Articolo 1 della Legge 26 novembre 1969, n. 936
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1970
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, e 4 febbraio 1967, n. 27 , per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 6 miliardi.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1970