Sentenza 18 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2004, n. 9399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9399 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Adige, n. 39, presso l'avv. Andrea Lombardi unitamente all'avv. Carmen Cavuoto che lo rappresenta e difende per procura speciale autenticata dal direttore della casa circondariale di Larino;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge,;
- controricorrente -
avverso il decreto dalla Corte d'Appello di Roma n. 5737 pubblicato il 19 febbraio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona dai Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 settembre 2001 UI IL conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il Ministero della Giustizia proponendo domanda di eque indennizzo in misura di L. 20.000.000 per i danni morali e materiali derivanti dalla non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso del 27 giugno 1995 dinanzi ai Pretore di Benevento per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e conclusosi in grado di appello con sentenza di rigetto del tribunale emessa il 2 ottobre 2001.
Con decreto del 24 gennaio - 29 febbraio 2002 la corte rigettava la domanda in baso alla considerazione che, pur risultando il superamento del termine di ragionevole durata del processo, non era stata neppure allegata dal ricorrente la presenza di un disagio psicologico legato alla durata del processo.
Contro ti decreto ricorre per Cassazione UI IL con tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso viene denunciata la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all'art. 360, n. 3, cud. proc. civ. in quanto il decreto impugnato avrebbe erroneamente ritenuto oggetto della tutela prevista dalla detta convenzione il diritto azionato dinanzi al giudice nazionale non il diritto ad avere giusti zia in tempi ragionevoli: e, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per aver il decreto impugnato ritenuto erroneamente escluso ogni pregiudizio nonostante l'accertato superamento del termine di ragionavo le durata del processo a causa dei la mancata prova che da ciò fosse derivato in concreto un danno non patrimoniale per l'attore.
Le censure articolate della ricorrente meritano accoglimento poiché erroneamente il decreto impugnato ha desunto dalla mancata prova del disagio psicologico subito in concreto dal ricorrente l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio indennizzabile, in quanto alla luce del recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (SS. UU. 26 gennaio 2004, n. 1339), in piena sintonia con l'orientamento espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il danno non patrimoniale, non è suscettibile per sua natura di un'obbiettiva dimostrazione - richiesta invece per il danno patrimoniale - a si verifica nella normalità dei casi, con la conseguenza che esso, se da un lato non può ritenersi in sito nella violazione stessa del termine di durata ragionevole del processo (danno in re ipsa o danno-evento) si verifica tuttavia normalmente senza necessità di alcun sostegno probatorio e può essere escluso solo quando si dimostri che la durata del processo non ha prodotto alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte.
L'accoglimento delle censure articolate con i primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del terzo motivo, con il quale viene denunziato il vizio di omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla omessa analitica esposizione dei motivi di rigetto del ricorso.
In conclusione, perciò, il decreto impugnato dev'essere cassato con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui, qualora resti accertata la violazione del termine di ragionevole durata del processo, non è giustificata l'esclusione dell'equo indennizzo fondata sul rilievo che il ricorrente non abbia allegato e provato di aver subito in concreto un pregiudizio di carattere non patrimoniale. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle speso del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, cui rimette altre al la pronuncia sulle spese del giudizio Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004