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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1153/2021,
tra
,in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv.to Marco
Bellucci, rappresentata e difesa giusta procura in atti,
attrice processuale
e
, in pers.del leg rapp.te p.t. , elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l' Avv.to Amedeo Morrone, rappresentato e difeso dal medesimo
Convenuto
nonchè
in pers.del leg rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata presso l' Avv.to CP_2
Paolo Pasetto, rappresentato e difeso dal medesimo
Chiamata in causa nonchè elettivamente domiciliata presso l' Avv.to Ferdinando Controparte_3
Quagliata , rappresentata e difesa dal medesimo,
nonché
, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_4
Avv.to Achille Cipullo , rappresentata e difesa dal medesimo,
nonché
elettivamente domiciliata presso l' Avv.to Marco Bellucci , Controparte_5
rappresentata e difesa dal medesimo,
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 15/12/2024 e relative note difensive . AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda …..
Va respinta, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla convenuta , posto che risulta versato in atti copia del contratto di locazione stipulato tra la socoetà attrice del presente giudizio ed il , finalizzato CP_6
all'utilizzo del box commerciale situato all'interno della prefata struttura commerciale.
Difatti, la sola qualità di conduttrice del locale destinato alla vendita di prodotti ittici al momento dei fatti costituisce di per sé ragione sufficiente per agire in sede risarcitoria , ai sensi dell'art. 100 cpc, nei confronti del presunto responsabile dei danni lamentati. Va, altresì, correttamente inquadrata la legittimazione passiva dal lato passivo della domanda evidenziando che , stante la peculiarietà dell'evento lesivo dedotto ( black- out elettrico) la stessa non può configurarsi quale ipotesi tipica desciplinata dall'art 2051 c.c. il quale prevede una responsabilità ex recepto afferente una custodia di un cespite , bensi in una azione tipicamente riconducibile all'art. 2050 c.c. nell'ambito della quale l'unico soggetto ipoteticamente responsabile risulta essere l'azienda distributrice dell'energia elettrica e non il mero rivenditore.
Si osserva, all'uopo, che per giurisprudenza costante la fattispecie oggetto del presente giudizio, riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno
(cfr., tra le altre, Cass. 16052/2015).
E' stato quindi ritenuto che “ la distribuzione di energia elettrica è pacificamente annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti della citata norma e quel che interessa in questa sede, le potenzialità dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all'attività medesima”. (Cass. n. 11193/2007 ).
Ciò posto, la parte che assume la sussistenza di eventuali danni perpettati a seguito di irregolare fornitura della energia elettrica deve unicamente comprovare il collegamento tra i fatti deedotti ed il nesso di causalità.
Di contro, alcuna responsabilità puà essere accollata al mero rivenditore del contratto di somministrazione , atteso che non sussiste un rapporto diretto tra questi ed il controllo tecnico degli impianti e degli strumenti tecnici atti alla distribuzione dell'energia elettrica.
Fatta la dovuta premessa, occorre evidenziare che il fatto storico risulta comprovato in atti attraverso l'istruttoria in sede orale prodotta dalle parti del processo. In particolare , alla udienza del 24 07 2023 venivano ascoltati i testi
[...]
ed dalla sintesi delle cui deposizioni si traggono i Testimone_1 Testimone_2
seguenti stralci..” ADR: sono impiegato dell' dal mese di luglio 2016; sede di CP_7
Torre Annunziata: in precedenza ( sino al mese di gennaio 2021) ero un tecnico le cui mansioni erano quelle afferenti sia la manutenzione degli impianti delle nuove realizzazioni.
ADR: al capo “a” risponde: “si è vero ma sono a conoscenza del fatto in quanto conosco l'intervento effettuato da una squadra dell' che è accorsa sul posto ma CP_7
non mi sono mai recato in quella occasione sui luoghi di causa: preciso che in contemporanea, a causa di molteplici guasti, vi furono altrettanti interventi;
”
ADR: capo “b”: “ho già risposto sopra circa la mia conoscenza dei fatti;
la segnalazione del guasto viene effettuata tramite un centro operativo a seguito di CP_7
una segnalazione data dai sistemi elettronici automatici: pertanto, viene interpellato il tecnico di zona ( il sottoscritto all'epoca) che l'ausilio della squadra operativa e della impresa appaltatrice esegue le riparazione;
”
Testi
capo “ c”: confermo che furono installati gruppi elettrogeni presso cabine limitrofe il ma non presso lo stesso. CP_6
Tanto fu necessario in quanto la potenza contrattuale del non consentiva CP_6
l'alimentazione mediante i gruppi elettrogeni..( teste Tes_1
Segue la deposizione dell'altro teste.
“ ADR: sono un responsabile del ufficio contenzioso gare e contratti del CAAN e sono in rapporto di dipendenza con cotal azienda dall'anno 2001; attualmente sono un funzionario.
ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto li ho appresi il giorno 1 luglio 2019 quando mi sono ritrovato in azienda;
se non vado errato il distacco si verificò nei giorni 28,29 e 30 giugno;
ADR: sul capo n.1 risponde. È vero me ne sono occupato io in quanto ho organizzato lo smaltimento dei prodotti ortofrutticoli ( solo per tale settore in quanto tale richiesta provenne unicamente da codesto settore) ; ADR: capo n. 2; confermo, ho stilato anche dei verbali in contraddittorio con le ditte che avevano subito i danni ai prodotti;
dopo di che ho contattato la società di smaltimemto affinchè installasse un cassone presso ogni operatore del centro;
la ditta di chiamava ADR: capo n 3. : risponde come sopra;
Parte_2
ADR: capo n.4: non ero presente sui luoghi il giorno 28 06 2019 ma l'evento l'ho conosciuto solo il giorno 1 luglio 2019 ..” ( teste Tes_2
L'udienza istruttoria, poi, veniva aggiornata al 19 10 2023 al fine di raccogliere la deposizione degli ulteriori testi ammessi , dalla sintesi delle cui
Testi deposizioni si trae lo stralcio che segue..” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi è capitato di frequentare in qualche occasione il dovendo CP_6
effettuare degli acquisti in loco.
ADR: ricordo di un evento accaduto nel mese di giugno 2019 in occasione del quale mi trovano in loco per effettuare degli acquisti di pesce;
tanto accadeva in prima mattina dopo le ore 24,00 .
ADR, giunto sul posto alcune persone nei pressi del DE ( negozio ittico) mi hanno chiesto di dare loro una mano a smaltire l'ittica che era andata già a male in quanto mi hanno riferito di una interruzione della corrente elettrica sul posto.
ADR: sul capo n 2 : non conosco il rappresentante della DE ma hanno riferito che avevano avvisato il in proposito;
CP_6
ADR: capo n. 3: risponde come sopra;
ADR: capo n 4: è vero , come sopra specificato ho dato una mano ai dipendenti del negozio ittico anche per a Pt_1
[...]
ADR: all'ingresso del vi è una guardia giurata ma per l'ingresso è CP_6
sufficiente prendere un ticket posto in un distributore.
ADR: il pesce che intendevo acquistare era per uso personale..” ( teste Tes_4
) .
[...]
Segue la deposizione dell'altro teste. ..”ADR: conosco i fatti di causa in quanto, in virtù dei rapporti di clientela con e , mi reco spesso al di note per rifornimenti ittici Parte_1 Per_1 CP_6
in quanto lavoro per conto di una pescheria.
ADR:ricordo di un evento accaduto circa due anni e mezzo fa in cui mi recai di note al e nella occasione ho constatare che un settore del centro fosse CP_6
del tutto privo di energia elettrica.
ADR; tale settore comprendeva e IJ che si presentavano Parte_1
privi di energia elettrica;
ADR: ho dato una mano a smaltire i prodotti ittici ed altri che risultavano scongelati: preciso di aver collaborato nella occasione con;
Per_2
ADR:il primo accesso al luogo l'ho fatto intorno alle 4,30 e poi sono ritornato per dare una mano verso le ore 9,00 circa, trattenendomi un paio di ore.
ADR: conosco il titolare della IJ che si chiama ma Parte_1
non so abbia avvertito il o almeno non lo ha fatto mia presenza;
CP_6
ADR: non sono entrato nel negozio però ho visto alcuni Parte_1
ragazzi che si occupavano di smaltire i prodotti non più commerciabili.( sia fresco che congelato)
ADR: mi pare vi fossero parcheggiati due autocarri finalizzati al carico per lo smaltimento;
conosco il sig che si trovava nell'occasione ai Testimone_4
aiutare i dipendenti della pescheria a smaltire i prodotti..” ( teste Tes_5
).
[...]
Fissata, infine, l'ultima udienza per l'interpello orale al 13 20 2024 , veniva ascoltato l'ultimo teste intimato, , di cui vine riportata la sintesi Testimone_6
rilevante della deposizione: “ ADR:sono un dipendente del dal 2010 in CP_6
qualità di responsabile dell'ufficio tecnico;
ADR:capo n 1 conosco i fatti di causa in quanto essendo responsabile dell'ufficio tecnico sono stato messo a conoscenza della circostanza dai manutentori ivi presenti;
pur non essendomi occupato personalmente della faccenda sono a conoscenza del fatto che la mia azienda ha provveduto a proprie spese allo smaltimento dei prodotti provenienti dai singoli conduttori dei box commerciali;
capo n.2: confermo che tale è la procedura applicata nel caso di specie;
capo n. 3: confermo, conosco la ditta la quale era incaricata Pt_2
contrattualmente a discaricare i resti alimentari ammalorati;
capo n 4 : pur non essendo in servizio sono stato reso edotto dal fatto come sopra già dichiarato;
capo n. 5: tanto so in quanto, non essendo in servizio, mi fu riferito;
capo n. 6: sono a conoscenza del fatto in quanto , tornato in serata presso l'azienda, ho potuto constatare che l'energia elettrica si ripristinò poco dopo il mio arrivo;
capo n 7 : non ero presente ma tanto so in virtù del fatto che mi fu riferito l'evento in questione;
capo n 8 : tanto accadeva di sabato e domenica giorni in cui il sottoscritto non era in servizio..”
Orbene, a prescindere dalle deduzioni rese in fase difensiva , in particolare, dalla , appare palese che i fatti esposti collimino in buona parte Controparte_8
con quelli enucleati nel libello introduttivo e con le difese formulate dalla ditta interventrice , anch'essa , secondo la prospettazione resa, coinvolta nel fenomeno della interruzione della energia elettrica.
Come da asseverata giurisprudenza in subiecta materia, l'art .2050 c.c. rientra tra le ipotesi di responsabilità ex recepto nei confronti di chi esercita una attività pericolosa con l'unica possibilità esimente di comprovare il caso fortuito.
A tal proposito l'argomentazione principale spesa dal distributore della energia elettrica instà, in parte nelle eccezionalità delle condizioni metereologiche che avrebbere determinato un assorbimento anomalo sulla eregia elettrica, in parte dal non aver le imprese coinvolte nell'evento, intrapreso quegli accorgimenti onde prevenire eventuali anomalie , quali, ad esempio l'installazione di un gruppo elettrogeno di continuità. Nel far ciò , tuttavia, il distributore non ha dedotto alcun obbligo normativo posto a carico delle ditte commerciali, limitandosi unicamente ad individuare tali soluzioni quale ragioni per evitare disguidi , accollando sulle stesse una ipotesi di corresponsabilità ex art 1227 c.c.
Dette conclusioni, invero, si ripete, prive di riscontro normativo, appaiono del tutto infondate, dovendosi, di contro, argomentare sul dovere di rispettare i termini contrattuali del servizio di somministtazione il quale prevede la fornitura costante dell'energia elettrica a fronte del pagamento di un canone periodico.
Pertanto, in assenza di prove di segno contrario, deve argomentarsi che i fatti dedotti in atti afferenti il distacco non programmato dalla rete elettrica gravi unicamente sulla società distributrice.
Occorre, tuttavia, stabile sul piano probatorio se le parti danneggiate dagli eventi comprovati abbiano compitamente comprovato l'entità dei danni patiti.
All'uopo, tra queste va annoverato anche il CAAN il quale assume che a seguito degli sbalzi di tensione abbia subito danni afferenti lo smaltimento dei rifiuti speciali rappresentati dai orodotti ammalorati per via del non corretto congelamento.
Correda , ai fini della prova, l'avvenuta consegna del bonifico ammontante ad € 5.085,90 oltre Iva al 22, effettuato alla ditta specializzata per lo smaltimento.
Orbene, dalle stesse difese del si evince che sussisteva all'epoca dei CP_6
fatti un contratto di smaltimento dei rifiuti alimentari ammalorati ( fatto questo incontestato e documentato in atti) affidato ad una azienda esterna specializzata.
Ciò non di meno i documenti che dovrebbero attestare il danno da smaltimento non sono di per sé suffienti ad individuare correttamente la quota parte marginale accresciuta di smaltimento riferibile al singolo evento , ovvero, rapportabile al black-out elettrico patito dalla azienda colpita.
Tanto in virtù del consolidato principio in base al quale la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio
(così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il
12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
Nel caso di specie manca, si ripete, la specifica correlazione tra la spesa documentata e l'effettivo danno riferibile all'evento dannoso, dovendosi considerare che il contratto di smaltimento, contenendo in sè l'obbligazione continuativa nel tempo, palesa unicamente un importo di spesa esborsato in un certo periodo ma senza specficare dettagliatamente l'ammontare del costo aggiuntivo della prestazione di natura straordinaria.
Ne consegue che il non ha raggiunto la prova della quantificazione CP_6
effettiva del giusto prezzo sopportato per la specfica operazione di smaltimento.
Circa , poil la posizione risarcitoria della , esibisce in atti copia Parte_1
informatica di una fattura pari ad € 4.360,00 , somma supportata , secondo la prospettazione resa, dai costi di riparazione di una cella frigorifera di proprietà .
Di tale evento, tuttavia, non vi è menzione diretta nella prova per testi raccolta nelle uduenze istruttorie, conseguendone l'impossibilità di mettere in diretta correlazione il danno con i fatti emersi nel corso del giudizio.
Parimenti, per i costi relativi all'ammaloramento della merce stivata nelle celle frigorifere l'attore processuale fa riferimento ad un documento di giacenza in cui viene individuato il peso della stessa individuabile in 1450 KG , incrociando i dati con il DDT del 16 06 2029, riportante un valore della merce stivata al momento del carico pari ad € 35.217,87. Orbene, posto che l'evento interruttivo della energia elettrica si è verificato alcuni giorni dopo il carico di merce appare verosimile che parte dei prodotti ittici siano stati venduti almeno sino al 28 06 2019.
Tanto, postula una incertezza sulla quantità effettiva di merce ancora stivata nelle celle frigorifere al momento dei fatti costitituvi della azione risarcitoria non potendosi, altresì, computare, come dedotto dalla arte attrice, il valore medio della merce in giacenza con una mera operazione aritmetica.
Le medesime osservazioni vanno fattenei confronti della interventrice _5
, atteso che la stessa documentazione afferente la riparazione della cella frigorifera e dei documenti di trasporto soiggiace alle medesime argomentazioni sopese sopra in motivazione.
Resta, tuttavia, da valutare l'ultima posta di credito vantata dalla chiamata in causa . CP_2
La convenuta si difende osservando che ..”le somme rivenicate dalla CP_6
fanno quindi riferimento ad un periodo antecedente l'introduzione CP_2
della procedura concordataria, ragion per cui le stesse non potevano (e non possono) essere corrisposte se non con le modalità e le tempistiche previste nel piano concordatario nonché nel rispetto del principio della par condicio creditorum, così come sarà anche ampiamente documentato nei conferenti termini istruttori..”.
Tale difesa appare condivisibile in quanto, argomentandosi a cotrariis si rischierebbe la alterazione della par condicio scaturente dalla operatività della azione concordataria (Cass., 12.1.2007, n. 578).
In sintesi le domande proposte dalle plurime parti del processo vanno del tutto disattese per le ragioni sopra esposte. Circa il regime afferente le spese e competenze di giudizio, questo giudice, ritenuta la parità sostanziale in termini di mancato accoglimento delle rispettive istanze, ritiene di doverle compensare del tutto tra le parti.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria della Parte_1
2) Rigetta la domanda risarcitoria della;
_5
3) Rigetta la domanda risarcitoria del;
CP_6
4) Rigetta la domanda risarcitoria della : CP_2
5) Compensa del tutto tra le parti del processo le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Nola 11 aprile 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata