Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 22/01/2025, avanti al sottoscritto dott. F. Venier, sono comparsi il procuratore della società opponente avv.
in sostituzione dell'avv. MEZZOTERO ALFONSO e il CP_1
procuratore del convenuto avv. PERSELLO PAOLO. CP_2
Il procuratore della società opponente precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella memoria integrativa.
Il procuratore del convenuto precisa le conclusioni richiamandosi a CP_2
quelle formulate nelle note conclusive.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 comma 1
c.p.c.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3771/2023 del R.G. in data 19
dicembre 2023, iniziata con atto di citazione notificato telematicamente in data 18 dicembre 2023
d a
- in persona del Parte_1
legale rappresentante, con i procuratori e domiciliatari avvocato
MEZZOTERO ALFONSO e avvocato MARTIRE ANGELA per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- , in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_3
procuratore e domiciliatario avvocato PERSELLO PAOLO, per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di risposta,
c o n v e n u t o – o p p o s t o
avente per oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni – 1.44.999.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
o s s e r v a
1.1 La società (di seguito Parte_1
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 1 “ ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del Comune di della somma di € 28.400,00, oltre interessi e CP_3
spese, richiesta a titolo di canoni non versati per la locazione di un fondo di proprietà comunale sul quale insiste un impianto per reti radio e tele/videocomunicazione.
La società opponente ha dedotto che sull'area di proprietà comunale era stata installata una stazione radio base funzionale ad assicurare il servizio di telefonia mobile, servizio pubblico essenziale il cui esercizio era tutelato dalla normativa interna ed europea ed in particolare dall'art. 93 del d.lgs. n.
259 del 2003 che vietava ai Comuni di applicare, per l'uso delle aree funzionali all'erogazione del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, somme diverse da quelle ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP / COSAP).
Assumendo che l'area sulla quale era stato installato l'impianto radio base,
in quanto posta all'interno del campo sportivo comunale ed anche in ragione della sua concreta destinazione, dovesse essere considerata parte del patrimonio indisponibile del e che, di conseguenza, il titolo della CP_2
sua detenzione dovesse qualificarsi come una concessione amministrativa ed essere soggetta alle tariffe previste per tali concessioni, Parte_1
ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del
[...]
tribunale ordinario adito in favore di quella del T.A.R. e, in via subordinata di merito, la nullità o inefficacia della clausola del contratto di locazione contenente la determinazione del corrispettivo in un importo superiore alla tassa o al canone per l'occupazione di aree pubbliche.
La società opponente ha poi dedotto che il limite previsto per i canoni imposti agli operatori di telecomunicazioni dall'art. 93, comma 2 del d.lgs.
1.8.2003, n. 259, per effetto dei successivi interventi normativi in materia, si applicherebbe comunque anche alle concessioni di beni del patrimonio
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 2 disponibile dei Comuni ed ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione degli eventuali crediti del CP_2
con i suoi crediti per la restituzione delle somme già indebitamente corrisposte.
1.2 Il Comune di si è costituito nel giudizio di opposizione CP_3
deducendo che l'immobile concesso in locazione alla società opponente non
è posto all'interno del campo sportivo, è compreso nel suo patrimonio disponibile e non è destinato ad un servizio pubblico, tale non potendo considerarsi quello delle telecomunicazioni private, sicché ben poteva essere concesso in uso a terzi con un contratto di locazione di diritto privato;
ha poi negato che l'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e le altre norme richiamate dalla società opponente a conforto delle sue allegazioni si applichino ai contratti aventi ad oggetto beni del patrimonio disponibile dei Comuni.
L'ente pubblico ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna della società opponente al pagamento dei canoni richiesti con il ricorso, oltre a quelli scaduti successivamente.
1.3 All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, il giudice,
rilevato che la causa verteva in materia locatizia, ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione;
nella successiva udienza i procuratori delle parti hanno dato atto che la mediazione aveva avuto esito negativo e il giudice, ritenuta la causa suscettibile di essere decisa senza ulteriore attività istruttoria, l'ha rinviata alla odierna udienza per la discussione.
2. Va disattesa la eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione proposta dalla società opponente;
la presente causa verte sulla debenza del corrispettivo del contratto concluso dalle parti nelle forme di un contratto di locazione di diritto privato e, indipendentemente dalla sua nullità o dalla nullità della determinazione del corrispettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 3 La giurisdizione amministrativa si giustificherebbe solamente se, accertata la nullità del contratto o se fosse pacifico che il rapporto vada qualificato come un rapporto concessorio, fosse controversa la misura del canone dovuto al CP_2
3. Preliminare ad ogni altra valutazione è quella relativa alla appartenenza dell'area oggetto del contratto di locazione concluso dalle parti al patrimonio indisponibile del Comune o a quello disponibile.
Secondo la società opponente, la sua appartenenza al patrimonio indisponibile deriverebbe dalla sua pertinenza all'adiacente campo sportivo,
a sua volta classificato come appartenente al patrimonio indisponibile del
Comune ed indubbiamente tale per essere destinato ad un servizio pubblico di competenza comunale, e dalla stessa destinazione datagli dal conduttore.
Tali assunti non sono condivisibili.
3.1 L'area in questione, come risulta dalle planimetrie allegate al contratto di locazione (doc.1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) è
censita come particella autonoma, contraddistinta dal n. 761 e, pur essendo confinante con la particella che comprende il campo sportivo, non costituisce pertinenza di questo, atteso che la stessa realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni esclude che essa sia destinata “al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività ed allo svolgimento delle attività sportive” che hanno luogo nell'impianto sportivo,
come sostenuto dalla società opponente.
3.2 La ricomprensione dell'area nel patrimonio indisponibile non è
conseguente neppure alla destinazione datale dalla società conduttrice,
atteso che quello delle telecomunicazioni gestite dai privati non è un servizio pubblico, ma un servizio di pubblica utilità e, come osservato dal convenuto, “affinché un bene non appartenente al demanio CP_2
necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni
patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ai
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 4 sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'Ente titolare
del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la
specifica volontà dell'Ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cass. sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019).
Entrambi i requisiti mancano nel caso di specie: il Comune di non CP_3
ha espresso alcuna manifestazione di volontà diretta ad inserire il bene locato nel patrimonio indisponibile, né è sostenibile che la semplice circostanza che la porzione di immobile oggetto del contratto sia stata concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di telefonia e comunicazioni elettroniche sia sufficiente a far includere il bene tra quelli indisponibili (ex art. 826 comma 3 c.c.), visto che le attività di interesse generale, come qualificate dall'art. 3 comma 2 del Cod. delle Comunicazioni
Elettroniche, pur rivestendo interesse pubblico, non possono ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico (tutto il regime di accesso alle telecomunicazioni ha infatti carattere privatistico, atteso che i consumatori pagano a società con scopo di lucro, tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato) e che i servizi di telefonia fissa e/o mobile non sono di competenza dell'ente territoriale, né sono ricompresi nei fini propri dell'ente stesso (in questo senso Corte d'Appello Perugia, 17 novembre
2023, n. 833; Corte d'Appello Venezia 23 gennaio 2023, n. 2488/2022)..
Non priva di rilevanza è poi la circostanza che le stesse parti, nel contratto di locazione, hanno dato atto che l'immobile locato faceva parte del patrimonio disponibile del Comune e ciò evidentemente ha indotto pur nella vigenza dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. Parte_1
1.8.2003, n. 259, ad accettare un corrispettivo ben superiore a quello che detta norma avrebbe imposto.
4. La norma da ultimo citata assume rilevanza centrale nel dibattito
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 5 giurisprudenziale, attestato dai precedenti prodotti dalle parti, in ordine alla entità del canone dovuto per la locazione delle aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti pubblici destinate alla installazione di apparecchiature di telecomunicazione.
4.1 Appare opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Il suo testo originario, rubricato “Divieto di imporre altri oneri” così stabiliva: “1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti
per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle
spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e
di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente
locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base
all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed
integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del
medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”.
L'articolo è stato sostituito dal d.lgs. n. 70 del 28.5.2012, che ha modificato il secondo comma senza alterarne il contenuto precettivo (“Gli operatori
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 6 che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere
indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente
proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree
medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere
finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo
quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero
dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie
di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.”.
Come affermato da Cass. sez. I, 27 giugno 2019, n. 17299, l'art. 93, comma
2 D.lgs. 259/2003, nel vietare agli enti pubblici di applicare, per l'uso delle aree funzionali all'erogazione del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, somme diverse da quelle dovute ex lege a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche (e dunque nel vietare ai Comuni di applicare oneri diversi dalla TOSAP o dalla COSAP) “non ha affatto una funzione
impositiva, e al contrario persegue espressamente lo scopo di preservare i
fornitori di reti di comunicazione elettronica da ulteriori oneri, mentre il
richiamo di salvaguardia d'efficacia tanto della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (Cosap) presuppone la debenza dell'uno o dell'altro,
secondo la disciplina propria dell'uno e dell'altro istituto, puntualmente
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 7 richiamata nelle sue coordinate normative. In termini ancora più chiari, il
citato art. 93 non obbliga i fornitori di reti di comunicazione elettronica a
pagare la Tosap o il Cosap, ma fa salva la debenza di tali oneri, se e in
quanto dovuti secondo le rispettive discipline”.
Poiché i comuni esercitano il potere impositivo della fiscalità locale solamente con riferimento ai beni pubblici demaniali o appartenenti al loro patrimonio indisponibile, la norma non trova applicazione ai beni appartenenti al patrimonio disponibile, ai quali detto tributo o detto canone non sono applicabili, restando dunque dovuti dal privato (in quanto legittimi) i canoni di locazione pattuiti per l'utilizzo del bene appartenente al patrimonio disponibile dell'ente.
4.2 Sono seguiti due interventi del legislatore, qualificati come di interpretazione della norma.
Il primo è stato quello dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 15.2.2016, n. 33 (di attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo), che ha previsto che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli
operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere
soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.”.
La norma non ha modificato il collegamento tra il divieto di richiesta di oneri ulteriori e le aree in relazione alle quali i Comuni possono imporre la
TOSAP o la COSAP e dunque le aree demaniali o del patrimonio indisponibile.
In questo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza della sezione VI, 3 giugno 2020, n. 3467, secondo cui la norma, “ispirata da
un principio generale di uniformità e non discriminazione degli operatori, nella sua versione originaria come delineata dall'art. 12, comma 3 d.lgs. n.
33/2016 di interpretazione autentica (…), non si estende(va) ai canoni
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 8 pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e
disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio” e andava interpretata nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica erano sottoposti soltanto alle tasse o canoni
(TOSAP o COSAP) previsti dal secondo comma dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del primo comma, concernente genericamente l'attività di “impianto di reti” o di “esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”.
A diversa conclusione, secondo la citata sentenza del giudice amministrativo, deve pervenirsi a seguito della integrazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 33 del 2016 apportata dall'art.
8-bis del d.l. 14.12.2018, n. 135,
convertito dalla l. 11.2.2019, n. 12 che vi ha aggiunto la frase finale
“restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia
ragione o titolo richiesto”.
Parte della giurisprudenza, sulla scorta della citata pronuncia del Consiglio
di Stato, ha ravvisato in quest'ultimo intervento del legislatore una modifica sostanziale della norma originaria, il cui effetto sarebbe stato quello di estendere il “divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del
CCE a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in
una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico” (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467).
Secondo il giudice amministrativo, se l'art. 93 del d.lgs. 259 del 2003 “ha
posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali ma non
ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili” e l'art. 12, terzo comma, del D. Lgs. n. 33/2016
ha chiarito in via di interpretazione autentica (come affermato anche da
Cass. civ., sez. 1, n. 283/2017) “che la disposizione deve essere interpretata
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 9 nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica
siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP o COSAP) previsti dal
secondo comma dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa
l'applicabilità del primo comma, concernente genericamente l'attività di
“impianto di reti” o di “esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”,
(…) diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del D.L. n.
135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei
poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la
loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili
a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame
del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso
di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio”.
Tale interpretazione (seguita in particolare da Corte d'Appello di Torino, 3
giugno 2021, n. 619 e da Corte d'Appello Venezia 7 novembre 2024, n.
1957) non pare a questo giudice condivisibile.
Il riferimento all'art. 93 del d.lgs. 259 del 2003, contenuto nell'art. 12,
comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2016 anche dopo la modifica apportata dall'art.
8-bis del d.l. n. 135 del 2018, confina la portata di tale norma (e della sua integrazione), interpretativa o integrativa che sia, nell'ambito di applicabilità della norma originaria che è quella nella quale il comune può
esercitare i suoi poteri impositivi, limitati alla applicazione della TOSAP o della COSAP, e dunque all'ambito dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile (in questo senso Corte d'Appello Brescia, 30 ottobre 2023, n.
1620).
4.3 Sin qui le norme vigenti alla data di conclusione del contratto di locazione oggetto di causa (la copia prodotta con il ricorso monitorio,
firmata digitalmente dalle parti, non reca alcuna data, ma deve presumersi
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 10 che il contratto sia stato concluso in data prossima all'inizio della locazione,
prevista per il 1° aprile 2021).
A non diverse conclusioni deve giungersi nella vigenza dell'art. 54 del d.lgs.
259/2003 che, per effetto delle modifiche apportate al Codice delle comunicazioni elettroniche dall'art. 1 del d.lgs. 8.11.2021, n. 207, ha sostituito l'art. 93 dello stesso decreto, stabilendo che “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti
pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni
pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori
a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone
previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178”, con esclusione di
“ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto”; tale norma ha, se mai, esplicitato in maniera inequivoca l'inerenza alle “aree e beni pubblici o demaniali” del divieto di oneri “ulteriori” e la sua applicabilità
ai soli beni demaniali o del patrimonio indisponibile è confermata dal richiamo del “canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160” che, ai sensi del successivo comma 819 dello stesso articolo, riguarda l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti”.
4.4 Non può attribuirsi portata innovativa rispetto al limite di applicabilità dell'art. 93 del d.lgs. 259 del 2003 neppure al comma 831-bis dell'art.1 L. n.
160/2019, introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui
“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e
infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 11 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti
a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di
ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo,
comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a
qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.
259 del 2003”.
Detto comma, nel prevedere per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso, non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che all'epoca era quello dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 ed oggi è
quello dell'art. 54 dello stesso decreto, ovvero l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti.
La norma del comma 831-bis si inserisce infatti nella disciplina del “canone patrimoniale di concessione” contenuta nei commi da 816 a 836 dell'art. 1
della legge n. 169 del 2019, canone il presupposto della cui applicazione, ai sensi del già citato comma 819 lett. a), è l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti”.
Ne consegue che, per la occupazione di aree appartenenti al suo patrimonio disponibile, il Comune può pattuire liberamente un canone di locazione anche con gli esercenti servizi di telecomunicazione o i proprietari dei relativi impianti.
Il canone pattuito con il contratto concluso dal Comune di con CP_3
è dunque da quest'ultima dovuto;
il Parte_1 Parte_1
mancato pagamento del canone (e di qualunque altro corrispettivo) relativo ai periodi indicati nel ricorso monitorio (da ottobre 2021 a marzo 2024) non
è contestato e il decreto ingiuntivo opposto va di conseguenza confermato.
Il convenuto, costituendosi nella presente causa, ha chiesto anche CP_2
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 12 la condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni dovuti per il periodo successivo a quello considerato dal decreto ingiuntivo fino al 30
settembre 2024, canoni ammontanti a € 6.000,00, oltre agli interessi;
con le conclusioni da ultimo precisate ha chiesto anche il pagamento del canone dovuto per i sei mesi successivi, scadenti il 31 marzo 2025.
Le domande proposte in aggiunta a quella originaria sono solo in parte ammissibili.
E' noto che l'orientamento restrittivo secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era consentito al solo opponente di proporre domande riconvenzionali, mentre al convenuto opposto era inibita la proposizione di domande nuove essendogli consentito solamente di modificare la domanda proposta con il ricorso monitorio, è stato superato negli anni recenti, ammettendosi inizialmente che il convenuto possa modificare la domanda sia con riguardo al petitum che alla causa petendi,
“purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei
diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo”
(Cass. sez. I, 13 aprile 2021, n. 9668), successivamente che il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, “diversa da quella posta a
fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione
riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca
del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene
della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente
proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di
ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale
attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della
domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 13 sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (Cass. sez. I, 24 marzo 2022, n. 9633; Cass.
sez. III, 22 settembre 2023, n. 27183; Cass. sez. III, 27 novembre 2023, n.
32933).
Tale ultimo orientamento è stato avallato dalle Sezioni Unite della S.C. che hanno ritenuto tout court ammissibile “nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, la proposizione di domande alternative a quella introdotta in via
monitoria (…) se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo
interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel
ricorso diretto all'ingiunzione“ (Cass. sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727).
A questa stregua, la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è senza dubbio ammissibile, atteso che il relativo credito si fonda sul medesimo titolo su cui si fonda la domanda originariamente proposta dall'ente locatore.
La ammissibilità delle domande nuove incontra però il limite processuale rappresentato dalla definitiva individuazione del thema decidendum, che nel caso di conversione del rito da quello ordinario a quello locatizio coincide con il deposito delle memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c.
Pertanto la domanda di pagamento dei canoni scaduti dopo il 31 marzo 2024
può essere accolta solamente con riguardo al rateo di canone relativo al semestre successivo, ammontante a € 6.000,00; su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla scadenza contrattualmente pattuita per il pagamento del 10 aprile 2024.
Alla infondatezza dell'opposizione segue la condanna della società
opponente alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione e del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituende, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del d.m. 10.3.2014, n. 55, inserito dall'articolo 1,
comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 14
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta da “ Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1135/2023 emesso nei suoi confronti
[...]
dal giudice designato di questo tribunale in data 7 novembre 2023 che, per l'effetto, integralmente conferma;
2) Condanna “ , in persona del legale Parte_1
rappresentante, a pagare al , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, la somma di € 6.000,00, oltre agli interessi legali di mora CP_4
dal 10 aprile 2024 al saldo;
3) Condanna “ , in persona del legale Parte_1
rappresentante, a rifondere al , in persona del Sindaco Controparte_3
pro tempore, le spese della mediazione, liquidate in € 1.500,00, oltre €
225,00 per rimborso forfettario delle spese, C.P.A. e I.V.A. e quelle del presente giudizio in € 2.000,00 per la fase di studio, in € 1.500,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in €
1.800,00 per la fase decisionale in € 945,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 22/01/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 29.1.2025 N° 3771/23 R.G. Pag. 15