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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via G. Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Maccarone (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via E.P.
Murmura snc., presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/01/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di essere stata riconosciuta, con decorrenza 28.07.2015, "invalido con
1 totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3)” con revisione a ottobre 2016; II) di esser stata sottoposta, a settembre
2016, a visita di revisione dal cui verbale è emerso il riconoscimento solo della condizione di
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3)”, con revisione dicembre 2017, III) di aver continuato a ricevere il pagamento dell'indennità di accompagnamento fino a maggio
2018.
La ricorrente, impugnando due provvedimenti di indebito ricevuti dall' e datati Controparte_2
04.05.2018 e 24.07.2028, deduceva di aver ricevuto il pagamento di detta somma in buona fede, poiché non era a conoscenza (in ragione dell'omessa ricezione) del verbale che escludeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità dei predetti provvedimenti.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare, riconoscere e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inesistente la richiesta di restituzione della somma di € 2065,40 per il periodo febbraio - maggio 2018; b) accertare, riconoscere e dichiarare nulla e/o illegittima
e/o inesistente la richiesta di restituzione della somma di € 8.238,53 per il periodo febbraio 2016 - agosto 2018. c) in ogni caso dichiarare irripetibile la suddetta somma nei confronti dell'odierna ricorrente. d) condannare l al pagamento di spese, competenze ed onorari della presente CP_1 procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. “
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto a titolo di indebito, rappresentando che l'imputabilità dell'errore all'Ente di previdenza, il quale nonostante l'esito della visita di revisione (mai notificatole) continuava a versare la prestazione che, in buona fede, riceveva senza contestazioni.
2 3. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
3.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare
i fatti costitutivi di tale diritto».
4. L'Ente previdenziale ha dedotto che l'origine dell'indebito sia da rinvenirsi nell'esito della visita di revisione – a cui la ricorrente è stata sottoposta, nel settembre 2016 – che riconosceva la sig.ra
(oltre che portatrice di handicap in condizione di gravità), Invalida al 100%, senza diritto Pt_1 all'indennità di accompagnamento.
5. Per tale ragione, l'Ente di previdenza revocando – dal 1/10/2016 al 31/05/2018 – la prestazione non più spettante, ricalcolava i versamenti destinati alla ricorrente, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente erogato a suo favore.
6. Sulla base di ciò, la ricorrente ha omesso di dimostrare il suo diritto a beneficiare della prestazione in contestazione, escludendo la possibilità di ritenere infondata la richiesta avanzata da CP_1
7. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via G. Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Maccarone (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via E.P.
Murmura snc., presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/01/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di essere stata riconosciuta, con decorrenza 28.07.2015, "invalido con
1 totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3)” con revisione a ottobre 2016; II) di esser stata sottoposta, a settembre
2016, a visita di revisione dal cui verbale è emerso il riconoscimento solo della condizione di
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3)”, con revisione dicembre 2017, III) di aver continuato a ricevere il pagamento dell'indennità di accompagnamento fino a maggio
2018.
La ricorrente, impugnando due provvedimenti di indebito ricevuti dall' e datati Controparte_2
04.05.2018 e 24.07.2028, deduceva di aver ricevuto il pagamento di detta somma in buona fede, poiché non era a conoscenza (in ragione dell'omessa ricezione) del verbale che escludeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità dei predetti provvedimenti.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare, riconoscere e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inesistente la richiesta di restituzione della somma di € 2065,40 per il periodo febbraio - maggio 2018; b) accertare, riconoscere e dichiarare nulla e/o illegittima
e/o inesistente la richiesta di restituzione della somma di € 8.238,53 per il periodo febbraio 2016 - agosto 2018. c) in ogni caso dichiarare irripetibile la suddetta somma nei confronti dell'odierna ricorrente. d) condannare l al pagamento di spese, competenze ed onorari della presente CP_1 procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. “
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto a titolo di indebito, rappresentando che l'imputabilità dell'errore all'Ente di previdenza, il quale nonostante l'esito della visita di revisione (mai notificatole) continuava a versare la prestazione che, in buona fede, riceveva senza contestazioni.
2 3. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
3.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare
i fatti costitutivi di tale diritto».
4. L'Ente previdenziale ha dedotto che l'origine dell'indebito sia da rinvenirsi nell'esito della visita di revisione – a cui la ricorrente è stata sottoposta, nel settembre 2016 – che riconosceva la sig.ra
(oltre che portatrice di handicap in condizione di gravità), Invalida al 100%, senza diritto Pt_1 all'indennità di accompagnamento.
5. Per tale ragione, l'Ente di previdenza revocando – dal 1/10/2016 al 31/05/2018 – la prestazione non più spettante, ricalcolava i versamenti destinati alla ricorrente, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente erogato a suo favore.
6. Sulla base di ciò, la ricorrente ha omesso di dimostrare il suo diritto a beneficiare della prestazione in contestazione, escludendo la possibilità di ritenere infondata la richiesta avanzata da CP_1
7. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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