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31 luglio 1985
31 luglio 1985
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna nel settore mineroenergetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-237/04, Sentenza della Corte, Enirisorse SpA contro Sotacarbo SpA, 23/03/2006Provvedimento: […] 5 L'art. 6 della legge n. 351/1985 prevede che «[a]ll'onere derivante d[a]ll'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Interventi a favore della Regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione”».Leggi di più...
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- aiuti di Stato·
- art. 234 CE·
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