Articolo 6 della Legge 27 giugno 1985, n. 351
Articolo 5
Versione
31 luglio 1985
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna nel settore mineroenergetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 luglio 1985
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