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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3977 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIARDINA SALVATORE;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DISTEFANO MARINO GIOVANNI;
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso i pignoramenti esattoriali Parte_1
presso terzi nn. 1965, 1966, 1967 del 2018 effettuati a suo danno dall
[...] [...]
in virtù dei seguenti titoli esecutivi: Controparte_2
29720150009939216000, 29720160001053752001, 29720170007724966000,
TYZ03D500823/2016, Persona_1
L si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Nel corso del giudizio, l'opponente ha rappresentato di aver presentato istanza di adesione alla c.d. rottamazione quater per i crediti portati da tutti i predetti titoli e la circostanza è stata confermata dall'opposta ed ha infine aderito alla dichiarazione della cessata materia del contendere formulata dall'opponente.
***
L'adesione alla rottamazione quater determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Infatti, l'art. 1 co. 236 l. 197/2022 secondo cui “nella dichiarazione di cui al comma 235 [ossia nella dichiarazione di adesione alla rottamazione] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”, non è applicabile al presente giudizio il quale, costituendo opposizione agli atti esecutivi, non ha ad oggetto “i carichi”, ossia i crediti azionati esecutivamente, compresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione, ma solo la regolarità della procedura esecutiva avviata per la loro riscossione.
Si applica invece l'art. 1 co. 243 della medesima legge, secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. È infatti pacifico che tra le parti che l'opponente abbia pagato la prima rata prevista dal piano di rottamazione: il che determina, in base a tale disposizione,
l'automatica estinzione della procedura esecutiva esattoriale già intrapresa e conseguentemente la cessazione della materia del contendere sulla presenta opposizione alla stessa procedura esecutiva, essendone venuto meno l'oggetto.
Le spese vanno compensate in analogia al principio espresso da C. 2828/2024 con riferimento all'estinzione del giudizio sui carichi, essendo l'esito del giudizio dipeso dalla normativa sopravvenuta estranea al processo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Ragusa, 10/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3977 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIARDINA SALVATORE;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DISTEFANO MARINO GIOVANNI;
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso i pignoramenti esattoriali Parte_1
presso terzi nn. 1965, 1966, 1967 del 2018 effettuati a suo danno dall
[...] [...]
in virtù dei seguenti titoli esecutivi: Controparte_2
29720150009939216000, 29720160001053752001, 29720170007724966000,
TYZ03D500823/2016, Persona_1
L si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Nel corso del giudizio, l'opponente ha rappresentato di aver presentato istanza di adesione alla c.d. rottamazione quater per i crediti portati da tutti i predetti titoli e la circostanza è stata confermata dall'opposta ed ha infine aderito alla dichiarazione della cessata materia del contendere formulata dall'opponente.
***
L'adesione alla rottamazione quater determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Infatti, l'art. 1 co. 236 l. 197/2022 secondo cui “nella dichiarazione di cui al comma 235 [ossia nella dichiarazione di adesione alla rottamazione] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”, non è applicabile al presente giudizio il quale, costituendo opposizione agli atti esecutivi, non ha ad oggetto “i carichi”, ossia i crediti azionati esecutivamente, compresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione, ma solo la regolarità della procedura esecutiva avviata per la loro riscossione.
Si applica invece l'art. 1 co. 243 della medesima legge, secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. È infatti pacifico che tra le parti che l'opponente abbia pagato la prima rata prevista dal piano di rottamazione: il che determina, in base a tale disposizione,
l'automatica estinzione della procedura esecutiva esattoriale già intrapresa e conseguentemente la cessazione della materia del contendere sulla presenta opposizione alla stessa procedura esecutiva, essendone venuto meno l'oggetto.
Le spese vanno compensate in analogia al principio espresso da C. 2828/2024 con riferimento all'estinzione del giudizio sui carichi, essendo l'esito del giudizio dipeso dalla normativa sopravvenuta estranea al processo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Ragusa, 10/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)