Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12416/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. FRANCESCHINIS LORENZO e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' e gli avv. e CP_1
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale dei Macchinisti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 ottobre 2024, , con mansioni di Parte_1
Macchinista, ha chiamato in giudizio la e ha dedotto come CP_1
avrebbe ottenuto dal Tribunale di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al
31.12.2020, la sentenza n. 2338/2021, che così avrebbe statuito:
“il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Accerta e dichiara la nullità dell'art. 20.3 del Contratto aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci
dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “incentivo per attività specifiche” e “indennità di assenza dalla residenza”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la società convenuta al pagamento delle somme lorde di seguito riportate per ciascun ricorrente: (…)”.
Avverso tale sentenza la avrebbe proposto ricorso CP_1
avanti alla Corte di Appello di Milano, con giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 1015/2022, con integrale conferma.
Anche il processo davanti alla Corte di cassazione, si sarebbe, poi, concluso con decreto di estinzione ex artt. 380 bis e 391 c.p.c. n. 9161/2024, con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Per questo, in virtù di tale giudicato, non essendosi adeguata la convenuta per il periodo successivo a tale regola giudiziaria dall'1.1.2021 al 31.12.2023, la parte ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni nel presente processo:
“premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere al ricorrente la somma lorda di CP_1 Parte_1 euro 2.050,60, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2021 al
31.12.2023, o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la ha contestato la CP_1
fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, ha sostenuto come l'attuale assetto aziendale sarebbe stato il frutto della fusione delle strutture Controparte_2
e avvenuta nel 2009, mentre, dal
[...] Controparte_3 maggio 2011, la società avrebbe assunto l'attuale denominazione.
Ha tenuto, così, a chiarire la stessa parte che, all'epoca del conferimento in seno alla stessa di tali aziende, sarebbero coesistite, sostanzialmente, due discipline collettive contrattuali di riferimento:
o il ramo avrebbe trovato la sua fonte collettiva di riferimento nel CP_3
CCNL Autoferrotranvieri, in molteplici accordi di secondo livello, oltre che nella normativa speciale del R.D. n°148/1931; o il ramo di provenienza , invece, avrebbe avuto, dopo la CP_2
privatizzazione, quale disciplina collettiva contrattuale vigente e applicata, quella del CCNL Attività Ferroviarie, in una versione aziendale specifica per il personale
Ferrovie dello Stato, denominato “Confluenza” (un accordo aziendale di secondo livello).
In tale contesto, si sarebbe pervenuti al Contratto Aziendale Trenord, entrato in vigore in data 4.7.2012, che avrebbe determinato l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, sul sistema della c.d. “confluenza”.
Così, a decorrere, quindi, dal 1.12.2012, sarebbero stati applicati a tutti i dipendenti sia il CCNL Attività Ferroviarie, come da ultimo, modificato e rinnovato in data 16.12.2016, sia il Contratto Aziendale Trenord del 22 giugno 2012, ratificato il 4 Luglio 2012, come modificato anche dall'accordo del 11.3.2015.
È stato, poi, specificato che gli elementi della retribuzione mensile sarebbero indicati nell'articolo 48 del CCA Trenord e come l'articolo 20 dello stesso accordo prevederebbe la retribuzione per i giorni di ferie che non contemplerebbe le indennità richieste dai ricorrenti, di cui all'articolo 54 cit. e di cui all'art. 77 cit..
In ogni caso, poi, è stato illustrato dalla convenuta come tali indennità avrebbero un'incidenza davvero minimale rispetto alla retribuzione annua complessiva e come, ad ogni modo, i lavoratori avrebbero goduto della maggior parte dei giorni di ferie, non potendosi ritenere, dunque, alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse per la suddetta normativa collettiva, anche a voler tener conto delle pronunce della Corte di giustizia in materia.
In più, nell'intento di armonizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti provenienti dai due rami ( e ), fondato sul sistema CP_3 CP_2 della c.d. “confluenza”, ai sensi dell'art. 64 del CCA , sarebbe stato CP_1
adottato un meccanismo per riconoscere ai lavoratori il consolidamento di alcune voci retributive riconosciute nel relativo ramo di provenienza, tra cui sarebbero state incluse anche le voci rivendicate dai ricorrenti, in un'unica voce, denominata “patto di competitività” la quale avrebbe avuto misura fissa e sarebbe stata da corrispondersi ogni mese (per dodici mensilità), indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio. In particolare, tali indennità sarebbero ricomprese in quella di utilizzazione professionale di cui all'art. 34 (oggi art. 31) del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 2003.
Per tali ragioni, in caso di accoglimento del ricorso, la convenuta ha domandato che tali importi venissero scomputati da quanto dovesse essere riconosciuto ai lavoratori, per evitare duplicazioni, contestando in tal senso i conteggi, anche, poi, perché sarebbero scollegati alle giornate di ferie effettivamente godute dai medesimi.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, in seguito alla discussione, è stata pronunciata una sentenza definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto anche per il periodo dall'1.1.2021 al
31.12.2023, oggetto della presente causa.
A) L'EFFICACIA DEL GIUDICATO.
Il ricorrente con mansioni di Macchinista, ha ottenuto dal Tribunale di
Milano la sentenza n. 2338/2021, che così ha statuito (doc. 2 ric.):
“il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità dell'art. 20.3 del Contratto aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci “incentivo per attività specifiche” e “indennità di assenza dalla residenza”, di cui agli artt. 54 del contratto aziendale e 77 del CCNL;
2. dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “incentivo per attività specifiche” e “indennità di assenza dalla residenza”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie: (…)”.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso avanti alla CP_1
Corte di Appello di Milano, con giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 1015/2022, con integrale conferma (doc. 3 ric.). Anche il processo davanti alla Corte di cassazione, si è, poi, concluso con decreto di estinzione ex artt. 380 bis e 391 c.p.c. n. 9161/2024 (doc. 4 ric.), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Ora, si deve rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui
“nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (cfr., ad es., Cass. Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021;
Sentenza n. 20765 del 17/08/2018; Ordinanza n. 10174 del 27/04/2018).
Sicché, trattandosi, nel caso in questione, di obbligazioni collegate a voci retributive da includersi nella retribuzione del periodo feriale che costituisce obbligazione periodica, non essendo sopravvenuti elementi in fatto o in diritto, atti a diversificare la fattispecie da quella già oggetto del precedente giudizio passato in giudicato, si deve ritenere che le sentenze menzionate vengano a regolare anche i rapporti del presente processo negli stessi termini, anche per il periodo successivo a quello già oggetto della stessa.
Nella memoria, d'altronde, non si rinvengono nuovi elementi in diritto o in fatto, che possano indurre una nuova valutazione dei fatti già giudicati.
Non si possono, infatti, considerare nuovi elementi in diritto o in fatto nemmeno i seguenti dati posti a pagina 15 della memoria della convenuta:
• “il calcolo percentuale dell'incidenza delle voci variabili sulla retribuzione mensile fissa indicata”: si tratta infatti di un conteggio matematico, che viene applicare la stessa regola di diritto già affermata nel precedente che ha formato giudicato.
• “L'asserita mancata contestazione dei conteggi del CTU avversari nel precedente giudizio intercorso tra le parti, in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio”: ovviamente con riguardo al presente giudizio saranno considerati i conteggi per il periodo in questione, non variando però, ancora una volta, la regola giuridica affermata dal giudicato.
• “sia il criterio di calcolo utilizzato al fine di ricavare le asserite differenze economiche spettanti ai Ricorrenti sia il quantum ed i relativi conteggi proposti ex adverso, poiché del tutto infondati, arbitrari, e comunque erronei e/o parziali, atteso che, peraltro, non tengono conto di quanto corrisposto ai Ricorrenti, nel periodo per cui è causa, in ragione del patto di competitività”: anche tale eccezione
è già stata esaminata nel precedente che ha formato il giudicato (doc. 2 ric.).
Poiché, poi, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non può essere esaminata neppure l'eccezione della convenuta che ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA Trenord.
Dunque, il giudicato formatosi non consente di esaminare le eccezioni della convenuta che non presentano nuovi elementi in fatto e in diritto rispetto a quelli già oggetto di giudizio.
Si aggiunga ancora, come non rilevi l'osservazione della resistente per cui la maggior parte dei lavoratori avrebbe goduto quasi interamente delle ferie, e di come non siano dedotti fatti concreti a supporto delle tesi attoree, in quanto, come già avvenuto, nei precedenti processi oggetto di giudicato, si tratta di valutare l'efficacia dissuasiva di una normativa astratta che dovrebbe essere disapplicata e non la condotta concreta dei singoli dipendenti.
Sulla base dei principi espressi dalle suddette sentenze, inoltre, sono stati elaborati i conteggi da parte attorea, che non risultano contestati in modo specifico dalla convenuta, cosicché si devono ritenere confermati (cfr. il verbale).
B) LE SOMME DOVUTE E L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Perciò, il ricorso deve essere accolto e si deve condannare la convenuta a versare al ricorrente le somme di cui al dispositivo, avendo confermato la difesa della stessa resistente i conteggi attorei nella loro correttezza (cfr. il verbale di causa).
Cosicché si deve condannare la a versare gli importi di CP_1
cui al dispositivo, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, tenendosi conto della natura, del valore e della durata della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Anche per il periodo successivo a quello già oggetto della sentenza n. 2338/2021 del
Tribunale di Milano, dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'indennità di condotta e dell'indennità di riserva, oltre che dell'indennità per assenza dalla residenza, nella retribuzione dovuta durante le ferie e senza detrazione di quanto versato a titolo di patto di competitività.
Condanna, quindi, la al pagamento alla parte attorea di 2.050,60 CP_1
lordi, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2021 al
31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali:
Condanna la a versare alla parte attorea, per le spese di lite, la CP_1
complessiva somma di euro 1200, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, oltre contributo unificato se versato e dovuto, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 25/03/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo