il punto vendita di ho fatto i Parte_9 seguenti accessi che ricordo
31.5.2023
In agosto ho fatto accesso in data 7/8/2023 agosto . Ho riscontrato prodotti di macelleria non identificati all'interno della cella era persa la tracciabilità c'erano prodotti esposti oltre i tempi previsti in base alle tabelle della GDO.
In tutte
Le tabelle di cui parlo sono conservate in un libro presso il reparto di
[...]
Pt_9
Gli operatori se hanno un dubbio possono consultare il libro.
Successivamente ho fatto altri accessi almeno una volta al mese, pero non tutti i mesi, e spesso ho riscontrato tali problematiche.
Mi sono confrontata con e una IGnora di cui non ricordo il nome. Pt_1
Ho verificato il rispetto dei dati di tracciabilità. Non ricordo altro.
***
Le testimonianze sopra riportate confermano pienamente quanto eccepito dal lavoratore .
E' emerso, infatti, che quasi tutti i provvedimenti disciplinari sono illegittimi e che il provvedimento espulsivo è nato unicamente dalla volontà di estromettere dal punto vendita il ricorrente.
In particolare quanto alle contestazioni disciplinari si osserva quanto segue .
10 I fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare non sono stati dimostrati: non sussiste alcun elemento per poter asserire che la bottiglia di birra sia stata lasciata dal ricorrente.
Sia la teste che il teste hanno confermato che Persona_3 Persona_4
l'accesso al negozio per i clienti è consentito fino alle 22 e che quindi la bottiglia poteva essere stata lasciata da chiunque.
Lo stesso teste di parte resistente IG. ha ammesso di non essere sicuro Per_2 che la bottiglia sia stata lasciata dal ricorrente, ma di averlo solo pensato.
Sul punto ha dichiarato: Non ho sicuri elementi di prova della persona che ha lasciato la bottiglia, ma ho un dubbio che sia stato lui (il ricorrente). Lui ha detto che è stato un cliente, ma non è credibile.
Non sussiste alcuna prova effettiva che la bottiglia sia stata lasciata dal ricorrente.
Tali affermazioni denotano un chiaro pregiudizio.
La seconda sanzione dunque è stata irrogata del tutto illegittimamente, in totale assenza di ogni prova in ordine alla responsabilità del ricorrente, pertanto il fatto contestato non sussiste.
Anche il fatto contestato con la terza sanzione disciplinare, ovvero il ritardo nell'allestimento del banco macelleria, non sussiste, dal momento che la datrice di lavoro non ha dimostrato quali erano le direttive in proposito. Più precisamente non ha fornito alcuna prova di indicazioni su come ed entro a che ora, avrebbe dovuto essere allestito il banco macelleria.
Dall'istruttoria, infatti è emerso che non esistevano direttive in proposito.
Il teste ha chiaramente escluso che ci fossero delle direttive precise in tal Per_4 senso, tant0 è vero che queste sono state emanate solo in data successiva all'episodio contestato.
Sul punto ha riferito:
Una mattina era arrivata la e ha visto il banco che non era finito che poi Per_1 mancava solo qualche piatto, ma non era vuoto, ha ripreso sia me che il IG. sul Pt_1 fatto che il banco alle 11, non era pronto per la vendita.
Quella settimana la responsabile era in ferie, ma non era mai stato chiarito a che ora il banco doveva essere finito. Secondo me non era mai pronto alle 10,30; dipende a volte sì, a volte no dipende da quando arrivava la carne, che arrivava 2 volte a settimana.
11 Il giorno successivo è stata inviata una e mail dal IGnor dicendo che da Per_2 ora in poi il banco macelleria doveva essere pronto entro le 10:30 e dovevamo fare anche le foto da inviare per far vedere cosa era stato fatto.
Da quel momento in poi lo abbiamo fatto mandando le foto, giustamente a quel punto c'era un input scritto e , la responsabile si è adattata per un pò gli ha Pt_4 fatto le foto. Prima non c'era nessuna indicazione su quando dovesse essere pronto il banco, si dava fiducia al banconiere del negozio .
Alla luce delle circostanze sopra riferite risulta chiaramente che la sanzione irrogata è illegittima, per insussistenza del fatto contestato , non è stata infatti dimostrata l'esistenza di alcuna disposizione datoriale, che sia stata disattesa dal ricorrente.
Venendo alle ultime due contestazioni disciplinari il ricorrente ne ha contestato la legittimità osservando che si tratta di circostanze che non sono addebitabili a lui e in ogni caso che la etichettatura della carne non era fra le mansioni a lui assegnate.
Tali osservazioni colgono nel segno.
Sul punto sono state molto chiare le deposizioni dei colleghi che, contraddicendo quanto affermato dal teste hanno escluso che l'etichettatura fosse una mansione Per_2 assegnata al ricorrente .
In proposito la teste ha riferito quanto segue. Persona_3
ADR: Le etichettature erano fatte da era lei che metteva le tracciabilità Pt_4
e nel caso non ci fosse la IG.ra ; il IG non doveva fare le CP_3 Pt_4 Pt_1 etichettatura della tracciabilità, in caso di vendita si mette solo il codice della carne, non la tracciabilità.
La tracciabilità veniva fatta di mattina e l'inserimento del lotto lo faceva la responsabile IG.ra . Pt_4
Io non facevo la tracciabilità e non so . Pt_1
ADR: Di sera noi facevamo le impacchettature della carne, ma dovevamo mettere solo il codice nella bilancia, mentre la tracciabilità era già programmata. Solo in alcuni rari casi dovevamo metterla noi, io e il ricorrente, ma per noi era difficile. Non mi hanno mai fatto formazione sull'inserimento della tracciabilità.
Tale deposizione risulta confermata anche dal teste “Lui (IL RICORRENTE Per_4 ndr) ribadisco non ha mai fatto la tracciabilità, mai non era in grado, né ha avuto formazione in tal senso. Quando la responsabile era in ferie lo facevo io, perché non Pt_1 era capace e non era nei suoi compiti a volte lo faceva la . CP_3
12 Le deposizioni di questi due ultimi testi, in quanto coerenti tra di loro e rese da persone non più dipendenti della società convenuta e quindi con una posizione del tutto neutra, sono del sono attendibili e mettono in discussione l'attendibilità del teste Per_2 il quale tra l'altro ha dimostrato un chiaro pregiudizio nei confronti del ricorrente .
In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra riportate, risulta che dei fatti indicati nelle 5 contestazioni disciplinari, solo uno si è effettivamente verificato: quello relativo alla prima contestazione disciplinare, per il quale il ricorrente ha espresso le proprie giustificazioni e si è scusato. Si tratta, tuttavia, di una mancanza di lieve entità che di per sé non è assolutamente idonea adi integrare la giusta causa di licenziamento .
Tutti gli altri addebiti mossi al ricorrente si sono rivelati illegittimi per insussistenza dei fatti contestati.
Ebbene tutte sanzioni disciplinari (dalla seconda alla quinta) irrogate illegittimamente, dimostrano quanto il lavoratore fosse sgradito alla azienda e che questo sia stato l'unico motivo determinante del licenziamento.
Come noto, infatti, il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, ed è onere della prova a carico del lavoratore dimostrare che il recesso è stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo.
Deve essere fornita pertanto la prova di due elementi: il motivo di ritorsione
(motivo illecito) e la assenza di altre ragioni lecite determinanti (esclusività del motivo).
Venendo al motivo di ritorsione è stato confermato da entrambi i testi che il ricorrente si era opposto alla pratica scorretta di predisporre i ripieni delle verdure con carne scaduta o in scadenza e che tale posizione aveva attirato su di Lui le antipatie della responsabile.
I testi sul punto hanno riferito:
La collega ha riferito “ Mi ha detto che la IG.ra Persona_3 Pt_1 gli aveva detto di fare queste cose che non si fanno, ovvero di vendere la carne Per_1 già macinata dentro le verdure e lì la tracciabilità non so come hanno fatto a metterla.
Il IG. mi ha detto che la IG.ra gli ha detto che puzzava, di lavarsi. Pt_1 Per_1
Il IG. si è lamentato della IG.ra e mi ha detto che si era stufato e Pt_7 Per_1 che preferiva che lo licenziassero, che lo sgridavano lamentando che non aveva fatto bene il suo lavoro e dicendo che puzzava.
13 Il teste a domanda del giudice ha dichiarato ADR: Verso l'estate 2023 la Per_4 IG.ra mi ha detto che il giorno prima erano stati fatti dei peperoni ripieni di carne CP_3
e verdura nei quali avevano messo delle confezioni di tacchino già scadute e si era lamentata che la IG.ra aveva detto di preparare queste ripieni in questo modo. Per_1
mi ha detto che non era d'accordo con questa pratica. Pt_1
ADR: io non ho mai avuto lamentele da nessuno su , nessun cliente e Pt_1 nessun collega.
Mentre mi ha riferito che non era tranquillo nel fare il suo lavoro, viveva Pt_1 male la situazione.
In conclusione il ricorrente ha pienamente fornito la prova di due elementi essenziali: il motivo di ritorsione (motivo illecito) e la assenza di altre ragioni lecite determinanti (esclusività del motivo), quindi risulta dimostrata la natura ritorsiva del licenziamento.
Tale recesso pertanto è nullo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, comma
2, c.c., art. 1345 ed art. 1324 c.c, come chiarito dalla costante giurisprudenza che ha assimilato la fattispecie al licenziamento discriminatorio, vietato dall'art. 4 della l.
604/1966, dell'art. 15 della l. 300/1970 e dell'art. 3 della l. 108/1990, secondo una interpretazione estensiva della disciplina applicabile, per questo ad esso si applicano le stesse conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Le considerazioni che precedono portano all'accoglimento della domanda principale.
Si dichiara la nullità del licenziamento comunicato al ricorrente per l'effetto si condanna parte convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in favore di quest'ultimo un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione dovuta dalla data di licenziamento sino alla effettiva reintegra, con riferimento al tallone per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento, dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 9649 2024, così dispone:
14 accerta e dichiara la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ordina alla datrice di lavoro la reintegrazione del IG. e la condanna, alla corresponsione Parte_1 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Controparte_1 liquida in euro 7.500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
25/03/2025
Il Giudice
Francesca Capelli
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